Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 25/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente dott.ssa Adriana PARLATO Giudice dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n.70060 del registro di segreteria, promosso sul conto giudiziale n. 107030 con relazione depositata il 29 luglio 2025 nei confronti di:
MS RL (P.I. 06672890826) con sede legale in via Don Luigi Sturzo 248/250, Carini (PA) PEC msa-srls@pec.it - agente contabile per la riscossione dell’imposta di soggiorno es. fin. 2024 della struttura ricettiva “NN ME” sita nel Comune di Alcamo in contrada Palma n. 16 - in persona del rappresentante legale p.t. della società sig.
TE UD, c.f. [...].
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Udito, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott.ssa Adriana La Porta.
Ritenuto in N.55/2026
FATTO
I. Con relazione depositata presso la segreteria di questa Sezione il 29 luglio 2025, il magistrato incaricato ha, anzitutto, rilevato che in data 23.06.2025 è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2024, assunto al n. 107030 e che il Comune di Alcamo, unitamente al conto giudiziale, ha provveduto a depositare la determinazione dirigenziale n. 64 del 07/04/2025 con cui, fra l’altro, il suddetto conto non è stato approvato/parificato.
Dopo aver ripercorso l’iter istruttorio e richiamato la disciplina comunale applicabile, in particolare, con la relazione in argomento è stato evidenziato che il conto in esame è stato oggetto di parifica con esito negativo da parte del Comune di Alcamo che, tra l’altro, ha dato atto per la struttura ricettiva NN ME del “mancato riversamento per € 5.913,00 relativi ad imposta di soggiorno dell’anno 2024” accertando “la mancata rispondenza tra importi dichiarati come riscossi da NN ME € 5.913,00 relativi anno 2024 nei rispettivi conti giudiziali presentati e quelli riversati”.
Il magistrato istruttore ha premesso che, per procedere all’esame del conto, con nota del 27/06/2025, prot. n. 1993, aveva richiesto:
- le dichiarazioni mensili/trimestrali sulla riscossione dell’Imposta di Soggiorno (IdS) effettuate dall’agente contabile es. fin. 2024, per la struttura ricettiva in oggetto, sul portale StayTour in uso dall’Amministrazione;
- le dichiarazioni ospiti e pernotti - report giornaliero (con l’indicazione dell’Imposta di Soggiorno incassata) per l’anno 2024 effettuate dall’agente contabile, per la struttura ricettiva in oggetto, sul portale StayTour;
- le copie delle quietanze di versamento e delle reversali d’incasso per € 1.153,54 ed €4.331,00 dichiarati dall’agente contabile nel modello 21 anno 2024, con l’indicazione del periodo in cui sono state incassate le suddette somme;
- la dichiarazione per Imposta di Soggiorno effettuata dall’agente contabile all’Agenzia delle entrate per l’anno 2024;
- il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno da parte del Comune vigente per l’anno 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale delle tariffe per IdS applicate per l’anno 2024 in funzione delle classificazioni delle strutture ricettive;
- se l’Amministrazione ha provveduto ad emettere avvisi di accertamento per il recupero delle somme per IdS annualità 2024 incassate dall’agente contabile e non riversate all’Ente per la struttura ricettiva in oggetto;
- in caso affermativo la trasmissione delle copie dei suddetti avvisi;
- ogni altra documentazione ritenuta utile a giustificazione delle movimentazioni contabili di cui al conto in argomento.
Per quanto concerne il quadro normativo applicabile, il magistrato istruttore ha precisato che, nel Comune di Alcamo, l’imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 a pernottamento, per i primi cinque giorni consecutivi del soggiorno presso la struttura.
Affermata, poi, la giurisdizione contabile e la qualità di agente contabile del gestore della struttura ricettiva, il Magistrato istruttore, ha dato atto delle criticità emerse nella gestione in esame. In particolare, è stato rilevato che nella sezione “riscossione ricevute nn”
non sono stati indicati i numeri delle ricevute rilasciate. Nelle colonne
“versamento in tesoreria” e “versamento importo” è stato indicato per il mese di gennaio 2024 il versamento “22/01/2024 reversale n. 824 del 1/03/2024” con l’importo di euro 1.153,54 e per il mese di marzo 2024 i versamenti “04/03/2024 rev. n. 858 del 4/3/2024 - 01/03/2024 rev.
