Art. 2.
Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222 , concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e degli Istituti superiori.
Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222 , concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e degli Istituti superiori.