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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4575/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1) nato il [...], a [...], SP, AS, residente in [...]Parte_1
Armbruster n 149, Limeira, SP AS
2) nata il [...] , a [...], SP, AS, residente in [...]Parte_2
Ayrton Armbruster n 149, Limeira, SP AS,
3) nato il [...], a [...], SP, AS, residente in [...]Parte_3
Jerusalem 180, App. 1601, DR , Paranà, AS,
4) nato il [...] a [...], SP, AS, residente in Parte_4
Rua Barao de Paranapanema 531, App. 35, Campinas, SP, AS,
5) nata il [...], a [...], SP, AS, Parte_5
residente in [...]1150, App 31, Limeira, SP, AS,
6) , nato il [...] a [...], SP, Parte_6
AS, residente in [...]n. 246, Espirito Santo do Pinhal SP, AS,
7) nata il [...] a [...], SP, Parte_7
AS , residente in [...]n. 246, Espirito Santo do Pinhal SP, AS
1 8) nata il [...] a [...], SP, AS, residente Parte_8
in Rua Bolonha n. 30, Limeira SP, AS
9) nato il [...] a [...] , SP, AS , residente in [...]Parte_9
Do Seminario – Altinopolis 275, Governador Valadres , Minas Gerais, AS,
10) nata il [...] a [...] – SP, AS, residente in [...]Parte_10
Gen. Pirineo de Souza n. 144, App. 1604, UI ,AT SS, AS,
11) , nata il [...] a [...], AS, residente in [...]Parte_11
Gen. Pirineo de Souza n. 144, App. 1604, UI ,AT SS, AS ,
12) nata il [...] a [...], SP, AS, residente in [...]Parte_12
Dos Tuiuius 95, RE , AT SS, AS,
13) nato il [...] a [...] , AT SS , AS, residente Parte_13
in Rua Dos Tuiuius 95, RE , AT SS, AS,
14) ,nata il [...] a [...], SP, AS, residente in [...]Parte_14
Rosaura Escobar n 312,Sao Josè do Rio Pardo SP, AS, in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale nata il [...] a [...], SP, AS, Persona_1
residente in [...]n 312,Sao Josè do Rio Pardo SP, AS e Parte_15
, nato il [...] a [...]è do Rio Pardo , SP, AS, residente in [...]
[...]
n 312,Sao Josè do Rio Pardo SP, AS,
15 nata il [...] a [...], SP, AS, Persona_1
residente in [...]n 312,Sao Josè do Rio Pardo SP, AS,
16) nato il [...] a [...], SP, AS, residente in [...]. Parte_16
Roberto Mange 699, Limeira SP, AS
Rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Priolo del Foro di Reggio Calabria.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
2 In data 24.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 17.07.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 24.01.2025, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 03.02.2025 Il si costituiva ed eccepiva il mancato rispetto dei termini di CP_1
notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza.
In data 18.02.2025, al fine di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, il giudice fissava una nuova udienza per comparizione, precisazione delle conclusioni e discussione in data 12 marzo 2025.
In data 14.03.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Con riguardo alla procedibilità, va rilevato che, nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato in diverse occasioni di prenotare un appuntamento al Consolato Generale
D'LI di San Paolo in AS utilizzando il servizio Prenot@mi.it . Ad oggi però non è stato possibile ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca mai una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla
3 riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del RE d'LI o prima della data di annessione al territorio italiano e non sia nota la data della sua emigrazione, egli è considerato cittadino italiano in applicazione delle leggi del 31 gennaio 1901 n.23 e del 17 maggio
1906 n. 217 se, al momento della costituzione del RE d'LI(17 marzo 1861) o al momento dell'annessione del territorio di provenienza al RE d'LI (1866), non si era naturalizzato brasiliano o non era deceduto. Pertanto, l'avo detto va considerato Per_1 Persona_2
cittadino italiano.
Per quanto concerne la prova della discendenza da un avo italiano, i ricorrenti affermano di discendere da iure sanguinis da detto (come da certificato di Per_1 Persona_2
battesimo), figlio di e cittadino italiano in quanto nato a Persona_3 Persona_4
NE ( PN) il giorno 26 dicembre 1848, e, pur se emigrato in AS, mai naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo
Persona_5
Il Tribunale osserva che, nel 1848, il Comune di NE faceva parte dell'Impero austriaco e che, all'epoca, il RE d'LI non era stato ancora proclamato. Tuttavia, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui l'avo sia nato prima dell'unificazione del RE
d'LI o prima della data di annessione al territorio italiano e non sia nota la data della sua emigrazione, egli è considerato cittadino italiano in applicazione delle leggi del 31 gennaio 1901 n.23
e del 17 maggio 1906 n. 217 se, al momento della costituzione del RE d'LI(17 marzo 1861) o al momento dell'annessione del territorio di provenienza al RE d'LI (1866) , non si era
4 naturalizzato brasiliano o non era deceduto. Pertanto, pur in assenza di una data di emigrazione certa,
l'avo va considerato cittadino italiano.
Ne egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd
“grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in AS, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Il Giudice osserva che il certificato di nascita di figlio di Persona_6 [...]
e padre dell'odierno ricorrente , veniva formato sulla base delle Per_7 Parte_17
5 dichiarazioni rese da Dall'esame della normativa brasiliana vigente all'epoca, Testimone_1 risulta che tali dichiarazioni sono state rese in conformità alle previsioni di legge contenute all'art. 65 della legge n. 18.542 del 1928 in materia di regolamento dei registri dello stato civile brasiliano che permetteva che, in caso di impedimento di entrambi i genitori, il parente prossimo maggiorenne d'età
o dal personale ospedaliero, medici e ostetriche che avevano assistito al parto o infine da terza persona nel caso in cui la nascita fosse avvenuta nella residenza della madre, potessero rendere la dichiarazione di nascita.
Il Giudice ritiene che la citata previsione di legge non violi l'ordine pubblico, internazionalmente inteso ai sensi dell'art. 18 del DPR 396/2000, in quanto analoga disposizione è prevista nell'ordinamento italiano. Infatti, ll'art. 30 del DPR 396/2000 statuisce che “ La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
Il Giudice osserva altresì che, nella linea di discendenza, vi sono alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze, l'ava nata in [...] Parte_18
29.08.1938, anche se donna coniugatasi in data 06.11.1959, ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha potuta trasmettere ai propri figli odierni ricorrenti.
6 Infine, per quanto concerne nata il [...], ella acquistava la cittadinanza Parte_2 italiana iure matrimonii a far data dal matrimonio in base all'art. 10 della l. 555/1912.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_1 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
7 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 19.04.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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