Art. 24. Personale tecnico della carriera esecutiva ((I capi tecnici principali di 1ª classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1ª classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino)) ((3)) I capi tecnici di 2ª classe, i capi tecnici aggiunti e gli applicati tecnici sono utilizzati per le mansioni di carattere tecnico esecutivo ad essi attribuite dalla Direzione dell'opificio, stabilimento, deposito od ufficio cui sono assegnati e, nelle coltivazioni, sono destinati anche ai servizi di campagna.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".