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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
RA NC, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 596/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 2 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U015400331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U015400331 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U015400331 IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO DEF. AG n. 0014565 PROTOCOLLO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1. Illegittimità del diniego di definizione agevolata per violazione dell'art. 1, comma 196, legge n.
197/2022, avendo l'Ufficio illegittimamente escluso dallo scomputo le somme versate per la definizione delle sanzioni ex art. 17 d.lgs. n. 472/1997.
2. Errorietà della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo, per irregolarità della notifica postale e per mancata applicazione dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 10012/2021.
3. Violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 per rigetto dell'istanza di sospensione in pendenza di preannunciata querela di falso.
4. Infondatezza nel merito della ripresa a tassazione, per insussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo al socio unico.
L'appellante ha concluso chiedendo:
– l'annullamento del diniego di definizione agevolata;
– in via principale, la riforma della sentenza impugnata con accoglimento del ricorso originario;
– in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
L'appellata Agenzia delle Entrate ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, insistendo sulla correttezza del diniego in conformità alla prassi amministrativa (circolare n. 6/E/2019 e risposta a interpello n.
305/2023), sulla tardività del ricorso introduttivo e sulla fondatezza della ripresa a tassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito ad attività di verifica fiscale condotta nei confronti della società Società_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), di cui il sig. Ricorrente_1 era socio unico con quota del 100%, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo elevava, con processo verbale di constatazione del 15 ottobre 2019, rilievi per l'anno d'imposta 2016 relativi a plurime irregolarità contabili, tra cui indebita deduzione di costi per rimborsi chilometrici e indennità di trasferta dell'amministratore, costi non documentati, passività insussistenti, interessi passivi indeducibili, note di credito non documentate, costi per carburanti, lubrificanti, indumenti e servizi non inerenti, costi per pasti, omessa registrazione di ricavi e indebita deduzione di costi per rimanenze iniziali, per un maggior imponibile IRES complessivo inizialmente quantificato in euro 216.195,36.
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale, la società definiva la pretesa con accertamento con adesione (prot. n. T6UA35400241/2021 del 21 luglio 2021), rideterminando il maggior reddito d'impresa in euro 139.515,03, con pagamento della prima rata in data 3 agosto 2021 e conseguente definitività dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 218.
Sulla base di tale adesione societaria, l'Ufficio emetteva nei confronti del sig. Ricorrente_1, in qualità di socio unico di società a ristretta base partecipativa, avviso di accertamento esecutivo n. T6U015400331/2021, notificato il 20 dicembre 2021, con il quale gli imputava maggiori redditi di capitale per euro 100.183,77, quali utili extracontabili presuntivamente distribuiti, con ripresa a tassazione IRPEF per euro 19.741,00, oltre addizionali regionali e comunali, interessi e sanzioni.
Il contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica, definiva in via agevolata le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, pagando una quota ridotta e rinunciando all'impugnazione delle stesse. Successivamente, in data 21 febbraio 2022, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, limitatamente alle imposte principali e agli interessi.
Nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica postale si era perfezionata per compiuta giacenza il 20 dicembre 2021, con scadenza del termine ex art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al 18 febbraio 2022. Il contribuente contestava la regolarità della notifica, disconoscendo la firma sull'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD) e preannunciando querela di falso, con istanza di sospensione del giudizio e di esibizione dell'originale.
Con sentenza n. 4/02/2023 la Corte di primo grado accoglieva l'eccezione di tardività, dichiarava inammissibile il ricorso e rigettava l'istanza di sospensione per mancata proposizione della querela di falso.
Nelle more, il contribuente presentava, in data 29 settembre 2023, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la lite iscritta al n. 56/2022 RGR, versando entro il 30 settembre 2023 la prima rata dell'importo netto calcolato al netto sia delle somme iscritte a titolo provvisorio ex art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e art. 29 d.
l. 10 luglio 2010, n. 78, sia delle somme già pagate per la definizione autonoma delle sanzioni ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 0014565 del 7 marzo 2024, negava la definizione, ritenendo illegittimo lo scomputo delle somme versate per le sanzioni autonomamente definite, considerate estranee alla lite e irripetibili, con conseguente insufficienza della prima rata versata.
Avverso tale diniego e avverso la sentenza di primo grado il sig. Ricorrente_1 proponeva appello, mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendone il rigetto.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva chiesto:
– in via preliminare, il riconoscimento della tempestività del ricorso per nullità o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
– nel merito, l'annullamento dell'avviso per carenza di motivazione e infondatezza, negando la sussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto:
– in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992;
– nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo, con sentenza n. 4/02/2023:
– accoglieva l'eccezione di tardività, ritenendo perfezionata la notifica il 20 dicembre 2021 e decorso il termine sessantennale alla data di deposito del ricorso (21 febbraio 2022);
– rigettava l'istanza di sospensione ex art. 39 d.lgs. n. 546/1992 per mancata proposizione della querela di falso;
– non esaminava il merito;
– condannava il ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimità del diniego di definizione agevolata della controversia tributaria opposto dall'Ufficio con provvedimento del 7 marzo 2024.
L'art. 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto una definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con finalità marcatamente deflattiva del contenzioso. Ai sensi del comma
194, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata) entro il 30 settembre 2023. Il comma 196 prevede che dall'importo netto dovuto siano scomputati “gli importi già versati per le medesime causali”, senza ulteriori specificazioni restrittive.
Nel caso di specie, il contribuente ha indicato nella domanda, tra gli importi versati in pendenza di giudizio, anche le somme pagate per la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17, comma 2, d.lgs. n.
472/1997, relative alla medesima vicenda impositiva. L'Ufficio ha escluso tali somme dallo scomputo, ritenendole estranee alla lite e irripetibili, con conseguente declaratoria di insufficienza della prima rata versata.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Il tenore letterale del comma 196 (“gli importi già versati per le medesime causali”) è ampio e non contiene limitazioni che escludano i pagamenti effettuati per la definizione autonoma delle sanzioni, purché riferiti alla stessa pretesa tributaria. La ratio deflattiva dell'istituto impone di favorire la chiusura delle liti mediante il riconoscimento di ogni somma già corrisposta dal contribuente in relazione alla controversia che intende definire.
L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, consolidatosi anche con riferimento a precedenti istituti deflattivi, è nel senso di ammettere lo scomputo delle somme versate per sanzioni autonomamente definite (cfr. Cass., sez. V, 25 gennaio 2023, n. 2378, relativa alla definizione ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Cass., sez. V, 21 febbraio 2025, n. 4613, che ha espressamente affermato il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c. con riferimento alla disposizione qui in esame).
In particolare, la sentenza n. 4613/2025 ha chiarito che la irripetibilità delle somme versate per la definizione delle sanzioni non è dirimente, atteso che il comma 196 non prevede restituzioni di eccedenze, ma impone comunque di considerare ogni pagamento già effettuato in pendenza della lite oggetto di definizione.
Alla luce di tale consolidato e recente orientamento nomofilattico, il diniego opposto dall'Ufficio si pone in contrasto con la norma e con i principi interpretativi affermati dalla Suprema Corte.
Ricalcolando l'importo netto dovuto con inclusione delle somme versate per le sanzioni ex art. 17 d.lgs. n.
472/1997, risulta che la prima rata versata dal contribuente entro il 30 settembre 2023 è conforme a quanto previsto dalla legge. Ne consegue che la definizione agevolata si è validamente perfezionata.
Ai sensi dei commi 194, 197, 198 e 200 dell'art. 1 legge n. 197/2022, perfezionata la definizione, la controversia deve ritenersi estinta, con cessazione della materia del contendere sia nel presente grado di appello sia nel giudizio di primo grado. Gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato.
L'accertata definizione agevolata assorbe ogni ulteriore motivo di appello, relativi alla tempestività del ricorso introduttivo, alla validità della notifica, alla querela di falso e al merito della ripresa a tassazione, sui quali la Corte non è tenuta a pronunciarsi.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della novità e complessità della questione interpretativa relativa all'art. 1, comma 196, legge n. 197/2022 – oggetto di chiarimento nomofilattico solo con la recente sentenza della Cassazione n. 4613/2025 – sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello concernente il diniego di definizione agevolata e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 0014565 del 7 marzo 2024 e dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere;
accerta e dichiara l'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria relativa all'avviso di accertamento n. T6U015400331/2021 per IRPEF e addizionali anno d'imposta 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197; dichiara assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione;
compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizi
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
RA NC, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 596/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 2 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U015400331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U015400331 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U015400331 IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO DEF. AG n. 0014565 PROTOCOLLO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1. Illegittimità del diniego di definizione agevolata per violazione dell'art. 1, comma 196, legge n.
