Ordinanza cautelare 31 ottobre 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 23595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23595 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23595/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10975/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10975 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Idem, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
del decreto del Ministero dell'Interno (K10/-OMISSIS- del 27.4.2022 (notificato a mani della ricorrente in data 8.6.2022) di respingimento dell'istanza di conferimento della cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992, nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente, presupposto, presupponente, discendente, preparatorio o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. EL EN e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 23.5.2018 la ricorrente, cittadina albanese, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della L. 91/1992.
Con il provvedimento impugnato (notificato in data 8.6.2022) il Ministero intimato ha respinto tale istanza richiamando la giurisprudenza di questo Tribunale relativa alla possibilità per l’amministrazione di tenere conto anche dei precedenti penali dei componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente ed alla luce della seguente situazione penale del coniuge della ricorrente (-OMISSIS-):
“ - gravato da numerosi precedenti penali, prevalentemente legati agli stupefacenti;
- 13/03/2012: sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bologna alla pena di anni 2 e mesi 8, multa di 14.000 euro e ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato. Successivamente alla detenzione, in data 12/01/2017 con Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dichiarata estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova;
- 08/06/2019: segnalato all'A.G. dalla Stazione Carabinieri di Terre del Reno (FE), per violazione dell'art. 624 c.p. (tentato furto) ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 31.8.2022 e depositato in data 29.9.2022) la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato con la quale è stato censurato il ragionamento del giudice di prime cure volto a valorizzare unicamente la sussistenza di condanne penali a carico di componenti del nucleo familiare ed in assenza di correlazione con il richiedente la cittadinanza e lamentando la sussistenza di difetti istruttori e motivazionali nel provvedimento impugnato.
La ricorrente ha evidenziato di essere incensurata, di non essere stata nemmeno destinataria di segnalazione di reati, di non aver posto in essere comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale e che il reato commesso dal coniuge non avrebbe avuto rilevanza familiare, con conseguente difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento.
Peraltro, in relazione al precedente penale suddetto andrebbe tenuto conto del carattere risalente dello stesso e dell’avvenuta estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova (giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 12.1.2017).
Sarebbe poi contraddittorio che il figlio della ricorrente abbia ottenuto la cittadinanza, nonostante la condanna riportata dal padre dello stesso (il marito della ricorrente).
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno e si è limitato al deposito di documentazione.
4. Con ordinanza cautelare n. 6755/2022 (pubblicata in data 31.10.2022) questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta e condannato la ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, sottolineando il difetto del periculum in mora e la presenza di pregiudizi penali contestati al marito della ricorrente.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto, sussistendo difetti istruttori e motivazionali nei termini di seguito illustrati.
Prima di procedere oltre occorre ricordare taluni principi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa:
“ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino ” (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
Ciò posto, nel provvedimento impugnato l’unico autentico precedente penale del coniuge della ricorrente è stato giudicato dall’amministrazione in sostanza automaticamente ostativo all’ottenimento della cittadinanza da parte della ricorrente.
Tuttavia, come lamentato dalla ricorrente l’amministrazione non ha tenuto conto né del carattere risalente dello stesso (e comunque neppure ha dato conto di quando precisamente sarebbe stato commesso il fatto punito da tale sentenza, avendo indicato nel provvedimento impugnato la sola data della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Bologna), né dell’avvenuta estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova, giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 12.1.2017.
Quanto poi alla segnalazione dell’8.6.2019 per tentato furto l’amministrazione non ha chiarito neppure in corso di causa l’esito della stessa.
Neanche l’amministrazione risulta aver preso in considerazione la circostanza che il figlio della ricorrente risulta essere cittadino italiano.
Vero è che la giurisprudenza di questo Tribunale ha riconosciuto che l’amministrazione può motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza sulla scorta dell’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana in ragione di vicende penali a carico del coniuge del richiedente.
Tuttavia, nel caso di specie è decisivo osservare che l’amministrazione non ha congruamente dimostrato che gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato siano autenticamente rivelatori della scarsa integrazione della ricorrente, risultando carente l’istruttoria e la motivazione in ordine ai plurimi profili suesposti.
Ne deriva che l’impugnato provvedimento risulta effettivamente viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, così come sostenuto dalla ricorrente.
In conclusione, il ricorso proposto va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione competente in sede di riesercizio del potere.
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del coniuge della stessa, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND TO, Presidente
Matthias Viggiano, Referendario
EL EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL EN | ND TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.