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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 759/2025 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato da/presso avv. PIERGIOVANNI CICCONI MASSI, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile;
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/09/2025, parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per appendici conclusive, richiamando il contenuto del ricorso, di cui si riportano di seguito le conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con facoltà di fissare la propria residenza ove vorranno;
2) L'appartamento sito in Senigallia (AN) Strada Comunale Scapezzano-Roncitelli n. 152/R, di esclusiva proprietà del sig. resterà nella piena proprietà e disponibilità dello Parte_1 stesso ricorrente.
3) L'autovettura SEAT Leon targata BN525BR di proprietà del sig. Parte_1 resterà nella piena proprietà e disponibilità del ricorrente. pagina 1 di 3 4) Nessun assegno di mantenimento è riconosciuto in favore della sig.ra Controparte_1 in quanto economicamente autosufficiente e con piena capacità d
[...] mantenimento.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato il 5/02/2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Senigallia (AN), in data 27/09/2008, con , evidenziando che Controparte_1 dal suddetto matrimonio non erano nati figli.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere legalmente separato dalla resistente in virtù di titolo definitivo costituito dal decreto, emesso dall'intestato Tribunale il 6- 7/02/2013, che aveva omologato la separazione alle condizioni riportate nel verbale di udienza celebratasi dinanzi al Presidente in data 21/01/2013, e in cui era previsto, tra le altre cose, che la casa coniugale, già di proprietà del signor prima Parte_1 del matrimonio, restava nella sua piena proprietà e disponibilità, e che le parti rinunciavano al proprio, reciproco mantenimento. Ha aggiunto, inoltre, il ricorrente che la signora aveva lasciato l'abitazione coniugale sin dai tempi Controparte_1 della separazione, attualmente risiedendo a Montemarciano.
2. La resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica, e va, quindi, dichiarata contumace.
3. Resosi così impossibile il tentativo di conciliazione, all'udienza del 15/09/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione stante la rinuncia di parte ricorrente ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso, alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta in atti dal ricorrente, la domanda di divorzio deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla udienza di prima comparizione davanti al Presidente del Tribunale svoltasi in data 21/01/2013. Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'assenza di ogni ulteriore domanda diretta a regolamentare gli effetti personali e patrimoniali del divorzio consente di limitare l'oggetto del presente giudizio alla sola statuizione sul vincolo. Invero, nulla deve disporsi in ordine alla casa familiare la cui destinazione, in assenza di figli, segue l'ordinario regime dominicale (lo stesso dicasi per i beni mobili registrati, la cui sorte è estranea all'oggetto di questo giudizio).
Deve, quindi, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
6. Nulla deve disporsi sulle spese, considerata la natura del giudizio e l'impossibilità di ravvisare una soccombenza in merito alla pronuncia limitata allo status.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia (AN) in data 27/09/2008 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2008, n. 59, parte 1, serie //;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del giorno 17/IX/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 759/2025 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato da/presso avv. PIERGIOVANNI CICCONI MASSI, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile;
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/09/2025, parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per appendici conclusive, richiamando il contenuto del ricorso, di cui si riportano di seguito le conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con facoltà di fissare la propria residenza ove vorranno;
2) L'appartamento sito in Senigallia (AN) Strada Comunale Scapezzano-Roncitelli n. 152/R, di esclusiva proprietà del sig. resterà nella piena proprietà e disponibilità dello Parte_1 stesso ricorrente.
3) L'autovettura SEAT Leon targata BN525BR di proprietà del sig. Parte_1 resterà nella piena proprietà e disponibilità del ricorrente. pagina 1 di 3 4) Nessun assegno di mantenimento è riconosciuto in favore della sig.ra Controparte_1 in quanto economicamente autosufficiente e con piena capacità d
[...] mantenimento.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato il 5/02/2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Senigallia (AN), in data 27/09/2008, con , evidenziando che Controparte_1 dal suddetto matrimonio non erano nati figli.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere legalmente separato dalla resistente in virtù di titolo definitivo costituito dal decreto, emesso dall'intestato Tribunale il 6- 7/02/2013, che aveva omologato la separazione alle condizioni riportate nel verbale di udienza celebratasi dinanzi al Presidente in data 21/01/2013, e in cui era previsto, tra le altre cose, che la casa coniugale, già di proprietà del signor prima Parte_1 del matrimonio, restava nella sua piena proprietà e disponibilità, e che le parti rinunciavano al proprio, reciproco mantenimento. Ha aggiunto, inoltre, il ricorrente che la signora aveva lasciato l'abitazione coniugale sin dai tempi Controparte_1 della separazione, attualmente risiedendo a Montemarciano.
2. La resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica, e va, quindi, dichiarata contumace.
3. Resosi così impossibile il tentativo di conciliazione, all'udienza del 15/09/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione stante la rinuncia di parte ricorrente ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso, alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta in atti dal ricorrente, la domanda di divorzio deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla udienza di prima comparizione davanti al Presidente del Tribunale svoltasi in data 21/01/2013. Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'assenza di ogni ulteriore domanda diretta a regolamentare gli effetti personali e patrimoniali del divorzio consente di limitare l'oggetto del presente giudizio alla sola statuizione sul vincolo. Invero, nulla deve disporsi in ordine alla casa familiare la cui destinazione, in assenza di figli, segue l'ordinario regime dominicale (lo stesso dicasi per i beni mobili registrati, la cui sorte è estranea all'oggetto di questo giudizio).
Deve, quindi, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
6. Nulla deve disporsi sulle spese, considerata la natura del giudizio e l'impossibilità di ravvisare una soccombenza in merito alla pronuncia limitata allo status.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia (AN) in data 27/09/2008 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2008, n. 59, parte 1, serie //;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del giorno 17/IX/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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