Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 59482/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59482 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
16.12.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona elett.te dom.ta in Roma, Parte_2 in Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege
- OPPONENTE -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell'avv.to Benedetto Giovanni Carbone che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Ennio Magrì, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
NONCHE'
Controparte_2 elett.te dom.ta in Roma, in Via dei Cerci n. 45, presso lo studio dell'avv.to Prof. Nicola de Luca che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello nel giudizio avente n. R.G. 5266/2014 della Corte d'Appello di Roma
- OPPOSTA-
E
CP_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Nazionale n. 91 presso lo studio degli avv.ti Adriana Frisullo e Stefano Rosati che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
1 dr. Alessandro CENTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… accogliere la proposta opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, disporre la caducazione dell'intera procedura esecutiva che qui viene in rilievo, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito della stessa, con condanna delle parti opposte al pagamento delle spese di lite”
per la società opposta “…conclude A) per la declaratoria di CP_1 inammissibilità e di infondatezza dell'avversa opposizione, con conseguente rigetto della stessa e di ogni domanda e conclusione formulata dalla opponente P.C.M.; B) per la condanna della P.C.M. alla refusione delle spese
e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”
per l'opposta “…rigettare l'opposizione …” Controparte_2
per l'opposta “…Chiede che il Tribunale, Controparte_3 pronunciando secondo giustizia sull'opposizione all'esecuzione proposta dalla voglia in ogni caso riconoscere Parte_1
e dare atto che il pagamento dell'ordinanza di assegnazione eseguito dalla
il 19 luglio 2022 era atto dovuto” CP_3
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.9.2022 la
– premesso che, su Parte_1 istanza della (creditrice procedente), le era stato notificato in data CP_1
17.1.2020 atto di pignoramento presso terzi per l'esazione della complessiva somma di € 53.251.894,89; che il pignoramento era stato promosso in forza della sentenza del Tar (Lazio) n. 3775/19 ed era stato iscritto a ruolo in data
12.2.2020; che, tuttavia, con sentenza n. 974/20, pubblicata in data 7.2.2020,
e quindi prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, il Consiglio di Stato, in parziale riforma del titolo azionato, rideterminava il quantum della somma dovuta e condannava essa attrice al pagamento, in favore della creditrice istante, della minore somma di € 20.962.224,45 oltre interessi;
che nel corso del procedimento esecutivo, la spiegava, in data 25.11.2020, atto CP_1 di intervento per il pagamento della ulteriore somma di € 34.823.298,50 oltre interessi, in forza della sentenza del Tribunale di Roma (sezione imprese) n.
2 dr. Alessandro CENTO n. 59482/2022 R.G.A.C.C.
20585/19 (pubblicata il 25.10.2019); che nella stessa procedura esecutiva interveniva, altresì, in data 4.11.2020 anche per il Controparte_2 pagamento della somma di € 57.586,39, in forza della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 7332/19 del 27.11.2019 – tanto premesso, eccepiva che la procedura esecutiva era stata avviata in assenza di titolo esecutivo siccome la sentenza Tar (Lazio) n. 3775/19, posta a fondamento dell'intrapresa espropriazione, era stata parzialmente riformata in grado di appello e la sentenza di appello, ossia la sentenza del Consiglio di Stato n. 974/20, si era integralmente sostituita, ex art. 336, II co., c.p.c., alla sentenza di primo grado sin dal 7.2.2020 e quindi prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento
(12.2.2020); che la caducazione del titolo esecutivo sin dal 7.2.2020 aveva travolto gli atti di intervento, ancorché “titolati”, successivamente proposti;
che, in definitiva, la procedura esecutiva era stata avviata in data 12.2.2020
(di iscrizione a ruolo del pignoramento), in assenza di titolo esecutivo;
che, tuttavia, il G.E., all'esito della fase cautelare, rigettava l'istanza di sospensiva in quanto “la procedura risulta[va] legittimamente avviata sulla base del primo titolo esecutivo” e, con separata ordinanza, procedeva alla assegnazione delle somme in favore della creditrice procedente e di quella intervenuta. Tutto ciò esposto, l'attrice, ribadito che il procedimento esecutivo non poteva proseguire per difetto ab origine di titolo esecutivo (sin dal momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento), conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (creditrice procedente ed CP_1 intervenuta), (creditrice intervenuta) e la Controparte_2 [...]
(terza pignorata) per ivi sentire disporre “la caducazione CP_3 dell'intera procedura esecutiva che qui viene in rilievo, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito della stessa”.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto In particolare, la società opposta rilevava come l'atto di pignoramento era stato notificato al debitore esecutato in data 17.1.2020 e che pertanto la procedura risultava legittimamente promossa sulla base del primo titolo esecutivo e quindi si era fisiologicamente conclusa in virtù del titolo sostitutivo costituito dalla sentenza di appello
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione per le Controparte_2 medesime ragioni già dedotte dalla creditrice procedente, e ne chiedeva pertanto il rigetto
Si costituiva altresì in giudizio la rassegnando le CP_3 conclusioni in epigrafe trascritte.
3 dr. Alessandro CENTO n. 59482/2022 R.G.A.C.C.
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 16.12.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
………….
