Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8185 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03303/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2026, proposto da UA CH HU, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Aversa, alla via Atellana n. 3;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Yaoundè, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 960/2025 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Yaoundè - Camerun, datato 20.10.2025 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata d'Italia a Yaoundè;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa ON Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
RILEVATO che:
- il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo di cui in epigrafe, rappresentando che lo stesso gli è stato consegnato a mani in data 20.10.2025;
- il ricorso risulta notificato il 17.03.2026 e depositato lo stesso 17.03.2026;
- il ricorso risulta, pertanto, essere stato notificato oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.;
CONSIDERATO che il ricorso – essendo palesemente irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., come da avviso datone alle parti alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, ai sensi degli articoli 73, comma 3, e 60 c.p.a. – può essere definito con sentenza in forma semplificata;
RITENUTO, invero, che, nella fattispecie, non sia pertinente il richiamo, operato dalla parte ricorrente, all’art. 41, comma 5, c.p.a., secondo cui “ Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa ”, nonostante la ricorrente risieda all’estero;
CONSIDERATO, infatti, che, come già concluso da questa sezione, da ultimo, con le sentenze n. 4875 del 16.03.2026 e n. 4986 del 17.03.2026:
- le disposizioni dell’art. 41 (rubricato “ Notificazione del ricorso e suoi destinatari ”) recano la disciplina delle modalità e dei termini di notificazione cui è onerata la parte ricorrente che intenda, come nella specie, proporre azione di annullamento;
- tali disposizioni, in analogia alle disposizioni del Codice di procedura civile (per esempio, art. 163 bis , primo comma, oppure 415, sesto comma, in combinato con l’art. 142 dello stesso Codice), alla luce delle quali devono essere lette, in virtù dell’esplicito rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni, previsto dall’art. 39 c.p.a., prevedono un prolungamento del termine per la notificazione laddove essa debba essere effettuata all’estero;
-la ratio palese di tali disposizioni, invero, è quella di consentire il compimento delle ricerche e degli adempimenti che sono imposti per effettuare una notificazione all’estero, ma ciò evidentemente implica che il detto prolungamento trovi applicazione soltanto qualora il soggetto destinatario della notificazione risieda all’estero, mentre non vi è ragione di prolungare il termine di impugnazione (sovvertendo il sistema processuale amministrativo) laddove il soggetto notificante risieda all’estero e debba procedere alla notificazione in Italia, presso la Pubblica Amministrazione, non potendosi ravvisare esigenze di sorta al riguardo (che, peraltro, nella fattispecie non sono neanche state dedotte);
- in materia è stato infatti efficacemente chiarito che la norma sul prolungamento del termine in commento “ spiega la sua portata precettiva con esclusivo riguardo alle parti private del processo, tenuto conto che la parte pubblica ha per definizione sede in Italia, cosicché nei riguardi di questa, per evidente carenza di scopo, il termine d'impugnazione non può subire allungamenti di sorta ” (così Tar Lazio n. 2836/2014, confermata da Consiglio di Stato n. 1896/2015; Tar Calabria – Catanzaro n. 719/2018);
- d’altro canto, una diversa interpretazione, tesa in ipotesi ad estendere tout court il prolungamento del termine ogni qualvolta il soggetto onerato della notificazione risieda all’estero, finirebbe per ridondare in un indebito vantaggio a favore della parte ricorrente, pur a fronte di una notifica meramente “interna”, con conseguente incertezza sui termini giuridici di consolidamento degli atti amministrativi, che potrebbero dipendere persino da scelte contingenti, se non di mera convenienza, dell’interessato al ricorso;
RITENUTO, altresì, che non possa essere accolta l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile del ricorrente, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., considerato che:
- nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto in deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. II, 10.12.2024, n. 9950, sez. V, 12.06.2024, n. 5262);
- la richiesta dell’appuntamento per la legalizzazione della procura risulta essere stata inoltrata ben 35 giorni dopo la notifica del provvedimento di diniego impugnato;
- non risulta versata in atti prova che, in esito a tale richiesta, la parte ricorrente sia stata convocata in Ambasciata per la predetta legalizzazione, per la prima volta, solo il giorno 24.02.2026;
-nella procura alle liti l’attestazione dell’autenticità della firma del ricorrente da parte del pubblico ufficiale risulta apposta in data 30.12.2025, allorquando il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto gravato era ormai spirato;
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto detto, che, in assenza dei presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile, il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività della notificazione;
RITENUTO, infine, che la peculiarità della fattispecie consenta, comunque, la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
ON Gallo, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ON Gallo | AN IR |
IL SEGRETARIO