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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 7536/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Annamaria TURCHETTI, Parte_1 C.F._1
Via Roma, n. 64,
RS EP
- parte attrice opponente - contro
C.F.: - P. IVA: ), con gli Avv.ti Lucio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
HI ed CA AR HI, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Milano, Via F. Corridoni, n. 1
- parte convenuta opposta - OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo;
cessione del credito.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per nullità e/o inesistenza del relativo contratto, per sua incompletezza e parzialità, oltre che per nullità/invalidità/inefficacia della cessione del credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C., per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e difetto di prova relativamente all'inclusione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, con conseguente declaratoria di difetto di titolarità dell'azione monitoria e di legittimazione formale e sostanziale in capo alla Ricorrente qui opposta, nonché di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Accertare e sentenziare l'estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di prestito personale allegato quale doc. n. 03 nel fascicolo monitorio per avvenuto pagamento della somma dovuta e/o pretesa e/o concordata transattivamente.
In ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2423/2022 emesso dal Tribunale di Monza l'8.7.2022 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del contratto e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto completo in originale e la cessione del credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
[...] da parte del Signor Controparte_1 Parte_1 Nel merito in via subordinata:
Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, previa rielaborazione dei conteggi. Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge.
Per parte convenuta opposta:
Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:
1) in via principale nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della CP_2 convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 2423/2022 del 08.07.2022 (R.G.5074/2022 - Tribunale di Monza) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti del sig. , condannare lo stesso al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 6.466,23, o nella minore somma ritenuta di giustizia Controparte_1 dal Giudice;
3) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese di giudizio. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 15.9.2022, iscritto a ruolo il 23.9.2022, il sig. a convenuto in Parte_1 C giudizio (nel prosieguo, per brevità, ), opponendo il d.i. n.2423/2022 Controparte_1 del Tribunale di Monza – procedimento monitorio rubricato al n. 5074/2022 R.G. – emesso il 7- C 8.7.2022 (notificato l'11.7.2022) a favore di per l'importo di €6.466,23, oltre interessi e spese C della procedura monitoria, per credito reclamato da scaturente da “contratto” stipulato con C Agos-Ducato Spa e pervenuto ad per cessione del 18.3.2019 (cfr. doc. n. 1 fasc. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, la difesa del sig. in via di sintesi e per quanto di stretto Pt_1 interesse ai fini della decisione – ha fatto valere: C a) la “carenza di legittimazione ad agire e a stare in giudizio” di non essendovi prova del cambio di denominazione da a;
CP_1 Controparte_1
b) la produzione in giudizio di contratto incompleto e parziale, essendo agli atti della causa un testo di 3 pagine rispetto alle 9 da cui esso è formato, con conseguente nullità ex art. 117 T.U.B.; c) il difetto di corrispondenza della tipologia contrattuale di cui alla documentazione prodotta rispetto all'estratto conto attestante il credito azionato in via monitoria, dal momento che il contratto è relativo ad un prestito personale, mentre l'estratto conto ad una carta di credito;
d) il fatto che anche la lettera raccomandata di comunicazione della cessione del credito è disallineata dal contratto, facendo anch'essa riferimento al “rapporto di apertura di linea di credito con carta” e non al “rapporto di prestito”; e) la circostanza che “il contratto di prestito personale c.d. flessibile” era già stato oggetto di azione monitoria promossa da ei confronti del sig. vicenda definita CP_3 Pt_1 C in via transattiva, con conseguente insussistenza del credito azionato da;
f) la violazione della forma scritta ex art. 117, c. 3, T.U.B., perché “il credito azionato da in C monitorio attiene a somme utilizzate mediante l'impiego di una carta, fattispecie che va assimilata ad un contratto di apertura di credito effettuato, per l'appunto,mediante l'utilizzo di detto strumento”, trattandosi di prodotto finanziario eventualmente messo a disposizione del mutuatario non contemplato nel contratto di prestito e, anche laddove ivi inserito, con
“clausole in carattere piccolissimi e poco intellegibili”, incompatibile “con le previsioni della necessità di forma scritta ad substantiam … anche per ragioni di trasparenza informativa”, con conseguente inidoneità del modulo contrattuale del prestito a far concludere nel senso dell'apertura di linea di credito con consegna della carta;
g) la nullità della cessione del credito;
h) l'insufficienza dell'estratto conto prodotto in sede monitoria a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione, non essendo stato neppure inviato al sig. n corso di Pt_1 rapporto l'ordinario estratto conto;
i) la palese eccessività della somma ingiunta. C Costituitasi in giudizio, – avanzata istanza di attribuzione esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo – in via principale, nel merito – per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed assegnato termine per promuovere procedimento di mediazione (cfr. verbale udienza 27.4.2023); concessi termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza 12.10.2023); rigettate le istanze istruttorie articolate da parte opponente, senza che quella opposta abbia chiesto l'ammissione di prove (cfr. ordinanza 19.11.2024); riassegnato il giudizio allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 8.5.2025); la causa è stata assunta in decisione, assegnati alle difese i termini per depositare le comparse conclusionali (7.10.2025) e le memorie di replica (27.10.2025).
************* Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa e dell'eccezioni (tempestivamente) sollevate (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020). Per ordine e chiarezza di motivazione, è opportuno esaminare – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza invocati dalla parte odierna attrice opponente nello stesso ordine sopra esposto.
a) Cambio di denominazione da a CP_1 Controparte_1
Fermo che il cambio di denominazione di una società è circostanza del tutto ininfluente sulla legittimazione ad agire e a stare in giudizio, dalla visura camerale (prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta) risulta che a mutato la sua denominazione in Controparte_1 invariati C.F. e P. IVA): quindi, è indubbio che la società cessionaria Controparte_1 del credito è lo stesso soggetto che ha promosso l'azione monitoria, costituendosi poi nel giudizio di opposizione;
da ciò il rigetto del profilo di doglianza invocato dalla difesa attorea.
b) Produzione in giudizio di contratto incompleto e parziale - nullità ex art. 117 T.U.B.
Il sig. eputa che il contratto prodotto a supporto del credito promosso con il ricorso ex Pt_1 art. 633 c.p.c. sia incompleto e parziale (in particolare, essendo stato riversato agli atti un testo negoziale di tre pagine, in luogo delle nove complessive che lo comporrebbero). In senso contrario agli assunti attorei, il contratto prodotto sub doc. n. 3 fasc. Parte_2 monitorio e riversato tra i documenti di causa anche in questo giudizio di opposizione) risulta completo di tutte le sue parti, essendovi una prima pagina con le sottoscrizioni del cliente, una seconda pagina con le “condizioni generali” e una terza pagina relativa al “documento di sintesi”. D'altro canto, il fatto che esso sarebbe composto da nove pagine è una mera suggestione che muove dalle diciture “1 of 9”, “2 of 9” e “3 of 9” apposte in basso a destra di ciascuna delle tre pagine del documento contrattuale;
diciture che, tuttavia, non attengono al documento originale e che – come evidenziato da parte opposta – sono state inserite successivamente, con ogni probabilità in sede di trasmissione del contratto, insieme ad altri, sei fogli (estranei al testo negoziale) e, così, per nove fogli complessivi trasmessi. Va da sé che quanto sopra osservato esclude qualsiasi criticità in relazione a nullità ex art. 117 T.U.B. per incompletezza/carattere parziale del contratto lla base del credito Parte_2 C ceduto ad e da questa azionato in via monitoria.
c) Difetto di corrispondenza tra contratto prodotto agli atti e fonte del credito azionato
La tesi sostenuta da parte opponente è nel senso del contrasto tra la tipologia contrattuale di cui al doc. n. 3 cit. e l'estratto conto – prodotto sub doc. n. 7 del fasc. monitorio – fatto C valere da a prova del credito promosso il ricorso ex art. 633 c.p.c. e ciò perché il contratto è relativo a concessione di prestito personale, mentre l'estratto conto si riferisce all'uso di carta di credito. Al riguardo si evidenzia che – esaminato il doc. n. 3 cit. – emerge che il contratto di prestito personale revedeva l'uso mediante carta di credito, collegata al finanziamento Parte_2 concesso all'odierno opponente;
ciò, in particolare, risulta dalle condizioni generali del contratto, dove sono espressamente disciplinate le modalità di utilizzo della carta di credito. D'altro canto, va evidenziato che il sig. on ha contestato che gli è stata consegnata una Pt_1 carta di credito e che ne ha fatto uso;
né ha specificatamente contestato che le operazioni attestate dal doc. n. 7 cit. non siano state da lui effettuate. Quindi, anche questo profilo di doglianza si rivela infondato, essendovi corrispondenza tra il contratto di cui al doc. n. 3 cit. (in cui si prevedeva la consegna al cliente pure di una carta di credito) e l'estratto conto di cui al doc. n. 7 cit..
d) Non riconducibilità della comunicazione di cessione del credito al contratto prodotto
Quanto subito sopra esposto circa il fatto che il prestito personale contemplava anche la disponibilità per il cliente di carta di credito, esclude che la comunicazione della cessione del C credito effettuata da al sig. ricevuta da quest'ultimo il 19.4.2019 (cfr. docc. nn. 5-6 Pt_1 fasc. monitorio) non sia riconducibile al contratto prodotto.
e) Transazione con CP_3
Al riguardo è sufficiente osservare che non vi è prova alcuna del fatto che il pagamento C effettuata a favore di attenga alla posizione debitoria azionata da con il CP_3 ricorso ex art. 633 c.p.c.; né, come già evidenziato anche dal precedente titolare della causa nell'ordinanza 19.11.2024, i mezzi istruttori articolati a tal fine (con particolare riferimento all'istanza ex art. 210 c.p.c.) sono risultati ammissibili. D'altro canto, avendo parte opponente allegato che l'accordo transattivo intervenuto con stato preceduto dall'emissione di d.i. n. 595/2018 Tribunale di Monza (cfr. atto CP_3 di citazione pag. 2, ultimo cpv.), per provare la corrispondenza tra la posizione soggettiva C definita con la transazione d il credito azionato da , sarebbe stato CP_3 Pt_1 sufficiente produrre il ricorso ex art. 633 c.p.c. di da ritenere notificato al sig. CP_3 non potendo altrimenti quest'ultimo essere a conoscenza dell'emissione del d.i.). Pt_1
f) Violazione della forma scritta ex art. 117, c. 3, T.U.B.
Come esposto sub lett. c), nel contratto di cui al doc. n. 3 è prevista la consegna di carta di credito e le modalità di utilizzo di tale carta, cosicché non si pone un problema di deficit di forma scritta ex art. 117 T.U.B.; né dal fatto che le clausole sono scritte in carattere piccolo fa concludere nel senso di deficit del requisito formale e di criticità circa la “trasparenza informativa”. D'altro canto, dal complesso delle allegazioni e delle contestazioni, emerge che al sig. Pt_1 stata consegnata la carta di credito collegata al contratto di prestito personale, avendone questi pure fatto uso;
cosicché sia l'invocata assenza di consapevolezza in capo al cliente, sia la lamentata assenza di “trasparenza” dal lato della società finanziatrice sono profili di doglianza assai poco aderenti ad una lettura obiettiva dei dati di fatto ricavabili dal materiale di causa.
