Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08713/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8713 del 2025, proposto da
RI LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. SA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente ha impugnato il silenzio della Amministrazione sulla istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania.
Con memoria in data 27 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente ha rilevato che l’Amministrazione ha provveduto alla definizione del procedimento - iniziato con istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente - con la pubblicazione del provvedimento prot. n. 3454 del 13 novembre 2025, a mezzo del quale ha ritenuto valido il titolo di formazione professionale, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio prende atto della dichiarazione della parte ricorrente e, conseguentemente, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda sottoposta al Collegio ed in presenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA SE, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA SE |
IL SEGRETARIO