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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15338 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Manuela Sorrentino, nell'udienza del
3/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 4493 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
, E Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi – giusta procura – dall'avv. Parte_3
IN AT, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato in VIA BASSANO DEL GRAPPA 4 ROMA
attore e
Controparte_1
convenuto non costituito
FATTO E DIRITTO
Conclusioni: come in atti
1. fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori , Parte_1
e intimavano a Parte_2 Parte_3 Parte_4
lo sfratto per finita locazione per la data del 31.07.24 relativamente
1 2
all'immobile sito in Roma, via Mombaruzzo 66, chiedendo la convalida dello sfratto in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto tra gli attori ed il convenuto in data 23.07.19, debitamente registrato.
L'intimante chiedeva al tribunale, in subordine, in caso di opposizione dell'intimato, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
All'udienza di convalida del 31.01.22 l'intimato compariva personalmente proponendo una generica opposizione alle domande attrici deducendo di essere invalido e rappresentando che la parte locatrice era proprietaria di altri immobili.
Con ordinanza resa in pari data il giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, disponeva il rilascio dell'immobile alla data del
31.03.25 con contestuale mutamento del rito, con termine alle parti per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 cpc.
La parte attrice nella propria memoria integrativa rappresentava che il convenuto aveva proposto una opposizione strumentale in assenza dei presupposti di legge, che non aveva poi coltivato in fase di merito,
nonché aveva interrotto il pagamento dei canoni di locazione dal mese di febbraio 2025, avendo maturato una morosità di euro 2600,00 (canone euro 600,00 mensili) e non si era nemmeno presentato in mediazione,
chiedendo per tali ragioni la condanna per lite temeraria.
Concludeva chiedendo la conferma dell'ordinanza di rilascio, la condanna al pagamento dei canoni insoluti.
2. merito della lite
La domanda degli attori è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito considerati.
Il convenuto non si è costituito in giudizio essendo solo comparso personalmente, non ha ottemperato all'ordine di rilascio impartito dal
Giudice con ordinanza del 31.01.25 notificatagli il 14.02.25.
2 3
Gli attori hanno regolarmente inviato la disdetta per la cessazione del contratto alla data del 31.07.24 nei termini utili ( R/R del 18.05.23); missiva che risulta regolarmente ricevuta dal conduttore.
Il contratto di locazione, con durata 3+2, decorrente dal 1.08.19 si è
prorogato sino al 31.07.24 e pertanto deve ritenersi cessato a tale data a seguito di disdetta.
Pertanto la domanda attrice di cessazione del contratto alla data predetta dovrà essere accolta e per l'effetto confermata l'ordinanza di rilascio del
31.01.25.
Non può essere accolta invece la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione insoluti medio tempore.
La difesa dell'attore, infatti, ha introdotto un giudizio di convalida per finita locazione e non ha proposto, nella citazione alcuna domanda di condanna di pagamento canoni domanda che, invece, è stata richiesta, per la prima volta, nella memoria integrativa ex art. 426 cpc.
Tale domanda deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto domanda nuova rispetto al petitum di finita locazione invocato con l'intimazione per convalida di sfratto, in conformità del principio della unicità
procedimentale in virtù del quale sono inammissibili le domande nuove proposte dal parte ricorrente solo nella fase di merito, rispetto a quelle già
proposte in sede di convalida (Cass. Civ. sez.3 8411/03, Trib. Roma Sez. VI
Sent. 5706/2018; Trib. Roma 38768/18).
Infatti questo Tribunale, ha già più volte avuto modo di osservare che
“per il combinato disposto degli artt. 667 cpc e 426 cpc una volta pronunciati i
provvedimenti previsti dall'art. 665 e 666 cpc, il giudizio “prosegue nelle forme
del rito speciale” previa ordinanza di mutamento del rito, con la quali le parti
hanno la facoltà di integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e
3 4
documenti; ciò significa che l'opposizione dell'intimato non coincide con
l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione…” come avveniva prima della riforma con il Pretore… “ma produce soltanto il
mutamento nella struttura del procedimento, che continua a svolgersi
necessariamente dinanzi lo stesso giudice, non ponendosi più questioni di
competenza per valore, nella nuova fase, quella di merito (che si concluderà con la
pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di condanna del conduttore
al rilascio dell'immobile locato). A partire dunque dall'emissione dell'ordinanza di
mutamento del rito , scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro,
anzitutto il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo
grado che, essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (art.
414 e 416 cpc), esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicchè la
tardività della nuova domanda non può essere sanata nemmeno dall'accettazione
del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte ed è rilevabile anche
di ufficio dal giudice, persino in sede di appello, ove non rilevata , per qualsiasi
motivo, dal giudice di primo grado, con solo limite del giudicato formatosi in
proposito (Cass. 6 luglio 1991n. 7512; cass. 7007/88; Cass 6195/87). E consentita
solo la modificazione della domanda “Emendatio libelli” previa, peraltro,
autorizzazione del giudice, giustificata da gravi motivi (art, 420 cpc 1 comma) .
Le memorie integrative previste dall'art. 426 cpc destinate soltanto a consentire
alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte da nuovo processo
del lavoro, non possono contenere domande nuove (Cass. 8411/03), né può essere,
infine, revocato in dubbio che rientri nel divieto di “mutatio libelli” il mutamento
del petitum ossia l'aggiunta di una ulteriore petitum diverso ed ulteriore dal
provvedimento richiesto con la citazione introduttiva” (Sentenza Tribunale
Roma dott.ssa Nardone Rg 38768/18”.
Il convenuto deve essere, tuttavia, condannato al pagamento della complessiva somma di euro 300,00 determinata equitativamente, ex art. 96
4 5
cpc, 3 comma, in favore degli attori, avendo il abusato dello CP_1
strumento processuale opponendosi senza alcuna ragione alla domanda di convalida per finita locazione, non avanzando alcuna plausibile ragione e ciò nonostante proponendo personalmente, all'udienza, una opposizione meramente strumentale, senza peraltro coltivare il giudizio di merito e non presentandosi nemmeno in mediazione seppure regolarmente convocato.
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 comma 5 D.Lgs 28/2010, non avendo partecipato la resistente alla procedura di mediazione obbligatoria senza alcuna giustificazione e/o motivo, sebbene regolarmente convocato dall'istituto di mediazione, si condanna al pagamento della somma di euro 118,50 pari al contributo unificato, in favore dell'Entrata a Bilancio
dello Stato.
Per le ragioni indicate si accoglie la domanda di cessazione del contratto di locazione sottoscritto in data 23.07.19, così come formulata dall'attore per l'immobile sito in Roma vi Mombaruzzo 66 int. 3 per la data del
31.07.2024; si dichiara inammissibile in questa sede la domanda di condanna di parte convenuta dei canoni di locazione per le ragioni di cui sopra;
condanna parte convenuta al pagamento di euro 300,00 per lite temeraria ex art. 96 cpc comma 3 nonché si condanna il convenuto al pagamento della somma pari ad euro 118,50 ex Dlgs. 28/2010 in favore delle Entrate a Bilancio dello Stato;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
5 6
- dichiara cessato alla scadenza del 31.07.24 il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 23.07.19, registrato in pari data, relativamente all'immobile sito in Roma, via Mombaruzzo 66 int. 3 (NCEU foglio 339,
part. 3496 sub 6);
- dispone il rilascio e conferma l'ordinanza di rilascio del 31.01.25;
- dichiara inammissibile in questa sede la domanda di pagamento dei canoni di locazione insoluti;
- condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 118,50 in favore della Entrate a Bilancio dello Stato ex D.Lgs 28/2010;
- condanna il convenuto a rifondere in favore degli attori il pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 360,00 per esborsi ivi comprese le spese di mediazione ed euro 4000,00 per compensi professionali
(quantificati questi ex dm n°147/2022), oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- condanna il convenuto a corrispondere agli attori la complessiva somma di euro 300,00 ex art. 96 3 comma cpc.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela Sorrentino
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Manuela Sorrentino, nell'udienza del
3/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 4493 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
, E Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi – giusta procura – dall'avv. Parte_3
IN AT, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato in VIA BASSANO DEL GRAPPA 4 ROMA
attore e
Controparte_1
convenuto non costituito
FATTO E DIRITTO
Conclusioni: come in atti
1. fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori , Parte_1
e intimavano a Parte_2 Parte_3 Parte_4
lo sfratto per finita locazione per la data del 31.07.24 relativamente
1 2
all'immobile sito in Roma, via Mombaruzzo 66, chiedendo la convalida dello sfratto in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto tra gli attori ed il convenuto in data 23.07.19, debitamente registrato.
