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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 10912/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. PP BI il quale si riporta ai propri scritti e alle conclusioni rassegnate, impugnando le conclusioni avverse e concludendo per l'accoglimento della domanda.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO NI
1 N.R.G. 10912/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. CO NI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 10912/2022, avente ad oggetto: domanda di cancellazione del fermo amministrativo, vertente;
TRA
, nata a [...] l'[...] e Parte_1
residente in [...], c.f.
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla C.F._1
citazione, dall'Avv. PP BI del Foro di Nocera ed elett.te domiciliata presso il suo Studio in Cava de' Tirreni alla via B. Avallone
n.103;
ATTRICE
E
(P.I. ) quale successore Controparte_1 P.IVA_1
universale della società in persona Controparte_2
2 del legale rapp.te. p.t., rappresentata, difesa e domiciliata presso lo Studio
dell'Avv. Michele Trematerra in Napoli, alla Via Toledo n. 265, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva: Parte_1
- di aver acquistato un'autovettura usata Fiat 00 tg. DN323HW, telaio n.
ZFA31200000067219;
- che detta autovettura, pur di fatto sempre nel pieno e legittimo uso,
possesso e godimento dell'acquirente, per poter beneficiare di risparmio assicurativo, veniva intestata al PRA alla sorella come da Parte_2
certificato di proprietà e carta di circolazione versati in atti;
- che, dopo tempo, i rapporti familiari tra le due sorelle si inasprivano in quanto la sig.ra comunicava all'odierna ricorrente che la Parte_2
predetta autovettura, intestata a suo nome, risultava gravata da alcuni fermi amministrativi per debiti contratti da essa intestataria, di cui uno in favore in favore di Equitalia SpA Salerno per € 34.961,48, come da provvedimento n. A177118J del 19.11.2015;
- che, a seguito della disputa tra le due germane, veniva aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Nocera Inferiore Procura
all'esito del quale si accertava che la proprietà dell'autovettura era effettivamente in capo dell'indagata , che riusciva a Parte_1
dimostrare il suo pregresso acquisto dell'auto; pertanto, la Procura della
3 Repubblica disponeva il dissequestro e la restituzione dell'auto in favore della legittima proprietaria, il tutto come risulta dimostrato per tabulas, dal decreto del GIP del 22.08.2016 e dal successivo verbale dissequestro/restituzione del 26/09/2016;
- che, successivamente, la sig.ra con procedimento Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore ( NRG 761/ 2021)
conclusosi con sentenza n. 2432/2021, otteneva il formale accertamento della proprietà del prefato autoveicolo Fiat 00 tg DN323HV, a far data sin dal lontano 21.07.2011 – data in cui aveva effettivamente acquistato il veicolo dalla Concessionaria;
nel contempo, con la suddetta CP_3
sentenza veniva ordinato al Conservatore del Pubblico Registro
Automobilistico di Salerno di procedere alla relativa trascrizione/annotazione in favore della legittima proprietaria,
prontamente eseguita.
1.1. Deduceva, tuttavia, con specifico riferimento alla cancellazione dei fermi amministrativi gravati sul predetto autoveicolo, per i debiti erariali contratti dalla sorella di essa esponente, che per poter procedere in tal senso erano necessarie le specifiche autorizzazioni/richieste degli Enti di
Riscossione/creditori che avevano, a suo tempo, proceduto alla iscrizione dei relativi fermi ma che, nonostante le lettere/diffide inoltrate a mezzo
PEC, anche all' , la stessa non vi aveva Controparte_4
provveduto, adducendo una serie di motivazioni dilatorie ed infondate.
1.2. Evidenziava il legittimo diritto di essa ricorrente ad ottenere la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo Fiat 00 tg.
