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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912 R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025
e, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Stamile;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Daniela Aceti;
in persona del legale rappresentante, contumace;
Controparte_2
; Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: altri istituti e leggi speciali - opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/02 e art. 15 D.lgs.
n.150/201.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il dott. premesso di essere stato nominato consulente tecnico d'ufficio nell'ambito Parte_1
del procedimento civile n. 2120/2022 promosso dinanzi al Tribunale di Cosenza dalla Controparte_2 nei confronti dell' e volto ad ottenere gli interessi
[...] Controparte_1
maturati sui ritardi di pagamento delle prestazioni fatturate sulla base dei contratti sottoscritti tra le parti, che con decreto di liquidazione del 10.3.2025, comunicato in data 11.3.2025, il Tribunale ha liquidato in suo favore, per l'attività di consulenza espletata, la somma di euro 1.758,58, oltre accessori se dovuti, deduce l'erronea applicazione, ai fini della quantificazione del compenso, del pagina 1 di 3 criterio del valore stimato dal consulente, dovendo trovare applicazione, invece, quello del valore della causa come determinato dalla domanda ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato al D.M. n.182/2002.
Chiede, pertanto, l'annullamento del decreto impugnato e la liquidazione del compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, pari ad euro 3.676,30, oltre accessori come per legge.
L' resiste al ricorso. Controparte_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio e non costituitasi.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
, quest'ultima competendo unicamente alle parti del giudizio nel quale è stato espletato
[...]
l'incarico peritale, quali soggetti gravati, in tutto o in parte, dell'onere del pagamento del compenso.
Passando al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ai fini della liquidazione del compenso spettante al ricorrente viene in rilievo, trattandosi di consulenza tecnica in materia contabile, l'art. 2 del D.M. del 30.5.02, a mente del quale l'onorario del consulente tecnico d'ufficio deve essere determinato a percentuale e calcolato per scaglioni.
Ai sensi dell'art. 1 dello stesso D.M., per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la consulenza tecnica, al valore della controversia (cfr., sul punto, anche Cass. 19156/17).
Nella specie, l'onorario è stato liquidato ai sensi dell'art. 2 cit., ma assumendo come base di calcolo “il valore stimato dal perito”.
La liquidazione deve essere perciò rivisitata nei termini che seguono.
Precisato che il valore della controversia, anche ai fini della liquidazione dell'onorario al ctu, deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (“Il valore della causa … si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”), trattandosi di norma che esprime un principio generale valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza (cfr. Cass. 22681/14), il valore cui occorre avere nella specie riguardo è di euro 103.443,24, corrispondente alla somma di cui la parte attrice chiede il pagamento nell'ambito del giudizio n. 2120/2022 (cfr. atto di citazione).
A detta somma va dunque commisurato l'onorario a percentuale.
Pertanto, applicando i valori medi già utilizzati nel decreto impugnato, in ragione della “media complessità dell'accertamento demandato” al ctu, spetta a quest'ultimo la somma richiesta di euro
3.676,30 (comprensiva dell'acconto eventualmente già percepito), oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, non avendo gli odierni opposti dato causa al presente procedimento avente ad oggetto decreto emesso al di fuori del contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto impugnato del 10.3.25, liquida, in favore del dott. per l'opera professionale prestata quale ctu nel procedimento civile n. Parte_1
2120/2022, la somma di € 3.676,30, oltre accessori di legge;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 26.9.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912 R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025
e, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Stamile;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Daniela Aceti;
in persona del legale rappresentante, contumace;
Controparte_2
; Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: altri istituti e leggi speciali - opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/02 e art. 15 D.lgs.
n.150/201.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il dott. premesso di essere stato nominato consulente tecnico d'ufficio nell'ambito Parte_1
del procedimento civile n. 2120/2022 promosso dinanzi al Tribunale di Cosenza dalla Controparte_2 nei confronti dell' e volto ad ottenere gli interessi
[...] Controparte_1
maturati sui ritardi di pagamento delle prestazioni fatturate sulla base dei contratti sottoscritti tra le parti, che con decreto di liquidazione del 10.3.2025, comunicato in data 11.3.2025, il Tribunale ha liquidato in suo favore, per l'attività di consulenza espletata, la somma di euro 1.758,58, oltre accessori se dovuti, deduce l'erronea applicazione, ai fini della quantificazione del compenso, del pagina 1 di 3 criterio del valore stimato dal consulente, dovendo trovare applicazione, invece, quello del valore della causa come determinato dalla domanda ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato al D.M. n.182/2002.
Chiede, pertanto, l'annullamento del decreto impugnato e la liquidazione del compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, pari ad euro 3.676,30, oltre accessori come per legge.
L' resiste al ricorso. Controparte_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio e non costituitasi.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
, quest'ultima competendo unicamente alle parti del giudizio nel quale è stato espletato
[...]
l'incarico peritale, quali soggetti gravati, in tutto o in parte, dell'onere del pagamento del compenso.
Passando al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ai fini della liquidazione del compenso spettante al ricorrente viene in rilievo, trattandosi di consulenza tecnica in materia contabile, l'art. 2 del D.M. del 30.5.02, a mente del quale l'onorario del consulente tecnico d'ufficio deve essere determinato a percentuale e calcolato per scaglioni.
Ai sensi dell'art. 1 dello stesso D.M., per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la consulenza tecnica, al valore della controversia (cfr., sul punto, anche Cass. 19156/17).
Nella specie, l'onorario è stato liquidato ai sensi dell'art. 2 cit., ma assumendo come base di calcolo “il valore stimato dal perito”.
La liquidazione deve essere perciò rivisitata nei termini che seguono.
Precisato che il valore della controversia, anche ai fini della liquidazione dell'onorario al ctu, deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (“Il valore della causa … si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”), trattandosi di norma che esprime un principio generale valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza (cfr. Cass. 22681/14), il valore cui occorre avere nella specie riguardo è di euro 103.443,24, corrispondente alla somma di cui la parte attrice chiede il pagamento nell'ambito del giudizio n. 2120/2022 (cfr. atto di citazione).
A detta somma va dunque commisurato l'onorario a percentuale.
Pertanto, applicando i valori medi già utilizzati nel decreto impugnato, in ragione della “media complessità dell'accertamento demandato” al ctu, spetta a quest'ultimo la somma richiesta di euro
3.676,30 (comprensiva dell'acconto eventualmente già percepito), oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, non avendo gli odierni opposti dato causa al presente procedimento avente ad oggetto decreto emesso al di fuori del contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto impugnato del 10.3.25, liquida, in favore del dott. per l'opera professionale prestata quale ctu nel procedimento civile n. Parte_1
2120/2022, la somma di € 3.676,30, oltre accessori di legge;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 26.9.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3