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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 880 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di mandato in atti, dall'avv. Palmina Pirozzi (c.f.: ), C.F._1 domiciliataria in IA (BN), alla via Pirozzi n. 1; appellante
E
(p.i.: , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Mennitto (c.f.:
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f.: ), tutti domiciliati presso l'ufficio legale dell'ente in Parte_3 C.F._4
, alla via Mascellaro n.1; CP_1
appellata
– Parte_4 Parte_5
- (c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Farina (c.f.: P.IVA_3
), elett.te dom.ta in Napoli, alla via Pietro Giannone n. 30, presso lo C.F._5 studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli;
1 appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1699/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.8.2021, nel proc. di primo grado n. 450/2015 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.5.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. centro medico di diagnostica e riabilitazione, chiese ed ottenne il decreto Parte_4 ingiuntivo n. 1550/2014 in danno dell' a titolo di remunerazione per prestazioni Parte_6 di assistenza sanitaria specialistica e di riabilitazione rese in regime di convenzione (importo a titolo di saldo di € 444.789,74, oltre interessi ai sensi del d. lgs. 2002 n. 231).
A sostegno della pretesa il CMR richiamò gli accordi di cui al contratto n. 1442 del
5.7.2012, stipulato con l' e regolante i volumi e le tipologie delle prestazioni Parte_6 per l'anno 2012, valevole in regime di prorogatio anche per l'anno 2013, produsse le relative fatture, ritualmente emesse, e le disposizioni di pagamento (in particolare la disposizione di liquidazione e pagamento n. 161 del 14.3.2014, che inglobava una lunga serie di fatture per complessivi € 242.745,94 riferibili a prestazioni rese nell'anno 2012 per ricoveri di riabilitazione intensiva;
e la fattura 0023RDO del 24.2.2014 per € 202.043,80, per prestazioni di assistenza specialistica e di riabilitazione rese nel mese di gennaio 2014). Part Si oppose l deducendo che: - in data 1.12.2009 il C.M.R. aveva ceduto il credito Part vantato verso essa alla cessione notificata ad essa debitrice ed accettata il Parte_1
4.12.2009; - gran parte delle fatture azionate rientravano tra crediti ceduti;
conseguentemente, aveva ritenuto di pagare, a) le fatture di cui al mandato di pagamento n. 161 del 14.3.2014, per l'importo di € 242.745,94, alla cessionaria (tranne che per € 288,90, versati all' ); b) CP_2
l'acconto del 90% della fattura del 24.2.2014 (prestazioni relative al mese di gennaio 2014), in due tranche, la prima di € 114.000,00 alla cessionaria, ed ulteriori € 67.839,00 alla Pt_1
Parte_ medesima cedente sul conto corrente acceso presso la Controparte_3 dalla stessa indicato;
- in ogni caso, gli interessi moratori non potevano essere riconosciuti nella misura delle transazioni commerciali.
Chiese l'opponente il rigetto della opposizione e di essere autorizzata a chiamare in garanzia la beneficiaria dei pagamenti. Parte_1
Si costituì il CMR argomentando che la cessione dell'1.12.2009 era riferibile ai soli crediti derivanti dai contratti in essa esplicitamente richiamati (contratti n. 742 del 22.5.2009; n. 661 del
28.1.2009, 731 del 27.4.2009) e loro eventuali proroghe o rinnovi;
espose che il contratto azionato n. 1442 del 5.7.2012 (valevole in regime di prorogatio anche per l'anno 2013) non rientrava tra quelli indicati nella cessione e che, peraltro, la cessione in massa dei crediti futuri
2 era limitata per legge ai crediti derivanti da contratti da stipulare entro e non oltre il termine di Part 24 mesi (art. 3 l. 52/1991); aggiunse di aver comunicato all' la interruzione di ogni rapporto Part con la cessionaria con note ricevute dall' il 21.11.2013 e il 24.1.2014; ne derivava Parte_1
Part che del tutto illegittimamente l' aveva versato gli importi alla e non poteva Parte_1 ritenersi liberata;
chiese, dunque, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto.
Autorizzata la chiamata in causa della quest'ultima si costituì, dedusse Parte_1 che il contratto del 2012 era da ricomprendersi nel contratto capostipite del 2009, richiamato nella cessione;
che il rapporto era proseguito nel tempo e che, in ogni caso, nelle fatture trasmesse dal centro e nei documenti di pagamento era di volta in volta confermata la intervenuta cessione;
che, deterioratisi i rapporti, rifiutò gli ordini di bonifico in data 8.11.2013; che solo in Part data 8.1.2014 venne a conoscenza della missiva già inviata all' nel 21.11.2013 contenente la volontà del CMR di interrompere i rapporti (che si interruppero definitivamente con il recesso, esercitato da essa banca nel 2014); chiese, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare la sua esclusiva titolarità dei crediti illegittimamente azionati dal spiegò poi Pt_4
Part domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell' al pagamento in suo favore della somma residua di € 88.043,80 derivante dalla fattura non pagata n. 0023RDO del 24.2.2014, Part oltre interessi moratori ex d. lgs. cit., all'uopo notificando a sua volta all' 'atto di chiamata in causa contenente la spiegata domanda riconvenzionale trasversale. Part L chiese il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca nei suoi confronti deducendo anche che non poteva essere chiamato in causa un soggetto già parte del giudizio.
Il contestò la pretesa titolarità della e la intervenuta cessione;
ribadì Parte_5 Pt_1
Part che l' on poteva considerarsi liberata per aver pagato a soggetto non legittimato.
Con sentenza n. 1699 del 2021 pubblicata il 27.8.2021, il Tribunale di Benevento revocò il Parte_ decreto ingiuntivo e: -condannò l a pagare al la somma di € 348.101,31 Parte_6
Pt_ oltre interessi moratori;
rigettò la domanda riconvenzionale della banca;
- condannò la banca Part a tenere indenne l' i quanto condannata a pagare;
- compensò le spese di lite.
A sostegno della decisione il Tribunale espose che: - il contratto azionato era quello sottoscritto il 5.7.2012, autonomo ed autosufficiente;
- tale contratto non poteva essere inteso quale proroga/integrazione dei contratti dell'anno 2009 indicati nel contratto di cessione, che non erano neanche stati prodotti;
- la cessione dell'1.12.2009 richiamava espressamente i contratti (n.
3 contratti tutti del 2009 e loro proroghe e rinnovi) ed al più poteva ricomprendere nuovi contrati a stipularsi entro i 24 mesi, sulla base della disciplina invocata dalla stessa creditrice (art. 3 della l. n. 52 del 1991, sulla cessione in massa di crediti futuri).
3 Part Esclusa la cessione, il tribunale ritenne tuttavia che l' avendo ricevuto svariate note dal
CMR (in atti prodotte) in cui era proprio quest'ultimo ad individuare e ad indicare il beneficiario dei pagamenti nella cessionaria banca , poteva considerarsi inizialmente liberata in Pt_1 applicazione del principio del pagamento a creditore “apparente” avendo lo stesso Pt_5
Pt_ creato il colpevole affidamento sulla legittimazione della a ricevere i
[...] Pt_1 pagamenti;
solo con la missiva del 9.12.2013 e quella successiva del 24.1.2014 (la cui ricezione Part Pt_ era documentata oltreché incontestata) il CMR aveva comunicato all' che la non poteva intendersi quale corretto beneficiario, con la conseguenza che solo per i pagamenti effettuati Part Pt_ Part dall n favore dell' successivi a tale data, la oveva essere considerata inadempiente e non liberata dall'obbligazione di pagamento.
Prosegue il tribunale nel senso che, conseguentemente, occorreva risolvere solo la sorte dei Part Pt_ pagamenti successivi alla comunicazione all' che la banca non fosse più beneficiaria: erano coinvolti, tra gli altri, il mandato di pagamento del 14.3.2014 (importo € 242.745,94) e la fattura del 24.2.2014 (€ 202.043,80), tutti successivi a tale comunicazione ed azionati in monitorio.
Riconobbe, dunque, il Tribunale come ancora dovuto l'importo portato dal mandato n. 161 Part Pt_ richiamato, che l veva ammesso di aver (erroneamente) pagato alla banca (€ 242.745,92 CP_ meno € 288,90 pagati all' ; riepilogò analiticamente tutti gli importi non liberatori, anche tenendo conto di somme non contestate e già ricevute dalla CMR;
revocò il decreto ingiuntivo e Parte_ condannò l al pagamento in favore del della somma di € 348.101,31, Parte_6 oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231/2002; condannò la a tenere indenne Parte_1
Part l' di quanto condannata a pagare, in difetto di valida cessione del credito in favore della e compensò le spese di lite. In motivazione, il Tribunale rigettò anche la domanda Pt_1
Part riconvenzionale proposta dalla verso l iferibile alla fattura sopra indicata. Pt_1
Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato a due motivi di cui si Parte_1 dirà ed ha chiesto, in accoglimento dell'appello, di dichiararla effettiva cessionaria e titolare dei crediti illegittimamente azionati dal CMR;
ha chiesto di respingere la domanda di manleva Part proposta dall' nei suoi confronti e di accogliere la domanda riconvenzionale proposta nei Part confronti dell' per il pagamento della fattura indicata in primo grado, vinte le spese del doppio grado. Part Ha resistito l' chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di rigettarlo nel merito, vinte le spese.
Ha resistito il C.M.R., chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e, comunque, di rigettarlo nel merito;
ha poi chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale affidato ad un unico
4 motivo riferibile alle spese di lite, lamentandone la erronea compensazione in difetto dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Il secondo motivo dell'appello principale, rispettoso dei requisiti di forma ex art. 342
c.p.c., va esaminato prioritariamente poiché attiene alla individuazione degli specifici crediti oggetto di cessione in favore della ed alla disciplina regolatoria della cessione dei Parte_1 crediti futuri.
Tale secondo motivo di appello è così rubricato: Violazione di legge con riferimento all'articolo 8 quinquies co 2 d. lgs 502/92 (disciplina degli accordi tra la Regione, le unità sanitarie locali e le strutture che erogano le prestazioni) ed all'art.
3. l 52/91 (sulla cessione dei crediti futuri e dei crediti in massa). Erronea valutazione del materiale probatorio agli atti del giudizio.
2.1-In tale articolato motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui Parte_1 il Tribunale non include i crediti derivanti dall'azionato contratto del 2012 in quelli ceduti;
assume sul punto che tale contratto rientrava nelle ipotesi di modifica/proroga/integrazione dei contratti dell'anno 2009, ritualmente ceduti, e che non rilevava la omessa produzione in atti dei contratti del 2009, dei quali era comunque noto il contenuto in quanto riportato nell'atto di cessione.
2.2-Il Tribunale ha motivato nel senso che, tra il la in data 1.12.2009, Pt_4 Parte_1 era intervenuta una scrittura autenticata di cessione dei crediti presenti e futuri vantati dal primo Part nei confronti dell' a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, derivanti dai contratti specificamente indicati (recanti n. 742 del
22.5.2009, n. 661 del 28.1.2009 e n. 731 del 27.4.2009) e loro eventuali implementazioni, varianti, proroghe e/o rinnovi, collegata ad un factoring concluso in pari data mediante scambio di corrispondenza; argomenta che il contratto del 2012 azionato in monitorio si caratterizzava per autonomia ed autosufficienza e non rappresentava affatto una integrazione, modificazione o proroga di un contratto precedente;
del resto, aggiunge il tribunale che il contratto del 2012 non richiamava espressamente alcun contratto antecedente e regolava il rapporto in maniera completa quanto alle prestazioni da remunerare, ai limiti massimi di spesa, ai termini, ai presupposti ed alle modalità dei pagamenti. Specifica il Tribunale, peraltro, che i contratti del 2009 non erano neppure stati prodotti ai fini di un eventuale raffronto.
Sulla base di tale presupposto, il tribunale ha escluso tra i crediti ceduti quelli riferibili alle prestazioni richieste successive all'anno 2012.
5 2.3-La decisione è del tutto condivisibile.
In primo luogo, appare assolutamente evidente sotto il profilo probatorio che, al fine di effettuare il necessario confronto tra evenienze e risultanze documentali, era assolutamente necessario produrre i contratti di riferimento del 2009: assumere che il contenuto di un documento è noto in virtù di un mero richiamo, in una fattispecie contrattuale così complessa, è argomento del tutto insufficiente.
Inoltre, è stato portato pacificamente in esecuzione solo il contratto del 5.7.2012 ed ha ragione il Tribunale a ritenere che tale contratto non rientra tra quelli ceduti perché la cessione richiama contratti determinati e ben indicati, tutti conclusi nell'anno 2009, e si estende ad eventuali proroghe e rinnovi di questi soli contratti. Ebbene, i patti del 2009 non sono noti in assenza di produzione dei contratti;
di contro, i patti del 2012 sono sicuramente contenuti in un contratto dotato di assoluta autonomia e dal contenuto autosufficiente.
Del resto, il contratto di cessione al più poteva ricomprendere nuovi contratti a stipularsi entro i 24 mesi ai sensi dell'art. 3 della l. 52/1991, che disciplina la cessione dei crediti futuri e dei crediti di massa, a mente del quale: “1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. 2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. 3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento
a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.
In conclusione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il contratto del 2012 non rientra tra le fonti dei crediti ceduti perché regola ex novo le prestazioni, le remunerazioni, i volumi e le tipologie;
non presenta le caratteristiche della proroga di un contratto precedente, neppure richiamato;
inoltre, è successivo alla scadenza biennale del primo contratto del 2009.
3. Il primo motivo di appello è così rubricato: Violazione di legge, con riferimento all'art.
1264 cod. civ.; erronea valutazione del materiale probatorio agli atti;
omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti;
motivazione contraddittoria e insufficiente.
3.1-In tale articolato motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui il tribunale dà rilievo, ai fini della individuazione del beneficiario, alle comunicazioni mediante le Part Pt_ quali il CMR aveva chiesto all' di non pagare più alcuna somma alla banca , senza tenere Parte_ conto delle dichiarazioni dal valore “confessorio” contenute nelle fatture che la le aveva trasmesso (doc. 14-23 depositati in primo grado) nelle quali aveva dichiarato che i crediti indicati nelle fatture rientravano tra quelli ceduti, elemento da solo sufficiente a trasferire ad essa cessionaria anche la titolarità di tali crediti;
su tale ultimo punto aggiunge che, in presenza di tale
6 dichiarazione confessoria di cessione, le note successive con la indicazione del corretto beneficiario non potevano travolgere/revocare le dichiarazioni confirmatorie della cessione in favore della banca di cui ai ridetti documenti 14-23.
Con ulteriore censura, si duole nuovamente della mancata inclusione dei crediti derivanti dalle prestazioni eseguite nell'anno 2012 e negli anni successivi nei crediti ceduti (questione già affrontata al punto che precede).
Ha chiesto, dunque, l'appellante, in accoglimento di tale percorso argomentativo, di dichiarare che essa banca era l'unica titolare dei crediti ceduti.
3.2-Il motivo è infondato. Part Occorre distinguere la posizione dell' a quella della Pt_1
Part Quanto alla posizione dell' si è già detto che il Tribunale, esclusa la cessione, ha dato Part valore alle note della CMR, regolarmente ricevute dall' e contenenti la indicazione espressa del beneficiario ( ), ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento a creditore Parte_1 apparente. In dettaglio, il Tribunale, partendo dall'assunto iniziale in base al quale i crediti ingiunti non rientravano nella cessione del 2009, pur tuttavia ha ritenuto che le note del cedente
CMR inviate al debitore con la indicazione di un non corretto beneficiario (banca ) avessero Pt_1
Part indotto in errore l' i sensi e per gli effetti della operatività dell'art. 1189 c.c.
Sempre correttamente il Tribunale ha aggiunto che, solo dopo la indicazione da parte del Part CMR all' del giusto beneficiario (intervenuta con la nota contenente la comunicazione della interruzione di ogni rapporto con la missiva del 9.12.2013 pacificamente ricevuta Parte_1
Part dall' il 15 e dalla medesima richiamata nella comparsa di costituzione in primo grado), non poteva più ritenersi e sostenersi l'efficacia liberatoria dei pagamenti avendo il CMR eliminato Part dubbi/errori sulla indicazione del beneficiario, con la conseguenza che l' da tale momento, era da considerarsi gravemente in colpa per aver pagato a soggetto non legittimato e non liberata dalla obbligazione, nei limiti dei pagamenti eseguiti in epoca successiva a tale missiva. Part Segue, dunque, il calcolo dei pagamenti non liberatori e la condanna dell' a pagare a corretto creditore.
3.3- Quanto, invece, alla posizione della , la stessa invoca la titolarità dei crediti Parte_1 ceduti sia invocando il contratto capostipite del 2009 originariamente ceduto (del quale quello del 2012, a suo dire, era mera integrazione) e che è argomento già ritenuto infondato come esposto al punto che precede, sia in base ad un argomento ulteriore: invoca la il valore Pt_1 confessorio della dichiarazione di inclusione dei crediti in lite tra quelli ceduti, contenuta nelle fatture che il CMR le aveva trasmesso.
Su tale ultimo punto specifico si osserva quanto segue.
7 In primo grado (all. 14-23) sono state prodotte le fatture trasmesse dal CMR alla Parte_1 rientranti nel mandato di pagamento n. 161. Nella quasi totalità delle fatture indicate in blocco in tale mandato, si legge: In relazione al rapporto di factoring in essere tra noi e la vostra banca ed alle cessioni di credito con voi stipulate, Vi inviamo copia delle fatture di seguito elencate riguardanti le nostre forniture al cliente in oggetto regolarmente seguite. Confermiamo con la presente che i crediti relativi si devono intendere, ad ogni effetto, a voi ceduti, conformemente alle norme che regolano il rapporto di factoring. Come da accordi, vogliate trasmettere al nostro cliente l'allegata lettera da noi sottoscritta, con cui confermiamo l'avvenuta cessione.
Sul valore “confessorio” di tale dichiarazione, il si è difeso invocando l'errore Pt_4 nella dichiarazione, rettificato nelle note successive contenenti la esplicita dichiarazione di Pt_ interruzione di ogni rapporto con la e la indicazione del corretto beneficiario del pagamento.
In definitiva, da un lato la invoca la natura confessoria della “conferma di cessione” Pt_1 proveniente dal cedente e contenuta nelle fatture che il CMR le aveva trasmesso (con specifico riferimento alle fatture di cui al decreto di liquidazione n. 161), conferma che, a suo dire, doveva finanche estendersi anche alle ulteriori fatture azionate che non contenevano tale espressa dichiarazione, dovendo ritenersi che il comportamento complessivamente tenuto dal CMR, che aveva specificamente confermato la cessione dei crediti nelle fatture prodotte, fosse significativo della volontà di considerare le fatture emesse con tale causale come ricomprese nell'originario atto di cessione in massa (cfr. pag. n. 13 dell'atto di appello); di contro il CMR si difende invocando l'errore in fattura della indicazione della persistente validità della originaria cessione e l'operatività dell'art. 2734 c.c. quanto al valore da attribuire alla successiva rettifica.
Il Tribunale, come desumibile dalla motivazione, dopo aver esaminato la posizione Part dell' risolta in applicazione delle regole del pagamento a creditore apparente fino alle rettifiche del 9.12.2013 e del 24.1.2014, quanto alla posizione della che insiste Parte_1 nell'essere considerata cessionaria, non ha però ben chiarito il valore (confessorio/confermativo o altro) da attribuire alle dichiarazioni del CMR di conferma della cessione contenuto nelle fatture trasmesse alla Banca, sottoscritte dal legale rappresentante.
Tanto premesso, al di là del dubbio sul valore confessorio di tale dichiarazione (e di prova legale ex art. 2735 c.c. anche quanto alla eventuale conclusione di un contratto di cessione, che non richiede la forma scritta), ad integrazione della motivazione del tribunale è sufficiente aggiungere che, ai sensi dell'art. 2734 c.c., invocato dal CMR, Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 -confessione giudiziale o stragiudiziale - si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato, ovvero a modificarne
o estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte
8 non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
La norma disciplina la confessione complessa;
in tema la giurisprudenza ritiene che, alla luce del significato ampio della formula usata dal legislatore nell'art. 2734 c.c., laddove la confessione, in presenza di dichiarazioni aggiunte e successive, sia contestata, la valutazione di tutte le circostanze diviene liberamente valutabile. In siffatte ipotesi, l'apprezzamento del giudice si estende tanto alle circostanze aggiunte quanto alla dichiarazione principale, in quanto l'eventuale valore preminente dato ad esempio la dichiarazione aggiunta comporta il venir meno del valore di quella principale, in virtù del libero apprezzamento, ed escluso il valore di prova legale della confessione (Cass. 2024, n. 8768).
Riportando tale pronunciamento nel caso in esame, occorre valutare il senso della conferma contenuta nelle fatture unitamente al tenore della successiva nota di rettifica.
Ebbene, è evidente che la conferma di cessione (confessione) proveniente dalla CMR è collegata alla ritenuta persistenza della validità della originaria cessione del 2009 (nella conferma si richiama espressamente la cessione pregressa e si richiama anche il collegato factoring); del resto la banca stessa la interpreta siccome riferita alla originaria cessione poiché nelle difese si legge ripetutamente che la volontà del CMR contenuta nella dichiarazione era quella di confermare, o meglio considerare le fatture emesse con tale causale come ricomprese nell'originario atto di cessione in massa.
Peraltro, è pacifico che la cessione del 2009 in ogni caso non poteva avere efficacia per i crediti sorti da contratti stipulati oltre i 24 mesi e non si può confessare/confermare un fatto che non si può giuridicamente verificare.
Sotto diverso angolo visuale, la conferma/confessione non appare neppure riferibile o ricollegabile alla conclusione tra le parti di un nuovo contratto di cessione dopo quello del 2009, ipotesi neppure prospettata (anzi, come esposto, nelle difese la Banca si riferisce sempre alla persistente validità della originaria cessione).
Infine, è la stessa ad ammettere di avere avuto piena conoscenza, in data 8.1.2014 Pt_1
(cioè, in data antecedente ai ricevuti pagamenti) della missiva di rettifica che il CMR aveva Part inviato all' l 9.12.2013 in cui comunicava la interruzione di ogni rapporto bancario.
Ne consegue che correttamente il tribunale ha dato rilevanza alle note successive della
CMR in cui si escludeva che la fosse beneficiaria/cessionari dei suoi crediti;
note pervenute Pt_1
Part sia nella sfera di conoscenza dell' prima dei pagamenti erroneamente effettuati alla Banca e sia nella sfera di conoscenza della parimenti in epoca antecedente ai pagamenti ricevuti, Pt_1
Part come dalla stessa Banca ammesso. Infatti, i pagamenti sono stati fatti dall' il 14.3.2014,
9 quanto alla liquidazione di pagamento n. 161; mentre gli ulteriori importi sono riferibili a prestazioni del 2014 e sono finanche ricompresi in fatture che, stavolta, non contengono neppure la conferma di cessione, come evidenziato dalla stessa appellante nel motivo di appello.
4.Con ulteriore censura contenuta nel secondo motivo, l'appellante si duole Parte_1 della sentenza nella parte dedicata alla domanda riconvenzionale, che è stata rigettata.
Il tribunale, sia pur con scarna motivazione, ha rigettato la domanda di pagamento proposta Part dalla nei confronti dell' ritenendo tale pretesa non rientrante tra i crediti ceduti alla Pt_1
Parte_1
4.1-I motivo non è fondato. Al di là della scarsa chiarezza del motivo di appello (non vi è neppure un vero e proprio motivo di appello), che non pare rispettoso dei requisiti ex art. 342
c.p.c., dalla lettura degli atti del primo grado e del motivo di appello emerge che la fattura azionata in riconvenzionale dalla è riferibile a prestazioni eseguite nel mese di gennaio Pt_1
2014 ed è pacifico che dopo i contratti del 2009 è stato stipulato un nuovo contratto nel 2012.
Poiché, come correttamente esposto dal tribunale, i crediti derivanti da questo contratto del 2012 non rientrano tra quelli ceduti, la non ha, rispetto ad essi, alcuna legittimazione attiva. Pt_1
5. Il C.M.R ha proposto appello incidentale sulle spese di lite e si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle stesse, in difetto dei requisiti dettati dall'art. 92 c.p.c.
5.1-Il tribunale ha sostenuto la compensazione richiamando la notevole complessità, in diritto ma anche in fatto, della vicenda.
5.2-Non vi è dubbio che la questione presenti elementi di assoluta complessità sia nella ricostruzione in fatto della vicenda sia in punto di diritto;
evenienze che integrano gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione, alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
6.Vanno, dunque, rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale e la gravata sentenza va integralmente confermata.
7.L'esito dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado tra tutte le parti. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e le impugnazioni sono state respinte, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell' appellante principale e dell'appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da Parte_4
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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