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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1485/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14883/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 12 00154 Roma RM
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 264 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1084/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 25.9.2024, Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale, impugnava nei confronti dell'Ufficio delle Dogane di Roma l'avviso di irrogazione di sanzioni n. 264/2024 del 28.5.2024, emesso e notificato in pari data, con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.079.250,66, pari al 30% dell'imposta non versata per l'anno 2018 di euro
3.597.502,21, già a suo tempo richiesta con il precedente avviso di pagamento n. 97/2023, a titolo di differenza di accisa, per illegale commercializzazione di gasolio per autotrazione, indicato come gasolio denaturato per uso agricolo , per usufruire della relativa agevolazione fiscale.
Il ricorrente premetteva che in precedenza (il 15.6.2023) gli era stato notificato, a mezzo PEC, il citato avviso di pagamento n. 97/2023 con il quale l'Ufficio, sulla base del PVC del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma della Guardia di Finanza del 27.5.2021, chiedeva il pagamento delle somme sopra indicate a titolo di differenza di accisa, oltre interessi. Tale richiesta sarebbe motivata dall'accertamento che la società
Società_1 Srl avrebbe indebitamente commercializzato cartolarmente gasolio agricolo (soggetto ad un'aliquota agevolata pari al 22% di quella normale) come gasolio per autotrazione (soggetto ad aliquota maggiore) e che il ricorrente era ritenuto solidalmente responsabile – ex art.7, comma 1, lett. a), del D.Lgs.
n. 504/1995 - del pagamento delle maggiori imposte accertate e delle relative sanzioni, in quanto considerato
“destinatario” dei prodotti oggetto di accertamento.
Segnalava altresì di aver già presentato le proprie osservazioni a seguito della notifica del PVC, ma che non erano state positivamente valutate.
Deduceva i seguenti motivi di ricorso: nullità dell'avviso di accertamento per difetto e carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c.; illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 7 del D.lgs. 504/1995, per insussistenza di responsabilità solidale;
illegittimità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Chiedeva quindi di dichiarare nullo o annullare, in pubblica udienza, l'atto impugnato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
In data 20.5.2025 si costituiva l'Agenzia, che affermava la correttezza del proprio operato, sostenendo: la sufficiente motivazione dell'atto, per relationem ai presupposti PVC e avviso di pagamento;
la piena responsabilità solidale del ricorrente in qualità di consegnatario delle merci;
l'attivazione di un valido contraddittorio preventivo con la notifica del PVC e dell'avviso di pagamento.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.
In data 19.1.2026 il ricorrente depositava una memoria con la quale insisteva nelle proprie ragioni, contestando le controdeduzioni di parte avversa.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. Anzitutto, l'atto impugnato appare sufficientemente e correttamente motivato, per relationem, con indicazione del PVC della Guardia di Finanza presupposto come riferimento sostanziale della richiesta.
Si tratta di un atto che è ben conosciuto dalla parte ricorrente, come dalla stessa affermato, e che contiene tutti gli elementi sostanziali che fondano la responsabilità anche tributaria del Ricorrente_1. Da questo punto di vista, la doglianza appare del tutto formale, atteso che risulta ben chiara al ricorrente la ragione della richiesta, come stanno a dimostrare anche i contenuti delle sue difese, che attengono direttamente ai fatti oggetto del PVC e alle sue conseguenze giuridiche.
Peraltro, rileva il dato, opportunamente citato e documentato dall'Agenzia, che l'odierno ricorrente abbia già impugnato anche il presupposto avviso di pagamento, con il quale gli è stato richiesto – in qualità di obbligato in solido – il pagamento della differenza di accisa.
L'impugnazione è stata decisa in primo grado da questa Corte, Sezione 7, con la sentenza n. 13974/24, che ha ritenuto infondate le ragioni del Ricorrente_1 L'Agenzia, oltre alla sentenza citata, ha indicato e allegato copia delle altre sentenze con le quali questa
Corte ha deciso le questioni sottese alla medesima vicenda, sempre in senso sfavorevole a quello prospettato dal ricorrente;
in particolare:
· la sentenza n. 14249/2024 della Sezione 20, che ha rigettato il ricorso presentato dal Ricorrente_1 avverso altro atto impositivo (n. 98 del 2023);
· la sentenza n. 3855/2025, ugualmente della Sezione 20, che ha rigettato il ricorso presentato dal Ricorrente_1 avverso l'atto di irrogazione della sanzione n. 268 del 2024 (correlato all'atto impositivo n. 98 del 2023);
· la sentenza n. 4112/2024 della Sezione 12, emessa nei confronti di altro obbligato solidale, già passata in giudicato.
