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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/09/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2383/02 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il 1° agosto 1990, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Antonio DELL'AVERSANA (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3 presso lo studio legale dell'Avv. Gabriella Francesca BERARDO (c.f. ), che la rappresenta C.F._4
e difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato in data 2 luglio 2025 le note di trattazione scritta rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
1 “- confermare le condizioni di separazione così come omologate con il decreto sub. doc. 6 di parte ricorrente con le seguenti modifiche:
1. porre a carico del sig. un assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento ordinario della minore da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici Per_1
ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
2. entrambi i genitori si faranno inoltre carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per il minore secondo la disciplina che segue:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) corsi di recupero e lezioni private;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo sportivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
SPESE MEDICO-SANITARIE:
Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche
2 prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Tutte le suddette spese dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla figlia.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, il genitore è tempestivamente tenuto a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Ove richiesto il preventivo accordo, il genitore che intende chiedere il rimborso dovrà inviare comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, ovvero messaggio whatsapp o altro mezzo idoneo a confermarne la ricezione, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa s'intenderà come approvata.
Per tutto quanto non previsto si fa espressamente riferimento a quanto previsto e disciplinato nel Protocollo
d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti in data 15/3/2016;
3. l'assegno unico resterà attribuito al 100% a favore della madre sig.ra ; CP_1
4. le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”
Il P.M. ha concluso in data 14 luglio 2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 31 ottobre 02 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Saluzzo (CN) il 2 luglio 2016 con e che dalla relativa unione era nata la CP_1 figlia , in Cuneo (CN) l'11 luglio 2017, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Persona_2 matrimonio religioso, istando, altresì, nel merito, per la conferma delle condizioni di separazione omologate dal
Tribunale di Cuneo con decreto pubblicato il 24 settembre 2019, e di porre a carico dello stesso ricorrente un
3 assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore Per_1 con ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 50% a carico di ciascun genitore.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio chiedendo, però, di porre a carico del padre un assegno mensile in favore della figlia minore dell'importo di Per_1 euro 600,00 e, in ogni caso, di rigettare tutte le domande a qualsivoglia titolo formulate dal ricorrente.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, invitate a precisare le conclusioni limitatamente alla pronunzia in ordine alla modifica dello status, concludevano come da relativo verbale, insistendo altresì sulle ulteriori istanze articolate in atti, su cui veniva riservata la decisione.
Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice provvedeva in via provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. confermando le condizioni della separazione e rimettendo, altresì, la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Veniva quindi emessa sentenza non definitiva in punto status n. 201/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025.
Con separata ordinanza il Tribunale disponeva in merito alla prosecuzione della causa fissando udienza per l'escussione dei testi al 19 giugno 2025
Alla succitata udienza, le parti si dichiaravano disponibili a formulare conclusioni congiunte, essendo d'accordo a mantenere ferme le condizioni della separazione eccetto che per il contributo al mantenimento a carico del ricorrente accordandosi per fissare un importo di € 300,00 mensili, oltre alla corresponsione integrale dell'assegno unico. Le parti istavano, altresì, per la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., insistendo che la succitata udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con le successive note scritte depositate telematicamente in data 2 luglio 2025 le parti confermavano le condizioni concordate e in epigrafe trascritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero interveniva in data 14 luglio 2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
***
La domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta con l'emissione della sentenza non definitiva in punto status n. 201/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, sussistendo i presupposti di Legge previsti ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
4 Relativamente alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale, valutata la rispondenza delle stesse all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della Per_1 stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, dato atto della emissione di sentenza non definitiva n. 201/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il 1° agosto 1990, e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], celebrato in Saluzzo (CN) il 2 luglio 2016, matrimonio CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 17, Parte II, Serie A, dell'anno 2016:
1) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Saluzzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2383/02 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il 1° agosto 1990, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Antonio DELL'AVERSANA (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3 presso lo studio legale dell'Avv. Gabriella Francesca BERARDO (c.f. ), che la rappresenta C.F._4
e difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato in data 2 luglio 2025 le note di trattazione scritta rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
1 “- confermare le condizioni di separazione così come omologate con il decreto sub. doc. 6 di parte ricorrente con le seguenti modifiche:
1. porre a carico del sig. un assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento ordinario della minore da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici Per_1
ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
2. entrambi i genitori si faranno inoltre carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per il minore secondo la disciplina che segue:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) corsi di recupero e lezioni private;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo sportivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
SPESE MEDICO-SANITARIE:
Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche
2 prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Tutte le suddette spese dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla figlia.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale dei figli.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, il genitore è tempestivamente tenuto a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Ove richiesto il preventivo accordo, il genitore che intende chiedere il rimborso dovrà inviare comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, ovvero messaggio whatsapp o altro mezzo idoneo a confermarne la ricezione, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa s'intenderà come approvata.
Per tutto quanto non previsto si fa espressamente riferimento a quanto previsto e disciplinato nel Protocollo
d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti in data 15/3/2016;
3. l'assegno unico resterà attribuito al 100% a favore della madre sig.ra ; CP_1
4. le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”
Il P.M. ha concluso in data 14 luglio 2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 31 ottobre 02 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Saluzzo (CN) il 2 luglio 2016 con e che dalla relativa unione era nata la CP_1 figlia , in Cuneo (CN) l'11 luglio 2017, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Persona_2 matrimonio religioso, istando, altresì, nel merito, per la conferma delle condizioni di separazione omologate dal
Tribunale di Cuneo con decreto pubblicato il 24 settembre 2019, e di porre a carico dello stesso ricorrente un
3 assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia minore Per_1 con ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 50% a carico di ciascun genitore.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio chiedendo, però, di porre a carico del padre un assegno mensile in favore della figlia minore dell'importo di Per_1 euro 600,00 e, in ogni caso, di rigettare tutte le domande a qualsivoglia titolo formulate dal ricorrente.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, invitate a precisare le conclusioni limitatamente alla pronunzia in ordine alla modifica dello status, concludevano come da relativo verbale, insistendo altresì sulle ulteriori istanze articolate in atti, su cui veniva riservata la decisione.
Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice provvedeva in via provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. confermando le condizioni della separazione e rimettendo, altresì, la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Veniva quindi emessa sentenza non definitiva in punto status n. 201/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025.
Con separata ordinanza il Tribunale disponeva in merito alla prosecuzione della causa fissando udienza per l'escussione dei testi al 19 giugno 2025
Alla succitata udienza, le parti si dichiaravano disponibili a formulare conclusioni congiunte, essendo d'accordo a mantenere ferme le condizioni della separazione eccetto che per il contributo al mantenimento a carico del ricorrente accordandosi per fissare un importo di € 300,00 mensili, oltre alla corresponsione integrale dell'assegno unico. Le parti istavano, altresì, per la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., insistendo che la succitata udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con le successive note scritte depositate telematicamente in data 2 luglio 2025 le parti confermavano le condizioni concordate e in epigrafe trascritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero interveniva in data 14 luglio 2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
***
La domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è già stata accolta con l'emissione della sentenza non definitiva in punto status n. 201/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, sussistendo i presupposti di Legge previsti ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
4 Relativamente alle condizioni concordate dalle parti, il Tribunale, valutata la rispondenza delle stesse all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della Per_1 stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, dato atto della emissione di sentenza non definitiva n. 201/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il 1° agosto 1990, e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], celebrato in Saluzzo (CN) il 2 luglio 2016, matrimonio CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 17, Parte II, Serie A, dell'anno 2016:
1) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Saluzzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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