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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3383/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3383/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, via F. Sofia Alessio n. 43, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Strangio
1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale per la Calabria,
[...] P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di CP_2 procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio
2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, Persona_1 elettivamente domiciliato in Locri C.so Margherita di Savoia n. 54
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, deduceva: - di aver svolto Parte_1 attività lavorativa quale bracciante agricola dal 1982 al 2018 addetta alla pulitura manuale dalle sterpaglie, pulitura dei terreni, taglio di rami, potatura degli alberi, raccolta delle olive e relativo trasporto;
- di aver lavorato negli ultimi cinque anni per la ditta Pt_2
; - di aver presentato, in data 18/02/2020, domanda per l'accertamento della
[...] malattia professionale (domanda nr. 515452731 - 515452732) per le seguenti patologie:
“IMPOTENZA FUNZIONALE RACHIDE D/L PER ERNIE DISCALI L3-L4, L4-L5, L5-
S1, NOTEVOLE LIMITAZIONE FUNZIONALE SALLA , TENDINOPATIA E CP_3
RIDUZIONE DELLO SPAZIO SUBACROMIALE CON SUL CP_4
TO ” - determinanti una invalidità permanente nella CP_5 misura del 20% ; - che con provvedimento del 07/07/2020 l' rigettava la richiesta CP_6 per il seguente motivo: “... LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E' INSUFFICIENTE
PER ESPRIMERE UN GIUDIZIO MEDICOLEGALE. Controparte_7
...”; - che avverso tale provvedimento, in data 27/11/2020, presentava
[...] opposizione, affinché venisse riconosciuta la malattia professionale, il danno biologico ed il diritto alla rendita, ricevendo la medesima risposta negativa dall' . CP_1
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…A)- di voler accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente alla malattia professionale e quindi la costituzione di un indennizzo in rendita o in capitale per inabilità permanente derivante dalle
2 patologie di cui sopra, asseritamene contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta;
B)- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa di tali malattie, presenta, un grado di invalidità permanente pari al 20% (come da certificazione del Dr.
o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Per_2
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione e, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità;
C) - Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_6 corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del
20% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_6 preliminarmente la nullità della domanda avversaria per indeterminatezza ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c.; - nel merito l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, opponendosi alle richieste istruttorie formulate.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale venendo altresì disposta CTU medico-legale.
Con provvedimento del 25.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro,
n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto CP_6 di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
3 Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dalla ricorrente e conseguentemente la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta, con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata deve ritenersi provata sia l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate.
La teste, all'udienza del 29.05.2024, così riferiva: “conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato assieme ed è anche mia zia. Abbiamo lavorato insieme dal 2013 al 2018 nell'Azienda agricola di che si trova nel comune di San Luca. Abbiamo Parte_2 lavorato da novembre a gennaio di ciascun anno, circa 3/4 mesi l'anno occupandoci della raccolta delle olive, della pulitura del terreno, non arrivando la macchina su quel terreno dovevamo portare a mano le cassette ed i sacchetti delle olive. Le portavamo sulle spalle, la macchina si trovava sulla strada principale. Dopo la raccolta si effettuava la pulitura separando le foglie dalle olive. Prima del 2013 non ho assistito direttamente allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta da mia zia, so che ha lavorato come bracciante agricola perché me lo ha raccontato”. ADR Avv. Strangio: “Talvolta prima di procedere alla raccolta delle olive si rendeva necessario potare i rami e togliere le erbacce attorno all'albero”.
La teste , a sua volta, così ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché Testimone_1 abbiamo lavorato insieme ed è anche mia zia. Abbiamo lavorato insieme dal 2015 al
2018 presso l'azienda agricola di che si trova in zona di montagna nel Parte_2 comune di San luca. Lavoravamo per circa 3 mesi l'anno, da novembre a gennaio, tutti i giorni della settimana, dalle ore 7 alle 14. Svolgevamo lo stesso tipo di attività come braccianti agricole. Ci occupavamo della pulizia del terreno, della raccolta e del trasporto delle olive che avveniva a mano perché lì non arrivava la macchina, ci occupavamo anche della pulizia degli alberi a raccolta finita. Prima del 2015 non ho visto direttamente mia zia nello svolgimento dell'attività lavorativa ma so che andava a lavorare in campagna come bracciante agricola.”.
