Articolo 16 della Legge 10 novembre 2021, n. 175
Articolo 15
Versione
12 dicembre 2021
Art. 16. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 12 dicembre 2021