Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 21
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del diniego di definizione agevolata per violazione dell'art. 1, comma 196, legge n. 197/2022

    Il tenore letterale del comma 196 è ampio e non contiene limitazioni che escludano i pagamenti effettuati per la definizione autonoma delle sanzioni, purché riferiti alla stessa pretesa tributaria. La ratio deflattiva dell'istituto impone di favorire la chiusura delle liti mediante il riconoscimento di ogni somma già corrisposta dal contribuente in relazione alla controversia che intende definire. L'orientamento della Corte di Cassazione ammette lo scomputo di tali somme.

  • Altro
    Errorietà della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo

    L'accertata definizione agevolata assorbe ogni ulteriore motivo di appello, relativi alla tempestività del ricorso introduttivo, sui quali la Corte non è tenuta a pronunciarsi.

  • Altro
    Violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 per rigetto dell'istanza di sospensione

    L'accertata definizione agevolata assorbe ogni ulteriore motivo di appello, inclusi quelli relativi alla querela di falso, sui quali la Corte non è tenuta a pronunciarsi.

  • Altro
    Infondatezza nel merito della ripresa a tassazione

    L'accertata definizione agevolata assorbe ogni ulteriore motivo di appello, inclusi quelli relativi al merito della ripresa a tassazione, sui quali la Corte non è tenuta a pronunciarsi.

  • Altro
    Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    L'accertata definizione agevolata assorbe ogni ulteriore motivo di appello, sui quali la Corte non è tenuta a pronunciarsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 21
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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