Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 20-2-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 1405/2023
TRA
(7-5-1990), rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo Parte_1
Aievola, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentate e difesa dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con CP_1
la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13-3-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. OI-001488563 di € 10.000,00, notificata a mezzo del servizio postale in data 2-3-2023 da parte dell di Nola. CP_1
Eccepiva l'omessa notifica di atti prodromici, e la prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 28 l. 689/1981. Chiedeva al Giudice adito di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e ne CP_1
chiedeva il rigetto perché infondata.
All'udienza del 20-2-2025 tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente non può trovare accoglimento, in quanto la prescrizione è stata interrotta dall' con CP_1
la notifica del provvedimento di accertamento della violazione in data 24-12-2018 ed è rimasta sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento
1
Va rilevato che la notifica dell'atto prodromico appare correttamente eseguita, in quanto essa è avvenuta presso lo stesso indirizzo indicato dal ricorrente nel presente ricorso in opposizione: Nola, via San Gennaro 93.
Quanto al termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si rileva che lo stesso, secondo la giurisprudenza prevalente, non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre
2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681).
Quanto al merito, la violazione contestata attiene al mancato versamento da parte del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della delle ritenute Controparte_2
previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, e successive modificazioni, per l'anno 2016.
Costituisce circostanza pacifica che il ricorrente nel 2016 rivestisse tale carica, e non è stata prodotta alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle predette ritenute.
L'opposizione non può dunque trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
2000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Nola, 20-2-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
2