Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3226/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3226/2019, riservata in decisione all'udienza del 14.11.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la gestione Parte_1 dei sinistri a carico del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Salvati
APPELLANTE
E
e , in proprio e nella qualità di genitori di CP_2 Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Somma Per_1
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 14.11.2024.
1
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la Parte_1
gestione dei sinistri a carico del (nel prosieguo, per semplicità, Controparte_1
o ha impugnato la sentenza n. 5410/2018 del Giudice di Pace di Nola, con la quale, in Pt_1 CP_1
accoglimento della domanda proposta da e in proprio e nella qualità di CP_2 Controparte_3
genitori esercenti la potestà sulla minore (all'epoca dei fatti) era stata condannata al Persona_1
risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza del sinistro verificatosi il 24.4.2014 per responsabilità di una vettura Ford Focus rimasta non identificata.
Si costituivano gli appellati, che eccepivano, in via preliminare, la tardività dell'appello.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Come dedotto dagli appellati, infatti, alla data di notifica dell'appello (16.4.2019: cfr. originale dell'atto di appello notificato, nel fascicolo cartaceo dell'appellante) il termine di impugnazione era irrimediabilmente spirato in quanto essi appellati avevano provveduto a notificare la sentenza gravata al procuratore costituito domiciliatario della compagnia già in data 23.11.2018 a mezzo pec -circostanza Pt_1
incontestata tra le parti-, facendo così decorrere il termine breve di impugnazione, ai sensi dell'art. 325
c.p.c. (cfr. busta telematica della pec di notifica della sentenza impugnata, depositata nel fascicolo telematico di parte appellata in data 30.7.2019).
Alla luce di tanto, l'atto d'appello notificato il 16.4.2016 (cfr. timbro di ricezione dell'atto da parte dell' di Nola, in calce all'atto di citazione in appello) è certamente tardivo, poiché proposto CP_4
quando risultavano oramai decorsi ben oltre trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ex artt. 325 e
326 c.p.c.
Ad abundantiam, si rammenta che l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività della sua proposizione
è rilevabile d'ufficio, come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 6983 del
05.4.2005, secondo cui: «L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti
a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile
2 d'ufficio», nonché più di recente da Cassazione civile sez. VI, 09.3.2022, n. 7634: «L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato».
Ciò posto, ne consegue che l'appello proposto dalla va dichiarato inammissibile poiché tardivo. Pt_1
Non merita accoglimento, invece, la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti dell'aver l'istante agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né avendo gli appellati provato di aver subito danni per effetto della condotta di controparte.
I restanti motivi di merito ed ogni altra questione pur posta dalle parti devono ritenersi assorbiti dalla su riportata motivazione.
Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vanno pertanto poste a suo carico e liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo e con la riduzione, altresì, di cui all'art. 4, co. 9, del citato D.M., per la pronuncia in rito.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
3 1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da nella qualità di impresa Parte_1
designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada;
2. Condanna nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per Parte_1
la gestione dei sinistri a carico del , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di e , in proprio e nella qualità di genitori di , in solido, CP_2 Controparte_3 Persona_1
che liquida in € 2.436,28 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 24.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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