Art. 6. (Modifica all' articolo 146 del codice
penale ).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice penale , il numero 3)
e' sostituito dal seguente:
"3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 146 del codice penale , modificato dall' art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1991, n. 222 , ed ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria e' differita:
1) se deve avere luogo contro donna incinta;
2) se deve avere luogo contro una donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' art. 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre e il parto sia avvenuto da oltre due mesi".
penale ).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice penale , il numero 3)
e' sostituito dal seguente:
"3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 146 del codice penale , modificato dall' art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1991, n. 222 , ed ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria e' differita:
1) se deve avere luogo contro donna incinta;
2) se deve avere luogo contro una donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' art. 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre e il parto sia avvenuto da oltre due mesi".