L'intimante chiedeva al tribunale, in subordine, in caso di opposizione dell'intimato, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
All'udienza di convalida del 31.01.22 l'intimato compariva personalmente proponendo una generica opposizione alle domande attrici deducendo di essere invalido e rappresentando che la parte locatrice era proprietaria di altri immobili.
Con ordinanza resa in pari data il giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, disponeva il rilascio dell'immobile alla data del
31.03.25 con contestuale mutamento del rito, con termine alle parti per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 cpc.
La parte attrice nella propria memoria integrativa rappresentava che il convenuto aveva proposto una opposizione strumentale in assenza dei presupposti di legge, che non aveva poi coltivato in fase di merito,
nonché aveva interrotto il pagamento dei canoni di locazione dal mese di febbraio 2025, avendo maturato una morosità di euro 2600,00 (canone euro 600,00 mensili) e non si era nemmeno presentato in mediazione,
chiedendo per tali ragioni la condanna per lite temeraria.
Concludeva chiedendo la conferma dell'ordinanza di rilascio, la condanna al pagamento dei canoni insoluti.
2. merito della lite
La domanda degli attori è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito considerati.
Il convenuto non si è costituito in giudizio essendo solo comparso personalmente, non ha ottemperato all'ordine di rilascio impartito dal
Giudice con ordinanza del 31.01.25 notificatagli il 14.02.25.
2 3
Gli attori hanno regolarmente inviato la disdetta per la cessazione del contratto alla data del 31.07.24 nei termini utili ( R/R del 18.05.23); missiva che risulta regolarmente ricevuta dal conduttore.
Il contratto di locazione, con durata 3+2, decorrente dal 1.08.19 si è
prorogato sino al 31.07.24 e pertanto deve ritenersi cessato a tale data a seguito di disdetta.
Pertanto la domanda attrice di cessazione del contratto alla data predetta dovrà essere accolta e per l'effetto confermata l'ordinanza di rilascio del
31.01.25.
Non può essere accolta invece la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione insoluti medio tempore.
La difesa dell'attore, infatti, ha introdotto un giudizio di convalida per finita locazione e non ha proposto, nella citazione alcuna domanda di condanna di pagamento canoni domanda che, invece, è stata richiesta, per la prima volta, nella memoria integrativa ex art. 426 cpc.
Tale domanda deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto domanda nuova rispetto al petitum di finita locazione invocato con l'intimazione per convalida di sfratto, in conformità del principio della unicità
procedimentale in virtù del quale sono inammissibili le domande nuove proposte dal parte ricorrente solo nella fase di merito, rispetto a quelle già
proposte in sede di convalida (Cass. Civ. sez.3 8411/03, Trib. Roma Sez. VI
Sent. 5706/2018; Trib. Roma 38768/18).
Infatti questo Tribunale, ha già più volte avuto modo di osservare che
“per il combinato disposto degli artt. 667 cpc e 426 cpc una volta pronunciati i
provvedimenti previsti dall'art. 665 e 666 cpc, il giudizio “prosegue nelle forme
del rito speciale” previa ordinanza di mutamento del rito, con la quali le parti
hanno la facoltà di integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e
3 4
documenti; ciò significa che l'opposizione dell'intimato non coincide con
l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione…” come avveniva prima della riforma con il Pretore… “ma produce soltanto il
mutamento nella struttura del procedimento, che continua a svolgersi
necessariamente dinanzi lo stesso giudice, non ponendosi più questioni di
competenza per valore, nella nuova fase, quella di merito (che si concluderà con la
pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di condanna del conduttore
al rilascio dell'immobile locato). A partire dunque dall'emissione dell'ordinanza di
mutamento del rito , scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro,
anzitutto il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo
grado che, essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (art.