197/2022, avendo l'Ufficio illegittimamente escluso dallo scomputo le somme versate per la definizione delle sanzioni ex art. 17 d.lgs. n. 472/1997.
2. Errorietà della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo, per irregolarità della notifica postale e per mancata applicazione dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 10012/2021.
3. Violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 per rigetto dell'istanza di sospensione in pendenza di preannunciata querela di falso.
4. Infondatezza nel merito della ripresa a tassazione, per insussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo al socio unico.
L'appellante ha concluso chiedendo:
– l'annullamento del diniego di definizione agevolata;
– in via principale, la riforma della sentenza impugnata con accoglimento del ricorso originario;
– in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
L'appellata Agenzia delle Entrate ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello, insistendo sulla correttezza del diniego in conformità alla prassi amministrativa (circolare n. 6/E/2019 e risposta a interpello n.
305/2023), sulla tardività del ricorso introduttivo e sulla fondatezza della ripresa a tassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito ad attività di verifica fiscale condotta nei confronti della società Società_1 S.r.l. (c.f. P.IVA_1), di cui il sig. Ricorrente_1 era socio unico con quota del 100%, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo elevava, con processo verbale di constatazione del 15 ottobre 2019, rilievi per l'anno d'imposta 2016 relativi a plurime irregolarità contabili, tra cui indebita deduzione di costi per rimborsi chilometrici e indennità di trasferta dell'amministratore, costi non documentati, passività insussistenti, interessi passivi indeducibili, note di credito non documentate, costi per carburanti, lubrificanti, indumenti e servizi non inerenti, costi per pasti, omessa registrazione di ricavi e indebita deduzione di costi per rimanenze iniziali, per un maggior imponibile IRES complessivo inizialmente quantificato in euro 216.195,36.
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale, la società definiva la pretesa con accertamento con adesione (prot. n. T6UA35400241/2021 del 21 luglio 2021), rideterminando il maggior reddito d'impresa in euro 139.515,03, con pagamento della prima rata in data 3 agosto 2021 e conseguente definitività dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 218.
Sulla base di tale adesione societaria, l'Ufficio emetteva nei confronti del sig. Ricorrente_1, in qualità di socio unico di società a ristretta base partecipativa, avviso di accertamento esecutivo n. T6U015400331/2021, notificato il 20 dicembre 2021, con il quale gli imputava maggiori redditi di capitale per euro 100.183,77, quali utili extracontabili presuntivamente distribuiti, con ripresa a tassazione IRPEF per euro 19.741,00, oltre addizionali regionali e comunali, interessi e sanzioni.
Il contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica, definiva in via agevolata le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, pagando una quota ridotta e rinunciando all'impugnazione delle stesse. Successivamente, in data 21 febbraio 2022, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, limitatamente alle imposte principali e agli interessi.
Nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica postale si era perfezionata per compiuta giacenza il 20 dicembre 2021, con scadenza del termine ex art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al 18 febbraio 2022. Il contribuente contestava la regolarità della notifica, disconoscendo la firma sull'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD) e preannunciando querela di falso, con istanza di sospensione del giudizio e di esibizione dell'originale.
Con sentenza n. 4/02/2023 la Corte di primo grado accoglieva l'eccezione di tardività, dichiarava inammissibile il ricorso e rigettava l'istanza di sospensione per mancata proposizione della querela di falso.
Nelle more, il contribuente presentava, in data 29 settembre 2023, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la lite iscritta al n. 56/2022 RGR, versando entro il 30 settembre 2023 la prima rata dell'importo netto calcolato al netto sia delle somme iscritte a titolo provvisorio ex art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e art. 29 d.
l. 10 luglio 2010, n. 78, sia delle somme già pagate per la definizione autonoma delle sanzioni ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 0014565 del 7 marzo 2024, negava la definizione, ritenendo illegittimo lo scomputo delle somme versate per le sanzioni autonomamente definite, considerate estranee alla lite e irripetibili, con conseguente insufficienza della prima rata versata.
