Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5882
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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In relazione alla pendenza dell'opposizione all'esecuzione, le questioni relative alla sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. e quelle relative alla revoca o modifica della sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi di detta norma, appartengono alla cognizione del giudice dell'esecuzione e debbono essere decise con ordinanza, suscettibile di revoca o modifica da parte dello stesso giudice ovvero opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; quelle relative alla competenza sulla controversia di merito relativa all'opposizione all'esecuzione debbono essere decise dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, qualora non vi sia contrasto fra le parti circa l'individuazione del giudice competente, mentre vanno decise con sentenza, suscettibile di regolamento di competenza, in caso contrario (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte, con riguardo ad un caso, nel quale il giudice dell'esecuzione, dopo avere disposto la sospensione dell'esecuzione, aveva poi pronunciato sentenza, con la quale aveva revocato la sospensione e dichiarato la propria incompetenza per valore sul merito dell'opposizione, ha ritenuto, confermando la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello, che avverso la statuizione relativa alla competenza si sarebbe dovuto proporre regolamento di competenza ed avverso il provvedimento - di natura ordinatoria - di revoca della sospensione dell'esecuzione l'opposizione agli atti esecutivi, integrando quanto a quest'ultimo provvedimento l'irrituale pronuncia con sentenza (anziché con ordinanza) una mera irregolarità e non potendosi, d'altro canto, considerare quello stesso provvedimento una decisione di merito idonea a rendere facoltativo il regolamento di competenza sulla statuizione relativa alla competenza, poiché la decisione sulla revoca della sospensione dell'esecuzione deve considerarsi estranea alla causa di merito relativa all'opposizione e non può configurarsi come questione inerente in rito o nel merito a quella causa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5882
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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