Dall'esame delle suddette testimonianze, lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola risulta riscontrato.
4 Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale la quale è stata affidata alla dott. che ha così concluso: “In risposta ai quesiti Persona_3 del sig. G. d. L., si afferma, secondo scienza e coscienza, che Parte_1 per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è affetta da patologie per le quali ha patito
DA DA MALATTIA PROFESSIONALE, con in misura pari al Controparte_8
13% (tredici), dalla data della domanda amministrativa, 18 FEBBRAIO 2020”.
In particolare il tecnico incaricato accertava: “DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI
MEDICO LEGALI Considerando che: - è affetta da patologia Parte_1 artrosica a livello lombo-sacrale con ernie al disco lombo-sacrale con rachialgia e lombosciatalgia e parestesie agli arti inferiori e limitazione funzionale;
patologia periartritica a livello della spalla dx con tendinopatia calcifica del sovraspinato dx con parestesie e deficit di forza all'arto superiore dx e limitazione funzionale;
patologie, causate dall'attività lavorativa svolta in ambiente di lavoro all'esterno particolarmente umido con esposizione alle variazioni climatiche caldo-freddo e sforzi fisici per zappare, movimentazione di carichi, trasporto sulle spalle di cassette, inoltre, alcune attivita' lavorative li doveva effettuare inginocchiata con trauma persistente cronico alla colonna lombo-sacrale, tutto per oltre trenta anni. - In considerazione che, al momento dell'assunzione, non presentava alcuna patologia e del fatto che l'attività Parte_1 lavorativa della stessa si svolgeva, esclusivamente, all'esterno con esposizione alle variazioni di temperatura caldo e freddo, movimentazione carichi e sforzi fisici, per oltre trenta anni. Si può concludere la consulenza tecnica d'ufficio, rispondendo al Magistrato, nel seguente modo, in relazione ai quesiti posti, riportando gli stessi: 1) Accertare la patologia artrosica, il rapporto di casualità tra la patologia esistente e l'attività lavorativa, l'incidenza e il quantum sulla vita di relazione con riferimento all'attività lavorativa alla luce della tabella ministeriale e di quant'altro utile ai fini di giustizia.
RISPOSTA : Esiste nesso eziologico tra la mansione lavorativa svolta e la patologia riscontrategli. La percentuale riscontrata è del 13% (tredici), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali e applicando la formula di Gabrielli. - Spondiloartrosi lombo-sacrale con ernia discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 che impronta il sacco durale con lombosciatalgia
e parestesie agli arti inferiori con limitazione funzionale;
cod. 213, percentuale 10%. -
Spalla dolorosa dx da tendinopatia calcifica del sovraspinato con parestesie, deficit di forza e limitazione funzionale dell'arto superiore dx;
cod. 227, percentuale 4%, a scalare
3%. RISPOSTA COMPLESSIVA Dallo studio dei documenti sanitari presenti in fascicolo processuale, dall'esito della visita peritale e dall'esame obiettivo, si evince chiaramente
5 che a seguito del lavoro svolto ha patito DA Parte_1 [...]
, con in misura pari al 13% (tredici), dalla data Parte_3 Controparte_8 della domanda amministrativa, 18 FEBBRAIO 2020”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta, delle mansioni in concreto affidategli e della riconducibilità alle stesse delle patologie denunciate.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ed dovrà essere condannato al CP_6 pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 13%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'importo viene liquidato secondo i valori tariffari minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese di CTU vanno poste altresì a carico dell' come liquidate con separato CP_6 decreto in favore della dott. Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
3383/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- In accoglimento del ricorso dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 13% a decorrere dal 18.02.2020, e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_6 refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 4.638,00 per compensi oltre
6 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_3
Locri, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3383/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3383/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, via F. Sofia Alessio n. 43, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Strangio
1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale per la Calabria,
[...] P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di CP_2 procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio
2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, Persona_1 elettivamente domiciliato in Locri C.so Margherita di Savoia n. 54
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, deduceva: - di aver svolto Parte_1 attività lavorativa quale bracciante agricola dal 1982 al 2018 addetta alla pulitura manuale dalle sterpaglie, pulitura dei terreni, taglio di rami, potatura degli alberi, raccolta delle olive e relativo trasporto;
- di aver lavorato negli ultimi cinque anni per la ditta Pt_2
; - di aver presentato, in data 18/02/2020, domanda per l'accertamento della
[...] malattia professionale (domanda nr. 515452731 - 515452732) per le seguenti patologie:
“IMPOTENZA FUNZIONALE RACHIDE D/L PER ERNIE DISCALI L3-L4, L4-L5, L5-
S1, NOTEVOLE LIMITAZIONE FUNZIONALE SALLA , TENDINOPATIA E CP_3
RIDUZIONE DELLO SPAZIO SUBACROMIALE CON SUL CP_4
TO ” - determinanti una invalidità permanente nella CP_5 misura del 20% ; - che con provvedimento del 07/07/2020 l' rigettava la richiesta CP_6 per il seguente motivo: “... LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E' INSUFFICIENTE
PER ESPRIMERE UN GIUDIZIO MEDICOLEGALE. Controparte_7
...”; - che avverso tale provvedimento, in data 27/11/2020, presentava
[...] opposizione, affinché venisse riconosciuta la malattia professionale, il danno biologico ed il diritto alla rendita, ricevendo la medesima risposta negativa dall' . CP_1
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…A)- di voler accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente alla malattia professionale e quindi la costituzione di un indennizzo in rendita o in capitale per inabilità permanente derivante dalle
2 patologie di cui sopra, asseritamene contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta;
B)- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa di tali malattie, presenta, un grado di invalidità permanente pari al 20% (come da certificazione del Dr.
o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Per_2
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione e, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità;
C) - Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_6 corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del
20% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_6 preliminarmente la nullità della domanda avversaria per indeterminatezza ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c.; - nel merito l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, opponendosi alle richieste istruttorie formulate.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale venendo altresì disposta CTU medico-legale.
Con provvedimento del 25.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro,
n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto CP_6 di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
3 Ritenuta la causa matura per la decisione, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
La questione controversa nel presente giudizio concerne il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dalla ricorrente e conseguentemente la percentuale del danno biologico dipendente dalla malattia professionale ritenuta, con la relativa decorrenza.
All'esito della prova orale espletata deve ritenersi provata sia l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, così come dedotta nel ricorso, sia il nesso causale tra la stessa e le patologie denunciate.
La teste, all'udienza del 29.05.2024, così riferiva: “conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato assieme ed è anche mia zia. Abbiamo lavorato insieme dal 2013 al 2018 nell'Azienda agricola di che si trova nel comune di San Luca. Abbiamo Parte_2 lavorato da novembre a gennaio di ciascun anno, circa 3/4 mesi l'anno occupandoci della raccolta delle olive, della pulitura del terreno, non arrivando la macchina su quel terreno dovevamo portare a mano le cassette ed i sacchetti delle olive. Le portavamo sulle spalle, la macchina si trovava sulla strada principale. Dopo la raccolta si effettuava la pulitura separando le foglie dalle olive. Prima del 2013 non ho assistito direttamente allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta da mia zia, so che ha lavorato come bracciante agricola perché me lo ha raccontato”. ADR Avv. Strangio: “Talvolta prima di procedere alla raccolta delle olive si rendeva necessario potare i rami e togliere le erbacce attorno all'albero”.
La teste , a sua volta, così ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché Testimone_1 abbiamo lavorato insieme ed è anche mia zia. Abbiamo lavorato insieme dal 2015 al
2018 presso l'azienda agricola di che si trova in zona di montagna nel Parte_2 comune di San luca. Lavoravamo per circa 3 mesi l'anno, da novembre a gennaio, tutti i giorni della settimana, dalle ore 7 alle 14. Svolgevamo lo stesso tipo di attività come braccianti agricole. Ci occupavamo della pulizia del terreno, della raccolta e del trasporto delle olive che avveniva a mano perché lì non arrivava la macchina, ci occupavamo anche della pulizia degli alberi a raccolta finita. Prima del 2015 non ho visto direttamente mia zia nello svolgimento dell'attività lavorativa ma so che andava a lavorare in campagna come bracciante agricola.”.
Dall'esame delle suddette testimonianze, lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola risulta riscontrato.
4 Ciò posto, devono essere esaminate le risultanze della espletata CTU medico legale la quale è stata affidata alla dott. che ha così concluso: “In risposta ai quesiti Persona_3 del sig. G. d. L., si afferma, secondo scienza e coscienza, che Parte_1 per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è affetta da patologie per le quali ha patito
DA DA MALATTIA PROFESSIONALE, con in misura pari al Controparte_8
13% (tredici), dalla data della domanda amministrativa, 18 FEBBRAIO 2020”.
In particolare il tecnico incaricato accertava: “DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI
MEDICO LEGALI Considerando che: - è affetta da patologia Parte_1 artrosica a livello lombo-sacrale con ernie al disco lombo-sacrale con rachialgia e lombosciatalgia e parestesie agli arti inferiori e limitazione funzionale;
patologia periartritica a livello della spalla dx con tendinopatia calcifica del sovraspinato dx con parestesie e deficit di forza all'arto superiore dx e limitazione funzionale;
patologie, causate dall'attività lavorativa svolta in ambiente di lavoro all'esterno particolarmente umido con esposizione alle variazioni climatiche caldo-freddo e sforzi fisici per zappare, movimentazione di carichi, trasporto sulle spalle di cassette, inoltre, alcune attivita' lavorative li doveva effettuare inginocchiata con trauma persistente cronico alla colonna lombo-sacrale, tutto per oltre trenta anni. - In considerazione che, al momento dell'assunzione, non presentava alcuna patologia e del fatto che l'attività Parte_1 lavorativa della stessa si svolgeva, esclusivamente, all'esterno con esposizione alle variazioni di temperatura caldo e freddo, movimentazione carichi e sforzi fisici, per oltre trenta anni. Si può concludere la consulenza tecnica d'ufficio, rispondendo al Magistrato, nel seguente modo, in relazione ai quesiti posti, riportando gli stessi: 1) Accertare la patologia artrosica, il rapporto di casualità tra la patologia esistente e l'attività lavorativa, l'incidenza e il quantum sulla vita di relazione con riferimento all'attività lavorativa alla luce della tabella ministeriale e di quant'altro utile ai fini di giustizia.
RISPOSTA : Esiste nesso eziologico tra la mansione lavorativa svolta e la patologia riscontrategli. La percentuale riscontrata è del 13% (tredici), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali e applicando la formula di Gabrielli. - Spondiloartrosi lombo-sacrale con ernia discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 che impronta il sacco durale con lombosciatalgia
e parestesie agli arti inferiori con limitazione funzionale;
cod. 213, percentuale 10%. -
Spalla dolorosa dx da tendinopatia calcifica del sovraspinato con parestesie, deficit di forza e limitazione funzionale dell'arto superiore dx;
cod. 227, percentuale 4%, a scalare
3%. RISPOSTA COMPLESSIVA Dallo studio dei documenti sanitari presenti in fascicolo processuale, dall'esito della visita peritale e dall'esame obiettivo, si evince chiaramente
5 che a seguito del lavoro svolto ha patito DA Parte_1 [...]
, con in misura pari al 13% (tredici), dalla data Parte_3 Controparte_8 della domanda amministrativa, 18 FEBBRAIO 2020”.
Dall'esame di quanto nell'elaborato peritale, ritiene questo giudice che la consulenza vada condivisa e posta alla base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dando riscontro dell'attività lavorativa svolta, delle mansioni in concreto affidategli e della riconducibilità alle stesse delle patologie denunciate.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ed dovrà essere condannato al CP_6 pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 13%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oltre interessi legali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'importo viene liquidato secondo i valori tariffari minimi in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse (D.M. 55/2014 e succ. modif.).
Le spese di CTU vanno poste altresì a carico dell' come liquidate con separato CP_6 decreto in favore della dott. Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
3383/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- In accoglimento del ricorso dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale accertato nella misura complessiva del 13% a decorrere dal 18.02.2020, e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_6 refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 4.638,00 per compensi oltre
6 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_3
Locri, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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