Decreto presidenziale 5 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2021
Decreto presidenziale 5 marzo 2021
Ordinanza cautelare 9 marzo 2021
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, decreto presidenziale 05/02/2021, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/02/2021
N. 00042/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00032/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2021, proposto da
LU VI, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Gualandi in Belogna, via Altabella n. 3;
contro
Comune di Bologna non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'Ordinanza del Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia del Comune di Bologna P.G. n. 481100/2020, notificata in data 24.11.2020, recante “rimessione in pristino ex art. 15 L.R. 23/2004 per opere abusive site in Via del Borgo di San Pietro n. 67 nei confronti di VI LU”, della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio PG n. 257729 dell'1.07.2020, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza con cui parte ricorrente ha chiesto che la causa sia discussa oralmente mediante collegamento da remoto;
Ritenuto che l’istanza non possa essere accolta in quanto:
1)La norma in oggetto prescrive che –al di fuori del caso in cui l’istanza in oggetto sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite –il Presidente del Collegio debba valutare l’istanza “anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse” (e conseguentemente parrebbe doversi intendere come non soltanto sulla base di queste ultime);
2)L’istanza in oggetto è genericamente delineata, senza specifica indicazione dei profili di fatto o di diritto che si intendano eventualmente discutere e con esclusivo riferimento a circostanze ipotetiche ed a formulazione di stile;
Ritenuto, pertanto, che la causa debba passar in decisione senza discussione orale;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di cui in premessa, stabilendo che la causa passi in decisione senza discussione orale.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso in Bologna il giorno 5 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Giancarlo Mozzarelli |
IL SEGRETARIO