Articolo 1 della Legge 22 maggio 1976, n. 361
Versione
6 giugno 1976
Art. 1. Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241 , concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo, le parole: "lire 9.000 milioni" sono sostituite con le parole: "lire 3.000 milioni".
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976, per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

Il mutuo sara' estinto in trentacinque annualita' a decorrere dal 1 gennaio successivo alla sua somministrazione o dalla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente articolo 3.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

Il mutuo sara' somministrato in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e sara' assistito da garanzia sussidiaria dello Stato.

Entrata in vigore il 6 giugno 1976