Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1168/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Parte_1
), con sede in ER (P. IVA , Parte_2 PartitaIVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli Avv.ti Michele
Mauceri e Salvatore Maiolino (del Foro di Siracusa) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), con sede in CP_1 CP_2
Pa TA (P. IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. C.F._1
Francesco Carità (del Foro di Agrigento) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione del 21.9.2017 - con cui conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa la – la esponeva: Controparte_3 Controparte_4
- che con contratto del 1°.
9.2015 aveva affidato alla società convenuta, in possesso di autorizzazione “DDS 666 – Impianto mobile per il trattamento di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, l'incarico di procedere a campagna di trattamento secondo le prescrizioni di legge dei rifiuti pericolosi - individuati con il codice CER 17.05.05 – che erano stati stoccati, per complessivi 1.380 tonnellate, presso lo stabilimento di essa attrice in TA,
c.da Piano Bugiades,
- che in base al testo contrattuale il prezzo della prestazione “è concordato tra le parti”: ed al momento della stipula essa committente aveva corrisposto a controparte la somma di € 20.000,00 + IVA, a riscontro del pagamento della quale veniva rilasciata dalla fattura n. 89/2015, recante Parte_1
causale “Anticipo per il servizio di campagna di trattamento di rifiuti pericolosi e non presso il Vs impianto di c.da Piano Bugiades”,
- che, al fine di dar corso all'incarico, la aveva addì Parte_1
27/11/2015 richiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia “il rilascio di autorizzazione per la campagna lavorativa di 15 giorni da svolgere presso l'impianto di stoccaggio di zona industriale di TA “ex Parte_3
Halos lotto 17”, previa inertizzazione dei rifiuti”: richiesta riscontrata con nota n. 4270 prot. del 29.1.2016 mercè la quale il Dipartimento Regionale di detto Assessorato approvava “la polizza fideiussoria Parte_4
n. 2105638 del 18/11/2015 stipulata tra la Parte_5
e la Controparte_5
con Rappresentanza Generale per l'Italia in Via G. Spadolini, 4 -
[...] per un importo massimo garantito di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di attività di trattamento di inertizzazione di rifiuti non pericolosi (CER 170505) per una quantità di 1380 tonnellate, da svolgersi presso l'impianto della Società sito in Contrada Bugiades sn nel Comune di TA (AG), di CP_1
durata pari a 15 giorni a partire dalla data del presente provvedimento”
(sancendo, infine, che “la Ditta alla cessazione della campagna è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed a comunicare la chiusura della stessa al
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed al Libero Consorzio
Comunale di Agrigento, producendo una relazione di sintesi sulla campagna effettuata”),
- che, tuttavia, “la , dopo aver incassato la somma suddetta, Parte_1
non eseguiva nessuna prestazione: neanche un grammo di rifiuti veniva trattato!”.
Stante l'evidente inadempimento della società convenuta, peraltro rimasta inadempiente anche dopo essere stata sollecitata a provvedere a quanto negozialmente a suo carico, chiedeva pertanto essa al Tribunale adito CP_1
di:“1) Ritenere e dichiarare in danno della in persona del Parte_1
legale rappr.te pro tempore, odierna convenuta, la risoluzione del contratto (meglio specificato in narrativa) relativo al trattamento di rifiuti pericolosi individuati al cod.
ER 17/5/05 per un totale di 1380 tonnellate (conferiti da presso la Pt_6 CP_1
, stoccati presso lo stabilimento della intercorso tra la e la
[...] CP_1 CP_1
2) Ritenere e dichiarare il diritto della odierna Parte_1 CP_1
attrice, di essere risarcita del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale derivante dal grave inadempimento contrattuale da parte della Parte_1
per quanto esposto in narrativa e per ogni altro motivo che il Giudice adito
[...]
dovesse ritenere;
3) Condannare, conseguentemente, la in Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, odierna convenuta: 3a) al pagamento/restituzione a favore della in persona del legale rapp.te pro- CP_1 tempore, odierna attrice, della somma di € 24.400/00
(ventiquattromilaquattrocento/00) per la risoluzione del contratto (meglio specificato in narrativa) relativo al trattamento di rifiuti pericolosi individuati al cod. CER
17/05/05 per un totale di 1380 tonnellate;
oltre ancora 3b) al pagamento a favore della società in persona del legale rapp.te pro tempore, odierna attrice, CP_1
della somma di €10.000,00 (diecimila/00) o nella diversa misura stabilita dal
Tribunale, in seguito ad espletanda CTU o con pronuncia equitativa, per il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale morale, esistenziale e di immagine dovuto alla vicenda per cui è causa per esclusiva responsabilità della per una complessiva somma di € Parte_1
34.400,00 (diconsi € trentaquattromilaquattrocento/00) a favore di parte attrice o di quell'altra maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere di Giustizia o con pronuncia equitativa ovvero in seguito ad espletanda CTU, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al soddisfo, il tutto da contenere nell'ambito dello scaglione dichiarato al fine del pagamento del contributo unificato;
4) Ritenere e dichiarare sussistenti i requisiti di cui all'art. 96 cpc e conseguentemente, ritenuto che la parte avversa abbia costretto l'attrice ad agire nonostante la evidenza dei fatti, ignorando altresì l'invito ad aderire alla negoziazione assistita, condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi equitativamente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto da contenere nell'ambito dello scaglione dichiarato al fine del pagamento del contributo unificato. Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari e/o compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, come per legge”.
Costituendosi in contraddittorio la obiettava di avere, in Parte_1
seguito alla stipula del contratto de quo, diligentemente curato l'avvio della prodromica “procedura amministrativa tesa all'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della GI LI, come può chiaramente evincersi da una disamina della domanda presentata dalla stessa in data 27.11.2015 (si veda doc.3), che risultava corredata di tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento della richiesta autorizzazione”, e di aver incassato la somma anzidetta di € 20.000,00
+ IVA proprio a compenso dell'esecuzione di tale attività “preliminare dello smaltimento, che, nel caso specifico, era di natura, strettamente, amministrativa”; e di non aver poi eseguito la commessa sol perché detta “autorizzazione” del
29.01.2016 “si presentava del tutto erronea, in quanto acconsentiva il recupero di rifiuti di natura “non pericolosa” quando, invece, i rifiuti conferiti dalla CP_1
erano stati indicati dalla stessa di natura “pericolosa”, e nello specifico recavano il codice CER 170505. La conseguenza dell'errore posto in essere dalla GI
LIna, ovviamente, fu l'impossibilità in capo alla di Parte_1
procedere allo smaltimento oggetto del contratto del 01.09.2015, e tale circostanza fu ribadita alla giusta missiva del 22.03.2016 (Doc.7) con la quale CP_1
veniva, altresì, rappresentata la volontà di procedere al deposito di una nuova richiesta di autorizzazione, e ciò al fine di adempiere a quanto stabilito dal contratto”. Ingiustificatamente tuttavia – si riteneva di poter stigmatizzare – “A fronte di tale comunicazione la risposta della fu l'invio da parte della stessa della CP_1
comunicazione del 29.03.2016 (Doc.8) con la quale la stessa, denunciando contestualmente il presunto inadempimento, ebbe a comunicare la volontà di recedere dal contratto stipulato in data 01.09.2015, con ciò rendendo inattuabile qualsiasi adempimento alle obbligazioni assunte ad opera della convenuta società”.
Poiché quanto lamentato da controparte doveva, pertanto, essere ricondotto soltanto al rifiuto della stessa controparte, contrario a buona fede, di consentire l'ulteriore esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, essa oltre Parte_1
che richiedere infine il rigetto delle domande della società attrice, in via riconvenzionale chiedeva altresì al Tribunale di:”a) dichiarare l'inadempimento di in virtù del recesso illegittimo e ingiustificato;
b) condannare la CP_1 CP_1
al risarcimento del danno patrimoniale subito, pari al lucro cessante da
[...]
calcolarsi con la percentuale del 10% sull'intero prezzo convenuto da contratto”.
§§§ in udienza, in esito alla sua trattazione la causa era istruita mediante prova per Tes_1
interpello e per testimoni.
Indi il primo giudice – ritenuta la causa matura per la decisione, e raccolte quindi le conclusioni delle parti – assegnata la causa a sentenza riteneva, per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva:
- che “Dall'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., come dianzi ricostruita, consegue, anzitutto, la fondatezza della domanda di accertamento dell'intervenuto inadempimento contrattuale della convenuta la quale, come peraltro dalla stessa non contestato, non ha mai effettuato la campagna di inertizzazione dei rifiuti prevista in contratto”,
- che “Non assume alcun rilievo l'eccezione, sollevata dalla convenuta, secondo cui la stessa avrebbe adempiuto diligentemente alle obbligazioni contrattuali, avendo presentato alla GI LIna la domanda di autorizzazione al recupero dei rifiuti. Ed invero, ritenere che una parte sia stata adempiente sol perché abbia espletato una delle obbligazioni accessorie derivanti dal contratto implicherebbe un indebito frazionamento dell'oggetto del contratto, il quale, tuttavia, dipende non tanto dalla divisibilità della prestazione, quanto piuttosto dalla valutazione degli effetti che lo stesso produce sugli interessi delle parti contraenti”,
- che, parimenti, “nessun rilievo assumono le deduzioni di parte convenuta secondo cui la campagna di trattamento dei rifiuti non sarebbe stata iniziata a causa della nota prot. n. 4270 della GI LIna con la quale sarebbe stata erroneamente autorizzata l'attività di trattamento di inertizzazione di rifiuti non pericolosi, impedendo così alla convenuta di eseguire la prestazione prevista in contratto. Ciò in quanto, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, a fronte dell'emissione della suddetta nota in data
29.01.2016, la convenuta ha atteso sino al 22.03.2016 (cfr. doc. 7 fasc. attrice) per informare l'attrice dell'esistenza dell'errore nel provvedimento di approvazione della campagna, e ciò faceva soltanto successivamente alla richiesta di quest'ultima, inviata in data 07.03.2016, di chiarimenti in merito al mancato inizio dei lavori. A fronte di ciò, la convenuta non si è in alcun modo attivata, pur avendone tutto il tempo e pur essendo a ciò obbligata ex art. 1375 c.c., per richiedere chiarimenti alla GI LIna in merito al presunto errore nell'autorizzazione, ovvero per presentare una nuova domanda, limitandosi ad affermare, solo con la comunicazione del 22.03.2016
(dunque, circa due mesi dopo l'emanazione del provvedimento di autorizzazione), che “sarà cura della scrivente richiedere al Dipartimento acqua e rifiuti nuova richiesta di campagna”, segno inequivocabile che alcun impegno è stato profuso dalla convenuta per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali”,
- che il mancato rispetto – da parte della società convenuta – di detto obbligo, ex art. 1375 c.c., di eseguire il contratto in buona fede fosse reso palese dalla circostanza che “nonostante nell'autorizzazione emanata dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti si faccia riferimento a “rifiuti non pericolosi”, tuttavia risulta utilizzato il codice del rifiuto corretto, ovvero CER
170505, il quale, per legge, identifica i rifiuti relativi a fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose;
nozione che un soggetto come la convenuta, che opera stabilmente nel settore dello smaltimento dei rifiuti, non poteva non conoscere”,
- che alla società attrice non fosse per converso lecito, contrariamente a quanto addotto dalla in via riconvenzionale, addebitare alcun Parte_1
inadempimento: atteso che “l'attrice, nel rispetto delle proprie obbligazioni contrattuali, ha tempestivamente provveduto al pagamento dell'acconto richiesto dalla convenuta;
quest'ultima, al contrario, non solo si è resa del tutto inadempiente, per sua esclusiva responsabilità, ma si è, altresì, comportata in mala fede, dapprima rimanendo inerte sino alla richiesta attorea di chiarimenti e, successivamente, non lamentando alcunché - nonostante le numerose diffide inviate dall'attrice, da ultimo con racc. a/r del 16.05.2017 (che conteneva, peraltro, anche invito ad aderire alla negoziazione assistita), rimaste prive di riscontro - salvo, poi, proporre domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento del danno solo con la comparsa di costituzione nell'odierno giudizio”,
- che “Alla declaratoria di risoluzione del contratto in esame consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la condanna della convenuta alla restituzione di quanto incassato in virtù del contratto dedotto in lite nella misura indicata dall'attore
(€ 24.400,00).