414 e 416 cpc), esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicchè la
tardività della nuova domanda non può essere sanata nemmeno dall'accettazione
del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte ed è rilevabile anche
di ufficio dal giudice, persino in sede di appello, ove non rilevata , per qualsiasi
motivo, dal giudice di primo grado, con solo limite del giudicato formatosi in
proposito (Cass. 6 luglio 1991n. 7512; cass. 7007/88; Cass 6195/87). E consentita
solo la modificazione della domanda “Emendatio libelli” previa, peraltro,
autorizzazione del giudice, giustificata da gravi motivi (art, 420 cpc 1 comma) .
Le memorie integrative previste dall'art. 426 cpc destinate soltanto a consentire
alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte da nuovo processo
del lavoro, non possono contenere domande nuove (Cass. 8411/03), né può essere,
infine, revocato in dubbio che rientri nel divieto di “mutatio libelli” il mutamento
del petitum ossia l'aggiunta di una ulteriore petitum diverso ed ulteriore dal
provvedimento richiesto con la citazione introduttiva” (Sentenza Tribunale
Roma dott.ssa Nardone Rg 38768/18”.
Il convenuto deve essere, tuttavia, condannato al pagamento della complessiva somma di euro 300,00 determinata equitativamente, ex art. 96
4 5
cpc, 3 comma, in favore degli attori, avendo il abusato dello CP_1
strumento processuale opponendosi senza alcuna ragione alla domanda di convalida per finita locazione, non avanzando alcuna plausibile ragione e ciò nonostante proponendo personalmente, all'udienza, una opposizione meramente strumentale, senza peraltro coltivare il giudizio di merito e non presentandosi nemmeno in mediazione seppure regolarmente convocato.
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 comma 5 D.Lgs 28/2010, non avendo partecipato la resistente alla procedura di mediazione obbligatoria senza alcuna giustificazione e/o motivo, sebbene regolarmente convocato dall'istituto di mediazione, si condanna al pagamento della somma di euro 118,50 pari al contributo unificato, in favore dell'Entrata a Bilancio
dello Stato.
Per le ragioni indicate si accoglie la domanda di cessazione del contratto di locazione sottoscritto in data 23.07.19, così come formulata dall'attore per l'immobile sito in Roma vi Mombaruzzo 66 int. 3 per la data del
31.07.2024; si dichiara inammissibile in questa sede la domanda di condanna di parte convenuta dei canoni di locazione per le ragioni di cui sopra;
condanna parte convenuta al pagamento di euro 300,00 per lite temeraria ex art. 96 cpc comma 3 nonché si condanna il convenuto al pagamento della somma pari ad euro 118,50 ex Dlgs. 28/2010 in favore delle Entrate a Bilancio dello Stato;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
5 6
- dichiara cessato alla scadenza del 31.07.24 il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 23.07.19, registrato in pari data, relativamente all'immobile sito in Roma, via Mombaruzzo 66 int. 3 (NCEU foglio 339,
part. 3496 sub 6);
- dispone il rilascio e conferma l'ordinanza di rilascio del 31.01.25;
- dichiara inammissibile in questa sede la domanda di pagamento dei canoni di locazione insoluti;
- condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 118,50 in favore della Entrate a Bilancio dello Stato ex D.Lgs 28/2010;
- condanna il convenuto a rifondere in favore degli attori il pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 360,00 per esborsi ivi comprese le spese di mediazione ed euro 4000,00 per compensi professionali
(quantificati questi ex dm n°147/2022), oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- condanna il convenuto a corrispondere agli attori la complessiva somma di euro 300,00 ex art. 96 3 comma cpc.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2025
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