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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4429/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4429/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Seclì, procuratrice C.F._2 domiciliataria;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 07.10.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 22.10.2024, e Parte_1
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 24.09.2001 e di aver Parte_2 generato i figli (27.10.2006) e (01.12.2009), chiedevano pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e ciascuno avrà diritto di regolare la propria vita privata come vorrà, senza interferenze reciproche, e con reciproco rispetto riconoscendosi la libertà di modificare la propria residenza, in Italia come all'estero, previo avvertimento;
2) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso il padre e con diritto di visita della madre, Per_1 mentre il figlio sarà collocato prevalentemente presso la sig.ra con diritto Per_2 Pt_2 di visita del padre;
3) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata nello stato di fatto e di diritto al sig. , completa di arredo e suppellettili;
Parte_1
4) La sig.ra si trasferirà presso altra abitazione condotta in locazione insieme Parte_2 al figlio , preferibilmente nel comune di Parabita, provvedendovi entro e non oltre Per_2 il 31/12/2024 salvo richiesta di proroga da parte della sig.ra che in questo caso Pt_2 farà slittare la data di trasferimento di ulteriori 60 giorni;
5) In virtù di quanto previsto al punto 2) del presente accordo nessuno dei due genitori dovrà versare all'altro somme a titolo di mantenimento per i figli;
il sig. si occuperà Parte_1
1 direttamente del mantenimento del figlio e la sig.ra si occuperà Per_1 Pt_2 direttamente del mantenimento del figlio;
Per_2
6) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno a carico del sig. nella Parte_1 misura del 70% e a carico della sig.ra per il residuo 30%, anche in deroga a quanto Pt_2 previsto dal protocollo del Tribunale di Lecce, al quale i coniugi dichiarano di riportarsi per quanto ivi disciplinato in termini di spese straordinarie;
7) Il sig. percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per il figlio e Parte_1 Per_1 per il figlio . Per questa ragione il sig. si impegna a farsi carico di Per_2 Parte_1 tutte le spese all'infuori di quelle di vitto e alloggio, come meglio specificate nell'allegato piano genitoriale;
8) Il sig. , a fronte della assegnazione della casa coniugale in favore di sé stesso, Parte_1 riconosce un contributo in favore della sig.ra di € 150,00 mensili quale Pt_2 compartecipazione al canone di locazione che la stessa andrà a sostenere per il reperimento di una nuova abitazione;
9) Entrambi i coniugi, congiuntamente, vigileranno sulla educazione e sull'istruzione dei figli nonché sulle decisioni di maggior interesse e di comune accordo;
entrambi i genitori assumono l'impegno reciproco a far crescere i figli nel rispetto dell'altro genitore, a garantire il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori a darle e procurarle amorevoli cure, educazione ed istruzione, a garantire, secondo le condizioni e i patti di seguito indicati, la conservazione di rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e a scambiarsi ogni informazione utile a consentire una crescita armoniosa e serena della minore;
la potestà genitoriale sarà esercitata, quindi, da entrambi i genitori in maniera paritaria e le decisioni di maggiore interesse per la prole relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'istruzione, educazione, tempo libero ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
10) Il sig. è lavoratore dipendente statale (militare) e percepisce un reddito Parte_1 annuale (per l'anno 2023) di € 33.444,00 ed è gravato dalle seguenti esposizioni debitorie:
- € 376,50 mensili per finanziamento auto scadenza febbraio 2026; - € 360,00 mensili per cessione del quinto dello stipendio con scadenza agosto 2028; - € 387,00 mensili per delega della cessione dello stipendio scadenza giugno 2031; - € 507,78 mensili per mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale scadenza giugno 2034; La sig.ra Pt_2 attualmente svolge attività di commessa e percepisce, come da ultima dichiarazione dei redditi, un reddito annuale di € 9.203,00. I coniugi riconoscono che i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale sono stati acquistati in comunione dei beni, ovvero con l'apporto economico di entrambi;
per tale ragione il sig. si Parte_1 impegna a riconoscere alla sig.ra la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) a Pt_2 compensazione del predetto credito vantato dalla stessa;
11) In virtù di quanto indicato al punto 10) i coniugi concordano che il sig. Parte_1 verserà in favore della sig.ra la somma di € 12.0000 (quindicimila//00) a titolo di Pt_2 parziale pagamento del predetto credito, a mezzo bonifico, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
quanto al residuo del credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. , pari ad € 6.000,00, quest'ultimo si impegna e si Pt_2 Parte_1
2 obbliga a cedere alla a titolo gratuito la sua quota di proprietà dell'immobile sito Pt_2 in Parabita alla contrada Gualtieri snc censito nel catasto fabbricati al Foglio 18 p.lla 843 e catasto terreni al fg. 18 p.lla 842, pari al 50% dello stesso, che i coniugi hanno acquistato in comunione il 17/05/2023 al prezzo complessivo di € 12.000,00 con atto per NO
[...]
Rep. 38791 Racc. 28561, e così a totale compensazione del credito maturato dalla Per_3
Sig.ra nei confronti del sig. per le causali di cui sopra. Le spese di Pt_2 Parte_1 registro e notarili saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%; 12) I coniugi, riconoscono reciprocamente che sul c/c acceso presso Banca C.F._3
Sella Filiale di Gallipoli, cointestato, vi è ad oggi un'esposizione debitoria di € 3.000,00 e che la stessa sarà estinta con l'apporto di entrambi nella misura come di seguito concordata: € 1.100,00 a carico della sig. ed € 1.900,00 a carico del sig. Pt_2
. I coniugi provvederanno così alla chiusura ed estinzione del conto corrente;
Parte_1
13) Entrambi i coniugi concordano espressamente che, al raggiungimento della maggiore età del figlio minore , disporranno in favore di entrambi i figli ed in parti uguali il Per_2 trasferimento della nuda proprietà dell'abitazione coniugale sita in Parabita alla via Calatafimi sn trattenendo per sé stessi, nella misura del 50% per ciascun coniuge, l'usufrutto. Le spese per addivenire a tale trasferimento saranno a carico dei coniugi in parti uguali;
14) In virtù di quanto sopra i coniugi concordano che la casa che è stata abitazione familiare, oggi di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà comunque nella esclusiva disponibilità del sig. anche successivamente al trasferimento della nuda proprietà in capo ai Parte_1 minori. Pertanto, e far data da tale momento, fintanto che il sig. continuerà ad Parte_1 abitare la casa coniugale aumenterà il contributo per la locazione da versarsi in favore della coniuge portandolo ad € 200,00 mensili;
15) Il trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli e avverrà entro Per_2 Per_1
90 giorni dal compimento della maggiore età di;
in ipotesi di mancato Per_2 trasferimento della nuda proprietà nel suddetto termine per fatto del sig. , Parte_1 quest'ultimo sarà tenuto a versare in ogni caso in favore della moglie il contributo nella misura di cui al punto sub 14); 16) Il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa e al pagamento di tutte le relative utenze e tributi nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile medesimo;
17) Entrambi i coniugi rinunciano, ad oggi, ad ogni pretesa reciproca di mantenimento, in quanto attualmente economicamente indipendenti, nonché attesa la condizione finanziaria attuale del sig. gravata dai predetti numerosi finanziamenti;
Parte_1
18) Il sig. manterrà nella propria ed esclusiva disponibilità l'autovettura marca Parte_1
tg. FT391RZ e provvederà in via esclusiva al pagamento del relativo CP_1 finanziamento;
19) La sig.ra manterrà nella propria esclusiva disponibilità l'autovettura marca Opel Pt_2
Corsa tg. DZ052EL e le spese di passaggio di proprietà della stessa saranno a carico della stessa;
tale passaggio di proprietà avverrà entro e non oltre il 05/10/2025. Il Tribunale di Lecce disponeva la comparizione dei coniugi all'udienza del 19.12.2024, ove quest'ultimi dichiaravano di voler modificare il suddetto punto 5) nei seguenti termini: “In
3 virtù di quanto previsto al punto 2) dell'accordo di separazione, il sig. verserà in Parte_1 favore della sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per il figlio la somma Pt_2 Per_2 di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
la sig.ra Pt_2 verserà in favore del sig. a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
la somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”. Per_1
All'udienza del 07.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti si riportavano al ricorso introduttivo, come modificato in occasione dell'udienza del 19.12.2024. Con sentenza n. 160/2025, pubblicata in data 28.02.2025, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo, come modificato in occasione dell'udienza del 19.12.2024, chiedendo lo scioglimento del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione e di voler confermare le medesime condizioni.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Parabita il 24.09.2001, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 160/2025 pubblicata in data 28.02.2025. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della prole, con la specificazione che le modalità di gestione della responsabilità genitoriale riguardano solo il figlio , ancora minorenne, Per_2 attesa la sopravvenuta maggiore età del figlio . Per_1
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 11.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Parabita il 24.09.2001 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 2, Parte 1, Anno
4 2001), alle condizioni indicate in parte motiva, come modificate all'udienza del 19.12.2024;
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Parabita la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 24.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4429/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Seclì, procuratrice C.F._2 domiciliataria;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 07.10.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 22.10.2024, e Parte_1