g) Nullità della cessione del credito
La parte odierna attrice lamenta la carenza nella definizione dell'oggetto del contratto, perché
“l'atto di cessione prodotto in monitorio (cfr. doc. n. 04),… non riporta il nominativo del sig. Pt_1 in qualità di debitore ceduto, dell'importo del credito e del numero del contratto”; da ciò – in tesi – la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 1346 c.c.. Al riguardo, quanto alla (invocata) nullità del contratto prodotto sub doc. n. 4 cit., è sufficiente osservare che la cessione di crediti è contratto sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 18016 del 9.7.2018), cosicché l'individuazione del credito può risultare anche al di fuori del testo scritto tra cedente e cessionario, essendo essa – nel caso di specie e pur volendo aderire alla tesi attorea circa l'insufficienza a tal fine del doc. n. 4 cit. – emergente C dalla comunicazione dell'avvenuta cessione pacificamente effettuata da al sig. cfr. Pt_1 docc. nn.
5-6 cit.). C Quanto, poi, al fatto che – in forza della cessione – abbia la titolarità del credito azionato, è dato sufficientemente attestato dalla circostanza che la parte odierna convenuta è nel possesso del contratto dell'estratto conto relativo alla carta di credito collegata a Parte_2 C tale contratto (trasmissione di documenti dalla cedente Agos alla cessionaria che è ulteriore elemento che consente di inserire la posizione debitoria facente capo al sig. ra quelle Pt_1 cedute in forza del contratto Agos/Ifis: cfr. art.
3.1 del doc. n. 4 cit.).
h) Insufficienza probatoria dell'estratto conto ed omesso invio di documentazione nel corso del rapporto
Al riguardo, trattandosi di finanziamento, il creditore che agisce per l'adempimento soddisfa l'onere della prova con la produzione del contratto (fonte del diritto azionato) unitamente alla allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando poi a quest'ultima dimostrare l'integrazione del fatto estintivo (vale a dire, dell'adempimento). Quindi, il profilo di doglianza invocato dall'opponente è infondato, perché applica alla tipologia di rapporto dedotto in giudizio (finanziamento, sia pure collegato all'uso di carta di credito) un principio proprio del rapporto di conto corrente. D'altro canto, non solo il sig. on ha provato il proprio adempimento, ma – come già Pt_1 evidenziato – non ha neppure specificatamente contestato le operazioni eseguite con la carta di credito ed attestate dal doc. n. 7 fasc. monitorio. Quanto, poi, al fatto che nel corso del rapporto il creditore ceduto avrebbe omesso l'invio di documentazione, è profilo privo di rilievo ai fini della decisione;
fermo che non consta che l'opponente abbia mai avanzato richiesta ex art. 119 T.U.B.
i) Palese eccessività della somma ingiunta
Si tratta di contestazione del tutto generica e, come tale, non meritevole di essere accolta. Parimenti generica è la doglianza relativa al fatto che “non è specificata la modalità di C calcolo”, con la conseguenza – secondo la tesi attorea – che “ dovrà … spiegare il criterio per la determinazione dell'ammontare della somma ingiunta e sarà necessario rielaborare tutti i movimenti e i saldi, operazione che, senza dubbio, diminuirebbe di non poco l'importo asseritamente preteso”; al riguardo, è sufficiente osservare che solo laddove il sig. Pt_1 avesse sollevato contestazioni specifiche con riferimento alle risultanze ed ai dati di cui al C doc. n. 7 fasc. monitorio, sarebbe stata tenuta a fornire chiarimenti sui criteri di calcolo.
************** Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente a rifonderle a quella opposta, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, le udienze tenutesi (anche in forma “cartolare”) e l'attività espletata per emettere la decisione, precisando che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire, in misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., assente attività istruttoria), sia per quella “decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa allo stato degli atti e senza che sia stato necessario svolgere alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che, perciò, acquisisce efficacia esecutiva ex art. 653, c. 1, c.p.c.;
- rigetta ogni domanda promossa da parte attrice opponente nei confronti di quella convenuta opposta;
- condanna parte attrice opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quella convenuta opposta, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 24 novembre 2025
il Giudice Nicola GRECO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 7536/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Annamaria TURCHETTI, Parte_1 C.F._1
Via Roma, n. 64,
RS EP
- parte attrice opponente - contro
C.F.: - P. IVA: ), con gli Avv.ti Lucio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
HI ed CA AR HI, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Milano, Via F. Corridoni, n. 1
- parte convenuta opposta - OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo;
cessione del credito.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per nullità e/o inesistenza del relativo contratto, per sua incompletezza e parzialità, oltre che per nullità/invalidità/inefficacia della cessione del credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C., per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e difetto di prova relativamente all'inclusione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, con conseguente declaratoria di difetto di titolarità dell'azione monitoria e di legittimazione formale e sostanziale in capo alla Ricorrente qui opposta, nonché di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Accertare e sentenziare l'estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di prestito personale allegato quale doc. n. 03 nel fascicolo monitorio per avvenuto pagamento della somma dovuta e/o pretesa e/o concordata transattivamente.
In ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2423/2022 emesso dal Tribunale di Monza l'8.7.2022 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del contratto e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto completo in originale e la cessione del credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
[...] da parte del Signor Controparte_1 Parte_1 Nel merito in via subordinata:
Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, previa rielaborazione dei conteggi. Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge.
Per parte convenuta opposta:
Voglia codesto Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così provvedere:
1) in via principale nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della CP_2 convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 2423/2022 del 08.07.2022 (R.G.5074/2022 - Tribunale di Monza) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti del sig. , condannare lo stesso al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 6.466,23, o nella minore somma ritenuta di giustizia Controparte_1 dal Giudice;
3) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese di giudizio. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 15.9.2022, iscritto a ruolo il 23.9.2022, il sig. a convenuto in Parte_1 C giudizio (nel prosieguo, per brevità, ), opponendo il d.i. n.2423/2022 Controparte_1 del Tribunale di Monza – procedimento monitorio rubricato al n. 5074/2022 R.G. – emesso il 7- C 8.7.2022 (notificato l'11.7.2022) a favore di per l'importo di €6.466,23, oltre interessi e spese C della procedura monitoria, per credito reclamato da scaturente da “contratto” stipulato con C Agos-Ducato Spa e pervenuto ad per cessione del 18.3.2019 (cfr. doc. n. 1 fasc. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, la difesa del sig. in via di sintesi e per quanto di stretto Pt_1 interesse ai fini della decisione – ha fatto valere: C a) la “carenza di legittimazione ad agire e a stare in giudizio” di non essendovi prova del cambio di denominazione da a;
CP_1 Controparte_1
b) la produzione in giudizio di contratto incompleto e parziale, essendo agli atti della causa un testo di 3 pagine rispetto alle 9 da cui esso è formato, con conseguente nullità ex art. 117 T.U.B.; c) il difetto di corrispondenza della tipologia contrattuale di cui alla documentazione prodotta rispetto all'estratto conto attestante il credito azionato in via monitoria, dal momento che il contratto è relativo ad un prestito personale, mentre l'estratto conto ad una carta di credito;
d) il fatto che anche la lettera raccomandata di comunicazione della cessione del credito è disallineata dal contratto, facendo anch'essa riferimento al “rapporto di apertura di linea di credito con carta” e non al “rapporto di prestito”; e) la circostanza che “il contratto di prestito personale c.d. flessibile” era già stato oggetto di azione monitoria promossa da ei confronti del sig. vicenda definita CP_3 Pt_1 C in via transattiva, con conseguente insussistenza del credito azionato da;
f) la violazione della forma scritta ex art. 117, c. 3, T.U.B., perché “il credito azionato da in C monitorio attiene a somme utilizzate mediante l'impiego di una carta, fattispecie che va assimilata ad un contratto di apertura di credito effettuato, per l'appunto,mediante l'utilizzo di detto strumento”, trattandosi di prodotto finanziario eventualmente messo a disposizione del mutuatario non contemplato nel contratto di prestito e, anche laddove ivi inserito, con
“clausole in carattere piccolissimi e poco intellegibili”, incompatibile “con le previsioni della necessità di forma scritta ad substantiam … anche per ragioni di trasparenza informativa”, con conseguente inidoneità del modulo contrattuale del prestito a far concludere nel senso dell'apertura di linea di credito con consegna della carta;
g) la nullità della cessione del credito;
h) l'insufficienza dell'estratto conto prodotto in sede monitoria a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione, non essendo stato neppure inviato al sig. n corso di Pt_1 rapporto l'ordinario estratto conto;
i) la palese eccessività della somma ingiunta. C Costituitasi in giudizio, – avanzata istanza di attribuzione esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo – in via principale, nel merito – per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed assegnato termine per promuovere procedimento di mediazione (cfr. verbale udienza 27.4.2023); concessi termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza 12.10.2023); rigettate le istanze istruttorie articolate da parte opponente, senza che quella opposta abbia chiesto l'ammissione di prove (cfr. ordinanza 19.11.2024); riassegnato il giudizio allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 8.5.2025); la causa è stata assunta in decisione, assegnati alle difese i termini per depositare le comparse conclusionali (7.10.2025) e le memorie di replica (27.10.2025).
************* Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa e dell'eccezioni (tempestivamente) sollevate (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020). Per ordine e chiarezza di motivazione, è opportuno esaminare – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza invocati dalla parte odierna attrice opponente nello stesso ordine sopra esposto.
a) Cambio di denominazione da a CP_1 Controparte_1
Fermo che il cambio di denominazione di una società è circostanza del tutto ininfluente sulla legittimazione ad agire e a stare in giudizio, dalla visura camerale (prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta) risulta che a mutato la sua denominazione in Controparte_1 invariati C.F. e P. IVA): quindi, è indubbio che la società cessionaria Controparte_1 del credito è lo stesso soggetto che ha promosso l'azione monitoria, costituendosi poi nel giudizio di opposizione;
da ciò il rigetto del profilo di doglianza invocato dalla difesa attorea.
b) Produzione in giudizio di contratto incompleto e parziale - nullità ex art. 117 T.U.B.
Il sig. eputa che il contratto prodotto a supporto del credito promosso con il ricorso ex Pt_1 art. 633 c.p.c. sia incompleto e parziale (in particolare, essendo stato riversato agli atti un testo negoziale di tre pagine, in luogo delle nove complessive che lo comporrebbero). In senso contrario agli assunti attorei, il contratto prodotto sub doc. n. 3 fasc. Parte_2 monitorio e riversato tra i documenti di causa anche in questo giudizio di opposizione) risulta completo di tutte le sue parti, essendovi una prima pagina con le sottoscrizioni del cliente, una seconda pagina con le “condizioni generali” e una terza pagina relativa al “documento di sintesi”. D'altro canto, il fatto che esso sarebbe composto da nove pagine è una mera suggestione che muove dalle diciture “1 of 9”, “2 of 9” e “3 of 9” apposte in basso a destra di ciascuna delle tre pagine del documento contrattuale;
diciture che, tuttavia, non attengono al documento originale e che – come evidenziato da parte opposta – sono state inserite successivamente, con ogni probabilità in sede di trasmissione del contratto, insieme ad altri, sei fogli (estranei al testo negoziale) e, così, per nove fogli complessivi trasmessi. Va da sé che quanto sopra osservato esclude qualsiasi criticità in relazione a nullità ex art. 117 T.U.B. per incompletezza/carattere parziale del contratto lla base del credito Parte_2 C ceduto ad e da questa azionato in via monitoria.
c) Difetto di corrispondenza tra contratto prodotto agli atti e fonte del credito azionato
La tesi sostenuta da parte opponente è nel senso del contrasto tra la tipologia contrattuale di cui al doc. n. 3 cit. e l'estratto conto – prodotto sub doc. n. 7 del fasc. monitorio – fatto C valere da a prova del credito promosso il ricorso ex art. 633 c.p.c. e ciò perché il contratto è relativo a concessione di prestito personale, mentre l'estratto conto si riferisce all'uso di carta di credito. Al riguardo si evidenzia che – esaminato il doc. n. 3 cit. – emerge che il contratto di prestito personale revedeva l'uso mediante carta di credito, collegata al finanziamento Parte_2 concesso all'odierno opponente;
ciò, in particolare, risulta dalle condizioni generali del contratto, dove sono espressamente disciplinate le modalità di utilizzo della carta di credito. D'altro canto, va evidenziato che il sig. on ha contestato che gli è stata consegnata una Pt_1 carta di credito e che ne ha fatto uso;
né ha specificatamente contestato che le operazioni attestate dal doc. n. 7 cit. non siano state da lui effettuate. Quindi, anche questo profilo di doglianza si rivela infondato, essendovi corrispondenza tra il contratto di cui al doc. n. 3 cit. (in cui si prevedeva la consegna al cliente pure di una carta di credito) e l'estratto conto di cui al doc. n. 7 cit..
d) Non riconducibilità della comunicazione di cessione del credito al contratto prodotto
Quanto subito sopra esposto circa il fatto che il prestito personale contemplava anche la disponibilità per il cliente di carta di credito, esclude che la comunicazione della cessione del C credito effettuata da al sig. ricevuta da quest'ultimo il 19.4.2019 (cfr. docc. nn. 5-6 Pt_1 fasc. monitorio) non sia riconducibile al contratto prodotto.
e) Transazione con CP_3
Al riguardo è sufficiente osservare che non vi è prova alcuna del fatto che il pagamento C effettuata a favore di attenga alla posizione debitoria azionata da con il CP_3 ricorso ex art. 633 c.p.c.; né, come già evidenziato anche dal precedente titolare della causa nell'ordinanza 19.11.2024, i mezzi istruttori articolati a tal fine (con particolare riferimento all'istanza ex art. 210 c.p.c.) sono risultati ammissibili. D'altro canto, avendo parte opponente allegato che l'accordo transattivo intervenuto con stato preceduto dall'emissione di d.i. n. 595/2018 Tribunale di Monza (cfr. atto CP_3 di citazione pag. 2, ultimo cpv.), per provare la corrispondenza tra la posizione soggettiva C definita con la transazione d il credito azionato da , sarebbe stato CP_3 Pt_1 sufficiente produrre il ricorso ex art. 633 c.p.c. di da ritenere notificato al sig. CP_3 non potendo altrimenti quest'ultimo essere a conoscenza dell'emissione del d.i.). Pt_1
f) Violazione della forma scritta ex art. 117, c. 3, T.U.B.
Come esposto sub lett. c), nel contratto di cui al doc. n. 3 è prevista la consegna di carta di credito e le modalità di utilizzo di tale carta, cosicché non si pone un problema di deficit di forma scritta ex art. 117 T.U.B.; né dal fatto che le clausole sono scritte in carattere piccolo fa concludere nel senso di deficit del requisito formale e di criticità circa la “trasparenza informativa”. D'altro canto, dal complesso delle allegazioni e delle contestazioni, emerge che al sig. Pt_1 stata consegnata la carta di credito collegata al contratto di prestito personale, avendone questi pure fatto uso;
cosicché sia l'invocata assenza di consapevolezza in capo al cliente, sia la lamentata assenza di “trasparenza” dal lato della società finanziatrice sono profili di doglianza assai poco aderenti ad una lettura obiettiva dei dati di fatto ricavabili dal materiale di causa.
