TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1940
TAR
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
>
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, 34, comma 1, lett. e), 114, comma 4, lett. d) e 117, comma 3, c.p.a., eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto il primo motivo infondato, poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto all'obbligo di provvedere con la nota del 2019. Il secondo motivo è infondato in quanto la mancata notifica agli altri comproprietari non pregiudica la validità dell'atto per chi lo ha ricevuto. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili per carenza di interesse o perché le censure dovevano essere sollevate in sede di impugnazione delle ordinanze di demolizione presupposte. Inoltre, non è più possibile proporre istanza di accertamento di conformità dopo la scadenza del termine di 90 giorni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1940
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1940
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo