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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13.11.2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
NA
Opponente
CONTRO
- Controparte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. C. Luciano
[...]
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 670/2023
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2023 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di euro 78.821,58 a titolo di contributi e CP_1 sanzioni dovuti per il periodo dal 2007 al 2021.
A fondamento dell'interposta opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto non sorretta
“da un quadro probatorio sufficiente”. Rappresentava altresì di aver inoltrato (in data 30.6.2023) una prima istanza, non accolta, di definizione agevolata con riferimento all'intera posizione debitoria in contestazione e di aver reiterato la relativa richiesta all' , alla quale Controparte_2 la aveva affidato il recupero del credito, con conseguente inammissibilità del ricorso alla CP_1 procedura monitoria.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
1 ***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il decreto ingiuntivo n. 670/2023 è stato chiesto ed ottenuto, come è pacifico tra le parti, “per contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni ed altri oneri, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,” (cfr. ricorso ex art. 633 c.p.c.).
Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'eccezione in base alla quale la pretesa creditoria sarebbe stata azionata in fase monitoria “senza allegazione alcuna della ulteriore documentazione a sostegno della richiesta”, producendo esclusivamente una “diffida..senza tuttavia allegare ulteriori elementi e documenti posti a fondamento della domanda de qua, ovvero l'elenco delle annualità e le relative posizioni debitorie presuntivamente a carico della parte opponente”.
Trattasi di assunto infondato, atteso che la – a sostegno della propria domanda- ha depositato CP_1 dichiarazione ed attestazione del debito contributivo del Direttore Generale dell'Ente alla data del
04.05.2023, rilevante a norma dell'art. 635 cpc, con specifica indicazione della causale del debito, distinto per ogni anno, e delle relative sanzioni applicate.
A fronte di tale attestazione del credito, l'opponente non ha formulato alcuna contestazione con riferimento all'an ed al quantum della pretesa, limitandosi ad allegare di aver proposto sia un'istanza di definizione agevolata all' (respinta in quanto trattasi di credito Controparte_2 non rientrante nell'ambito applicativo dell'art 1, comma 251, della Legge n. 197/2022), sia – dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto- un'istanza di rateizzazione (con riferimento alla quale nulla ha ulteriormente dedotto nelle more del giudizio).
Tali circostanze sono tuttavia irrilevanti ai fini del decidere in quanto la possibilità di riscuotere i contributi tramite ruolo non si pone in termini di alternatività rispetto alla facoltà di ricorrere alle norme di carattere generale, con la conseguenza che “nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale” (Cass. Civ., Sez.
Lav., sentenza n. 21239 dell'08.10.2014); né è ravvisabile una norma che precluda la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo, anche a fini interruttivi della prescrizione, qualora (parte) del credito sia stato iscritto a ruolo.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
PQM
2 Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1 rigetta il ricorso;
condanna parte opponete al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4200,00 oltre accessori di legge.
Brindisi, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 13.11.2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
NA
Opponente
CONTRO
- Controparte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. C. Luciano
[...]
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 670/2023
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2023 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di euro 78.821,58 a titolo di contributi e CP_1 sanzioni dovuti per il periodo dal 2007 al 2021.
A fondamento dell'interposta opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto non sorretta
“da un quadro probatorio sufficiente”. Rappresentava altresì di aver inoltrato (in data 30.6.2023) una prima istanza, non accolta, di definizione agevolata con riferimento all'intera posizione debitoria in contestazione e di aver reiterato la relativa richiesta all' , alla quale Controparte_2 la aveva affidato il recupero del credito, con conseguente inammissibilità del ricorso alla CP_1 procedura monitoria.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
1 ***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il decreto ingiuntivo n. 670/2023 è stato chiesto ed ottenuto, come è pacifico tra le parti, “per contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, maggiorazioni ed altri oneri, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,” (cfr. ricorso ex art. 633 c.p.c.).
Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'eccezione in base alla quale la pretesa creditoria sarebbe stata azionata in fase monitoria “senza allegazione alcuna della ulteriore documentazione a sostegno della richiesta”, producendo esclusivamente una “diffida..senza tuttavia allegare ulteriori elementi e documenti posti a fondamento della domanda de qua, ovvero l'elenco delle annualità e le relative posizioni debitorie presuntivamente a carico della parte opponente”.
Trattasi di assunto infondato, atteso che la – a sostegno della propria domanda- ha depositato CP_1 dichiarazione ed attestazione del debito contributivo del Direttore Generale dell'Ente alla data del
04.05.2023, rilevante a norma dell'art. 635 cpc, con specifica indicazione della causale del debito, distinto per ogni anno, e delle relative sanzioni applicate.
A fronte di tale attestazione del credito, l'opponente non ha formulato alcuna contestazione con riferimento all'an ed al quantum della pretesa, limitandosi ad allegare di aver proposto sia un'istanza di definizione agevolata all' (respinta in quanto trattasi di credito Controparte_2 non rientrante nell'ambito applicativo dell'art 1, comma 251, della Legge n. 197/2022), sia – dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto- un'istanza di rateizzazione (con riferimento alla quale nulla ha ulteriormente dedotto nelle more del giudizio).
Tali circostanze sono tuttavia irrilevanti ai fini del decidere in quanto la possibilità di riscuotere i contributi tramite ruolo non si pone in termini di alternatività rispetto alla facoltà di ricorrere alle norme di carattere generale, con la conseguenza che “nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale” (Cass. Civ., Sez.
Lav., sentenza n. 21239 dell'08.10.2014); né è ravvisabile una norma che precluda la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo, anche a fini interruttivi della prescrizione, qualora (parte) del credito sia stato iscritto a ruolo.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
PQM
2 Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1 rigetta il ricorso;
condanna parte opponete al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4200,00 oltre accessori di legge.
Brindisi, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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