Sentenza 27 settembre 2022
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01641/2025REG.PROV.COLL.
N. 08625/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8625 del 2022, proposto da Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna, n.14;
contro
Società IC MO MO e IA OV S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 12243/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società IC MO MO e IA OV S.S. e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Fabio Garella, Marta Cendron in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato Chiara Cacciavillani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il G.S.E. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Società IC MO MO e IA OV Ss per ottenere l’annullamento della comunicazione dell’esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del d.m. 5 luglio 2012, relativa all'impianto fotovoltaico denominato MO 423 kwp, di potenza pari a 199,92 kw, sito in via ca' negri,2 - Comune di Montagnana (PD).
2. La società appellata proprietaria del compendio immobiliare a destinazione agricola sito in Comune di Montagnana, via Ca' Negri n. 2, già titolare di un impianto fotovoltaico della potenza di 423 kWP in esercizio dal 20 maggio 2011 e contraddistinto dal n. 223433, ha conseguito, in data 29 aprile 2012, il titolo edilizio comunale per l'ampliamento dello stesso per una potenza aggiuntiva di 254,28 kW.
La società MO ha chiesto l'iscrizione del nuovo impianto al secondo registro del c.d. “quinto conto energia”, per conseguire il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 luglio 2012, collocandosi in posizione utile nella “graduatoria” pubblicata dal G.S.E. il 23 maggio 2013.
Con domanda del 22 maggio 2014 la MO ha chiesto il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 luglio 2012, rappresentando una riduzione della “potenza dell’impianto a 199,92 kW” rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione al bando, pari a 254,28 kW” ed allegando la relativa documentazione tecnica.
Con nota del primo dicembre 2014, G.S.E. ha comunicato alla istante il preavviso di rigetto, affermando che la riduzione della potenza nominale dell’impianto integrerebbe una modifica non consentita a pena di decadenza dall'iscrizione al registro.
Dopo le osservazioni dell’appellata, il G.S.E. emanava il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso, sottolineando che la società ha comunicato la variazione di potenza che si è resa necessaria solo nella fase realizzativa dell’impianto; inoltre tale difformità non poteva dirsi rientrare tra quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, tanto che nessun concorrente risultava estromesso a causa di essa.
Veniva, altresì, accolta l’istanza di risarcimento del danno, valutata la spettanza del bene della vita e la sua compromissione causalmente cagionata dalla condotta colposa del G.S.E., che non aveva proceduto a valutare adeguatamente l’istanza di concessione della tariffa incentivante e l’evento dannoso, consistente nella mancata attribuzione della predetta tariffa.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta l’interpretazione della normativa che imponeva all’operatore in caso di variazione della potenza nominale dell’impianto di darne comunicazione al G.S.E. prima dell’entrata in esercizio.
L’appellante, inoltre, invoca l’applicazione dei principi di autoresponsabilità dell’operatore e di quelli che conformano la partecipazione alle procedure di accesso ai fondi pubblici, in base ai quali è irrilevante il c.d. falso innocuo.
Una difformità ricadente su un requisito di priorità è rilevante, incidendo sulla posizione in graduatoria, quindi, un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, ossia una difformità dalla reale situazione di fatto e di diritto concernente l’impianto, che comporta la caducazione dal diritto agli incentivi.
La Società ha avuto a disposizione ben 370 giorni dalla chiusura del Registro (17 maggio 2013) all’entrata in esercizio dell’impianto (22 maggio 2014) per comunicare al G.S.E. la variazione della potenza nominale dell’impianto, ma non ha fatto la segnalazione al Gestore.
4.2. Il secondo motivo censura la pronuncia laddove ha riconosciuto il risarcimento dei danni alla società, perché la condotta del G.S.E. è stata legittima e quindi non vi è nessuna lesione del bene della vita.
5. La società appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. Ha proposto appello incidentale in relazione alla quantificazione del risarcimento, contestando la riduzione a metà dell’importo da liquidare per effetto del mancato accesso alla tutela cautelare in primo grado che avrebbe ridotto la durata dell’inadempimento.
6. L’appello è infondato.
6.1. Il principio di autoresponsabilità invocato dal G.S.E., che non giustificherebbe la presentazione di una dichiarazione rivelatasi non veritiera, vale laddove la dichiarazione sia all’origine difforme dalla realtà, mentre non può ritenersi tale se la modifica del suo contenuto sia dipesa da una ragione tecnica che non era possibile apprezzare all’epoca in cui la prima dichiarazione era stata presentata.
Nel caso di specie la contestazione non è emersa a seguito di verifiche istruttorie di G.s.e. ma per effetto di una comunicazione trasmessa in procinto della messa in esercizio dell’impianto e cagionata dalle prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco per garantire la sicurezza della copertura del fabbricato, impeditive dell’installazione di tutti i moduli originariamente progettati.
Non vi è stata, in conclusione, alcuna falsa rappresentazione della realtà, ma una modificazione del progetto dovuto ad esigenze tecniche di sicurezza imposte dall’organismo che deve garantire la tutela dal rischio di incendi. Oltretutto sarebbe stato nell’interesse della società poter avviare un impianto con la potenza dichiarata in sede di presentazione della domanda perché avrebbe potuto contare su un importo più elevato di contributi.
La comunicazione della modifica prima di avviare l’impianto è conforme al § 2.6. secondo periodo, delle regole applicative del G.s.e. come risulta anche dalla risposta ad una. F.A.Q. in merito sempre predisposta dall’ente appellante.
Infine, la modifica, che la riduzione della potenza dell’impianto ha comportato nella posizione in graduatoria, è irrilevante, dal momento che non è stata alterata la par condicio tra i concorrenti, perché tutti i richiedenti hanno ottenuto l’iscrizione e l’elenco è stato redatto in ordine alfabetico prescindendo da qualsiasi graduazione.
6.2. Il secondo motivo non può essere accolto perché la conferma della sentenza di primo grado dimostra che la condotta del G.s.e. nel caso in concreto esaminato in questa non è stata legittima, sicché non può non riconoscersi all’appellata la richiesta tutela restitutoria.
7. Va, invece, accolto l’appello incidentale.
Il T.a.r. nel riconoscere come danno patrimoniale la somma corrispondente alla tariffa incentivante di cui avrebbe dovuto godere, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (31 dicembre 2014), l’aveva ridotta del 50% per il mancato ricorso alla tutela cautelare, che avrebbe permesso una risoluzione della controversia più rapidamente limitando l’entità dei danni subiti.
La dimidiazione operata non è corretta, poiché non tiene conto del fatto che il riconoscimento della spettanza della tariffa incentivante non costituisce un risarcimento del danno, ma una conseguenza ripristinatoria della dichiarata illegittimità del provvedimento che aveva impedito di accedervi.
La riduzione giustificata con il mancato ricorso alla tutela cautela con valutazione compiuta ai sensi dell’art. 1227 c.c. avrebbe costituito una condivisibile decisione, se fosse stata assunta in relazione alla liquidazione di una delle voci di danno, che pure erano state richieste dalla società, ma che non sono state riconosciute.
Pertanto la tariffa incentivante per il periodo in cui non è stata erogata va riconosciuta per intero.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposto, rigetta quello principale ed accoglie quello incidentale nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il G.S.E. a rifondere alla controparte le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO