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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11913 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19874/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 16.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, III comma, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE la causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. III comma, nella causa iscritta al n.
19874/2024 r.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Luigi Volpicella n. 372G, C.F. rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Rosa Magnetta C.F. e con lei C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Figurelle n.
25 giusta procura in atti;
ATTORE -
E in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Napoli Controparte_1 in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. giusta C.F._3 procura in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da note conclusionali e da note in sostituzione di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, esponeva che, in data 09.01.2024, Parte_1 alle ore 13:00 circa in Ponticelli-Napoli alla Via Purgatorio, mentre percorreva a piedi la predetta via, all'altezza del civico 12/C, rovinava in asperità stradale, non segnalata, né visibile. In particolare, vi era un paletto di
- 2 -
ferro parzialmente divelto, fissato in un buco coperto da cartacce, tali da rendere non visibile la buca sottostante, che si era allargata in maniera tale da rendere il paletto divelto.
A causa della caduta, esso attore veniva trasportato con ambulanza presso il
Presidio ER NG LL NI ove gli diagnosticavano
“frattura chiusa di parte non specificata dell'omero – frattura ingranata collo chirurgico omero e tronchite sx”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, di Controparte_1 condannarlo al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 15.402,79 con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa attorea chiedendone il rigetto, vinte le spese.
In prima udienza venivano ammesse le prove articolate dalle parti. A scioglimento della riserva disposta in seguito all'assunzione delle prove orali, il procedimento veniva rinviato per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno
è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
In via generale, si osserva che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo una consolidata giurisprudenza, può operare solo quando la vittima provi le seguenti circostanze:
- il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa in quanto suscettibile per sua intrinseca natura di produrre danno;
- 3 -
- ovvero, il danno sia stato cagionato da un evento dannoso insorto nella cosa per il fatto dell'uomo (cd. interazione di fattori esogeni tra cui risulta annoverabile anche il 'deficit' manutentivo, ascrivibile al detentore della res).
Solo ove sussista una di tali condizioni il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. sez. II, n. 25243-
2006, sez. III n. 15389-2011) e che talora può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera 'occasione' dell'infortunio (Cass. n. 12895-2016; Cass. n. 18317-2015; Cass. n. 4661-
2015; Cass. n. 23584-2013; Cass. n. 993-2009).
La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica.
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. VI -3 Ord. n. 11526-2017) ha ribadito i sopra citati principi ed ha affermato che 'l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sent. 5 febbraio
2013 n. 2660).
Dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore non ha fornito la prova certa del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
- 4 -
Va evidenziato, infatti, che dai riscontri probatori non si desumono elementi per ritenere la idoneità della buca e/o insidia in questione, causa efficiente del danno lamentato dall'attore.
In particolare, è emerso che la presenza del paletto di ferro parzialmente divelto, fosse perfettamente visibile ed evidente.
Tanto si evince chiaramente innanzitutto dai rilievi fotografici versati in atti, dai quali si può osservare che la presenza del paletto di ferro era perfettamente visibile.
Dagli stessi rilievi fotografici non è emersa, inoltre, la presenza di carte e rifiuti che avrebbero occultato la buca presente intorno al palo, né la stessa buca.
In sede istruttoria veniva poi escussa la cui testimonianza è Testimone_1 inidonea a supportare la pretesa attorea, in quanto la stessa dichiarava di aver visto che vi era una buca coperta da carte e spazzatura, all'interno della quale vi era un paletto obliquo che non si vedeva. La dichiarazione, tuttavia, contrasta nettamente con quanto emerge dalle riproduzioni fotografiche dalle quali si evince la presenza di un palo obliquo assolutamente visibile e non coperto da alcunché.
Si osserva, inoltre, che la teste dichiarava di aver visto l' cadere, ma Pt_1 che solo avvicinandosi al punto della caduta notava la presenza della buca con all'interno il palo. Non avendo visto, dunque, il punto in cui l'attore posizionava il piede prima della caduta, non può dirsi attendibile la relativa testimonianza.
Anche a ritenere provata la dinamica del sinistro quale riferita dalla parte attrice, peraltro, sussistevano tutti gli elementi perché l' dovesse Pt_1 adottare opportune cautele per evitare la caduta dedotta, prestando maggiore attenzione nel camminare sul tratto di strada caratterizzato dalla presenza del palo suddetto.
La presenza di tale ostacolo avrebbe dovuto indurlo ad una adeguata attenzione nel percorrere la strada oltre che ad evitare di transitare nelle
- 5 -
immediate vicinanze dello stesso, con la conseguente disattenzione sotto il profilo causale, in quanto, all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi è superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Pertanto, la condotta del danneggiato integra, altresì, il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa (la presenza del palo) e l'evento di danno (la caduta).
Da quanto esposto consegue che la condotta dell'attore, pertanto, di per sé costituisce una condotta non diligente e tale da comportare la interruzione del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia avendo, in sostanza, fatto della cosa un uso improprio e non avendo adottato le idonee cautele occorrenti per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto.
Va, di conseguenza, esclusa ogni responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo all'ente in ordine al sinistro verificatosi in danno della parte attrice.
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando
- 6 -
che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr. per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Da tutto quanto sinora esposto consegue il rigetto della domanda attorea.
Stante la particolarità della vicenda, si ritiene tuttavia di compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da Parte_1 compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 17.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 7 -
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 16.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, III comma, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE la causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. III comma, nella causa iscritta al n.
