Articolo 6 della Legge 9 marzo 1967, n. 150
Articolo 5Articolo 7
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21 aprile 1967
Art. 6.
Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1967
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