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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1277/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5178/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1545/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010200435 IMP SOST FOFETT 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 27.2.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM010200435, con il quale sono stati accertati compensi relativi al regime forfettario di cui all'art.1 commi
54-89 legge 190/2014, pari a € 38.891,00.
Nel ricorso di primo grado il contribuente ha preliminarmente precisato di aver erroneamente indicato i propri compensi nella sezione uno del quadro LM del modello unico, laddove avrebbe dovuto indicarli nella sezione due, relativa al regime forfettario, che prevede l'assoggettamento all'imposta sostituiva pari al 5% del 78% del fatturato.
L'Ufficio ha, invece, applicato ai compensi la tassazione del 15%.
In relazione ai maggiori compensi ricostruiti attraverso le certificazioni uniche emesse dalle compagnie assicurative che avevano corrisposto le somme qualficate come compensi, il ricorrente ha evidenziato che erroneamente, talune di dette compagnie avevano certificato, oltre ai compensi a lui effettivamente dovuti, anche le somme erogate ai proprio assistiti.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Benevento.
In ordine all'aliquota applicata, l'Ufficio ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, co.
54-89, l. n. 190/14, che prevede, tra i requisiti per la sua applicazione, che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa. Ad avviso dell'Ufficio, viceversa, il ricorrente aveva esercitato attività professionale dall'8/2/2012 al 31/12/2014.
Quanto ai compensi erogati dalle compagnie assicurative, l'Ufficio ha osservato di aver operato sulla base delle certificazioni emesse dai sostituti d'imposta, che avevano dichiarato di aver corrisposto al ricorrente i compensi indicati nell'avviso di accertamento.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 1545 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in € 900,00, oltre R.F. pari al 15%.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha osservato che - per quanto concerne la contestata applicazione dell'aliquota del 15% - l'Ufficio avrebbe correttamente evidenziato la mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'aliquota invocata, allegando documentazione dalla quale si evince la pregressa attività professionale svolta dal contribuente (dall'8/2/2012 al 31/12/2014).
In relazione ai maggiori compensi accertati il Giudice di primo grado ha osservato che - a fronte della affermazione dell'agenzia, che asserisce di averli ricavati dalla certificazione dei sostituti d'imposta - le contrarie affermazioni del ricorrente, relative alle erronee indicazioni dei compensi da parte di alcune compagnie assicurative non sarebbero state provate sufficinetemente, e le relative allegazioni sarebbero estremamente generiche e non suscettibili di esame. § 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha osservato che la sentenza di primo grado appare erronea in relazione al secondo punto di motivazione relativo alla ricostruzione dei ricavi, in quanto appare evidente che, erroneamente, tutte le compagnie assicurative, abbiano certificato oltre ai compensi erogati al contribuente, le spese forfettarie del
15 % oltre alle spese esenti e anche le indennità riconosciute a favore dei propri assistiti come si evincerebbe dalle fatture allegate al giudizio di primo grado.
Inoltre, dal calcolo compiuto con l'atto di accertamento non sarebbero state detratte le spese, sia generiche, del 15%, sia quelle esenti come previste dall'interpello fatto all'Agenzia delle Entrate delle entrate in merito alle modalità con cui considerare e scorporare gli onorari, sottoposti al calcolo delle imposte, rispetto alle spese.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellata ha osservato che – sulla base delle certificazioni rilasciate dalle Compagnie assicuratrici - non sarebbe chiaro se le somme riconosciute siano effettivamente riconosciute le spese forfettarie e le indennità da attribuirsi ai clienti.
Quanto alla mancata detrazione delle spese, l'Ufficio ha premesso di aver utilizzato, quale base di calcolo per l'applicazione del regime forfettario una somma obiettivamente inferiore a quela derivante dal calcolo derivante dalle comunicazioni dei sostituti di imposta (ossia pari a soli euro 30.334,98 a fronte di compensi per euro 38.891,00) proprio per riconoscere la non perfetta coincidenza tra compensi e reddito da tassare, in consderazione di spese non tassabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
va in premessa osservato che l'impugnazione è stata circoscritta dall'appelante al solo profilo della sentenza di primo grado con il quale non si riconosce la inattendibilità, ai fini del calcolo dei compensi percepiti dal contribuente, delle conunicazioni dei sostituti di imposta.
Al riguardo, tuttavia, l'analisi della documentazione depositata dal ricorrente in primo grado non consente di rendere evidente l'eventuale errore in cui sarebbero incorse le compagnie assicuratrici nel comunicare
(cfr. p. 3 e ss. dell'avviso di accertamento) le somme riconosciute al difensore.
Del resto, non appare esservi piena corrispondenza tra le indicazioni desumibili dalle certificazioni uniche rilasciate dalle compagnie assicuratrici e le fatture prodotte in primo grado da contribuente, sicché
l'imputazione delle somme, rispettivamemente, ai compensi percepiti da contribuente ed alle indennità da riconoscere agli assistiti si presenterebbe assolutamente arbitraria, sulla base della sola documentazione prodotta dall'appellante.
Peraltro appare evidente, a fronte delle indicazioni derivanti dalle comunicazioni dei sosituti di imposta che la prova in ordine alla non attribuibilità di parte delle somme a compensi percepiti dal PELUSO avrebbe dovuto formare oggetto di prova da parte del contribuente e le fatture prodotte non appaiono in tal senso conciliabili con quanto accertato in sede di avviso. Quanto alla mancata deduzione delle spese, essa appare giustificata dal calcolo forfettario utilizzato dall'Ufficio, quale base per l'accertamento, effettivamente inferiore alla somma dei compensi deducibili dall'analisi delle indicazioni provenienti dai sostituti di imposta.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5178/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1545/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010200435 IMP SOST FOFETT 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 27.2.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM010200435, con il quale sono stati accertati compensi relativi al regime forfettario di cui all'art.1 commi
54-89 legge 190/2014, pari a € 38.891,00.
Nel ricorso di primo grado il contribuente ha preliminarmente precisato di aver erroneamente indicato i propri compensi nella sezione uno del quadro LM del modello unico, laddove avrebbe dovuto indicarli nella sezione due, relativa al regime forfettario, che prevede l'assoggettamento all'imposta sostituiva pari al 5% del 78% del fatturato.
L'Ufficio ha, invece, applicato ai compensi la tassazione del 15%.
In relazione ai maggiori compensi ricostruiti attraverso le certificazioni uniche emesse dalle compagnie assicurative che avevano corrisposto le somme qualficate come compensi, il ricorrente ha evidenziato che erroneamente, talune di dette compagnie avevano certificato, oltre ai compensi a lui effettivamente dovuti, anche le somme erogate ai proprio assistiti.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Benevento.
In ordine all'aliquota applicata, l'Ufficio ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, co.
54-89, l. n. 190/14, che prevede, tra i requisiti per la sua applicazione, che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa. Ad avviso dell'Ufficio, viceversa, il ricorrente aveva esercitato attività professionale dall'8/2/2012 al 31/12/2014.
Quanto ai compensi erogati dalle compagnie assicurative, l'Ufficio ha osservato di aver operato sulla base delle certificazioni emesse dai sostituti d'imposta, che avevano dichiarato di aver corrisposto al ricorrente i compensi indicati nell'avviso di accertamento.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 1545 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in € 900,00, oltre R.F. pari al 15%.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha osservato che - per quanto concerne la contestata applicazione dell'aliquota del 15% - l'Ufficio avrebbe correttamente evidenziato la mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'aliquota invocata, allegando documentazione dalla quale si evince la pregressa attività professionale svolta dal contribuente (dall'8/2/2012 al 31/12/2014).
In relazione ai maggiori compensi accertati il Giudice di primo grado ha osservato che - a fronte della affermazione dell'agenzia, che asserisce di averli ricavati dalla certificazione dei sostituti d'imposta - le contrarie affermazioni del ricorrente, relative alle erronee indicazioni dei compensi da parte di alcune compagnie assicurative non sarebbero state provate sufficinetemente, e le relative allegazioni sarebbero estremamente generiche e non suscettibili di esame. § 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha osservato che la sentenza di primo grado appare erronea in relazione al secondo punto di motivazione relativo alla ricostruzione dei ricavi, in quanto appare evidente che, erroneamente, tutte le compagnie assicurative, abbiano certificato oltre ai compensi erogati al contribuente, le spese forfettarie del
15 % oltre alle spese esenti e anche le indennità riconosciute a favore dei propri assistiti come si evincerebbe dalle fatture allegate al giudizio di primo grado.
Inoltre, dal calcolo compiuto con l'atto di accertamento non sarebbero state detratte le spese, sia generiche, del 15%, sia quelle esenti come previste dall'interpello fatto all'Agenzia delle Entrate delle entrate in merito alle modalità con cui considerare e scorporare gli onorari, sottoposti al calcolo delle imposte, rispetto alle spese.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellata ha osservato che – sulla base delle certificazioni rilasciate dalle Compagnie assicuratrici - non sarebbe chiaro se le somme riconosciute siano effettivamente riconosciute le spese forfettarie e le indennità da attribuirsi ai clienti.
Quanto alla mancata detrazione delle spese, l'Ufficio ha premesso di aver utilizzato, quale base di calcolo per l'applicazione del regime forfettario una somma obiettivamente inferiore a quela derivante dal calcolo derivante dalle comunicazioni dei sostituti di imposta (ossia pari a soli euro 30.334,98 a fronte di compensi per euro 38.891,00) proprio per riconoscere la non perfetta coincidenza tra compensi e reddito da tassare, in consderazione di spese non tassabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
va in premessa osservato che l'impugnazione è stata circoscritta dall'appelante al solo profilo della sentenza di primo grado con il quale non si riconosce la inattendibilità, ai fini del calcolo dei compensi percepiti dal contribuente, delle conunicazioni dei sostituti di imposta.
Al riguardo, tuttavia, l'analisi della documentazione depositata dal ricorrente in primo grado non consente di rendere evidente l'eventuale errore in cui sarebbero incorse le compagnie assicuratrici nel comunicare
(cfr. p. 3 e ss. dell'avviso di accertamento) le somme riconosciute al difensore.
Del resto, non appare esservi piena corrispondenza tra le indicazioni desumibili dalle certificazioni uniche rilasciate dalle compagnie assicuratrici e le fatture prodotte in primo grado da contribuente, sicché
l'imputazione delle somme, rispettivamemente, ai compensi percepiti da contribuente ed alle indennità da riconoscere agli assistiti si presenterebbe assolutamente arbitraria, sulla base della sola documentazione prodotta dall'appellante.
Peraltro appare evidente, a fronte delle indicazioni derivanti dalle comunicazioni dei sosituti di imposta che la prova in ordine alla non attribuibilità di parte delle somme a compensi percepiti dal PELUSO avrebbe dovuto formare oggetto di prova da parte del contribuente e le fatture prodotte non appaiono in tal senso conciliabili con quanto accertato in sede di avviso. Quanto alla mancata deduzione delle spese, essa appare giustificata dal calcolo forfettario utilizzato dall'Ufficio, quale base per l'accertamento, effettivamente inferiore alla somma dei compensi deducibili dall'analisi delle indicazioni provenienti dai sostituti di imposta.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.000,00.