Si tratta di precedenti che hanno esaminato la vicenda sostanziale e tributaria oggetto anche del presente giudizio, con valutazioni giuridiche e riferimenti giurisprudenziali condivisi anche da questa Corte.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo a pretesa insussistenza di responsabilità solidale, occorre rammentare che l'art. 7, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 504 del 1995 prescrive, per i casi di “Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa”, che “l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo”. Il coinvolgimento del Ricorrente_1 nella irregolare attività appare palesemente dal contenuto del PVC e dalla natura della sua società: il deposito del Ricorrente_1 può essere intanto certamente individuato come un “destinatario”, anche se non finale, del prodotto;
inoltre, certamente il ricorrente può essere considerato a conoscenza dello svincolo irregolare, accertati il carattere di società sostanzialmente fittizie e di Società 3 S.r.l. e Società_2 S.r.l., con le quali Ricorrente_1 risulta aver stipulato lo schermo formale di contratti di deposito, e le irregolarità nella circolazione della merce che emergono dal citato PVC.
Si considerino poi altri elementi, pure valorizzati dalle citate sentenze già intervenute sulle questioni sottese al presente giudizio: il contratto con Società 3, sottoscritto apparentemente l'8 ottobre 2018, risulta avere
(senza ragione) decorrenza anticipata al 1° agosto 2018 e identica veste grafica e identico contenuto – anche nel corrispettivo – rispetto a quello apparentemente siglato con Società_2; non vi è prova che le due società abbiano versato a quella del ricorrente alcuna nel periodo oggetto di accertamento;
è del tutto immotivata la cd. “revoca” dei contratti conclusi con le due società; la partita IVA di Società 3 risulta cessata fin dal 1° gennaio 2019, in costanza di preteso contratto;
il Ricorrente_1 risulta consegnatario del gasolio in decine di DAS, senza che egli abbia dato alcuna giustificazione concreta della circostanza, stante la sua dichiarazione di estraneità ai fatti.
La circostanza che il ricorrente fosse un esperto operatore del settore rende più grave il quadro nei suoi confronti, confermando la valutazione di corresponsabilità nella gestione della attività irregolare sanzionata.
Infine, del tutto priva di pregio appare la censura relativa al difetto di contraddittorio preventivo, atteso che, prima della notifica dell'atto oggi impugnato, al ricorrente sono stati regolarmente notificati il PVC e l'avviso di pagamento, avendo egli quindi avuto contezza piena delle circostanze contestate e avendo avuto ogni possibilità di controdedurre a suo favore in entrambe le procedure presupposte.
Per queste ragioni, il ricorso va quindi respinto per infondatezza e, in base alla soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia convenuta, liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000,00
(diecimila/00).
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente estensore
PP TT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14883/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Piazza Mastai, 12 00154 Roma RM
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 264 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1084/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 25.9.2024, Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale, impugnava nei confronti dell'Ufficio delle Dogane di Roma l'avviso di irrogazione di sanzioni n. 264/2024 del 28.5.2024, emesso e notificato in pari data, con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.079.250,66, pari al 30% dell'imposta non versata per l'anno 2018 di euro
3.597.502,21, già a suo tempo richiesta con il precedente avviso di pagamento n. 97/2023, a titolo di differenza di accisa, per illegale commercializzazione di gasolio per autotrazione, indicato come gasolio denaturato per uso agricolo , per usufruire della relativa agevolazione fiscale.
Il ricorrente premetteva che in precedenza (il 15.6.2023) gli era stato notificato, a mezzo PEC, il citato avviso di pagamento n. 97/2023 con il quale l'Ufficio, sulla base del PVC del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma della Guardia di Finanza del 27.5.2021, chiedeva il pagamento delle somme sopra indicate a titolo di differenza di accisa, oltre interessi. Tale richiesta sarebbe motivata dall'accertamento che la società
Società_1 Srl avrebbe indebitamente commercializzato cartolarmente gasolio agricolo (soggetto ad un'aliquota agevolata pari al 22% di quella normale) come gasolio per autotrazione (soggetto ad aliquota maggiore) e che il ricorrente era ritenuto solidalmente responsabile – ex art.7, comma 1, lett. a), del D.Lgs.
n. 504/1995 - del pagamento delle maggiori imposte accertate e delle relative sanzioni, in quanto considerato
“destinatario” dei prodotti oggetto di accertamento.
Segnalava altresì di aver già presentato le proprie osservazioni a seguito della notifica del PVC, ma che non erano state positivamente valutate.
Deduceva i seguenti motivi di ricorso: nullità dell'avviso di accertamento per difetto e carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c.; illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 7 del D.lgs. 504/1995, per insussistenza di responsabilità solidale;
illegittimità dell'atto per mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Chiedeva quindi di dichiarare nullo o annullare, in pubblica udienza, l'atto impugnato, previa sospensiva e con vittoria di spese.
In data 20.5.2025 si costituiva l'Agenzia, che affermava la correttezza del proprio operato, sostenendo: la sufficiente motivazione dell'atto, per relationem ai presupposti PVC e avviso di pagamento;
la piena responsabilità solidale del ricorrente in qualità di consegnatario delle merci;
l'attivazione di un valido contraddittorio preventivo con la notifica del PVC e dell'avviso di pagamento.