DN323HW di sua proprietà, considerato che con il procedimento penale
4 prima e la Sentenza n. 2432/2021 del GdP di Nocera Inferiore, poi, si era accertata la legittima proprieta' del predetto autoveicolo, a far data dal
21.07.2011, ovvero ben prima che la debitoria accumulata dalla sorella
– mera intestataria formale del veicolo al PRA – consentisse Parte_2
l'iscrizione della misura coercitiva del fermo sul veicolo nell'anno 2015.
1.3. Ribadiva, del resto, di non essere mai stata inadempiente né debitrice nei confronti di Enti pubblici e men che mai dell' Controparte_1
(già Equitalia spa Salerno).
[...]
1.4. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Preso atto della legittima proprietà in favore della sig.ra
[...]
dell'autovettura Fiat 00 tg. DN323HW a far data dal Parte_1
21.07.2011, conseguentemente, accertata l'illegittimità e l'infondatezza
della permanenza sul prefato autoveicolo del fermo amministrativo
attinente a debitorie di terzi ed iscritto nell'anno 2015, Ordinare e/o
Statuire la cancellazione del fermo amministrativo n. A177118J del
26.10.2015 per €uro 34.961,48 iscritto da di Salerno oggi CP_2
per l'effetto, Ordinando al legale Controparte_5
rapp.te p.t. dell' di provvedere Controparte_5
immediatamente, a sue cure e spese, a tutte le incombenze di rito, ivi
compreso il formale assenso/autorizzazione, per la cancellazione del
predetto fermo amministrativo sul veicolo de quo presso il Pubblico
Registro Automobilistico, con dispensa da ogni e qualsiasi responsabilità
per il Conservatore del PRA;
vinte le spese e le competenze di giustizia,
con attribuzione al procuratore anticipatario ex art 93 c.p.c. . Sentenza
munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege”.
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva Controparte_1
, ribadendo la correttezza del proprio operato.
[...]
2.1. Evidenziava l'inopponibilità della sentenza di accertamento della proprietà, emessa dal Giudice di Pace in un giudizio di cui l'Ufficio non era parte;
deduceva, in ogni caso, che il nuovo certificato del PRA prodotto dalla controparte riportava quale data dell'intestazione del veicolo ala ricorrente quella del 03/03/2021, successiva quindi all'adozione dei provvedimenti di fermo amministrativo adottati dalla convenuta, per debiti di quella che al tempo dell'iscrizione, era la legittima proprietari del mezzo.
2.2. Insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
3. All'udienza di trattazione del 31.03.2023 veniva disposto il mutamento del rito con passaggio a quello ordinario;
il compendio probatorio includeva unicamente produzioni documentali.
4. La causa veniva quindi riassegnata allo scrivente magistrato e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
10.12.2025, decisa mediante lettura della presente sentenza
***
1. La domanda formulata da è fondata e va accolta. Parte_1
La legittimità del fermo amministrativo - ab origine correttamente disposto
- è venuta meno a far data dal 3.03.2021, data in cui veniva riportato nel certificato del PRA l'intestazione del veicolo in favore della ricorrente.
1.1. Va precisato, sul punto, che se è vero che dalla data di iscrizione del fermo nel pubblico registro diventano inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, residua l'eccezione – verificatasi nella
6 specie - per cui se risulta provato che lo stesso apparteneva a soggetto terzo
- con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo anche se trascritto successivamente -l' deve provvedeva Controparte_1
immediatamente all'annullamento del fermo.
1.2. La ratio dell'eccezione è evidente: il fermo amministrativo dei beni mobili registrati assolve ad una funzione di conservazione del cespite patrimoniale del debitore, in vista della espropriazione forzata intesa alla realizzazione del credito tributario;
laddove pertanto emerga che il veicolo non era di proprietà del debitore, non risulta possibile il mantenimento del vincolo.
L'efficacia del fermo è del resto strettamente legata alla sussistenza attuale della 'ragione di credito' vantata dalla Pubblica Amministrazione.
2. Nella specie, risulta accertato che alla data del 21.07.2011 l'autoveicolo in oggetto era intestato ad (cft. certificato di proprietà in Parte_2
allegato n. 2 al ricorso).
