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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1430/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1430/2021, avente ad oggetto: vendita di cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 30.01.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Martino Aceto
[C.F. ], elettivamente domiciliata in Formia (LT), Via Vitruvio, C.F._2
n. 34 presso lo studio del predetto difensore.
ATTRICE
CONTRO con sede in Frosinone, via E. Fermi n. 25 (codice fiscale e Partita IVA CP_2
), in persona della Dr.ssa suo legale rapp.te p.t., P.IVA_1 CP_3
elettivamente domiciliata in Anagni, Via Arturo Colantoni n. 2 presso lo Studio degli
Avv.ti Carola Meloni (cod. fiscale e Claudio Iacobelli (c.f. C.F._3
) che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente C.F._4
CONVENUTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Tutto quanto osservato in punto di fatto e di diritto, in considerazione della precisazione della domanda attorea con accettazione dell'adempimento tardivo ed espressa richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza del grave inadempimento per fatto e colpa esclusivi della convenuta la scrivente CP_4
difesa insiste per la condanna della convenuta al risarcimento in favore dell'attrice delle seguenti voci di danno patrimoniale e non patrimoniale:
• Refusione degli importi corrisposti per l'assicurazione di un mezzo non passibile di essere messo in circolazione e pari ad € 914,15 [all. 9 citaz] oltre interessi legali;
• Riconoscimento dell'ulteriore Danno patrimoniale per grave inadempimento del contratto di compravendita da quantificarsi nell'importo degli interessi nella misura commerciale sulla somma corrisposta di € 19.000,00 dalla data di vendita fino alla data dell'adempimento tardivo, in considerazione della cagionata concreta indisponibilità di tale ingente somma per il predetto periodo, in assenza di controprestazione idonea a riequilibrare il sinallagma;
somma che avrebbe consentito più proficui investimenti e/o comunque idonea a sopperire al derivato minor valore di mercato per il deprezzamento annuale dell'autovettura compravenduta, pari a complessivi € 1.395,07 [8% su €
19.000,00 x gg. 335];
• Riconoscimento del danno per spese di custodia del mezzo fino alla data di accettazione dell'adempimento tardivo e quantificabili in € 10,00 pro-die dalla data di vendita fino alla data dell'adempimento tardivo per la forzata custodia del mezzo non altrimenti utilizzabile all'interno del garage di proprietà attorea, pari a complessivi €
3.350,00 [€ 10 x gg. 335];
• Riconoscimento dell'ulteriore danno non patrimoniale per € 25,00 pro-die dalla data di vendita fino alla data di accettazione dell'adempimento tardivo per la cagionata compressione delle normali esigenze di vita attoree, utilizzando quale possibile indice di riferimento il prezzo medio giornaliero di noleggio di autovettura con analoghe
pagina 2 di 13 caratteristiche nella regione Lazio, salvo diversa maggiore o minore valutazione che
l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna alla luce delle risultanze processuali, anche con ricorso ai criteri equitativi, pari a complessivi € 8.375,00 [€ 25 x gg. 335].
In via subordinata, si richiede in ogni caso la condanna al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta più congrua dall'Ill.mo Giudicante anche facendo ricorso ai criteri equitativi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario e che si indicano, sulla base del D.M. 147/2022 e del relativo scaglione per valore della domanda, in complessivi € 6.000,00 oltre Spese generali, Iva, cpa come per legge.”
Per la parte convenuta: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni tutte esposte nel presente atto:
-rigettare integralmente le domande tutte formulate nei confronti de poiché CP_4
inammissibili, infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l per sentire accogliere la CP_2
seguente domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda e per i motivi tutti indicati nel presente atto, accertare e dichiarare l'inesatto adempimento della convenuta nell'esecuzione del contratto di CP_4
compravendita dell'autovettura BMW 118d advantage Tg. FN643WK, per essere la stessa gravata, al momento dell'acquisto ed a tutt'oggi, da pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. trascritto in data 19.02.2020, nonché la condotta gravemente lesiva della convenuta, anche per eventuali profili penalmente rilevanti, contraria ai principi di buona fede e correttezza ed ai doveri di informazione al consumatore;
per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 04.07.2020 e
pagina 3 di 13 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
a provvedere all'immediato ritiro a propria cura e spese dell'autovettura compravenduta, giacente in deposito presso l'abitazione attorea, ed alla refusione dell'importo di € 19.000,00 versato dall'attrice quale prezzo di vendita, oltre interessi al tasso commerciale fino all'effettivo soddisfo. Sempre in via principale, condannare la soc. all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patito da parte CP_4
attrice, quantificabile nelle spese di assicurazione r.c.a. sostenute, come allegate, e nei costi di manutenzione e deposito del mezzo, quantificabili in € 10,00 pro-die o nella diversa maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna.
Condannare, altresì, la convenuta, all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dall'ingiusto e prolungato oggettivo disagio patito per
l'inutilizzabilità dell'autovettura acquistata, con conseguente derivata compressione delle normali esigenze lavorative e sociali dell'attrice, che si quantifica indicativamente nella misura di ulteriori € 25,00 pro die come argomentato nel presente atto, o nella diversa maggior o minor somma che si riterrà più opportuna alla luce delle risultanze processuali, anche con ricorso ai criteri equitativi, che sin d'ora si invocano. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda l'attrice sosteneva quanto segue:
- In data 04.07.2020, l'istante sottoscriveva, presso i locali della Controparte_1
concessionaria di Frosinone, via E. Fermi, 25, proposta di acquisto CP_4
Contro per l'autovettura usata marchio , modello 118d advantage 5p, n. telaio
WBA1S510305K35485, Tg. FN 643 WK, per il prezzo complessivo concordato di € 19.000,00, espressamente comprensivo delle spese di passaggio di proprietà da effettuarsi a cura della parte venditrice;
- Il contratto si perfezionava nello stesso mese di luglio 2020, presso i locali della sede di Formia (LT) de sita in via S.R. 630 Ausonia;
CP_4
pagina 4 di 13 - In data 30.07.2020, l'istante procedeva al bonifico dell'intero importo residuo del prezzo pattuito, per € 17.900,00, avendo già in precedenza corrisposto € 100,00 all'atto della proposta di acquisto ed € 1.000,00 al momento della visione e conferma dell'autovettura presso i locali di Formia;
- In data 03.08.2020, l'autovettura BMW 118d advantage Tg. FN 643 WK veniva consegnata alla sig.ra in Formia unitamente a “ Controparte_1 [...]
, in attesa del Parte_1
rilascio della carta di circolazione;
- Nel mese di OTTOBRE 2020, a seguito della mancata consegna della documentazione obbligatoria per la circolazione del mezzo ex art. 180 c.d.s. e non essendo consentita la libera circolazione dello stesso, l'istante richiedeva via filo alla convenuta l'immediato rilascio della carta di circolazione e dei documenti di proprietà, non potendo ritenersi documento equipollente a tempo indeterminato il solo foglio di apertura della pratica di trasferimento, lamentando, altresì, la forzata non utilizzabilità dell'autovettura acquistata, giacente presso la propria abitazione;
- Nella prolungata assenza di chiare e precise informazioni sullo stato della pratica da parte della concessionaria, anche a seguito di numerosi e vani contatti telefonici nei quali venivano rappresentati unicamente dei rallentamenti burocratici conseguenti alla situazione epidemiologica da covid-19, l'istante procedeva, in data 05.02.2021 , a mezzo dello scrivente legale, a formale diffida nei confronti della convenuta, richiedendo di provvedere, entro e non oltre 10 giorni, all'esatto adempimento del contratto di compravendita stipulato, pena la risoluzione del contratto;
- Nell'inerzia e nel silenzio della convenuta, in data 07.03.2021 l'istante comunicava la risoluzione del contratto di compravendita per inesatto adempimento, essendo risultata, peraltro, la non trasferibilità del veicolo compravenduto per la presenza di atto di pignoramento ex art. 521 bis c.c. del
Controp 19.02.2020, colpevolmente comunicato dalla venditrice, invitando e pagina 5 di 13 diffidando l alla restituzione del prezzo ed al risarcimento di tutti i CP_4
danni patiti per il mancato utilizzo del bene compravenduto, nonchè all'immediato ritiro a propria cura e spese dell'autovettura giacente in custodia presso l'abitazione attorea, non avendo più alcun interesse all'esatto adempimento precedentemente richiesto;
- In considerazione della emersa sussistenza di gravame sul bene alienato, reiteratamente e colpevolmente sottaciuto dal venditore in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento del contratto, nonché dei doveri di informazione a tutela del consumatore, e vista la concreta inservibilità dell'autovettura per impossibilità alla circolazione, l'attrice aveva interesse a che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita stipulato in data 04.07.2020, rifiutando ogni eventuale tardivo esatto adempimento, con restituzione dell'intero corrispettivo versato e dei sopportati ulteriori costi per assicurazione e custodia del mezzo, oltre interessi al tasso commerciale, ritiro del mezzo in deposito presso l'abitazione attorea e risarcimento del danno patito per la mancata utilizzabilità del mezzo acquistato.
L'attrice concludeva come da atto di citazione sopra richiamato.
In data 31 gennaio 2022, si costituiva in giudizio L chiedendo il rigetto di CP_2
tutte le domande attoree.
Il convenuto rilevava quanto segue.
Solo a seguito della presa in carico del trasferimento di proprietà in favore della sig.ra la concessionaria apprendeva, per il tramite della delegazione ACI di CP_1
Frosinone, che il veicolo era gravato da pignoramento mobiliare in danno del precedente proprietario del mezzo, il quale aveva ceduto lo stesso bene alla odierna convenuta.
La società odierna comparente si attivava chiedendo al cedente di provvedere alla cancellazione del pignoramento mobiliare onde potere, a sua volta, perfezionare il trasferimento di proprietà del mezzo in favore della odierna parte attrice. Di tali pagina 6 di 13 iniziative e attività per il tramite del personale venditore e amministrativo CP_4
incaricato di gestire la posizione, tenevano informata la CP_1
In ogni caso la veniva comunque contattata dalla concessionaria e CP_1 CP_4
liberamente invitata, ove lo avesse ritenuto opportuno e necessario, a recarsi presso la sede di Formia altra sede della concessionaria ritenuta di più agevole raggiungimento, al fine di visionare altre vetture ivi presenti nel parco dell'usato ed eventualmente individuare altro veicolo da preferire e così dare corso al relativo acquisto in luogo di quello oggetto della presente controversia.
Nonostante gli incontri in Formia con il venditore de sig. CP_4 Persona_1
presso la sede, la non trovava di proprio gradimento alcuna delle proposte di CP_1
sostituzione ricevute né individuava altro mezzo, comunque, di proprio gradimento assoluto, dichiarando di preferire attendere il perfezionamento della pratica di trasferimento in proprio favore della BMW serie 1 targata FN643WK.
In data 17.4.2021 era possibile dare corso alla firma dell'atto di vendita del mezzo in favore de detto atto di vendita veniva trascritto al P.R.A. in data 30.4.2021 CP_4
e, in pari data, il l.r.p.t de sottoscriveva atto di vendita in favore della CP_4
CP_1
In data 30.6.2021 la per il tramite del difensore, riscontrava formalmente la CP_1
nota del 14.6.2021 de esprimendo la propria volontà di perfezionare il CP_4
trasferimento del veicolo de quo a proprio nome, rendendosi disponibile a partecipare ai necessari atti consegnando i documenti richiesti.
La comunicava poi al personale de L'Auto che avrebbe preferito recarsi presso CP_1
la sede di Formia, più vicina alla propria residenza e pertanto, in tale sede, venivano dalla stessa consegnati i documenti necessari, sottoscritti i documenti richiesti dalla delegazione ACI e quindi, all'esito, ritirati i documenti del veicolo aggiornati con la nuova intestazione al P.R.A.
Alla luce di quanto sopra si contestava integralmente la sussistenza stessa del preteso inadempimento contrattuale e dunque la stessa proponibilità della domanda di pagina 7 di 13 risoluzione del contratto che, per stessa conferma avutane dalla parte attrice, veniva eseguito. Per quanto sopra la principale domanda avversaria volta ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita appariva sostanzialmente rinunciata dalla parte istante e comunque ormai superata e come tale inammissibili. Parimenti contestate risultavano le domande giudiziali risarcitorie proposte ex adverso, sia sotto il profilo della stessa sussistenza dei lamentati nocumenti, sia sotto il profilo della quantificazione fattane in citazione.
Il preteso creditore danneggiato doveva, in ogni caso, allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità stessa della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile. In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancava di oggetto, in quanto il danno era ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento. Nel caso di interesse l'attore non aveva affatto assolto agli oneri di allegazione, prova e quantificazione che gli incombevano.
Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni tutte esposte nel presente atto: -rigettare integralmente le domande tutte formulate nei confronti de poiché inammissibili, infondate in fatto e diritto e comunque CP_4
non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 2 marzo 2022, l'attrice precisava la sua domanda secondo quanto segue:
- In ragione dell'accettato adempimento tardivo dell'istante in data 30.06.2021,
RINUNCIAVA espressamente alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 04.07.2020 per inesatto adempimento della convenuta per essere la compravenduta autovettura BMW 118d CP_4
advantage Tg. FN643WK gravata, al momento dell'acquisto, da pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. trascritto in data 19.02.2020; per l'effetto,
RINUNCIAVA conseguente alla richiesta condanna della convenuta a provvedere pagina 8 di 13 all'immediato ritiro a propria cura e spese dell'autovettura compravenduta ed alla refusione dell'importo di € 19.000,00 versato dall'attrice quale prezzo di vendita, oltre interessi al tasso commerciale fino all'effettivo soddisfo.
- Insisteva nelle avanzate domande risarcitorie, così come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo e, nello specifico:
“A) Condannare la soc. all'integrale risarcimento del danno CP_4
patrimoniale e non patito da parte attrice, quantificabile nelle spese di assicurazione r.c.a. sostenute, come allegate, e nei costi di manutenzione e deposito del mezzo presso la propria abitazione, quantificabili in € 10,00 pro-die,
o nella diversa maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna, dalla stipula del contratto di compravendita del 04.07.2020 fino alla data del perfezionamento del passaggio di proprietà nel mese di luglio 2021. B)
Condannare, altresì, la convenuta, all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dall'ingiusto e prolungato oggettivo disagio patito per
l'inutilizzabilità dell'autovettura acquistata, con conseguente derivata compressione delle normali esigenze lavorative e sociali dell'attrice, che si quantifica indicativamente nella misura di ulteriori € 25,00 pro-die per lo stesso periodo dal 04.07.20 al 07.21 come argomentato nell' atto di citazione, o nella diversa maggior o minor somma che si riterrà più opportuna alla luce delle risultanze processuali, anche con ricorso ai criteri equitativi, che sin d'ora si invocano. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
La domanda della parte attrice merita solo parziale accoglimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed i relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
pagina 9 di 13 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (Cassazione Civile n. 18200/2020;
3996/2020; 1634/2020; 29871/2019; 13685/2019; 98/2019; 15328/2018)
L avrebbe dunque dovuto provare l'adempimento dell'obbligazione, ma ha CP_2
seguito delle specifiche allegazioni della parte convenuta relative al suo inadempimento contrattuale esso non lo ha fatto.
La parte attrice, in particolare, ha allegato che tale bene è risultato impossibile all'utilizzo per circa un anno a causa della mancanza della carta di circolazione, dovuta ad un pignoramento gravante su tale bene, sottaciuto alla parte attrice. Il convenuto non ha, se non negando genericamente, risposto a tali affermazioni che dunque devono assumersi vere.
L'inadempimento contrattuale (grave violazione dei doveri informativi sullo stato giuridico del bene) avrebbe potuto altresì costituire “inadempimento grave” e fungere dunque da motivo di risoluzione del contratto di compravendita (1453 c.c.). La questione relativa alla risoluzione del contratto risulta però superata, atteso l'adempimento tardivo del convenuto e la rinuncia alla domanda di risoluzione della parte attrice.
Con riguarda alla domanda di risoluzione va pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte istante ha inteso proseguire il giudizio con riguardo alle domande di risarcimento danni.
Tali domande meritano solo parziale accoglimento.
Come afferma la Corte di Cassazione (n. 24632 del 2015): “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore,
pagina 10 di 13 ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”.
Nel caso in esame, l'attrice ha solo in parte ottemperato all'onere di specifica allegazione e di prova.
L'attrice ha allegato e provato documentalmente:
- di aver stipulato un contratto di assicurazione (all. 9 atto dell'atto di citazione) per l'automobile oggetto della compravendita;
- che tale automobile non è stata utilizzata per tutto il tempo in cui mancava la carta di circolazione, per i fatti sopra richiamati
- che, dunque, tale contratto di assicurazione è risultato funzionalmente inutile a causa dell'inadempimento contrattuale del convenuto.
La domanda di “Refusione degli importi corrisposti per l'assicurazione di un mezzo non passibile di essere messo in circolazione e pari ad € 914,15 [all. 9 citaz] oltre interessi legali” merita accoglimento.
Per quanto concerne il danno da deprezzamento del bene, questo risulta provato.
Costituisce fatto noto che il bene mobile auto subisce un deprezzamento con il passare del tempo, salvo particolari eccezioni. In base a massime di esperienza, costruite sui dati statistici medi di deprezzamento, da tale fatto noto è possibile costruire “presunzioni gravi, precise, concordanti” dirette alla prova del c.d. “fatto ignoto”(2729, II co).
In base a tale strumento probatorio si raggiunge così la prova del fatto da dimostrare, ossia il deprezzamento dell'auto oggetto di compravendita tra il tempo di stipula del contratto e il tempo di rimozione dell'ostacolo all'utilizzo della parte attrice (un anno circa (tra luglio 2020 e giugno 2021).
Si accoglie, dunque, totalmente la richiesta della parte attrice di risarcimento per il danno da deprezzamento dell'auto e lo si quantifica in complessivi euro 1.395,07.
pagina 11 di 13 Per quanto concerne le altre voci di danno, le domande attoree di risarcimento meritano integrale rigetto.
La parte attrice non ha ottemperato né all'onere di specifica allegazione dei nocumenti patrimoniali subiti né tantomeno ha ottemperato all'onere probatorio sulla medesima gravante, limitandosi a generiche affermazioni prive della minima valenza probatoria: non presentando prove documentali o orali a sostegno delle sue generiche affermazioni.
In particolare, non ha allegato né provato:
- quali siano state effettivamente le spese di custodia del bene oggetto di causa all'interno del garage di proprietà: es. impossibilità di utilizzare il garage per più automobili e dunque necessità di utilizzo di un parcheggio pubblico o privato a pagamento per l'altra autovettura
- quali siano stati gli effettivi pregiudizi alla vita lavorativa e relazionale in genere: es. impossibilità di recarsi sul proprio posto di lavoro se non noleggiando un'altra autovettura oppure tramite altri mezzi di trasporto alternativi (treni, autobus).
Per quanto attiene alle spese, tenuto conto del tardivo adempimento della parte convenuta, ed in ragione dell'accoglimento parziale della domanda che parte attrice ha inteso proseguire, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese ella misura del 50% ponendo il residuo carico della parte convenuta liquidata nella misura di cui in dispositivo, con distrazione in favore dall'avv. Martino Aceto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Controparte_1
confronti di così provvede: CP_4
- dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento di euro 914,15 per refusione degli importi CP_4
corrisposti per l'assicurazione;
pagina 12 di 13 - condanna al pagamento di euro 1.395,07 per il danno da CP_4
deprezzamento annuale dell'autovettura;
- rigetta tutte le altre richieste risarcitorie;
- compensa nella misura del 50% le spese di lite ponendo carico della parte convenuta la quota residua che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro
132,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed Iva come per legge con distrazione in favore dall'avv. Martino Aceto.
Cassino, 17.6.2025.
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1430/2021, avente ad oggetto: vendita di cose mobili, riservata in decisione all'udienza del 30.01.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Martino Aceto
[C.F. ], elettivamente domiciliata in Formia (LT), Via Vitruvio, C.F._2
n. 34 presso lo studio del predetto difensore.
ATTRICE
CONTRO con sede in Frosinone, via E. Fermi n. 25 (codice fiscale e Partita IVA CP_2
), in persona della Dr.ssa suo legale rapp.te p.t., P.IVA_1 CP_3
elettivamente domiciliata in Anagni, Via Arturo Colantoni n. 2 presso lo Studio degli
Avv.ti Carola Meloni (cod. fiscale e Claudio Iacobelli (c.f. C.F._3
) che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente C.F._4
CONVENUTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Tutto quanto osservato in punto di fatto e di diritto, in considerazione della precisazione della domanda attorea con accettazione dell'adempimento tardivo ed espressa richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza del grave inadempimento per fatto e colpa esclusivi della convenuta la scrivente CP_4
difesa insiste per la condanna della convenuta al risarcimento in favore dell'attrice delle seguenti voci di danno patrimoniale e non patrimoniale:
• Refusione degli importi corrisposti per l'assicurazione di un mezzo non passibile di essere messo in circolazione e pari ad € 914,15 [all. 9 citaz] oltre interessi legali;
• Riconoscimento dell'ulteriore Danno patrimoniale per grave inadempimento del contratto di compravendita da quantificarsi nell'importo degli interessi nella misura commerciale sulla somma corrisposta di € 19.000,00 dalla data di vendita fino alla data dell'adempimento tardivo, in considerazione della cagionata concreta indisponibilità di tale ingente somma per il predetto periodo, in assenza di controprestazione idonea a riequilibrare il sinallagma;
somma che avrebbe consentito più proficui investimenti e/o comunque idonea a sopperire al derivato minor valore di mercato per il deprezzamento annuale dell'autovettura compravenduta, pari a complessivi € 1.395,07 [8% su €
19.000,00 x gg. 335];
• Riconoscimento del danno per spese di custodia del mezzo fino alla data di accettazione dell'adempimento tardivo e quantificabili in € 10,00 pro-die dalla data di vendita fino alla data dell'adempimento tardivo per la forzata custodia del mezzo non altrimenti utilizzabile all'interno del garage di proprietà attorea, pari a complessivi €
3.350,00 [€ 10 x gg. 335];
• Riconoscimento dell'ulteriore danno non patrimoniale per € 25,00 pro-die dalla data di vendita fino alla data di accettazione dell'adempimento tardivo per la cagionata compressione delle normali esigenze di vita attoree, utilizzando quale possibile indice di riferimento il prezzo medio giornaliero di noleggio di autovettura con analoghe
pagina 2 di 13 caratteristiche nella regione Lazio, salvo diversa maggiore o minore valutazione che
l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna alla luce delle risultanze processuali, anche con ricorso ai criteri equitativi, pari a complessivi € 8.375,00 [€ 25 x gg. 335].
In via subordinata, si richiede in ogni caso la condanna al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta più congrua dall'Ill.mo Giudicante anche facendo ricorso ai criteri equitativi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario e che si indicano, sulla base del D.M. 147/2022 e del relativo scaglione per valore della domanda, in complessivi € 6.000,00 oltre Spese generali, Iva, cpa come per legge.”
Per la parte convenuta: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni tutte esposte nel presente atto:
-rigettare integralmente le domande tutte formulate nei confronti de poiché CP_4
inammissibili, infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l per sentire accogliere la CP_2
seguente domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda e per i motivi tutti indicati nel presente atto, accertare e dichiarare l'inesatto adempimento della convenuta nell'esecuzione del contratto di CP_4
compravendita dell'autovettura BMW 118d advantage Tg. FN643WK, per essere la stessa gravata, al momento dell'acquisto ed a tutt'oggi, da pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. trascritto in data 19.02.2020, nonché la condotta gravemente lesiva della convenuta, anche per eventuali profili penalmente rilevanti, contraria ai principi di buona fede e correttezza ed ai doveri di informazione al consumatore;
per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 04.07.2020 e
pagina 3 di 13 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
a provvedere all'immediato ritiro a propria cura e spese dell'autovettura compravenduta, giacente in deposito presso l'abitazione attorea, ed alla refusione dell'importo di € 19.000,00 versato dall'attrice quale prezzo di vendita, oltre interessi al tasso commerciale fino all'effettivo soddisfo. Sempre in via principale, condannare la soc. all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patito da parte CP_4
attrice, quantificabile nelle spese di assicurazione r.c.a. sostenute, come allegate, e nei costi di manutenzione e deposito del mezzo, quantificabili in € 10,00 pro-die o nella diversa maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna.
Condannare, altresì, la convenuta, all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dall'ingiusto e prolungato oggettivo disagio patito per
l'inutilizzabilità dell'autovettura acquistata, con conseguente derivata compressione delle normali esigenze lavorative e sociali dell'attrice, che si quantifica indicativamente nella misura di ulteriori € 25,00 pro die come argomentato nel presente atto, o nella diversa maggior o minor somma che si riterrà più opportuna alla luce delle risultanze processuali, anche con ricorso ai criteri equitativi, che sin d'ora si invocano. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda l'attrice sosteneva quanto segue:
- In data 04.07.2020, l'istante sottoscriveva, presso i locali della Controparte_1
concessionaria di Frosinone, via E. Fermi, 25, proposta di acquisto CP_4
Contro per l'autovettura usata marchio , modello 118d advantage 5p, n. telaio
WBA1S510305K35485, Tg. FN 643 WK, per il prezzo complessivo concordato di € 19.000,00, espressamente comprensivo delle spese di passaggio di proprietà da effettuarsi a cura della parte venditrice;
- Il contratto si perfezionava nello stesso mese di luglio 2020, presso i locali della sede di Formia (LT) de sita in via S.R. 630 Ausonia;
CP_4
pagina 4 di 13 - In data 30.07.2020, l'istante procedeva al bonifico dell'intero importo residuo del prezzo pattuito, per € 17.900,00, avendo già in precedenza corrisposto € 100,00 all'atto della proposta di acquisto ed € 1.000,00 al momento della visione e conferma dell'autovettura presso i locali di Formia;
- In data 03.08.2020, l'autovettura BMW 118d advantage Tg. FN 643 WK veniva consegnata alla sig.ra in Formia unitamente a “ Controparte_1 [...]
, in attesa del Parte_1
rilascio della carta di circolazione;
- Nel mese di OTTOBRE 2020, a seguito della mancata consegna della documentazione obbligatoria per la circolazione del mezzo ex art. 180 c.d.s. e non essendo consentita la libera circolazione dello stesso, l'istante richiedeva via filo alla convenuta l'immediato rilascio della carta di circolazione e dei documenti di proprietà, non potendo ritenersi documento equipollente a tempo indeterminato il solo foglio di apertura della pratica di trasferimento, lamentando, altresì, la forzata non utilizzabilità dell'autovettura acquistata, giacente presso la propria abitazione;
- Nella prolungata assenza di chiare e precise informazioni sullo stato della pratica da parte della concessionaria, anche a seguito di numerosi e vani contatti telefonici nei quali venivano rappresentati unicamente dei rallentamenti burocratici conseguenti alla situazione epidemiologica da covid-19, l'istante procedeva, in data 05.02.2021 , a mezzo dello scrivente legale, a formale diffida nei confronti della convenuta, richiedendo di provvedere, entro e non oltre 10 giorni, all'esatto adempimento del contratto di compravendita stipulato, pena la risoluzione del contratto;
- Nell'inerzia e nel silenzio della convenuta, in data 07.03.2021 l'istante comunicava la risoluzione del contratto di compravendita per inesatto adempimento, essendo risultata, peraltro, la non trasferibilità del veicolo compravenduto per la presenza di atto di pignoramento ex art. 521 bis c.c. del
Controp 19.02.2020, colpevolmente comunicato dalla venditrice, invitando e pagina 5 di 13 diffidando l alla restituzione del prezzo ed al risarcimento di tutti i CP_4
danni patiti per il mancato utilizzo del bene compravenduto, nonchè all'immediato ritiro a propria cura e spese dell'autovettura giacente in custodia presso l'abitazione attorea, non avendo più alcun interesse all'esatto adempimento precedentemente richiesto;
- In considerazione della emersa sussistenza di gravame sul bene alienato, reiteratamente e colpevolmente sottaciuto dal venditore in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento del contratto, nonché dei doveri di informazione a tutela del consumatore, e vista la concreta inservibilità dell'autovettura per impossibilità alla circolazione, l'attrice aveva interesse a che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita stipulato in data 04.07.2020, rifiutando ogni eventuale tardivo esatto adempimento, con restituzione dell'intero corrispettivo versato e dei sopportati ulteriori costi per assicurazione e custodia del mezzo, oltre interessi al tasso commerciale, ritiro del mezzo in deposito presso l'abitazione attorea e risarcimento del danno patito per la mancata utilizzabilità del mezzo acquistato.
L'attrice concludeva come da atto di citazione sopra richiamato.
In data 31 gennaio 2022, si costituiva in giudizio L chiedendo il rigetto di CP_2
tutte le domande attoree.
Il convenuto rilevava quanto segue.
Solo a seguito della presa in carico del trasferimento di proprietà in favore della sig.ra la concessionaria apprendeva, per il tramite della delegazione ACI di CP_1
Frosinone, che il veicolo era gravato da pignoramento mobiliare in danno del precedente proprietario del mezzo, il quale aveva ceduto lo stesso bene alla odierna convenuta.
La società odierna comparente si attivava chiedendo al cedente di provvedere alla cancellazione del pignoramento mobiliare onde potere, a sua volta, perfezionare il trasferimento di proprietà del mezzo in favore della odierna parte attrice. Di tali pagina 6 di 13 iniziative e attività per il tramite del personale venditore e amministrativo CP_4
incaricato di gestire la posizione, tenevano informata la CP_1
In ogni caso la veniva comunque contattata dalla concessionaria e CP_1 CP_4
liberamente invitata, ove lo avesse ritenuto opportuno e necessario, a recarsi presso la sede di Formia altra sede della concessionaria ritenuta di più agevole raggiungimento, al fine di visionare altre vetture ivi presenti nel parco dell'usato ed eventualmente individuare altro veicolo da preferire e così dare corso al relativo acquisto in luogo di quello oggetto della presente controversia.
Nonostante gli incontri in Formia con il venditore de sig. CP_4 Persona_1
presso la sede, la non trovava di proprio gradimento alcuna delle proposte di CP_1
sostituzione ricevute né individuava altro mezzo, comunque, di proprio gradimento assoluto, dichiarando di preferire attendere il perfezionamento della pratica di trasferimento in proprio favore della BMW serie 1 targata FN643WK.
In data 17.4.2021 era possibile dare corso alla firma dell'atto di vendita del mezzo in favore de detto atto di vendita veniva trascritto al P.R.A. in data 30.4.2021 CP_4
e, in pari data, il l.r.p.t de sottoscriveva atto di vendita in favore della CP_4
CP_1
In data 30.6.2021 la per il tramite del difensore, riscontrava formalmente la CP_1
nota del 14.6.2021 de esprimendo la propria volontà di perfezionare il CP_4
trasferimento del veicolo de quo a proprio nome, rendendosi disponibile a partecipare ai necessari atti consegnando i documenti richiesti.
La comunicava poi al personale de L'Auto che avrebbe preferito recarsi presso CP_1
la sede di Formia, più vicina alla propria residenza e pertanto, in tale sede, venivano dalla stessa consegnati i documenti necessari, sottoscritti i documenti richiesti dalla delegazione ACI e quindi, all'esito, ritirati i documenti del veicolo aggiornati con la nuova intestazione al P.R.A.
Alla luce di quanto sopra si contestava integralmente la sussistenza stessa del preteso inadempimento contrattuale e dunque la stessa proponibilità della domanda di pagina 7 di 13 risoluzione del contratto che, per stessa conferma avutane dalla parte attrice, veniva eseguito. Per quanto sopra la principale domanda avversaria volta ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita appariva sostanzialmente rinunciata dalla parte istante e comunque ormai superata e come tale inammissibili. Parimenti contestate risultavano le domande giudiziali risarcitorie proposte ex adverso, sia sotto il profilo della stessa sussistenza dei lamentati nocumenti, sia sotto il profilo della quantificazione fattane in citazione.
Il preteso creditore danneggiato doveva, in ogni caso, allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità stessa della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile. In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancava di oggetto, in quanto il danno era ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento. Nel caso di interesse l'attore non aveva affatto assolto agli oneri di allegazione, prova e quantificazione che gli incombevano.
Così concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni tutte esposte nel presente atto: -rigettare integralmente le domande tutte formulate nei confronti de poiché inammissibili, infondate in fatto e diritto e comunque CP_4
non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 2 marzo 2022, l'attrice precisava la sua domanda secondo quanto segue:
- In ragione dell'accettato adempimento tardivo dell'istante in data 30.06.2021,
RINUNCIAVA espressamente alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 04.07.2020 per inesatto adempimento della convenuta per essere la compravenduta autovettura BMW 118d CP_4
advantage Tg. FN643WK gravata, al momento dell'acquisto, da pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. trascritto in data 19.02.2020; per l'effetto,
RINUNCIAVA conseguente alla richiesta condanna della convenuta a provvedere pagina 8 di 13 all'immediato ritiro a propria cura e spese dell'autovettura compravenduta ed alla refusione dell'importo di € 19.000,00 versato dall'attrice quale prezzo di vendita, oltre interessi al tasso commerciale fino all'effettivo soddisfo.
- Insisteva nelle avanzate domande risarcitorie, così come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo e, nello specifico:
“A) Condannare la soc. all'integrale risarcimento del danno CP_4
patrimoniale e non patito da parte attrice, quantificabile nelle spese di assicurazione r.c.a. sostenute, come allegate, e nei costi di manutenzione e deposito del mezzo presso la propria abitazione, quantificabili in € 10,00 pro-die,
o nella diversa maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna, dalla stipula del contratto di compravendita del 04.07.2020 fino alla data del perfezionamento del passaggio di proprietà nel mese di luglio 2021. B)
Condannare, altresì, la convenuta, all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dall'ingiusto e prolungato oggettivo disagio patito per
l'inutilizzabilità dell'autovettura acquistata, con conseguente derivata compressione delle normali esigenze lavorative e sociali dell'attrice, che si quantifica indicativamente nella misura di ulteriori € 25,00 pro-die per lo stesso periodo dal 04.07.20 al 07.21 come argomentato nell' atto di citazione, o nella diversa maggior o minor somma che si riterrà più opportuna alla luce delle risultanze processuali, anche con ricorso ai criteri equitativi, che sin d'ora si invocano. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
La domanda della parte attrice merita solo parziale accoglimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed i relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
pagina 9 di 13 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (Cassazione Civile n. 18200/2020;
3996/2020; 1634/2020; 29871/2019; 13685/2019; 98/2019; 15328/2018)
L avrebbe dunque dovuto provare l'adempimento dell'obbligazione, ma ha CP_2
seguito delle specifiche allegazioni della parte convenuta relative al suo inadempimento contrattuale esso non lo ha fatto.
La parte attrice, in particolare, ha allegato che tale bene è risultato impossibile all'utilizzo per circa un anno a causa della mancanza della carta di circolazione, dovuta ad un pignoramento gravante su tale bene, sottaciuto alla parte attrice. Il convenuto non ha, se non negando genericamente, risposto a tali affermazioni che dunque devono assumersi vere.
L'inadempimento contrattuale (grave violazione dei doveri informativi sullo stato giuridico del bene) avrebbe potuto altresì costituire “inadempimento grave” e fungere dunque da motivo di risoluzione del contratto di compravendita (1453 c.c.). La questione relativa alla risoluzione del contratto risulta però superata, atteso l'adempimento tardivo del convenuto e la rinuncia alla domanda di risoluzione della parte attrice.
Con riguarda alla domanda di risoluzione va pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte istante ha inteso proseguire il giudizio con riguardo alle domande di risarcimento danni.
Tali domande meritano solo parziale accoglimento.
Come afferma la Corte di Cassazione (n. 24632 del 2015): “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore,
pagina 10 di 13 ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”.
Nel caso in esame, l'attrice ha solo in parte ottemperato all'onere di specifica allegazione e di prova.
L'attrice ha allegato e provato documentalmente:
- di aver stipulato un contratto di assicurazione (all. 9 atto dell'atto di citazione) per l'automobile oggetto della compravendita;
- che tale automobile non è stata utilizzata per tutto il tempo in cui mancava la carta di circolazione, per i fatti sopra richiamati
- che, dunque, tale contratto di assicurazione è risultato funzionalmente inutile a causa dell'inadempimento contrattuale del convenuto.
La domanda di “Refusione degli importi corrisposti per l'assicurazione di un mezzo non passibile di essere messo in circolazione e pari ad € 914,15 [all. 9 citaz] oltre interessi legali” merita accoglimento.
Per quanto concerne il danno da deprezzamento del bene, questo risulta provato.
Costituisce fatto noto che il bene mobile auto subisce un deprezzamento con il passare del tempo, salvo particolari eccezioni. In base a massime di esperienza, costruite sui dati statistici medi di deprezzamento, da tale fatto noto è possibile costruire “presunzioni gravi, precise, concordanti” dirette alla prova del c.d. “fatto ignoto”(2729, II co).
In base a tale strumento probatorio si raggiunge così la prova del fatto da dimostrare, ossia il deprezzamento dell'auto oggetto di compravendita tra il tempo di stipula del contratto e il tempo di rimozione dell'ostacolo all'utilizzo della parte attrice (un anno circa (tra luglio 2020 e giugno 2021).
Si accoglie, dunque, totalmente la richiesta della parte attrice di risarcimento per il danno da deprezzamento dell'auto e lo si quantifica in complessivi euro 1.395,07.
pagina 11 di 13 Per quanto concerne le altre voci di danno, le domande attoree di risarcimento meritano integrale rigetto.
La parte attrice non ha ottemperato né all'onere di specifica allegazione dei nocumenti patrimoniali subiti né tantomeno ha ottemperato all'onere probatorio sulla medesima gravante, limitandosi a generiche affermazioni prive della minima valenza probatoria: non presentando prove documentali o orali a sostegno delle sue generiche affermazioni.
In particolare, non ha allegato né provato:
- quali siano state effettivamente le spese di custodia del bene oggetto di causa all'interno del garage di proprietà: es. impossibilità di utilizzare il garage per più automobili e dunque necessità di utilizzo di un parcheggio pubblico o privato a pagamento per l'altra autovettura
- quali siano stati gli effettivi pregiudizi alla vita lavorativa e relazionale in genere: es. impossibilità di recarsi sul proprio posto di lavoro se non noleggiando un'altra autovettura oppure tramite altri mezzi di trasporto alternativi (treni, autobus).
Per quanto attiene alle spese, tenuto conto del tardivo adempimento della parte convenuta, ed in ragione dell'accoglimento parziale della domanda che parte attrice ha inteso proseguire, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese ella misura del 50% ponendo il residuo carico della parte convenuta liquidata nella misura di cui in dispositivo, con distrazione in favore dall'avv. Martino Aceto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Controparte_1
confronti di così provvede: CP_4
- dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento di euro 914,15 per refusione degli importi CP_4
corrisposti per l'assicurazione;
pagina 12 di 13 - condanna al pagamento di euro 1.395,07 per il danno da CP_4
deprezzamento annuale dell'autovettura;
- rigetta tutte le altre richieste risarcitorie;
- compensa nella misura del 50% le spese di lite ponendo carico della parte convenuta la quota residua che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro
132,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed Iva come per legge con distrazione in favore dall'avv. Martino Aceto.
Cassino, 17.6.2025.
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
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