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.
In data 19.1.2026 il ricorrente depositava una memoria con la quale insisteva nelle proprie ragioni, contestando le controdeduzioni di parte avversa.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. Anzitutto, l'atto impugnato appare sufficientemente e correttamente motivato, per relationem, con indicazione del PVC della Guardia di Finanza presupposto come riferimento sostanziale della richiesta.
Si tratta di un atto che è ben conosciuto dalla parte ricorrente, come dalla stessa affermato, e che contiene tutti gli elementi sostanziali che fondano la responsabilità anche tributaria del Ricorrente_1. Da questo punto di vista, la doglianza appare del tutto formale, atteso che risulta ben chiara al ricorrente la ragione della richiesta, come stanno a dimostrare anche i contenuti delle sue difese, che attengono direttamente ai fatti oggetto del PVC e alle sue conseguenze giuridiche.
Peraltro, rileva il dato, opportunamente citato e documentato dall'Agenzia, che l'odierno ricorrente abbia già impugnato anche il presupposto avviso di pagamento, con il quale gli è stato richiesto – in qualità di obbligato in solido – il pagamento della differenza di accisa.
L'impugnazione è stata decisa in primo grado da questa Corte, Sezione 7, con la sentenza n. 13974/24, che ha ritenuto infondate le ragioni del Ricorrente_1 L'Agenzia, oltre alla sentenza citata, ha indicato e allegato copia delle altre sentenze con le quali questa
Corte ha deciso le questioni sottese alla medesima vicenda, sempre in senso sfavorevole a quello prospettato dal ricorrente;
in particolare:
· la sentenza n. 14249/2024 della Sezione 20, che ha rigettato il ricorso presentato dal Ricorrente_1 avverso altro atto impositivo (n. 98 del 2023);
· la sentenza n. 3855/2025, ugualmente della Sezione 20, che ha rigettato il ricorso presentato dal Ricorrente_1 avverso l'atto di irrogazione della sanzione n. 268 del 2024 (correlato all'atto impositivo n. 98 del 2023);
· la sentenza n. 4112/2024 della Sezione 12, emessa nei confronti di altro obbligato solidale, già passata in giudicato.
Si tratta di precedenti che hanno esaminato la vicenda sostanziale e tributaria oggetto anche del presente giudizio, con valutazioni giuridiche e riferimenti giurisprudenziali condivisi anche da questa Corte.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo a pretesa insussistenza di responsabilità solidale, occorre rammentare che l'art. 7, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 504 del 1995 prescrive, per i casi di “Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa”, che “l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo”. Il coinvolgimento del Ricorrente_1 nella irregolare attività appare palesemente dal contenuto del PVC e dalla natura della sua società: il deposito del Ricorrente_1 può essere intanto certamente individuato come un “destinatario”, anche se non finale, del prodotto;
inoltre, certamente il ricorrente può essere considerato a conoscenza dello svincolo irregolare, accertati il carattere di società sostanzialmente fittizie e di Società 3 S.r.l. e Società_2 S.r.l., con le quali Ricorrente_1 risulta aver stipulato lo schermo formale di contratti di deposito, e le irregolarità nella circolazione della merce che emergono dal citato PVC.
Si considerino poi altri elementi, pure valorizzati dalle citate sentenze già intervenute sulle questioni sottese al presente giudizio: il contratto con Società 3, sottoscritto apparentemente l'8 ottobre 2018, risulta avere
(senza ragione) decorrenza anticipata al 1° agosto 2018 e identica veste grafica e identico contenuto – anche nel corrispettivo – rispetto a quello apparentemente siglato con Società_2; non vi è prova che le due società abbiano versato a quella del ricorrente alcuna nel periodo oggetto di accertamento;
è del tutto immotivata la cd. “revoca” dei contratti conclusi con le due società; la partita IVA di Società 3 risulta cessata fin dal 1° gennaio 2019, in costanza di preteso contratto;
il Ricorrente_1 risulta consegnatario del gasolio in decine di DAS, senza che egli abbia dato alcuna giustificazione concreta della circostanza, stante la sua dichiarazione di estraneità ai fatti.
La circostanza che il ricorrente fosse un esperto operatore del settore rende più grave il quadro nei suoi confronti, confermando la valutazione di corresponsabilità nella gestione della attività irregolare sanzionata.
Infine, del tutto priva di pregio appare la censura relativa al difetto di contraddittorio preventivo, atteso che, prima della notifica dell'atto oggi impugnato, al ricorrente sono stati regolarmente notificati il PVC e l'avviso di pagamento, avendo egli quindi avuto contezza piena delle circostanze contestate e avendo avuto ogni possibilità di controdedurre a suo favore in entrambe le procedure presupposte.
Per queste ragioni, il ricorso va quindi respinto per infondatezza e, in base alla soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia convenuta, liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000,00
(diecimila/00).
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente estensore
PP TT