g) Nullità della cessione del credito
La parte odierna attrice lamenta la carenza nella definizione dell'oggetto del contratto, perché
“l'atto di cessione prodotto in monitorio (cfr. doc. n. 04),… non riporta il nominativo del sig. Pt_1 in qualità di debitore ceduto, dell'importo del credito e del numero del contratto”; da ciò – in tesi – la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 1346 c.c.. Al riguardo, quanto alla (invocata) nullità del contratto prodotto sub doc. n. 4 cit., è sufficiente osservare che la cessione di crediti è contratto sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 18016 del 9.7.2018), cosicché l'individuazione del credito può risultare anche al di fuori del testo scritto tra cedente e cessionario, essendo essa – nel caso di specie e pur volendo aderire alla tesi attorea circa l'insufficienza a tal fine del doc. n. 4 cit. – emergente C dalla comunicazione dell'avvenuta cessione pacificamente effettuata da al sig. cfr. Pt_1 docc. nn.
5-6 cit.). C Quanto, poi, al fatto che – in forza della cessione – abbia la titolarità del credito azionato, è dato sufficientemente attestato dalla circostanza che la parte odierna convenuta è nel possesso del contratto dell'estratto conto relativo alla carta di credito collegata a Parte_2 C tale contratto (trasmissione di documenti dalla cedente Agos alla cessionaria che è ulteriore elemento che consente di inserire la posizione debitoria facente capo al sig. ra quelle Pt_1 cedute in forza del contratto Agos/Ifis: cfr. art.
3.1 del doc. n. 4 cit.).
h) Insufficienza probatoria dell'estratto conto ed omesso invio di documentazione nel corso del rapporto
Al riguardo, trattandosi di finanziamento, il creditore che agisce per l'adempimento soddisfa l'onere della prova con la produzione del contratto (fonte del diritto azionato) unitamente alla allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando poi a quest'ultima dimostrare l'integrazione del fatto estintivo (vale a dire, dell'adempimento). Quindi, il profilo di doglianza invocato dall'opponente è infondato, perché applica alla tipologia di rapporto dedotto in giudizio (finanziamento, sia pure collegato all'uso di carta di credito) un principio proprio del rapporto di conto corrente. D'altro canto, non solo il sig. on ha provato il proprio adempimento, ma – come già Pt_1 evidenziato – non ha neppure specificatamente contestato le operazioni eseguite con la carta di credito ed attestate dal doc. n. 7 fasc. monitorio. Quanto, poi, al fatto che nel corso del rapporto il creditore ceduto avrebbe omesso l'invio di documentazione, è profilo privo di rilievo ai fini della decisione;
fermo che non consta che l'opponente abbia mai avanzato richiesta ex art. 119 T.U.B.
i) Palese eccessività della somma ingiunta
Si tratta di contestazione del tutto generica e, come tale, non meritevole di essere accolta. Parimenti generica è la doglianza relativa al fatto che “non è specificata la modalità di C calcolo”, con la conseguenza – secondo la tesi attorea – che “ dovrà … spiegare il criterio per la determinazione dell'ammontare della somma ingiunta e sarà necessario rielaborare tutti i movimenti e i saldi, operazione che, senza dubbio, diminuirebbe di non poco l'importo asseritamente preteso”; al riguardo, è sufficiente osservare che solo laddove il sig. Pt_1 avesse sollevato contestazioni specifiche con riferimento alle risultanze ed ai dati di cui al C doc. n. 7 fasc. monitorio, sarebbe stata tenuta a fornire chiarimenti sui criteri di calcolo.
************** Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente a rifonderle a quella opposta, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, le udienze tenutesi (anche in forma “cartolare”) e l'attività espletata per emettere la decisione, precisando che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire, in misura del 50%, i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., assente attività istruttoria), sia per quella “decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa allo stato degli atti e senza che sia stato necessario svolgere alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che, perciò, acquisisce efficacia esecutiva ex art. 653, c. 1, c.p.c.;
- rigetta ogni domanda promossa da parte attrice opponente nei confronti di quella convenuta opposta;
- condanna parte attrice opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quella convenuta opposta, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 24 novembre 2025
il Giudice Nicola GRECO