Art. 2.
L' art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269 , e' sostituito dal seguente:
"Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica".
L' art. 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269 , e' sostituito dal seguente:
"Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attivita' presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, e' consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica".