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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 220/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26.04.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Norina Scorza Parte_1
appellante
e
Controparte_1
appellata contumace
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere il presente appello e in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione di primo grado:1) accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo;
2)condannare per l'effetto la
MP ( già ), in qualità di Impresa designata dalla Consap Controparte_1 Controparte_2
spa al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori da liquidarsi in euro 110.000,00 o in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia anche all'esito di c.t.u., accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, e comunque per tutte le causali e i motivi espressi in ricorso. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di meglio articolare, dedurre, precisare domande, eccezioni e conclusioni all'esito dell'esame delle difese avversarie ovvero in via assolutamente subordinata, salvo gravame, disponendone la compensazione sussistendone gravi motivi”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, Sezione Parte_1
Distaccata di Scalea, l' , oggi quale impresa Controparte_3 Controparte_1 designata in rappresentanza del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” esponendo al riguardo: che, in data 31.07.10, alle ore 13,30 circa, in Praia a Mare (CS), mentre viaggiava con il proprio ciclomotore in direzione Nord su Via nazionale, all'altezza del supermercato “Bello”, per evitare l'urto con un veicolo (Station Wagon scuro) che usciva in retromarcia dal parcheggio, sterzava sulla destra ed impattava contro un'autovettura Fiat Punto, tgt. CT 802 HK, parcheggiata sul margine destro della carreggiata;
che la predetta autovettura, dapprima rallentava, per poi allontanarsi a forte velocità con direzione Tortora;
che sui luoghi di causa intervenivano gli agenti della polizia municipale di Praia a Mare per i rilievi del caso;
che, a causa dell'urto, riportava lesioni personali con postumi permanenti, per le quali chiedeva il ristoro economico in misura pari ad euro 110.000, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che eccepiva, in via preliminare,
l'improponibilità della domanda, perché l'attore non aveva indirizzato la richiesta di risarcimento anche ni confronti della Consap Spa, per come richiesto dall'art. 287 del d. lgs. 209/05.; nonché la nullità della domanda per difetto di petitum e di causa petendi; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 531/21, pubblicata il 16.07.21, il Tribunale di Paola - sul presupposto del difetto di prova del nesso di causalità - rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ad un unico Parte_1
ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe. rimaneva contumace, nonostante la rituale citazione in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 08.06.22, la Corte dichiarava la contumacia di Controparte_1 rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.04.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante depositava le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 02.05.23.
L'appellante provvedeva al deposito della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente, va confermata l'ordinanza di declaratoria della contumacia di
[...]
CP_1
2.- Con un unico ed articolato motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per violazione dell'art 132 c.p.c. - vizio di motivazione - errata valutazione delle prove - contraddittorietà.
La sentenza gravata, invero, non conterrebbe le ragioni di diritto della decisione, rilevando non la correttezza razionale dell'argomentazione ma l'esattezza del principio di diritto applicato, che nella fattispecie sarebbe del tutto assente.
Tale violazione risulterebbe ancor più evidente laddove il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sull'errata convinzione che “non è stata raggiunta la prova che l'incidente sia avvenuto secondo la dinamica descritta dall'attore”, ritenendo inattendibili le deposizioni testimoniali.
In realtà, i testi escussi e presenti sui luoghi di causa, avrebbero confermato Tes_1 Tes_2
in modo chiaro e preciso la dinamica dei fatti;
infatti, il teste ha affermato: “posso confermare Tes_1
di aver visto un'auto di colore scuro, se non erro una station wagon, che effettuava manovra di retromarcia dal parcheggio, posto nelle adiacenze del supermercato che si trovava sulla sinistra rispetto al senso di marcia del ciclomotore. La manovra è stata compiuta mentre transitava il ciclomotore, tant' è che il conducente di quest'ultimo ha deviato verso destra per evitare l'auto in retromarcia. Dopo di ciò il ciclomotore impattava contro un'auto parcheggiata sul lato destro non regolarmente parcheggiata. Il ciclomotore si trovava la carreggiata interamente ostruita. Posso confermare che l'auto in retromarcia si allontanava senza lasciarsi identificare”.
L'altro teste, a dichiarato: “posso riferire di aver visto un auto di colore scuro che Tes_2
usciva da un parcheggio sulla sinistra vicino al supermercato “Bello” in retromarcia e occupava la sede della carreggiata ove stava sopraggiungendo il ciclomotore dell'attore” “…. per evitare l'urto con l'auto sconosciuta l'attore deviava sulla sua destra andando ad impattare contro un'auto ivi parcheggiata, una Punto…”
Ebbene, secondo l'appellante, non sarebbe condivisibile la tesi del giudice di prime cure che ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro sulla base della rilevata posizione finale del ciclomotore danneggiato.
Peraltro, il teste ulla avrebbe riferito in merito, avendo solo esposto, in sede di Tes_2
chiarimento, che lo scooter è caduto vicino alla macchina, non che la sua posizione finale fosse vicino a quest'ultima. Tale affermazione non escluderebbe, dunque, uno scarrocciamento del mezzo in questione.
In definitiva, il teste avrebbe chiarito soltanto il punto d'urto, non che la posizione finale fosse quella vicino l'autovettura. In ogni caso, non spetterebbe ai testi fornire un'esatta indicazione della distanza e/o il rilievo di essa;
anzi, la particolareggiata ed accurata descrizione del sinistro, da parte dei testi escussi, dimostrerebbe la fondatezza degli assunti attorei.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - prosegue il - si è occupata Pt_1
ripetutamente dei criteri da utilizzare per la valutazione dell'attendibilità dei testi;
tali criteri includono la spontaneità, verosimiglianza, precisione, costanza e reiterazione senza contraddizioni essenziali, coerenza logica e ragionevolezza, articolazione in molteplici e dettagliati contenuti descrittivi, completezza della narrazione dei fatti, etc., tutti requisiti, che si ritroverebbero nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Conseguentemente data l'assoluta attendibilità delle deposizioni rese, l'onere probatorio sarebbe stato assolto con conseguente riforma della sentenza impugnata, anche con riferimento al capo relativo alle spese di lite.
2.-1 L'appello è infondato.
Correttamente, il Tribunale di Paola ha valutato le risultanze istruttorie - costituite dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali - ritenendo non assolto l'onere probatorio, con motivazione adeguata e coerente.
Occorre premettere che la disciplina relativa all'intervento del FGVS non incide sulla regola generale che chi agisce in giudizio debba dimostrare il fatto generatore del danno e dunque provare, in primo luogo, le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex multis, Cass. n. 25474/20; n. 16030/20).
Invero, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve avere ad oggetto la sussistenza di prove rigorose;
perciò, il danneggiato che richiede l'intervento del FGVS dovrà dimostrare, oltre l'esclusiva o concorrente responsabilità del veicolo non identificato nella produzione del sinistro, anche che il veicolo in esso coinvolto non è stato identificato e che non era identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Orbene, giova richiamare il dichiarato testimoniale.
Il teste ha affermato: “preciso che mi trovavo dal lato opposto della strada Testimone_3 dinanzi al supermercato...posso confermare di aver visto un'auto di colore scuro, se non erro una station wagon, che effettuava manovra di retromarcia dal parcheggio, posto nelle adiacenze del supermercato che si trovava sulla sinistra, rispetto al senso di marcia del ciclomotore. La manovra
è stata compiuta mentre transitava il ciclomotore, tant' è che il conducente di quest'ultimo ha deviato verso destra per evitare l'auto in retromarcia. Dopo di ciò il ciclomotore impattava contro un'auto parcheggiata sul lato destro non regolarmente parcheggiata. Il ciclomotore si trovava la carreggiata interamente ostruita. Posso confermare che l'auto in retromarcia si allontanava senza lasciarsi identificare. Neanche io sono riuscito ad annotare gli estremi della targa in quanto intento alle condizioni del giovane”.
L'altro teste, ha dichiarato: “posso riferire di aver assistito al sinistro in Testimone_4
quanto mi trovavo a bordo della mia bici, dietro il ciclomotore condotto dall'attore…posso riferire di aver visto un'auto di colore scuro che usciva da un parcheggio sulla sinistra vicino al supermercato “Bello”, in retromarcia e occupava la sede della carreggiata ove stava sopraggiungendo il ciclomotore dell'attore. Non ricordo se l'auto scura avesse azionato l'indicatore di direzione nell'uscire dal parcheggio… preciso che per evitare l'urto con l'auto sconosciuta
l'attore deviava sulla sua destra andando ad impattare contro un'auto ivi parcheggiata, una Punto bianca…dopo il sinistro l'autovettura di colore scuro si allontanava senza lasciarsi identificare meglio”.
Il giudice di prime cure ha richiamato i testimoni al fine di rendere chiarimenti.
Pertanto, il primo teste, nel confermare le dichiarazioni già rese, ha precisato che il conducente della moto, dopo l'urto, è caduto a terra e che è rimasta vicino all'autovettura fiat Punto, ad una distanza di cica due metri, aggiungendo testualmente: “dopo aver prestato i primi soccorsi sono andato via. Nel mentre mi spostavo con l'auto, per fare ritorno a casa, a circa 300 metri di distanza, ho incontrato l'ambulanza e ho supposto che la stessa si stesse dirigendo verso il luogo dell'incidente. Non ricordo che sul posto sono intervenuti i VV.UU. Ricordo che il motociclo viaggiava piano. Ho visto che ha schivato l'autovettura, ma non è riuscito a frenare”.
L'altro teste ha precisato quanto segue: “la moto è caduta proprio vicino alla Testimone_4 macchina. Sono rimasto sul luogo fino a quando non è arrivata l'ambulanza. Non ho visto vigili urbani sul posto. Non so se sono arrivati dopo che sono andato via. La moto è rimasta vicino alla
Punto bianca urtata.
Ebbene, dal raffronto delle dichiarazioni rese dai suddetti testi, anche in sede di chiarimenti, con la documentazione in atti (verbale P.M e riproduzioni fotografiche), correttamente il Tribunale ha ravvisato incongruenze tali da non potersi dire assolto l'onere probatorio, posto in capo all'attore.
Si legge, infatti, nella motivazione che: “entrambi i testimoni, l'uno (a suo dire) posizionato sul lato opposto della strada, in prossimità del luogo dell'incidente e l'altro (a suo dire) sulla stessa carreggiata in cui è avvenuto l'urto, a bordo di una bicicletta, hanno riferito di aver assistito di persona all'incidente. Sia il che il anno anche affermato che la station wagon Tes_1 Tes_2
occupava la sede della carreggiata, ove stava sopraggiungendo il ciclomotore dell'attore. I testi hanno poi precisato che il motoveicolo, una volta schiantatosi sulla Punto bianca irregolarmente parcheggiata sulle strisce pedonali, è rimasto vicino all'autovettura ad una distanza di circa due metri (cfr. verb. ud. del 25.09.19).
Rileva, ulteriormente, la Corte - a riprova dell'inattendibilità del teste - che Tes_1 quest'ultimo, in sede di escussione, ha dichiarato che il giorno dell'occorso si trovava in sella alla propria bici, dietro il ciclomotore condotto dal in sede di chiarimenti, invece, ha precisato di Pt_1
essersi allontanato a bordo della propria auto.
Ma ciò che è dirimente, nella ricostruzione della dinamica dell'occorso, è il materiale fotografico in atti ed il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza.
Infatti, il primo giudice ha giustamente rilevato l'incongruenza delle deposizioni testimoniali laddove afferma: “per come si può apprezzare dal materiale fotografico in atti e, segnatamente, dal verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia Municipale, con l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri, il motociclo non si trovava né vicino, né ad una distanza di 2 metri dall'autovettura con la quale si è scontrata, ma ad una distanza di 20 metri più avanti, sulla carreggiata, vicino ad un'autovettura in sosta sul margine sinistro. Tale vistosa contraddizione non consente di ritenere genuina e attendibile la ricostruzione dei fatti così come prospettata dai testi. Né può ipotizzarsi che il motoveicolo sia stato spostato dalla posizione originariamente indicata dai testi, perché comunque è rimasto posizionato in un punto sulla carreggiata in cui creava intralcio per la circolazione. Il teste Tes_1 sempre all'udienza del 25.09.19 ha anche precisato che il motociclo “viaggiava piano”. Anche tale dichiarazione, però, è difficilmente compatibile con quanto emerge dalla documentazione in atti.
Invero, il fatto che il motociclo sia stato rinvenuto in una posizione distante ben 20,80 metri dal punto
d'urto, indizia una velocità tutt'altro che moderata”.
Peraltro - in disparte la contraddittorietà ed inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali - i testi escussi non hanno nemmeno offerto alcuna informazione relativa al guidatore del veicolo ignoto e agli elementi di identificazione della macchina rimasta sconosciuta, ad eccezione di quella concernente il colore del mezzo, nonostante il sinistro si sia verificato in pieno giorno, in estate e in un parcheggio del supermercato (quindi in condizioni ottimali di visibilità) e malgrado i testi fossero,
a dir loro, presenti sui luoghi di causa.
In effetti, nessuno di essi ha chiarito se avesse visto anche un numero o una lettera della targa o scorto, in qualche modo, il conducente del veicolo investitore.
Inoltre, non và trascurata l'ulteriore circostanza va rilevato che i testimoni non erano presenti al momento della redazione del verbale da parte della Polizia Municipale e non sono stati nemmeno indicati quali probabili testimoni oculari del sinistro. Invero, sotto tale aspetto, appare improbabile che essi, pur avendo assistito ad un sinistro di una certa gravità, si siano allontanati dai luoghi di causa, senza attendere l'arrivo delle autorità o dei soccorsi e senza nemmeno lasciare le proprie generalità ai presenti.
Né, infine, possono inferirsi le modalità dell'incidente dalla ritenuta compatibilità delle lesioni subite dal danneggiato con l'allegato sinistro stradale.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Alla luce delle emergenze probatorie, rettamente, dunque, il Tribunale non ha accolto la domanda proposta per difetto di prova.
Nulla sulle spese in favore di in quanto contumace. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di rigetto dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, e tanto a prescindere dall'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato. Sul tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.
4315/2020 ha, invero, precisato che “il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”.
In detto caso - precisano le SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti “in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 531/21, pubblicata il 16.07.21, emessa dal Tribunale di Paola, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. nulla sulle spese.
c. dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell'11.12.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)