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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2345/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1
difeso dell'Avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. SANTO Controparte_1 C.F._1
NAPOLI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 - MERITO Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l' 08/11/2022, l' previo dissenso manifestato nei termini di legge, Pt_1 ha formulato opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c., relativo all'accertamento della CP_2
ricorrenza, in capo a delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento Controparte_1 dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso per la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario a far data da agosto 2022 (data visita medico - legale).
L'ente ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle doglianze esposte in atti di: “dichiarare che l'odierno convenuto non ha requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto preteso (assegno ordinario di invalidità) perché carente sia del requisito contributivo ove non comprovato in corso di causa che di quello sanitario”, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la resistente domandando di: “Ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande formulate nel ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. […] Ritenere e dichiarare la piena validità e fondatezza delle conclusioni medico - legali rassegnate dal CTU nella relazione di consulenza relativa al procedimento di A.T.P., iscritto al n. 1458/2021 R.G.Lav. […]
Ritenere e dichiarare la Sig.ra è in possesso del requisito sanitario per il Controparte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della l. n.222/1984” con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita mediante rinnovo delle operazioni peritali.
In data 27.01.2025 la resistente depositava note conclusive chiedendo la decisione della causa “con il riconoscimento in capo alla Sig.ra dello status di invalida con capacità di Controparte_1
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo a decorrere dal 01/09/2022, ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 l. n. 222/84 e s.m.i.” con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2. Il c.t.u. - Dott. -, nominato nella presente fase di opposizione, ha confermato Persona_1
la sussistenza, in capo alla resistente, del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 “con decorrenza dall'01/09/2022 (cfr. Certificato pneumologico la cui diagnosi aggrava ulteriormente il quadro morboso della ricorrente)”.
È opportuno premettere che condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex artt. 1 e 4 l. 222/1984 sono: a) capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
(essere invalidi al 67%); b) anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero
156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
2.1 Il C.T.U., effettuati rigorosi accertamenti medico – legali e accertate le patologie da cui la ricorrente è affetta, ha ritenuto che “Operando la valutazione complessiva del quadro morboso della periziata, con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività lavorativa, si può affermare che le patologie di cui la sig.ra è affetta le comportano una riduzione a meno di un Controparte_1
terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, ricorrono i requisiti sanitari di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza l'01/09/2022 (cfr. Certificato pneumologico la cui diagnosi aggrava ulteriormente il quadro morboso della ricorrente)”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Conseguentemente, deve essere dichiarato che sussiste il requisito sanitario sotteso all'assegno ordinario di invalidità ex art. l. L. 222/1984 in capo a con decorrenza dal Controparte_1
1° settembre 2022.
3. Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario sotteso all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n.
222/84 è successivo alla domanda amministrativa (20.04.2021), nonché agli accertamenti medici disposti dall'Ente nelle fasi pregiudiziali.
4. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la resistente Pt_1
reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2345/2022, così provvede:
1) dichiara che con decorrenza dal 1° settembre 2022 sussiste, in capo a il Controparte_1
requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 della legge n. 222/84;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante Pt_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/02/2024.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2345/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1
difeso dell'Avv. ANTONELLO MONORITI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. SANTO Controparte_1 C.F._1
NAPOLI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 - MERITO Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l' 08/11/2022, l' previo dissenso manifestato nei termini di legge, Pt_1 ha formulato opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c., relativo all'accertamento della CP_2
ricorrenza, in capo a delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento Controparte_1 dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso per la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario a far data da agosto 2022 (data visita medico - legale).
L'ente ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle doglianze esposte in atti di: “dichiarare che l'odierno convenuto non ha requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto preteso (assegno ordinario di invalidità) perché carente sia del requisito contributivo ove non comprovato in corso di causa che di quello sanitario”, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la resistente domandando di: “Ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande formulate nel ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. […] Ritenere e dichiarare la piena validità e fondatezza delle conclusioni medico - legali rassegnate dal CTU nella relazione di consulenza relativa al procedimento di A.T.P., iscritto al n. 1458/2021 R.G.Lav. […]
Ritenere e dichiarare la Sig.ra è in possesso del requisito sanitario per il Controparte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della l. n.222/1984” con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita mediante rinnovo delle operazioni peritali.
In data 27.01.2025 la resistente depositava note conclusive chiedendo la decisione della causa “con il riconoscimento in capo alla Sig.ra dello status di invalida con capacità di Controparte_1
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo a decorrere dal 01/09/2022, ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 l. n. 222/84 e s.m.i.” con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2. Il c.t.u. - Dott. -, nominato nella presente fase di opposizione, ha confermato Persona_1
la sussistenza, in capo alla resistente, del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 “con decorrenza dall'01/09/2022 (cfr. Certificato pneumologico la cui diagnosi aggrava ulteriormente il quadro morboso della ricorrente)”.
È opportuno premettere che condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex artt. 1 e 4 l. 222/1984 sono: a) capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
(essere invalidi al 67%); b) anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero
156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
2.1 Il C.T.U., effettuati rigorosi accertamenti medico – legali e accertate le patologie da cui la ricorrente è affetta, ha ritenuto che “Operando la valutazione complessiva del quadro morboso della periziata, con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività lavorativa, si può affermare che le patologie di cui la sig.ra è affetta le comportano una riduzione a meno di un Controparte_1
terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, ricorrono i requisiti sanitari di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza l'01/09/2022 (cfr. Certificato pneumologico la cui diagnosi aggrava ulteriormente il quadro morboso della ricorrente)”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Conseguentemente, deve essere dichiarato che sussiste il requisito sanitario sotteso all'assegno ordinario di invalidità ex art. l. L. 222/1984 in capo a con decorrenza dal Controparte_1
1° settembre 2022.
3. Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario sotteso all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n.
222/84 è successivo alla domanda amministrativa (20.04.2021), nonché agli accertamenti medici disposti dall'Ente nelle fasi pregiudiziali.
4. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la resistente Pt_1
reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2345/2022, così provvede:
1) dichiara che con decorrenza dal 1° settembre 2022 sussiste, in capo a il Controparte_1
requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 della legge n. 222/84;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante Pt_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/02/2024.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.