E' pacifico, altresì, che proprio fosse destinataria del fermo Parte_2
iscritto nell'anno 2015; e tuttavia, con sentenza del GDP dell'ottobre 2021,
ha ottenuto l'accertamento giudiziale della proprietà Parte_1
dell'autovettura sin dall'anno 2011 - antecedente quindi alla data di iscrizione del provvedimento di fermo.
Si trascrive il dispositivo della sentenza in atti: “Accoglie per quanto di
ragione la domanda proposta da ed accerta la Parte_1
proprietà della stessa dell'autovettura Fiat 00 … a far data dal
21/7/2011 ed ordina Conservatore del Pubblico Registro automobilistico
7 di Salerno di annotare tale circostanza a cura e spesa di parte
richiedente”.
2.1. Si aggiunga che l'esito del predetto giudizio civile seguiva l'accertamento avvenuto in sede penale all'esito di procedimento instaurato a carico dell'odierna attrice: sia il PM in sede che il GIP
concludevano per la restituzione del veicolo in favore di Parte_1
quale effettiva proprietaria dell'autoveicolo in oggetto (cft. allegati
[...]
al ricorso).
2.2. Le ragioni del fermo - correttamente disposto nel 2015 - sono dunque venute meno a far data dal 2021; il venir meno della titolarità del bene elimina, nell'attualità, il titolo su cui si fonda la pretesa tributaria. Di
conseguenza, perde efficacia anche il presupposto per la misura cautelare del fermo, che non ha più una 'ragione di credito' da tutelare.
2.3. Può solo aggiungersi che le risultanze dell'accertamento giudiziale,
oltre ad avere effetto anche nei confronti degli aventi causa delle parti,
possono essere liberamente apprezzate dal Tribunale, quale prova atipica.
2.4. Non da ultimo, è noto che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede: principi che, nella specie, ben avrebbero dovuto indurre la convenuta a collaborare con la parte istante – tenuto conto che l'accertamento era frutto di una sentenza emessa dall'Autorità
Giudiziaria.
3. Accertata l'illegittimità della permanenza sull'autoveicolo in contestazione del fermo amministrativo, la convenuta va condannata alla cancellazione del fermo amministrativo n. A177118J del 26.10.2015 per €
8 34.961,48, meglio indicato in atti, ordinando di provvedere immediatamente, a sue cure e spese, a tutte le incombenze di rito, ivi compreso il formale assenso/autorizzazione, per la cancellazione del predetto fermo amministrativo sul veicolo de quo presso il Pubblico
Registro Automobilistico, con dispensa da ogni e qualsiasi responsabilità
per il Conservatore del PRA.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e - avuto riguardo al valore del
decisum e sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m. -
sono liquidate in dispositivo con valori prossimi ai minimi, in ragione delle attività espletate e tenuto conto della natura documentale del giudizio.
Deve disporsi la distrazione di tali spese al procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza Parte_1
così provvede:
1. in accoglimento della domanda, accerta l'illegittimità della permanenza sull'autoveicolo in contestazione del fermo amministrativo;
2. per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_6
del legale rapp.te. p.t. all'immediata cancellazione del fermo amministrativo n. A177118J del 26.10.2015 per € 34.961,48, meglio indicato in atti cui si rimanda, ordinando alla predetta CP_1
di provvedere immediatamente, a sue cure e spese, a tutte le
[...]
incombenze di rito, ivi compreso il formale assenso/autorizzazione, per la cancellazione del predetto fermo amministrativo sul veicolo de quo presso
9 il Pubblico Registro Automobilistico, con dispensa da ogni e qualsiasi responsabilità per il Conservatore del PRA.