Ed in virtù delle motivazioni così rassegnate (e per quant'altro più non rileva, tuttavia, in questa sede di impugnazione) il Tribunale di Siracusa, con sentenza n.
1480/2023 del 31.7.2023, definitivamente pronunciando così statuiva finalmente:”1)
Dichiara risolto per grave inadempimento imputabile alla Parte_1
il contratto di appalto dell'1.09.2015. 2) Condanna la alla Parte_1
restituzione, in favore della della somma di € 24.400,00, oltre interessi CP_1
con la decorrenza e al tasso indicati in motivazione. 3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla 4) Rigetta la domanda riconvenzionale CP_1
proposta dalla 5) Condanna la Parte_1 Parte_1
alla rifusione, in favore della delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 3.385,00 a titolo di compensi (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi, già applicata la parziale compensazione di 1/3 disposta in motivazione sul compenso altrimenti liquidabile, pari ad € 5.077,00), oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge”.
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 18.9.2023, appello basato su due motivi.
L'uno, rivolto a far valere che l'inadempimento, pur oggettivo, di essa appellante alle prestazioni di inertizzazione di rifiuti pericolosi dedotte in obbligazione a termini del contratto de quo non le fosse, tuttavia, affatto addebitabile: dovendosi, piuttosto, riconoscere che “l'errore presente all'interno dell'autorizzazione concessa dalla
GI LI fosse dettato da esclusiva negligenza di quest'ultima, soprattutto alla luce del fatto che questa difesa aveva dimostrato, attraverso la produzione della domanda di autorizzazione, che la stessa era dotata di tutti gli elementi necessari all'ottenimento dell'autorizzazione prodromica allo smaltimento dei rifiuti di natura pericolosa, e ciò nel pieno rispetto della normativa in materia. E' chiaro, quindi, che l'obbligazione inerente la fase preliminare della campagna di smaltimento era stata adempiuta correttamente dalla mentre il mancato avvio Parte_1
delle prestazioni di smaltimento fu dettato dall'errore presente nell'autorizzazione che - si ricorda - indicava i rifiuti da trattare come “non pericolosi” per poi, erroneamente, indicare il codice di rifiuto pericoloso. E' pacifico che il contrasto evidente all'interno dell'autorizzazione non poteva essere risolto dal Giudice nel senso di ritenere tale provvedimento amministrativo come valido ed idoneo a consentire l'esercizio della campagna oggetto del contratto inter partes, con il rischio della di subire un procedimento penale oltre che Parte_1
amministrativo. Viceversa era corretto l'operato della che, con Parte_1
la comunicazione del 22.03.2016, riportata dalla in maniera errata, ed in CP_1
aperta malafede, proponeva l'inoltro di una nuova domanda autorizzativa, impedita dalla con la illegittima comunicazione del recesso del contratto. Né di certo, CP_1
come erroneamente sostenuto dal Decidente, l'autorizzazione poteva ritenersi valida per la presenza dell'indicazione di un codice corretto, ovvero CER 170505, poiché
l'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 indica, in modo specifico, tra gli elementi di cui deve essere dotata l'autorizzazione Regionale, l'esatta tipologia dei rifiuti da trattare, e ciò rende lampante che, in seno all'autorizzazione in questione, non possa essere presente alcun genere di contraddizione, soprattutto, allorquando, lo smaltimento debba essere garantito da idonea polizza di fideiussione, che, ovviamente, ha uno specifico fine, ovvero rimediare ad eventuali danni ambientali che potrebbero derivare alla collettività e mutano in relazione alla natura dei rifiuti. Ed allora, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'indicazione di rifiuti “non pericolosi” rendeva impossibile l'inizio della campagna di smaltimento, ma di tale mancato avvio l'unica responsabile è da individuare, in primis, nella GI
LI, e nella in seconda battuta, giammai nella CP_1 Parte_1
.
[...]
Indi, con l'altro motivo della sua impugnazione, lamentava la società appellante che il primo giudice non avesse saputo ben valutare che contrario a buona fede fosse stata, semmai, la condotta della che, infatti, aveva preferito sollevare CP_1
eccezione di inadempimento (cui aveva fatto infine seguire la sua domanda di risoluzione contrattuale) sebbene il contratto de quo non prevedesse “alcun termine essenziale per l'inizio della campagna di smaltimento, e tale mancata previsione, avrebbe, pertanto, consentito alla di inoltrare una nuova Parte_1
domanda di autorizzazione alla GI LI, e dare così inizio allo smaltimento, impegno che la medesima aveva assunto nella missiva del 22.03.2016. In sintesi,
l'errata autorizzazione da parte della GI LI, e la mancata previsione di un termine essenziale per l'inizio della campagna di smaltimento, o per la fine, non potevano, in alcun modo, configurare un futuro e certo inadempimento della
[...]
la quale, tra l'altro, come risulta dagli atti di causa, si era Parte_1
dichiarata disponibile ad inoltrare una nuova domanda di autorizzazione, poi non resa possibile, esclusivamente, per la condotta illegittima tenuta successivamente dalla Non può esservi dubbio alcuno che, in assenza di un termine CP_1
essenziale, e alla luce della espressa volontà della di inoltrare una Parte_1
nuova richiesta alla GI LI, il recesso operato da non poteva davvero CP_1
avere alcuna giustificazione, ed ebbe a costituire un semplice pretesto per sottrarsi agli ulteriori e futuri obblighi, ma tale aspetto non è stato colto dal Decidente. A ciò si aggiunga che la facoltà di recesso era, esplicitamente, prevista dall'art. 11 del contratto in ipotesi tassativamente indicate, tra le quali di certo non è rinvenibile il rilascio di una errata autorizzazione, come avvenuto. Ed allora, la missiva del
29/03/2016 non poteva che essere considerata come una chiara volontà di sottrarsi agli obblighi assunti, ed il Giudice di prime cure avrebbe dovuto configurare una grave ipotesi di responsabilità contrattuale in capo alla anziché individuare CP_1
un inadempimento della viceversa del tutto inesistente”. Parte_1
Al più, detto recesso – proseguiva la società appellante – avrebbe dovuto essere ricondotto dal primo giudice al paradigma dell'art. 1671 c.c.: e “tale configurazione, ovviamente, avrebbe dovuto, comunque, comportare l'accoglimento della spiegata riconvenzionale, nonché il rigetto della domanda restitutoria formulata dalla attrice, atteso che l'art. 1671 c.c., pur prevedendo il diritto potestativo della committente a recedere dal contratto, sancisce parimenti il diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, comprensivo del lucro cessante e del danno emergente, e anche sotto tale profilo la sentenza appare erronea”.
Sulla base di tutto quanto così riassunto essa concludeva Parte_1
chiedendo, pertanto, alla Corte adita di:”Accertare e dichiarare che la Parte_1
non si è resa gravemente inadempiente al contratto d'appalto oggetto di
[...]
causa e che, pertanto, nulla è dovuto alla in ordine all'acconto di € CP_1
24.000,00, Iva compresa, portato dalla fatt. n. 89/2015. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa si è risolto a causa del grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla o, comunque, a seguito dell'esercizio da parte della stessa dal recesso CP_1
di cui all'art. 1671 c.c. Conseguentemente, sempre in via riconvenzionale, condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 Parte_1
a titolo di mancato guadagno nella misura del 10% del prezzo complessivo del
[...]
contratto di appello, calcolato a seguito di CTU che espressamente si richiede e/o, solo in via subordinata, nella misura che la Corte adita addetta vorrà liquidare ex art. 1223 c.c.”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la – nel contestare vibratamente l'appello CP_1
di controparte, che riteneva di poter stigmatizzare quale meramente dilatorio e che chiedeva infine che fosse rigettato – in particolare obiettava: - quanto al primo motivo di impugnazione, che “Il maldestro tentativo di
[...]
