Articolo 7 della Legge 14 febbraio 1990, n. 29
Articolo 6Articolo 8
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9 marzo 1990
Art. 7. Scorte 1. Dopo l' articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 35-bis (Scorte). - 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprieta', il concessionario puo' continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione e' determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente".
Nota all'art. 7:
Per il titolo della legge n. 203/1982 si veda la nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 9 marzo 1990
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