3. Condanna la l' , in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t., alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in € 286,27 per esborsi ed euro 4.000,00 per Parte_1
onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
4. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
PP BI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno all'esito della discussione orale del 10.12.2025
Il giudice
CO NI
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 10912/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. PP BI il quale si riporta ai propri scritti e alle conclusioni rassegnate, impugnando le conclusioni avverse e concludendo per l'accoglimento della domanda.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO NI
1 N.R.G. 10912/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. CO NI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 10912/2022, avente ad oggetto: domanda di cancellazione del fermo amministrativo, vertente;
TRA
, nata a [...] l'[...] e Parte_1
residente in [...], c.f.
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla C.F._1
citazione, dall'Avv. PP BI del Foro di Nocera ed elett.te domiciliata presso il suo Studio in Cava de' Tirreni alla via B. Avallone
n.103;
ATTRICE
E
(P.I. ) quale successore Controparte_1 P.IVA_1
universale della società in persona Controparte_2
2 del legale rapp.te. p.t., rappresentata, difesa e domiciliata presso lo Studio
dell'Avv. Michele Trematerra in Napoli, alla Via Toledo n. 265, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esponeva: Parte_1
- di aver acquistato un'autovettura usata Fiat 00 tg. DN323HW, telaio n.
ZFA31200000067219;
- che detta autovettura, pur di fatto sempre nel pieno e legittimo uso,
possesso e godimento dell'acquirente, per poter beneficiare di risparmio assicurativo, veniva intestata al PRA alla sorella come da Parte_2
certificato di proprietà e carta di circolazione versati in atti;
- che, dopo tempo, i rapporti familiari tra le due sorelle si inasprivano in quanto la sig.ra comunicava all'odierna ricorrente che la Parte_2
predetta autovettura, intestata a suo nome, risultava gravata da alcuni fermi amministrativi per debiti contratti da essa intestataria, di cui uno in favore in favore di Equitalia SpA Salerno per € 34.961,48, come da provvedimento n. A177118J del 19.11.2015;
- che, a seguito della disputa tra le due germane, veniva aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Nocera Inferiore Procura
all'esito del quale si accertava che la proprietà dell'autovettura era effettivamente in capo dell'indagata , che riusciva a Parte_1
dimostrare il suo pregresso acquisto dell'auto; pertanto, la Procura della
3 Repubblica disponeva il dissequestro e la restituzione dell'auto in favore della legittima proprietaria, il tutto come risulta dimostrato per tabulas, dal decreto del GIP del 22.08.2016 e dal successivo verbale dissequestro/restituzione del 26/09/2016;
- che, successivamente, la sig.ra con procedimento Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore ( NRG 761/ 2021)
conclusosi con sentenza n. 2432/2021, otteneva il formale accertamento della proprietà del prefato autoveicolo Fiat 00 tg DN323HV, a far data sin dal lontano 21.07.2011 – data in cui aveva effettivamente acquistato il veicolo dalla Concessionaria;
nel contempo, con la suddetta CP_3
sentenza veniva ordinato al Conservatore del Pubblico Registro
Automobilistico di Salerno di procedere alla relativa trascrizione/annotazione in favore della legittima proprietaria,
prontamente eseguita.
1.1. Deduceva, tuttavia, con specifico riferimento alla cancellazione dei fermi amministrativi gravati sul predetto autoveicolo, per i debiti erariali contratti dalla sorella di essa esponente, che per poter procedere in tal senso erano necessarie le specifiche autorizzazioni/richieste degli Enti di
Riscossione/creditori che avevano, a suo tempo, proceduto alla iscrizione dei relativi fermi ma che, nonostante le lettere/diffide inoltrate a mezzo
PEC, anche all' , la stessa non vi aveva Controparte_4
provveduto, adducendo una serie di motivazioni dilatorie ed infondate.
1.2. Evidenziava il legittimo diritto di essa ricorrente ad ottenere la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo Fiat 00 tg.
DN323HW di sua proprietà, considerato che con il procedimento penale
4 prima e la Sentenza n. 2432/2021 del GdP di Nocera Inferiore, poi, si era accertata la legittima proprieta' del predetto autoveicolo, a far data dal
21.07.2011, ovvero ben prima che la debitoria accumulata dalla sorella
– mera intestataria formale del veicolo al PRA – consentisse Parte_2
l'iscrizione della misura coercitiva del fermo sul veicolo nell'anno 2015.
1.3. Ribadiva, del resto, di non essere mai stata inadempiente né debitrice nei confronti di Enti pubblici e men che mai dell' Controparte_1
(già Equitalia spa Salerno).
[...]
1.4. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Preso atto della legittima proprietà in favore della sig.ra
[...]
dell'autovettura Fiat 00 tg. DN323HW a far data dal Parte_1
21.07.2011, conseguentemente, accertata l'illegittimità e l'infondatezza
della permanenza sul prefato autoveicolo del fermo amministrativo
attinente a debitorie di terzi ed iscritto nell'anno 2015, Ordinare e/o
Statuire la cancellazione del fermo amministrativo n. A177118J del
26.10.2015 per €uro 34.961,48 iscritto da di Salerno oggi CP_2
per l'effetto, Ordinando al legale Controparte_5
rapp.te p.t. dell' di provvedere Controparte_5
immediatamente, a sue cure e spese, a tutte le incombenze di rito, ivi
compreso il formale assenso/autorizzazione, per la cancellazione del
predetto fermo amministrativo sul veicolo de quo presso il Pubblico
Registro Automobilistico, con dispensa da ogni e qualsiasi responsabilità
per il Conservatore del PRA;
vinte le spese e le competenze di giustizia,
con attribuzione al procuratore anticipatario ex art 93 c.p.c. . Sentenza
munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege”.
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva Controparte_1
, ribadendo la correttezza del proprio operato.
[...]
2.1. Evidenziava l'inopponibilità della sentenza di accertamento della proprietà, emessa dal Giudice di Pace in un giudizio di cui l'Ufficio non era parte;
deduceva, in ogni caso, che il nuovo certificato del PRA prodotto dalla controparte riportava quale data dell'intestazione del veicolo ala ricorrente quella del 03/03/2021, successiva quindi all'adozione dei provvedimenti di fermo amministrativo adottati dalla convenuta, per debiti di quella che al tempo dell'iscrizione, era la legittima proprietari del mezzo.
2.2. Insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
3. All'udienza di trattazione del 31.03.2023 veniva disposto il mutamento del rito con passaggio a quello ordinario;
il compendio probatorio includeva unicamente produzioni documentali.
4. La causa veniva quindi riassegnata allo scrivente magistrato e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
10.12.2025, decisa mediante lettura della presente sentenza
***
1. La domanda formulata da è fondata e va accolta. Parte_1
La legittimità del fermo amministrativo - ab origine correttamente disposto
- è venuta meno a far data dal 3.03.2021, data in cui veniva riportato nel certificato del PRA l'intestazione del veicolo in favore della ricorrente.
1.1. Va precisato, sul punto, che se è vero che dalla data di iscrizione del fermo nel pubblico registro diventano inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, residua l'eccezione – verificatasi nella
6 specie - per cui se risulta provato che lo stesso apparteneva a soggetto terzo
- con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo anche se trascritto successivamente -l' deve provvedeva Controparte_1
immediatamente all'annullamento del fermo.
1.2. La ratio dell'eccezione è evidente: il fermo amministrativo dei beni mobili registrati assolve ad una funzione di conservazione del cespite patrimoniale del debitore, in vista della espropriazione forzata intesa alla realizzazione del credito tributario;
laddove pertanto emerga che il veicolo non era di proprietà del debitore, non risulta possibile il mantenimento del vincolo.
L'efficacia del fermo è del resto strettamente legata alla sussistenza attuale della 'ragione di credito' vantata dalla Pubblica Amministrazione.
2. Nella specie, risulta accertato che alla data del 21.07.2011 l'autoveicolo in oggetto era intestato ad (cft. certificato di proprietà in Parte_2
allegato n. 2 al ricorso).