di giustificare il proprio operato cercando di scaricare le Parte_1
proprie responsabilità sull'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Rifiuti è manifestamente pretestuoso ed irrilevante. La nota protocollo n. 4270 del
29/01/2016 della GI LIna, Assessorato all'Energia, non è un'autorizzazione (la non necessita di Parte_1
un'autorizzazione, in quanto già autorizzata allo smaltimento rifiuti) bensì una comunicazione di approvazione della polizza fideiussoria e di comunicazione del termine perentorio di 15 giorni entro il quale eseguire l'inertizzazione del rifiuto codice Cer 17.05.05 che per legge è un rifiuto pericoloso (si veda
Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione Europea
2000/532/Ce del 3 maggio 2000 nonché l'elenco codici rifiuti allegato al D.
Lgs n 152/2006, codice dell'ambiente). I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce ed il
Codice rifiuto Cer 17.05.05 è contrassegnato come rifiuto pericoloso. La
[...]
gode già delle autorizzazioni necessarie per smaltire i Parte_1
rifiuti pericolosi. Nella stessa nota protocollo n 4270 del 29/01/2016 della
GI LIna, assessorato all'Energia (pag. 2 rigo 5 e segg.) si legge: “…
Visto il Decreto n 666 del 27 Maggio 2015 del dirigente del servizio 7 –
Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale la ditta con sede legale a ER Via Parte_1
Ammiraglio Persano n. 58, è stata autorizzata alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non, costituito da centralina di dosaggio e mix Modello EURO 3MIX – MP matricola 12/14 e dalla coclea di riciclo modello EURO – WASH 10 matricola 08/14, per le operazioni di recupero R5 e smaltimento D9 di cui agli allegati “B” e “C” del
D. lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., con capacità di trattamento pari a 40.000 t/a per una quantità max giornaliera di 160 t/g;”. Orbene, dal 29/01/2016 la
[...]
aveva 15 giorni di tempo (termine perentorio) per Parte_1 provvedere alla inertizzazione e smaltimento dei rifiuti pericolosi cod. CER
17.05.05 di cui al contratto oggetto della presente causa. Il refuso “non” pericolosi a cui cerca disperatamente di aggrapparsi la Parte_1
per giustificare il proprio inadempimento è del tutto irrilevante, stante che
[...]
la è già autorizzata e non necessita di alcuna ulteriore Parte_1
autorizzazione. In ogni caso, comunque, è evidente che il “non” utilizzato dall'assessorato regionale è un irrilevante refuso, in quanto - ogni qual volta che si parla di “rifiuto non pericoloso” - il dirigente dell'assessorato che ha redatto la nota n 4270 del 29/01/2016 indica sempre il Codice CER 17.05.05, che per legge è un codice di Rifiuto pericoloso (e non è ipotizzabile che la
[...]
non conosca i codici dei rifiuti pericolosi). La pretestuosità Parte_1
delle argomentazioni tendenti a spostare eventuali responsabilità in capo alla
GI LIna è evidente anche per il fatto che: a) la Parte_1
non si attivava per fare correggere il presunto, inesistente refuso su cui
[...]
cerca disperatamente di ancorarsi;
b) non veniva avanzata la richiesta di chiamata in causa della GI LI da parte di Parte_1
E' evidente che neanche la crede nelle responsabilità Parte_1
della GI LI (responsabilità inesistenti) e le argomentazioni difensive di scaricare le proprie responsabilità su terzi soggetti rimangono una suggestione palesemente infondata e giuridicamente irrilevante, confutata – nei fatti – dall'inerzia della , Parte_1
- quanto al secondo motivo di impugnazione, che “anche l'argomentazione difensiva secondo cui non era previsto un termine essenziale per l'adempimento dell'obbligazione da parte di è priva di Parte_1
qualsivoglia fondamento. Il termine essenziale per l'adempimento dell'obbligazione da parte di è contenuto nella Parte_1
comunicazione della GI LI Prot. n 4270 del 29/01/2016 (allegato n. 5 del fascicolo di I grado) dove si legge a pag. 2 rigo 38 e ss: “da svolgersi presso l'impianto della Società sito in nel Comune CP_1 Parte_3 di TA (Ag), di durata pari a 15 giorni a partire dalla data del presente provvedimento”.
§§§
Con ricorso ex art. 351, secondo comma, c.p.c. del 6.10.2023 la società appellante chiedeva che fosse fissata udienza ad hoc ai fini della immediata decisione della sua istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Istanza che, in esito all'udienza del 6.11.2023, era rigettata giusta ordinanza riservata del 13.11.2023.
Indi la causa era chiamata, per la sua trattazione, direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c.: e, essendo prontamente definibile, rinviata ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
L'appello della appare privo di valide ragioni, e si sottrae Parte_1
ad un giudizio di temerarietà sol perché non del tutto corrette si rivelano le motivazioni del primo giudice che - pur giungendo infine ad una corretta pronuncia di accoglimento della domanda dalla odierna appellata di risoluzione contrattuale per inadempimento di controparte, domanda che non merita affatto la riforma invocata dalla società appellante - tuttavia qualifica anch'egli in termini erronei di
“autorizzazione” la citata comunicazione n. 4270 prot. del 29.1.2016 del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia.
In realtà, come non a torto a più riprese posto in evidenza dalla in CP_1
seguito alla conclusione del noto contratto del 1°.
9.2015 la Parte_1
non era tenuta a munirsi di alcuna preventiva autorizzazione ad hoc, siccome già in possesso dell'autorizzazione permanente di cui al quindicesimo comma dell'art. 208 del T.U. 152/2006 che (di seguito, in particolare, al primo comma della stessa disposizione di legge secondo cui “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini;
i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto”) prevede che “Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare [e non invece richiedere alcuna ulteriore autorizzazione, n.d.r.] alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”.
E poiché – è allora appena il caso di rilevare – l'attività di inertizzazione di rifiuti cui l'odierna appellante si era obbligata con la stipula del noto contratto non era subordinata ad un'ulteriore previa attività provvedimentale dell'Amministrazione competente (che non fosse la mera presa d'atto della polizza fideiussoria accesa a garanzia del rischio di inquinamento ambientale e la fissazione di termine acceleratorio entro il quale dare avvio all'attività medesima), soltanto pretestuoso deve dirsi il timore della odierna appellante “di subire un procedimento penale oltre che amministrativo”: a fortiori ove si consideri che la presa d'atto anzidetta soltanto accusava, nei termini premessi in narrativa, non più che un evidente errore materiale.
Nei casi di specie - prevedendosi altresì che (come si ripete) “La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica” - all'Amministrazione competente spetta, piuttosto, l'esercizio di un'attività di controllo ex post: cui dunque l'avvio della campagna di attività di smaltimento o recupero di rifiuti non risulta, affatto, subordinato.
Campagna cui conseguentemente – si considera altresì, anche a riscontro di quanto dedotto dalla con il suo secondo motivo di appello – Parte_1
quest'ultima avrebbe nella specie dovuto dare avvio senza porre in tempo in mezzo, ovvero subito dopo aver preso conoscenza della nota del 29.1.2016 de qua o, al più tardi, entro quindici giorni dalla conoscenza medesima. Mentre – come deve infine rimproverarsi – si manteneva scioperata anche successivamente al suddetto sollecito del 7.3.2016, preferendo trincerarsi dietro l'elusiva asserzione che l'avvio dell'attività di inertizzazione che le era stata demandata le fosse persistentemente precluso dal mancato rilascio di autorizzazione ad hoc sconosciuta, in realtà, alla normativa di settore.
§§§
Per quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello veicolato in atti dalla conclusivamente, deve essere dunque rigettato. Parte_1
Le spese vanno regolate facendole seguire alla soccombenza della appellante, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo (dato dalla sommatoria di € 1.134,00 x fase studio + €
921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1480/2023 del 31.7.2023 proposto, con citazione del
18.9.2023, dalla nei confronti della - così Parte_1 CP_1
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna la al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 3.932,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20141 MILANO, con validità decorrente dal 18/11/2015 e fino al 18/12/2016,