La (creditrice procedente) promuoveva ai danni della CP_1 CP_4
(debitrice esecutata), con atto di pignoramento notificato in data 17.1.2020, espropriazione forzata presso terzi per l'esazione della complessiva somma di € 53.251.894,89 in forza della sentenza del Tar/Lazio n. 3775/19 (pubblicata in data 21.3.2019) e pedissequo atto di precetto (notificato in data 4.12.2019)
La sentenza n. 3775 cit., posta a fondamento dell'intrapresa espropriazione, veniva però impugnata dalla debitrice esecutata e con sentenza n. 974/2020 – pubblicata in data 7.2.2020 – il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminando il quantum della somma dovuta, condannava la a corrispondere alla la minore somma di € CP_4 CP_1
20.962.224,45 oltre interessi.
In data 12.2.2020 – quindi dopo la pubblicazione della sentenza di appello - la creditrice procedente iscriveva a ruolo l'atto di pignoramento (notificato in data 17.1.2020).
La debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c., invocando la sospensione dell'esecuzione per carenza del titolo esecutivo “al momento dell'iscrizione a ruolo dell'originario pignoramento”; e, quindi, esaurita la fase cautelare (con il rigetto dell'istanza di sospensiva), introduceva il presente giudizio di merito.
La debitrice opponente ha riproposto, anche nella presente fase di merito, la tesi secondo cui l'esecuzione presso terzi, intrapresa in forza della sentenza Tar-Lazio n. 3775 cit., non avrebbe potuto concludersi con l'ordinanza di assegnazione perché al momento dell'iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, ossia alla data del 12.2.2020, più non sussisteva il titolo esecutivo che avrebbe potuto sorreggerla: invero, la sentenza di appello n. 974/2020, sostituendosi integralmente alla sentenza di primo grado (art. 336 c.p.c.), aveva travolto il titolo esecutivo sin dal 7.2.2020; il titolo esecutivo, azionato dal creditore procedente, era dunque venuto meno ancora prima che il pignoramento fosse iscritto a ruolo e quindi ancora prima che il processo esecutivo potesse ritenersi pendente; l'esecuzione era stata allora avviata dal creditore procedente sine titulo, in spregio al disposto di cui all'art. 474, I co., c.p.c., ed anche gli atti di intervento, ancorché titolati, erano stati proposti (in data 4/25.11.2020) quando ormai l'azione esecutiva si era irreversibilmente arrestata per caducazione del titolo esecutivo
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata
4 dr. Alessandro CENTO n. 59482/2022 R.G.A.C.C.
Occorre, anzitutto, considerare che ai sensi dell'art. 491 c.p.c. l'espropriazione forzata “si inizia col pignoramento” e che ai sensi dell'art. 543, I co., c.p.c. il pignoramento presso terzi “si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore”: quindi, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il processo espropriativo inizia proprio con la notifica dell'atto di pignoramento;
mentre l'iscrizione a ruolo del pignoramento è soltanto funzionale alla formazione del fascicolo dell'esecuzione (art. 488 c.p.c.), alla nomina del giudice dell'esecuzione (art. 484 c.p.c.) ed alla costituzione del creditore.
Pertanto, pur se il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. (vd., Cass. 9673/97; Cass. n. 10157/97; Cass. n. 6666/11 in motivazione).
Nella specie, l'espropriazione forzata è iniziata – nel senso appena chiarito – in data 17.1.2020, ossia con la notifica dell'atto di pignoramento, in forza della sentenza Tar/Lazio n. 3775/19 (pubblicata in data 21.3.2019)
E' vero che la detta sentenza, una volta iniziata l'esecuzione, è stata poi parzialmente riformata in grado di appello, ma, come ripetutamente ribadito dalla più autorevole Giurisprudenza, l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo – come, appunto, accaduto nel caso in questione –
“la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione” (cfr., tra le altre, Cass. n. 29021/18 che aggiunge che “… nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”).
In altri termini, il titolo esecutivo ha subìto, per effetto della riforma parziale in grado di appello, soltanto una trasformazione in corso di procedura (art. 336, I co., c.p.c.) e non una caducazione (art. 336, II co., c.p.c.): è pertanto in ogni inconferente, nel caso di specie, il principio autorevolmente espresso da Cass. SS.UU. n. 61/2014 – ed evocato dall'opponente - in quanto l'azione esecutiva iniziata con la notifica dell'atto di pignoramento, è poi proseguita, senza soluzione di continuità, in forza della sentenza (d riforma parziale) pronunciata in grado di appello.
Inoltre, può aggiungersi, la sentenza impugnata è stata modificata nel quantum debeatur riconoscendo, in favore del creditore procedente, una somma inferiore rispetto a quella originariamente determinata: in tal caso,
5 dr. Alessandro CENTO n. 59482/2022 R.G.A.C.C.
avverte ancora la Giurisprudenza, essendo intervenuta una modifica soltanto in diminuzione (e non in aumento), il processo esecutivo prosegue senza alcuna soluzione di continuità, “nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti” (vd., Cass. 16664/24).
L'epilogo non può che essere il rigetto della spiegata opposizione
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (tenuto conto del valore della controversia, delle fasi trattate – ossia studio, introduttiva, decisionale - ed applicandosi, secondo i parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/14, i valori tabellari minimi attesa l'assenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni giuridiche trattate); spese compensate tra l'opponente e la nei cui confronti non è stata spiegata CP_3 alcuna domanda
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore della CP_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 29.073,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Ennio Magrì;
3. condanna l'opponente alla rifusione, in favore di _2
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.217,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 7.1.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
firma digitale
6 dr. Alessandro CENTO