19874/2024 r.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Luigi Volpicella n. 372G, C.F. rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Rosa Magnetta C.F. e con lei C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Figurelle n.
25 giusta procura in atti;
ATTORE -
E in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Napoli Controparte_1 in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. giusta C.F._3 procura in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da note conclusionali e da note in sostituzione di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, esponeva che, in data 09.01.2024, Parte_1 alle ore 13:00 circa in Ponticelli-Napoli alla Via Purgatorio, mentre percorreva a piedi la predetta via, all'altezza del civico 12/C, rovinava in asperità stradale, non segnalata, né visibile. In particolare, vi era un paletto di
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ferro parzialmente divelto, fissato in un buco coperto da cartacce, tali da rendere non visibile la buca sottostante, che si era allargata in maniera tale da rendere il paletto divelto.
A causa della caduta, esso attore veniva trasportato con ambulanza presso il
Presidio ER NG LL NI ove gli diagnosticavano
“frattura chiusa di parte non specificata dell'omero – frattura ingranata collo chirurgico omero e tronchite sx”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, di Controparte_1 condannarlo al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 15.402,79 con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa attorea chiedendone il rigetto, vinte le spese.
In prima udienza venivano ammesse le prove articolate dalle parti. A scioglimento della riserva disposta in seguito all'assunzione delle prove orali, il procedimento veniva rinviato per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno
è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
In via generale, si osserva che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo una consolidata giurisprudenza, può operare solo quando la vittima provi le seguenti circostanze:
- il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa in quanto suscettibile per sua intrinseca natura di produrre danno;
- 3 -
- ovvero, il danno sia stato cagionato da un evento dannoso insorto nella cosa per il fatto dell'uomo (cd. interazione di fattori esogeni tra cui risulta annoverabile anche il 'deficit' manutentivo, ascrivibile al detentore della res).
Solo ove sussista una di tali condizioni il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. sez. II, n. 25243-
2006, sez. III n. 15389-2011) e che talora può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera 'occasione' dell'infortunio (Cass. n. 12895-2016; Cass. n. 18317-2015; Cass. n. 4661-
2015; Cass. n. 23584-2013; Cass. n. 993-2009).
La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica.
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. VI -3 Ord. n. 11526-2017) ha ribadito i sopra citati principi ed ha affermato che 'l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sent. 5 febbraio
2013 n. 2660).
Dalle risultanze istruttorie emerge che l'attore non ha fornito la prova certa del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
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Va evidenziato, infatti, che dai riscontri probatori non si desumono elementi per ritenere la idoneità della buca e/o insidia in questione, causa efficiente del danno lamentato dall'attore.
In particolare, è emerso che la presenza del paletto di ferro parzialmente divelto, fosse perfettamente visibile ed evidente.
Tanto si evince chiaramente innanzitutto dai rilievi fotografici versati in atti, dai quali si può osservare che la presenza del paletto di ferro era perfettamente visibile.
Dagli stessi rilievi fotografici non è emersa, inoltre, la presenza di carte e rifiuti che avrebbero occultato la buca presente intorno al palo, né la stessa buca.
In sede istruttoria veniva poi escussa la cui testimonianza è Testimone_1 inidonea a supportare la pretesa attorea, in quanto la stessa dichiarava di aver visto che vi era una buca coperta da carte e spazzatura, all'interno della quale vi era un paletto obliquo che non si vedeva. La dichiarazione, tuttavia, contrasta nettamente con quanto emerge dalle riproduzioni fotografiche dalle quali si evince la presenza di un palo obliquo assolutamente visibile e non coperto da alcunché.
Si osserva, inoltre, che la teste dichiarava di aver visto l' cadere, ma Pt_1 che solo avvicinandosi al punto della caduta notava la presenza della buca con all'interno il palo. Non avendo visto, dunque, il punto in cui l'attore posizionava il piede prima della caduta, non può dirsi attendibile la relativa testimonianza.
Anche a ritenere provata la dinamica del sinistro quale riferita dalla parte attrice, peraltro, sussistevano tutti gli elementi perché l' dovesse Pt_1 adottare opportune cautele per evitare la caduta dedotta, prestando maggiore attenzione nel camminare sul tratto di strada caratterizzato dalla presenza del palo suddetto.
La presenza di tale ostacolo avrebbe dovuto indurlo ad una adeguata attenzione nel percorrere la strada oltre che ad evitare di transitare nelle
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immediate vicinanze dello stesso, con la conseguente disattenzione sotto il profilo causale, in quanto, all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi è superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Pertanto, la condotta del danneggiato integra, altresì, il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa (la presenza del palo) e l'evento di danno (la caduta).
Da quanto esposto consegue che la condotta dell'attore, pertanto, di per sé costituisce una condotta non diligente e tale da comportare la interruzione del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia avendo, in sostanza, fatto della cosa un uso improprio e non avendo adottato le idonee cautele occorrenti per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto.
Va, di conseguenza, esclusa ogni responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo all'ente in ordine al sinistro verificatosi in danno della parte attrice.
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando
- 6 -
che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr. per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Da tutto quanto sinora esposto consegue il rigetto della domanda attorea.
Stante la particolarità della vicenda, si ritiene tuttavia di compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da Parte_1 compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 17.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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