E' pacifico, altresì, che proprio fosse destinataria del fermo Parte_2
iscritto nell'anno 2015; e tuttavia, con sentenza del GDP dell'ottobre 2021,
ha ottenuto l'accertamento giudiziale della proprietà Parte_1
dell'autovettura sin dall'anno 2011 - antecedente quindi alla data di iscrizione del provvedimento di fermo.
Si trascrive il dispositivo della sentenza in atti: “Accoglie per quanto di
ragione la domanda proposta da ed accerta la Parte_1
proprietà della stessa dell'autovettura Fiat 00 … a far data dal
21/7/2011 ed ordina Conservatore del Pubblico Registro automobilistico
7 di Salerno di annotare tale circostanza a cura e spesa di parte
richiedente”.
2.1. Si aggiunga che l'esito del predetto giudizio civile seguiva l'accertamento avvenuto in sede penale all'esito di procedimento instaurato a carico dell'odierna attrice: sia il PM in sede che il GIP
concludevano per la restituzione del veicolo in favore di Parte_1
quale effettiva proprietaria dell'autoveicolo in oggetto (cft. allegati
[...]
al ricorso).
2.2. Le ragioni del fermo - correttamente disposto nel 2015 - sono dunque venute meno a far data dal 2021; il venir meno della titolarità del bene elimina, nell'attualità, il titolo su cui si fonda la pretesa tributaria. Di
conseguenza, perde efficacia anche il presupposto per la misura cautelare del fermo, che non ha più una 'ragione di credito' da tutelare.
2.3. Può solo aggiungersi che le risultanze dell'accertamento giudiziale,
oltre ad avere effetto anche nei confronti degli aventi causa delle parti,
possono essere liberamente apprezzate dal Tribunale, quale prova atipica.
2.4. Non da ultimo, è noto che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede: principi che, nella specie, ben avrebbero dovuto indurre la convenuta a collaborare con la parte istante – tenuto conto che l'accertamento era frutto di una sentenza emessa dall'Autorità
Giudiziaria.
3. Accertata l'illegittimità della permanenza sull'autoveicolo in contestazione del fermo amministrativo, la convenuta va condannata alla cancellazione del fermo amministrativo n. A177118J del 26.10.2015 per €
8 34.961,48, meglio indicato in atti, ordinando di provvedere immediatamente, a sue cure e spese, a tutte le incombenze di rito, ivi compreso il formale assenso/autorizzazione, per la cancellazione del predetto fermo amministrativo sul veicolo de quo presso il Pubblico
Registro Automobilistico, con dispensa da ogni e qualsiasi responsabilità
per il Conservatore del PRA.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e - avuto riguardo al valore del
decisum e sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m. -
sono liquidate in dispositivo con valori prossimi ai minimi, in ragione delle attività espletate e tenuto conto della natura documentale del giudizio.
Deve disporsi la distrazione di tali spese al procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza Parte_1
così provvede:
1. in accoglimento della domanda, accerta l'illegittimità della permanenza sull'autoveicolo in contestazione del fermo amministrativo;
2. per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_6
del legale rapp.te. p.t. all'immediata cancellazione del fermo amministrativo n. A177118J del 26.10.2015 per € 34.961,48, meglio indicato in atti cui si rimanda, ordinando alla predetta CP_1
di provvedere immediatamente, a sue cure e spese, a tutte le
[...]
incombenze di rito, ivi compreso il formale assenso/autorizzazione, per la cancellazione del predetto fermo amministrativo sul veicolo de quo presso
9 il Pubblico Registro Automobilistico, con dispensa da ogni e qualsiasi responsabilità per il Conservatore del PRA.
3. Condanna la l' , in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t., alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in € 286,27 per esborsi ed euro 4.000,00 per Parte_1
onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
4. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
PP BI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno all'esito della discussione orale del 10.12.2025
Il giudice
CO NI
10