Art. 6.
Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.
Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.