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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al numero n.160 del ruolo appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso d'appello, Parte_1
dall'avv.to Carmelòa Abbate ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvello, alla via Lauria, n.9;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar di Fiumicino Per_1
del 22 marzo 2024, dall'Avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n.263.
APPELLATO
OGGETTO: Indennità di Accompagnamento - Appello avverso la sentenza del 16
1 febbraio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello, dichiarare la nullità della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
Per l'istituto appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita, dichiarare anammissibile l'appello, spese del grado vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 febbraio 2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza respingeva, all'esito di CTU medico legale, la domanda azionata da e Parte_1
finalizzata ad accertare la susssitenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento, in suo favore, del diritto all'indennità di accompaganmento.
Avverso la suddetta sentenza , con ricorso depositato in cancelleria in Parte_1
data 16 agosot 2023, proponeva appello nei confronti dell' , eccependo la nullità CP_1
della sentezna di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 11.07.2024.
Con tempestiva memoria difensiva depositata il 27 giugno 2024, l' si costituiva nel CP_1
giudizio di gravame, concludendo, a sua volta, nei termini riportati in epigrafe.
Disposto che l'odierna udienza si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come proposto, è inammissibile, trovando applicazione nel caso in esame la norma di cui all'art.445 bis comma 7 c.p.c. con conseguente inappellabilità della sentenza che ha definito il giudizio in esame, finalizzato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Alla declaratoria di inammissibilità del proposto appello deve giungersi anche quando, come nel caso di specie, venga eccepita la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza, dovendosi, al contempo, porre in luce che il giudizio di primo grado è stato definito all'udienza del 16 febbraio 2023 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e, quindi, con la modalità della trattazione scritta, ritenuta compatibile con il rito lavoro.
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.17603/2025 hanno avuto modo di precisare che “Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n.
164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio, stante agli atti la dichiarazione di esonero ex art.152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 160 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza del 16 febbraio 2023
[...]
del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) nulla per le spese delle presente grado del giudizio.
Potenza, 12 giugno 2025
3 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al numero n.160 del ruolo appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso d'appello, Parte_1
dall'avv.to Carmelòa Abbate ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvello, alla via Lauria, n.9;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar di Fiumicino Per_1
del 22 marzo 2024, dall'Avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n.263.
APPELLATO
OGGETTO: Indennità di Accompagnamento - Appello avverso la sentenza del 16
1 febbraio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello, dichiarare la nullità della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
Per l'istituto appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita, dichiarare anammissibile l'appello, spese del grado vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 febbraio 2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza respingeva, all'esito di CTU medico legale, la domanda azionata da e Parte_1
finalizzata ad accertare la susssitenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento, in suo favore, del diritto all'indennità di accompaganmento.
Avverso la suddetta sentenza , con ricorso depositato in cancelleria in Parte_1
data 16 agosot 2023, proponeva appello nei confronti dell' , eccependo la nullità CP_1
della sentezna di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 11.07.2024.
Con tempestiva memoria difensiva depositata il 27 giugno 2024, l' si costituiva nel CP_1
giudizio di gravame, concludendo, a sua volta, nei termini riportati in epigrafe.
Disposto che l'odierna udienza si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come proposto, è inammissibile, trovando applicazione nel caso in esame la norma di cui all'art.445 bis comma 7 c.p.c. con conseguente inappellabilità della sentenza che ha definito il giudizio in esame, finalizzato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Alla declaratoria di inammissibilità del proposto appello deve giungersi anche quando, come nel caso di specie, venga eccepita la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza, dovendosi, al contempo, porre in luce che il giudizio di primo grado è stato definito all'udienza del 16 febbraio 2023 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e, quindi, con la modalità della trattazione scritta, ritenuta compatibile con il rito lavoro.
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.17603/2025 hanno avuto modo di precisare che “Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n.
164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio, stante agli atti la dichiarazione di esonero ex art.152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 160 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza del 16 febbraio 2023
[...]
del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) nulla per le spese delle presente grado del giudizio.
Potenza, 12 giugno 2025
3 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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