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 24.09.2001 e di aver Parte_2 generato i figli (27.10.2006) e (01.12.2009), chiedevano pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e ciascuno avrà diritto di regolare la propria vita privata come vorrà, senza interferenze reciproche, e con reciproco rispetto riconoscendosi la libertà di modificare la propria residenza, in Italia come all'estero, previo avvertimento;
2) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso il padre e con diritto di visita della madre, Per_1 mentre il figlio sarà collocato prevalentemente presso la sig.ra con diritto Per_2 Pt_2 di visita del padre;
3) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata nello stato di fatto e di diritto al sig. , completa di arredo e suppellettili;
Parte_1
4) La sig.ra si trasferirà presso altra abitazione condotta in locazione insieme Parte_2 al figlio , preferibilmente nel comune di Parabita, provvedendovi entro e non oltre Per_2 il 31/12/2024 salvo richiesta di proroga da parte della sig.ra che in questo caso Pt_2 farà slittare la data di trasferimento di ulteriori 60 giorni;
5) In virtù di quanto previsto al punto 2) del presente accordo nessuno dei due genitori dovrà versare all'altro somme a titolo di mantenimento per i figli;
il sig. si occuperà Parte_1
1 direttamente del mantenimento del figlio e la sig.ra si occuperà Per_1 Pt_2 direttamente del mantenimento del figlio;
Per_2
6) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno a carico del sig. nella Parte_1 misura del 70% e a carico della sig.ra per il residuo 30%, anche in deroga a quanto Pt_2 previsto dal protocollo del Tribunale di Lecce, al quale i coniugi dichiarano di riportarsi per quanto ivi disciplinato in termini di spese straordinarie;
7) Il sig. percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per il figlio e Parte_1 Per_1 per il figlio . Per questa ragione il sig. si impegna a farsi carico di Per_2 Parte_1 tutte le spese all'infuori di quelle di vitto e alloggio, come meglio specificate nell'allegato piano genitoriale;
8) Il sig. , a fronte della assegnazione della casa coniugale in favore di sé stesso, Parte_1 riconosce un contributo in favore della sig.ra di € 150,00 mensili quale Pt_2 compartecipazione al canone di locazione che la stessa andrà a sostenere per il reperimento di una nuova abitazione;
9) Entrambi i coniugi, congiuntamente, vigileranno sulla educazione e sull'istruzione dei figli nonché sulle decisioni di maggior interesse e di comune accordo;
entrambi i genitori assumono l'impegno reciproco a far crescere i figli nel rispetto dell'altro genitore, a garantire il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori a darle e procurarle amorevoli cure, educazione ed istruzione, a garantire, secondo le condizioni e i patti di seguito indicati, la conservazione di rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e a scambiarsi ogni informazione utile a consentire una crescita armoniosa e serena della minore;
la potestà genitoriale sarà esercitata, quindi, da entrambi i genitori in maniera paritaria e le decisioni di maggiore interesse per la prole relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'istruzione, educazione, tempo libero ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
10) Il sig. è lavoratore dipendente statale (militare) e percepisce un reddito Parte_1 annuale (per l'anno 2023) di € 33.444,00 ed è gravato dalle seguenti esposizioni debitorie:
- € 376,50 mensili per finanziamento auto scadenza febbraio 2026; - € 360,00 mensili per cessione del quinto dello stipendio con scadenza agosto 2028; - € 387,00 mensili per delega della cessione dello stipendio scadenza giugno 2031; - € 507,78 mensili per mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale scadenza giugno 2034; La sig.ra Pt_2 attualmente svolge attività di commessa e percepisce, come da ultima dichiarazione dei redditi, un reddito annuale di € 9.203,00. I coniugi riconoscono che i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale sono stati acquistati in comunione dei beni, ovvero con l'apporto economico di entrambi;
per tale ragione il sig. si Parte_1 impegna a riconoscere alla sig.ra la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) a Pt_2 compensazione del predetto credito vantato dalla stessa;
11) In virtù di quanto indicato al punto 10) i coniugi concordano che il sig. Parte_1 verserà in favore della sig.ra la somma di € 12.0000 (quindicimila//00) a titolo di Pt_2 parziale pagamento del predetto credito, a mezzo bonifico, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
quanto al residuo del credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. , pari ad € 6.000,00, quest'ultimo si impegna e si Pt_2 Parte_1
2 obbliga a cedere alla a titolo gratuito la sua quota di proprietà dell'immobile sito Pt_2 in Parabita alla contrada Gualtieri snc censito nel catasto fabbricati al Foglio 18 p.lla 843 e catasto terreni al fg. 18 p.lla 842, pari al 50% dello stesso, che i coniugi hanno acquistato in comunione il 17/05/2023 al prezzo complessivo di € 12.000,00 con atto per NO
[...]