Avverso tale diniego e avverso la sentenza di primo grado il sig. Ricorrente_1 proponeva appello, mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendone il rigetto.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva chiesto:
– in via preliminare, il riconoscimento della tempestività del ricorso per nullità o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
– nel merito, l'annullamento dell'avviso per carenza di motivazione e infondatezza, negando la sussistenza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto:
– in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992;
– nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo, con sentenza n. 4/02/2023:
– accoglieva l'eccezione di tardività, ritenendo perfezionata la notifica il 20 dicembre 2021 e decorso il termine sessantennale alla data di deposito del ricorso (21 febbraio 2022);
– rigettava l'istanza di sospensione ex art. 39 d.lgs. n. 546/1992 per mancata proposizione della querela di falso;
– non esaminava il merito;
– condannava il ricorrente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale del presente giudizio attiene alla legittimità del diniego di definizione agevolata della controversia tributaria opposto dall'Ufficio con provvedimento del 7 marzo 2024.
L'art. 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto una definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con finalità marcatamente deflattiva del contenzioso. Ai sensi del comma
194, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata) entro il 30 settembre 2023. Il comma 196 prevede che dall'importo netto dovuto siano scomputati “gli importi già versati per le medesime causali”, senza ulteriori specificazioni restrittive.
Nel caso di specie, il contribuente ha indicato nella domanda, tra gli importi versati in pendenza di giudizio, anche le somme pagate per la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17, comma 2, d.lgs. n.
472/1997, relative alla medesima vicenda impositiva. L'Ufficio ha escluso tali somme dallo scomputo, ritenendole estranee alla lite e irripetibili, con conseguente declaratoria di insufficienza della prima rata versata.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Il tenore letterale del comma 196 (“gli importi già versati per le medesime causali”) è ampio e non contiene limitazioni che escludano i pagamenti effettuati per la definizione autonoma delle sanzioni, purché riferiti alla stessa pretesa tributaria. La ratio deflattiva dell'istituto impone di favorire la chiusura delle liti mediante il riconoscimento di ogni somma già corrisposta dal contribuente in relazione alla controversia che intende definire.
L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, consolidatosi anche con riferimento a precedenti istituti deflattivi, è nel senso di ammettere lo scomputo delle somme versate per sanzioni autonomamente definite (cfr. Cass., sez. V, 25 gennaio 2023, n. 2378, relativa alla definizione ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Cass., sez. V, 21 febbraio 2025, n. 4613, che ha espressamente affermato il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c. con riferimento alla disposizione qui in esame).
In particolare, la sentenza n. 4613/2025 ha chiarito che la irripetibilità delle somme versate per la definizione delle sanzioni non è dirimente, atteso che il comma 196 non prevede restituzioni di eccedenze, ma impone comunque di considerare ogni pagamento già effettuato in pendenza della lite oggetto di definizione.
Alla luce di tale consolidato e recente orientamento nomofilattico, il diniego opposto dall'Ufficio si pone in contrasto con la norma e con i principi interpretativi affermati dalla Suprema Corte.
Ricalcolando l'importo netto dovuto con inclusione delle somme versate per le sanzioni ex art. 17 d.lgs. n.
472/1997, risulta che la prima rata versata dal contribuente entro il 30 settembre 2023 è conforme a quanto previsto dalla legge. Ne consegue che la definizione agevolata si è validamente perfezionata.
Ai sensi dei commi 194, 197, 198 e 200 dell'art. 1 legge n. 197/2022, perfezionata la definizione, la controversia deve ritenersi estinta, con cessazione della materia del contendere sia nel presente grado di appello sia nel giudizio di primo grado. Gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato.
L'accertata definizione agevolata assorbe ogni ulteriore motivo di appello, relativi alla tempestività del ricorso introduttivo, alla validità della notifica, alla querela di falso e al merito della ripresa a tassazione, sui quali la Corte non è tenuta a pronunciarsi.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della novità e complessità della questione interpretativa relativa all'art. 1, comma 196, legge n. 197/2022 – oggetto di chiarimento nomofilattico solo con la recente sentenza della Cassazione n. 4613/2025 – sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello concernente il diniego di definizione agevolata e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 0014565 del 7 marzo 2024 e dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere;
accerta e dichiara l'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria relativa all'avviso di accertamento n. T6U015400331/2021 per IRPEF e addizionali anno d'imposta 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197; dichiara assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione;
compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizi