Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
In relazione alla pendenza dell'opposizione all'esecuzione, le questioni relative alla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. e quelle relative alla revoca o modifica della sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi di detta norma, appartengono alla cognizione del giudice dell'esecuzione e debbono essere decise con ordinanza, suscettibile di revoca o modifica da parte dello stesso giudice ovvero opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; quelle relative alla competenza sulla controversia di merito relativa all'opposizione all'esecuzione debbono essere decise dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, qualora non vi sia contrasto fra le parti circa l'individuazione del giudice competente, mentre vanno decise con sentenza, suscettibile di regolamento di competenza, in caso contrario (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte, con riguardo ad un caso, nel quale il giudice dell'esecuzione, dopo avere disposto la sospensione dell'esecuzione, aveva poi pronunciato sentenza, con la quale aveva revocato la sospensione e dichiarato la propria incompetenza per valore sul merito dell'opposizione, ha ritenuto, confermando la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello, che avverso la statuizione relativa alla competenza si sarebbe dovuto proporre regolamento di competenza ed avverso il provvedimento - di natura ordinatoria - di revoca della sospensione dell'esecuzione l'opposizione agli atti esecutivi, integrando quanto a quest'ultimo provvedimento l'irrituale pronuncia con sentenza (anziché con ordinanza) una mera irregolarità e non potendosi, d'altro canto, considerare quello stesso provvedimento una decisione di merito idonea a rendere facoltativo il regolamento di competenza sulla statuizione relativa alla competenza, poiché la decisione sulla revoca della sospensione dell'esecuzione deve considerarsi estranea alla causa di merito relativa all'opposizione e non può configurarsi come questione inerente in rito o nel merito a quella causa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN CR elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 7130, presso lo studio dell'avvocato CARLO POZZI, difeso dall'avvocato GIOVANNI DELFINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 58, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO D'AMICO, difesa dall'avvocato GUSTAVO LATINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
GI AN, GI NI;
- intimate -
avverso la sentenza n. 156/96 del Tribunale di SANREMO, emessa il 02/02/96 e depositata il 13/04/96 (R.G. 289/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NO TA, con ricorso del 13 maggio 1992 rivolto al pretore di Sanremo, al è opposto all'esecuzione per rilascio promossa in suo confronto da VA, IO ed AN MA in forza di ordinanza provvisoria di rilascio emessa in suo danno. Il TA ha dedotto che, con l'ordinanza di rilascio, il pretore aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere il giudizio di risoluzione della locazione in favore del tribunale competente per valore, che la causa ora stata non riassunta davanti al giudice designato e che, in conseguenza, l'ordinanza di rilascio era venuta meno.
2. Il pretore dapprima ha sospeso l'esecuzione poi, con sentenza, ha dichiarato la propria incompetenza per valore revocando la sua precedente ordinanza di sospensione dell'esecuzione. Questa decisione è stata appellata dal TA ed il tribunale di Sanremo, con sentenza del 13 aprile 1996, ha dichiarato Inammissibile l'appello. Il tribunale ha ritenuto che la decisione del pretore conteneva due statuizioni, una di incompetenza e l'altra ordinatoria relativa alla revoca della sospensione dell'esecuzione, e che la prima doveva essere impugnata mediante regolamento della competenza.
3. Per la cassazione di questa sentenza NO TA ha proposto ricorso, articolato in due motivi.
Resiste con controricorso IO MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo NO TA sostiene che la revoca della sospensione dell'esecuzione disposta con la sentenza dichiarativa di Incompetenza è stata adottata da giudice non legittimato: motivo di violazione degli artt. 617 e 624 cod. proc. civ. Con il secondo motivo del ricorso è denunciata insufficienza della motivazione sulla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e non sono fondati.
2.1. Il tribunale di Sanremo ha ritenuto che il pretore, rimettendo le parti davanti al giudice competente per valore sull'opposizione all'esecuzione, aveva esercitato i poteri ordinatori Indicati nell'art. 616 cod. proc. civ. e che la forma della sentenza ora richiesta dal fatto che erano sorte contestazioni sulla competenza a decidere l'opposizione all'esecuzione. Il ricorrente, come s'è detto, sostiene che, se il giudice dell'esecuzione è incompetente per la causa di opposizione, deve prima provvedere sulla sospensione e dopo rimettere la causa al giudice competente.
2.2. Il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo, che sia stata disposta ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., appartiene al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 cod. proc. civ.: Cass. 10 giugno 1992, n. 7134, per tutte.
Le pronunce corrispondenti sono opponibili ai sensi dell'art.617 cod. proc. civ. oppure sono revocabili o modificabili dallo stesso giudica che le ha emesso: Casa. 21 aprile 1997, n. 3427. La questioni sulla competenza del giudice dell'opposizione all'esecuzione debbono essere risolta da questo stesso giudice. La legge nulla dica in ordine alla forma del provvedimento con cui il giudice dell'opposizione decide sulla competenza. La lacuna può essere colmata attraverso la disposizione contenuta nell'art. 279 cod. proc. civ.: ove sulla competenza vi sia contrasto tra le parti, il provvedimento, cioè, deve avere la forma della sentenza che è quella che consente il regolamento della competenza, Cass. 25 novembre 1995, n. 12237; 14 maggio 1997, n. 4234. Da questi principi si ricava che, pendendo opposizione all'esecuzione, le questioni relative alla sospensione di questa appartengono al giudice davanti al quale è stata proposta l'esecuzione e debbono essere decise con ordinanza;
quelle relative alla competenza sut11.opposizione debbono essere decise dal giudice di questa con ordinanza, se non sorgono contestazione, o con sentenza in caso contrario.
2.3. Il tribunale di Sanremo ha tenuto ben presente questi principi con riferimento alla sospensione dell'esecuzione ed alla competenza sull'opposizione.
Infatti, nella sentenza è dichiarato espressamente che le une e le altre appartenevano al pretore quale giudice dell'esecuzione e che le seconde dovevano essere decise con sentenza poiché sulla competenza era insorta controversia tra le parti.
Pertanto, non è condivisibile la critica che il pretore non fosso legittimato a revocare la sospensione dell'esecuzione. Se si può convenire sul fatto che il provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione doveva essere adottato con ordinanza, si deve nondimeno ritenere che questa è una irregolarità nel procedere che non incide sul potere di revoca che è stato legittimamente esercitato dal giudice dell'esecuzione, come indicato nei principi prima indicati.
Da queste premesse discende, come è stato anticipato, che la diversa funzione da riconoscere al provvedimento di revoca della sospensione ed a quello declinatorio della competenza incideva sul regime di impugnazione dei due provvedimenti, nel senso che il primo poteva essere opposto con il rimedio Indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. oppure revocato o modificato dal pretore ed il secondo doveva essere impugnato con il regolamento necessario di competenza indicato dall'art. 42 cod. proc. civ., come esattamente Indicato nella sentenza impugnata.
2.4. Nè vale obbiettare, come è adombrato nel secondo motivo del ricorso, che la pronuncia di incompetenza del pretore conteneva una statuizione sul merito tale da rendere facoltativo il regolamento della competenza.
Infatti, non rientra nella decisione di "merito", che esclude la proposizione del regolamento necessario della competenza, la statuizione adottata nella sentenza relativa alla revoca della sospensione dell'esecuzione, perché quest'ultima non appartiene alla causa di opposizione, sulla quale v'è stata dichiarazione di incompetenza, ne' come questione pregiudiziale di rito, ne' questione pregiudiziale di merito, ne' a fortiori questione di merito.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 131.000=, oltre onorari che si liquidano in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999