Articolo 2 della Legge 10 novembre 1949, n. 852
Articolo 1
Versione
18 dicembre 1949
Art. 2.
Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222 , concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e degli Istituti superiori.

Entrata in vigore il 18 dicembre 1949