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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel proc. n. 17880/23 promosso da
nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Di Muro Luigi e dall'avv. Napoli Massimiliano
ricorrente
– Questura di Torino rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato convenuto costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate per l'udienza del 6.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale ed in subordine ha domandato il riconoscimento della protezione internazionale. Infatti con provvedimento prot. 1027/2023 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato il timore di essere arruolato alle armi in caso di rientro nel paese di origine ed il fatto della sua integrazione sociale. Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 insussistenza dei presupposti. All'udienza del 6.3.2025 mediante trattazione scritta le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate. pagina 1 di 4 §§§ Va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. In assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi C.c. si è ritenuto applicabile alle domande proposte anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto la normativa previgente. Tale interpretazione ha ricevuto il conforto della Suprema Corte ( Cass.4890 /2019 e da ultimo Cass. 7831/2019) In particolare a questo proposito le Sezioni Unite 24413-21 hanno da ultimo statuito che “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto dei richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno". Tuttavia in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette
pagina 2 di 4 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto- legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tanto premesso nel caso di specie, la domanda non fondata.
pagina 3 di 4 Premesso che i documenti depositati dalla difesa unitamente alle note scritte conclusive sono tardivi essendo udienza deputata al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato nonché con la espressa indicazione, nelle forme di rito, delle domande che si intendono precisare o, eventualmente, rinunciare, deve rilevarsi che il ricorso promosso si incentra sulla situazione politica in Russia e paventa il serio pericolo di arruolamento del ricorrente dal medesimo temuto. Come evidenziato dalla controparte e nel parere della Commissione Territoriale, richiamato nel decreto impugnato, deve evidenziarsi che il timore del ricorrente di essere chiamato alle armi non rientra nella previsione normativa sopra descritta. Con la conseguenza che le domande di protezione internazionale formulate in questa sede in via subordinata sono inammissibili. Con riguardo, invece, ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale deve rilevarsi che non è stato provato il livello di integrazione del ricorrente in Italia posto che i documenti depositati, in parte in lingua russa ed in parte del tutto generici, non appaiono sufficienti per dimostrare il raggiungimento di un positivo percorso di integrazione nel tessuto italiano (cfr. doc. allegati al ricorso e alle memorie). Né risulta prova che il medesimo abbia una vita affettiva, relazionale o amicale in Italia. Conseguentemente, operando una comparazione tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia e il suo livello di integrazione nel paese di origine deve escludersi che i suoi diritti fondamentali verrebbero lesi in caso di espulsione dal territorio nazionale, in quanto il ricorrente potrebbe agevolmente ricreare nel suo Paese d'origine una situazione di vita analoga o migliore a quella italiana. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-rigetta la domanda di protezione speciale;
-dichiara inammissibile le domande di protezione internazionale;
-condanna il ricorrente a corrispondere a favore della controparte costituita le spese di lite che liquida in euro 1000 oltre Iva e Cpa se dovute;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel proc. n. 17880/23 promosso da
nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Di Muro Luigi e dall'avv. Napoli Massimiliano
ricorrente
– Questura di Torino rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato convenuto costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate per l'udienza del 6.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale ed in subordine ha domandato il riconoscimento della protezione internazionale. Infatti con provvedimento prot. 1027/2023 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato il timore di essere arruolato alle armi in caso di rientro nel paese di origine ed il fatto della sua integrazione sociale. Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 insussistenza dei presupposti. All'udienza del 6.3.2025 mediante trattazione scritta le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate. pagina 1 di 4 §§§ Va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. In assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi C.c. si è ritenuto applicabile alle domande proposte anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto la normativa previgente. Tale interpretazione ha ricevuto il conforto della Suprema Corte ( Cass.4890 /2019 e da ultimo Cass. 7831/2019) In particolare a questo proposito le Sezioni Unite 24413-21 hanno da ultimo statuito che “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto dei richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno". Tuttavia in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette
pagina 2 di 4 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto- legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tanto premesso nel caso di specie, la domanda non fondata.
pagina 3 di 4 Premesso che i documenti depositati dalla difesa unitamente alle note scritte conclusive sono tardivi essendo udienza deputata al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato nonché con la espressa indicazione, nelle forme di rito, delle domande che si intendono precisare o, eventualmente, rinunciare, deve rilevarsi che il ricorso promosso si incentra sulla situazione politica in Russia e paventa il serio pericolo di arruolamento del ricorrente dal medesimo temuto. Come evidenziato dalla controparte e nel parere della Commissione Territoriale, richiamato nel decreto impugnato, deve evidenziarsi che il timore del ricorrente di essere chiamato alle armi non rientra nella previsione normativa sopra descritta. Con la conseguenza che le domande di protezione internazionale formulate in questa sede in via subordinata sono inammissibili. Con riguardo, invece, ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale deve rilevarsi che non è stato provato il livello di integrazione del ricorrente in Italia posto che i documenti depositati, in parte in lingua russa ed in parte del tutto generici, non appaiono sufficienti per dimostrare il raggiungimento di un positivo percorso di integrazione nel tessuto italiano (cfr. doc. allegati al ricorso e alle memorie). Né risulta prova che il medesimo abbia una vita affettiva, relazionale o amicale in Italia. Conseguentemente, operando una comparazione tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia e il suo livello di integrazione nel paese di origine deve escludersi che i suoi diritti fondamentali verrebbero lesi in caso di espulsione dal territorio nazionale, in quanto il ricorrente potrebbe agevolmente ricreare nel suo Paese d'origine una situazione di vita analoga o migliore a quella italiana. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-rigetta la domanda di protezione speciale;
-dichiara inammissibile le domande di protezione internazionale;
-condanna il ricorrente a corrispondere a favore della controparte costituita le spese di lite che liquida in euro 1000 oltre Iva e Cpa se dovute;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Alessandra Aragno
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