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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7913/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7913/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Corso Matteotti n. 2, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. MEOLA MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
elettivamente domiciliata in Corso Matteotti n. 2, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
MEOLA MARINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza congiunte depositate in data
07/11/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 15/01/2015. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/05/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi.
Il 07/11/2024 veniva depositata una istanza congiunta dei coniugi per la trasformazione del rito in separazione consensuale con richiesta di anticipazione dell'udienza di comparizione. Le parti chiedevano, congiuntamente, pronunciarsi la separazione con autorizzazione, per i coniugi, a vivere separati.
pagina 1 di 2 Il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni. Il 15/11/2024 venivano depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza con conferma delle conclusioni già precedentemente rassegnate.
Il Giudice, rilevato il rituale deposito delle note, rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e , autorizzando i Parte_1 CP_1 coniugi a vivere separati. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che quindi non pretendo nulla a nessun titolo e ragione. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7913/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Corso Matteotti n. 2, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. MEOLA MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
elettivamente domiciliata in Corso Matteotti n. 2, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
MEOLA MARINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza congiunte depositate in data
07/11/2024.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 15/01/2015. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/05/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi.
Il 07/11/2024 veniva depositata una istanza congiunta dei coniugi per la trasformazione del rito in separazione consensuale con richiesta di anticipazione dell'udienza di comparizione. Le parti chiedevano, congiuntamente, pronunciarsi la separazione con autorizzazione, per i coniugi, a vivere separati.
pagina 1 di 2 Il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni. Il 15/11/2024 venivano depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza con conferma delle conclusioni già precedentemente rassegnate.
Il Giudice, rilevato il rituale deposito delle note, rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e , autorizzando i Parte_1 CP_1 coniugi a vivere separati. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che quindi non pretendo nulla a nessun titolo e ragione. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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