Rep. 38791 Racc. 28561, e così a totale compensazione del credito maturato dalla Per_3
Sig.ra nei confronti del sig. per le causali di cui sopra. Le spese di Pt_2 Parte_1 registro e notarili saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%; 12) I coniugi, riconoscono reciprocamente che sul c/c acceso presso Banca C.F._3
Sella Filiale di Gallipoli, cointestato, vi è ad oggi un'esposizione debitoria di € 3.000,00 e che la stessa sarà estinta con l'apporto di entrambi nella misura come di seguito concordata: € 1.100,00 a carico della sig. ed € 1.900,00 a carico del sig. Pt_2
. I coniugi provvederanno così alla chiusura ed estinzione del conto corrente;
Parte_1
13) Entrambi i coniugi concordano espressamente che, al raggiungimento della maggiore età del figlio minore , disporranno in favore di entrambi i figli ed in parti uguali il Per_2 trasferimento della nuda proprietà dell'abitazione coniugale sita in Parabita alla via Calatafimi sn trattenendo per sé stessi, nella misura del 50% per ciascun coniuge, l'usufrutto. Le spese per addivenire a tale trasferimento saranno a carico dei coniugi in parti uguali;
14) In virtù di quanto sopra i coniugi concordano che la casa che è stata abitazione familiare, oggi di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà comunque nella esclusiva disponibilità del sig. anche successivamente al trasferimento della nuda proprietà in capo ai Parte_1 minori. Pertanto, e far data da tale momento, fintanto che il sig. continuerà ad Parte_1 abitare la casa coniugale aumenterà il contributo per la locazione da versarsi in favore della coniuge portandolo ad € 200,00 mensili;
15) Il trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli e avverrà entro Per_2 Per_1
90 giorni dal compimento della maggiore età di;
in ipotesi di mancato Per_2 trasferimento della nuda proprietà nel suddetto termine per fatto del sig. , Parte_1 quest'ultimo sarà tenuto a versare in ogni caso in favore della moglie il contributo nella misura di cui al punto sub 14); 16) Il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa e al pagamento di tutte le relative utenze e tributi nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile medesimo;
17) Entrambi i coniugi rinunciano, ad oggi, ad ogni pretesa reciproca di mantenimento, in quanto attualmente economicamente indipendenti, nonché attesa la condizione finanziaria attuale del sig. gravata dai predetti numerosi finanziamenti;
Parte_1
18) Il sig. manterrà nella propria ed esclusiva disponibilità l'autovettura marca Parte_1
tg. FT391RZ e provvederà in via esclusiva al pagamento del relativo CP_1 finanziamento;
19) La sig.ra manterrà nella propria esclusiva disponibilità l'autovettura marca Opel Pt_2
Corsa tg. DZ052EL e le spese di passaggio di proprietà della stessa saranno a carico della stessa;
tale passaggio di proprietà avverrà entro e non oltre il 05/10/2025. Il Tribunale di Lecce disponeva la comparizione dei coniugi all'udienza del 19.12.2024, ove quest'ultimi dichiaravano di voler modificare il suddetto punto 5) nei seguenti termini: “In
3 virtù di quanto previsto al punto 2) dell'accordo di separazione, il sig. verserà in Parte_1 favore della sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per il figlio la somma Pt_2 Per_2 di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
la sig.ra Pt_2 verserà in favore del sig. a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
la somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”. Per_1
All'udienza del 07.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti si riportavano al ricorso introduttivo, come modificato in occasione dell'udienza del 19.12.2024. Con sentenza n. 160/2025, pubblicata in data 28.02.2025, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo, come modificato in occasione dell'udienza del 19.12.2024, chiedendo lo scioglimento del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione e di voler confermare le medesime condizioni.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Parabita il 24.09.2001, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 160/2025 pubblicata in data 28.02.2025. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della prole, con la specificazione che le modalità di gestione della responsabilità genitoriale riguardano solo il figlio , ancora minorenne, Per_2 attesa la sopravvenuta maggiore età del figlio . Per_1
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 11.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Parabita il 24.09.2001 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 2, Parte 1, Anno
4 2001), alle condizioni indicate in parte motiva, come modificate all'udienza del 19.12.2024;
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Parabita la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 24.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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