823 del 1/03/2024” per un importo di euro 4.331,00. Tali reversali, tuttavia, come attestato dal Comune di Alcamo, riguardano regolarizzazioni contabili di sospesi di incasso per Imposta di Soggiorno riscossa dallo stesso Agente contabile nell’esercizio finanziario 2023 e versata al Comune nell’anno 2024 con
“ravvedimento operoso” a seguito di attività di accertamento.
D’altra parte, da confronto tra gli importi mensili dichiarati riscossi e riportati nel conto giudiziale, le dichiarazioni periodiche caricate dall’Agente contabile sull’applicativo StayTour e i dati riportati nella dichiarazione all’Agenzia delle entrate non sono emerse discordanze sull’importo dichiarato riscosso a titolo di imposta di soggiorno per il 2024 per la suddetta struttura ricettiva che è pari alla somma complessiva di euro 5.913,00. Pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Alcamo, con riferimento agli incassi per Imposta di Soggiorno, rendicontati dall’Agente contabile nel conto giudiziale e meglio dettagliati nei report trimestrali
(I° trim. € 1.220,00; II° trim € 1.669,00, III° trim. € 2.029,00; IV° trim. €
995,00), risulterebbe dovuto dalla società MS RL (P.I. 06672890826)
un importo pari a euro 5.913,00 (cinquemilanovecentotredici/00) quale omesso versamento dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2024 della struttura ricettiva “NN ME” di Alcamo.
Tenuto conto di quanto precede è stato conclusivamente contestato all’agente contabile il mancato riversamento di euro 5.913,00 e per tale importo, non discaricabile, ne è stata chiesta la condanna. A tale importo andrebbero, inoltre, aggiunti gli interessi legali sulle somme riscosse e non versate nella casse del Comune di Alcamo alle date di scadenza di cui all’art. 7, comma 2 del relativo regolamento comunale
(entro quindici giorni del mese successivo al trimestre solare), da ciascuna di queste date fino al soddisfo.
II. Con decreto presidenziale del 31 luglio 2025, notificato tramite il Comune di Alcamo a mezzo PEC in data 8 agosto 2025, è stata fissata l’udienza del 18 febbraio 2026.
III. Il 22 gennaio 2026 il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni con le quali, nell’aderire a quanto prospettato dal magistrato istruttore, ha chiesto la condanna dell’agente contabile.
IV. La MS s.r.l. non ha fatto pervenire nessuna memoria o documentazione.
V. All’udienza del 18 febbraio 2026, in assenza dell’agente contabile, il Pubblico Ministero, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1527/2026, si è rimesso alle valutazioni del Collegio in ordine alla sussistenza della giurisdizione contabile quanto in atti.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, ancorché in assenza di specifiche contestazioni sul punto, il Collegio ritiene di esaminare la sussistenza della giurisdizione contabile sul giudizio in esame, concludendo nel senso del difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice tributario.
Al riguardo, per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. si richiamano le motivazioni della Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 1527/2026, nonché della Sezione giur. Lazio n. 55/2026 cui si rinvia.
Con tali decisioni, in particolare, è stata ricostruita l’evoluzione normativa della disciplina dell’imposta di soggiorno dalla sua istituzione disposta dall’art. 14, comma 16, lett. e), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 sino alla entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 ed alla disposizione di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, introdotta con l’art. 5quinquies d.l. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215 del 2021. Inoltre, a valle di detta ricostruzione, è stato evidenziato che, a seguito della novella del 2020, con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento dell’imposta ad opera del cliente. […]
Sulla stessa scia si è posta la Sezione penale della Corte di cassazione che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020;
Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo.
Con tale decisione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, pertanto, definitivamente chiarito come l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile di imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”
[…], con conseguente difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, fermo restando il dovere per l’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto - secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario - anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario.
3. In relazione alla regolazione delle spese di lite, ai sensi dell’art.
31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana -
definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Grasso) (dott. Salvatore Chiazzese)
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 25 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco f.to digitalmente