Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2023, proposto da SA TO, IA TO, CO TO e LU TO, in proprio e nella qualità di eredi di FR De TI, rappresentati e difesi dall’avv. AN SO, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Toledo n. 156, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad acta - non costituito in giudizio;
Comune di Boscotrecase, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Capunzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA NO, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Nitrato IZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
“a) dell’ordinanza, reg. ord. n. 7 e prot. gen. n. 651 del 20 gennaio 2023, notificata ai sopra generalizzati ricorrenti nella successiva data del 30 gennaio 2023, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’ “area di sedime, nonché il diritto di passaggio e/o servitù per accedere alle opere abusive ove occorre per la complessiva superficie di m2 4.000” , facente parte dell’immobile in proprietà dei ricorrenti, sito in Boscotrecase alla via Monaco, 1-2, censito in catasto al foglio 17, p.lla 187, ex p.lle 2738 e 2740;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Boscotrecase e di LA NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LB GI e uditi per le parti i difensori, AN SO per la parte ricorrente, ZI RL su delega dell’avv. Capunzo per il Comune di Boscotrecase, e Sergio Nitrato IZ per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2023 FR De TI, SA TO e IA TO, eredi di TE TO, comproprietari dell’immobile sito in Boscotrecase, via Monaco, 1-2, censito in catasto al foglio 17, p.lla 187, ex p.lle 2738 e 2740, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza, Reg. Ord. n. 7 e Prot. Gen. n. 651 del 20 gennaio 2023, notificata loro in data del 30 gennaio 2023, con cui il Commissario ad acta , delegato all’espletamento dell’incarico di cui alla sentenza di questa Sezione n. 3217 del 16 maggio 2018, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale de “ l'opera costituita da:
ampliamento casa di abitazione sul fronte Sud della superficie complessiva di m2 72 (8,00m x 9,00m) dell'altezza di 3,00m e relativa copertura adibita a porticato, posta sul fronte Sud e Ovest dell'abitazione della superficie di m2 65,00 (5,00m x 13,00m) e di m2 26,00 (2,00m x 13,00m);
apertura di n° 2 finestre all'interno del vano w.c. e del vano ripostiglio di 0,80m x 1,00m, poste a quota 1,80m dal calpestio e una piccola tettoia a copertura di un manufatto in legno di 2,50m x 2,30m, tale copertura è posta ad una quota variabile dal calpestio da 2,50m a 2,00m;
area parcheggio di circa 200,00 m2, sistemata con pietrisco, posizionata sul fronte Sud-Est del fondo, attigua ad essa (fronte Est);
area sistemata con pietrisco ed avente le stesse dimensioni della precedente e che ricade nella proprietà dell'Acquedotto Campano;
struttura adibita a cucina di superficie pari a m2 32,13 (5,10x6,30) altezza 2,70m sul fronte Nord-Ovest di via Bosco del Monaco, chiusa perimetralmente con blocchi di lapil-cemento e copertura con lamiere coibentate. Il tutto alla via Bosco del Monaco n.1-2.
Area di sedime, nonché il diritto di passaggio e/o servitù per accedere alle opere abusive ove occorre per la complessiva superficie di m2 4.000, facente parte della superficie distinta nel N.C.E.U. di Boscotrecase al foglio 17 Particelle nn°187, ex 2738 e 2740. ”.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, 34, comma 1, lett. e), 114, comma 4, lett. d) e 117, comma 3, c.p.a., eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento amministrativo.
A – Sui poteri del Commissario ad acta . I ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento di acquisizione adottato in quanto l’Amministrazione comunale, con nota prot. n. 4496 del 17 maggio 2019, avrebbe compiutamente ottemperato all’obbligo posto a suo carico (“provvedere […] sulla diffida presentata dalla ricorrente NO LA”), operando un puntuale distinguo tra opere legittimate da titoli abilitativi ed opere realizzate in assenza di detti titoli, tutte insistenti sul fondo di proprietà dei ricorrenti, elencando, altresì, i provvedimenti repressivi adottati in relazione a queste ultime. Conseguentemente il Commissario ad acta insediatosi avrebbe ecceduto dai poteri conferitigli da questo Tribunale; piuttosto che adeguare i propri poteri “al comando contenuto nella pronuncia” n. 3217/2018, li avrebbe arbitrariamente travalicati.
B – Sulla notificazione del gravato ordine di acquisizione.
Ad avviso dei ricorrenti il provvedimento di acquisizione gravato sarebbe affetto da un ulteriore profilo di illegittimità, autonomamente invalidante, in quanto non sarebbe stato notificato a tutti i comproprietari dell’immobile, eredi del de cuius , SA TO; in particolare sarebbe stato notificato ai soli ricorrenti De TI e TO, ma non a tutti i comproprietari.
C – Sul difetto di istruttoria.
I ricorrenti, dopo aver richiamato le opere acquisite al patrimonio comunale con il provvedimento impugnato, hanno altresì lamentato che il Commissario ad acta avrebbe provveduto alla acquisizione di opere non costituenti superfice calcolabile, oltre che di opere, in parte, non in proprietà di essi ricorrenti e, in parte, pure legittime.
In particolare: - quanto ai manufatti di cui al sopra richiamato punto II sarebbero state non identificabili in termini di superfice calcolabile, sarebbero state acquisite in forza di un mero richiamo contenutistico delle ordinanze di demolizione nn. 65/2011 e 75/2011, espressamente operato dal Commissario ad acta in seno al provvedimento ivi gravato; - in riferimento alle opere di cui al punto IV sarebbe stata acquisita l’area di proprietà della Regione Campania ergo Acquedotto Campano, in forza di esproprio intervenuto a cura della Cassa del Mezzogiorno; - in relazione alle opere di cui al punto V i manufatti non sarebbero acquisibili, in quanto costituenti parte integrante del comodo rurale insistente sul fondo, identificato in N.C.E.U. al foglio 17, part. 187 in uno alla particella 2740, ante ’67, e, dunque, ante acquisto da parte del de cuius , SA TO, verificatosi nell’85; - in riferimento al punto VI l’apprensione dell’area di sedime avrebbe interessato anche il locale vineria che sarebbe stato legittimamente realizzato in forza di D.I.A., prot. n. 6587 dell’8 giugno 2007, ed oggetto di ulteriore D.I.A. in sanatoria, prot. n. 6494 del 15 maggio 2009, cui sarebbe conseguito il provvedimento legittimante dell’amministrazione comunale ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Titolo Edilizio Abilitativo in Sanatoria n. 1 del 4 gennaio 2010), insistente sulla particella 2740, ex 2431.
D – Inefficacia dell’ordine di acquisizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Fermo quanto rappresentato al capo precedente, parte ricorrente ha rappresentato che la restante parte degli interventi (mere aree pertinenziali) pure oggetto di acquisizione, sarebbero suscettibili di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, mediante procedura semplificata in materia paesaggistica di cui alle lettere A12 e B18 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017; al riguardo ha precisato che essi ricorrenti stavano accingendosi a presentare le relative istanze, tese a legittimare le indicate opere.
Si sono costituiti in giudizio la controinteressata LA NO e il Comune di Boscotrecase con mero atto di stile.
Il suddetto Comune ha poi depositato una memoria con la quale ha sostenuto che il Commissario ad act a avrebbe adottato un atto inefficace, per avere essa amministrazione comunale adempiuto all’obbligo posto a suo carico con la sentenza n. 3217/2018 con i chiarimenti forniti con la nota prot. n. 4496/2017. Ha pertanto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, conseguentemente, l’estromissione dal presente giudizio.
Con atto depositato in data 18 dicembre 2024 il difensore della ricorrente FR De TI ha dichiarato l’intervenuto decesso di quest’ultima in data 14 aprile 2024, come da certificato di morte versato in atti, ed ha chiesto di disporre l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 300 c.p.c.;
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione, tenuto conto del certificato attestante il decesso della ricorrente De TI FR, già versato in atti in data 18 dicembre2024.
Con ordinanza n. 7278 del 23 dicembre 2024 questa Sezione, “ RITENUTO che per effetto di tale dichiarazione, debitamente documentata con allegato certificato di morte e reiterata in sede di discussione, non resta che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.. ”, ha dato atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., dalla data in cui il difensore della ricorrente aveva reso la relativa dichiarazione.
In data 28 febbraio 2025 SA TO, IA TO, CO TO e LU TO, in proprio e nella qualità di eredi della De TI, hanno depositato l’atto di riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 80 c.p.a..
In vista dell’udienza camerale del 22 maggio 2025 tutte le parti costituite hanno prodotto un’istanza con la quale, premesso che nessuna delle parti aveva formalizzato istanza di sospensione e, pertanto, non vi era luogo a provvedere in sede cautelare, tenuto conto che trattavasi di ricorso ordinario, hanno chiesto la cancellazione congiunta della causa dal ruolo delle sospensive.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025 il Collegio ha data atto a verbale che, premesso che con il presente giudizio era stato impugnato il sopravvenuto provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale adottato dal Commissario ad acta - nominato nell'ambito del ricorso Rgn. 2142/2017- in materia di silenzio-inadempimento, avverso il quale parte ricorrente aveva dedotto specifiche censure, esso pertanto doveva ritenersi soggetto a rito ordinario, non essendo stata peraltro proposta l'istanza cautelare, e tuttavia era stato inserito nel ruolo camerale, pur risultando nel Sistema Informatico quale rito ordinario. Di conseguenza, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale, anche in accoglimento dell’istanza congiunta di tutte le parti, depositata in data 19 maggio 2025, ed ha fissato per l’ulteriore trattazione della causa la prima udienza pubblica di gennaio 2026.
La controinteressata LA NO ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e, specificatamente, per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in quanto, ai sensi della suddetta disposizione normativa, non sarebbero più proprietari del bene e quindi non più legittimati, né avrebbero interesse a proporre l’odierno giudizio e, conseguentemente, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e per carenza di interesse a ricorrere. Il ricorso sarebbe altresì inammissibile in quanto l’impugnativa dell’acquisizione avrebbe dovuto essere proceduta dall’impugnativa dell’ordinanza di demolizione, nel caso di specie insussistente. Ha comunque dedotto l’infondatezza di tutti motivi di ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
In data 7 gennaio 2026 parte resistente ha prodotto una nota con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il giorno successivo ad altra data, al fine di consentire il completamento degli approfondimenti e degli elaborati tecnici necessari alla puntuale individuazione del sedime acquisito e, successivamente, la verifica e l’analisi dell’istanza degli TO–De TI, volta alla spontanea demolizione dei manufatti sanzionati con le ordinanze nn. 66/2011 e 75/2011 e delle relative determinazioni amministrative.
All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 il difensore delegato del Comune di Boscotrecase si è riportato alla suddetta istanza di rinvio e il difensore della parte controinteressata si è opposto; alla medesima udienza pubblica, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
Il Collegio ritiene, in via preliminare, di respingere l’istanza di rinvio presentata dal Comune di Boscotrecase in data 7 gennaio 2026 e reiterata dal proprio difensore delegato all’udienza di discussione dell’8 gennaio 2026, essendo la causa matura per la decisione.
Si prescinde dalle eccezioni di rito sollevata dalla controinteressata nell’ultima memoria prodotta per l’udienza di discussione, essendo il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile, nei sensi di seguito esposti.
Il primo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento di acquisizione impugnato in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe compiutamente ottemperato all’obbligo posto a suo carico con nota prot. n. 4496 del 17 maggio 2019 è infondato.
Al riguardo occorre premettere che con la suddetta sentenza n. 3217 del 16 maggio 2018 questa Sezione, pronunciatasi nel ricorso proposto per l’annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Boscotrecase sull’atto di diffida del 4 aprile 2016, notificato il 22 aprile 2016, aveva disposto: “ 7.- Ne consegue che il Comune di Boscotrecase ha l’obbligo di provvedere in merito all’esposto-diffida da ultimo presentata dalla ricorrente, avviando il procedimento di rigorosa verifica dei fatti e delle circostanze da quest’ultima dedotta e, quindi, di concluderlo con un provvedimento espresso il cui contenuto, nel caso di accertato compimento di attività abusiva, non potrà che coincidere con la comminatoria di una delle sanzioni tipiche, in relazione al tipo di abuso compiuto, di cui al d.p.r. 380/2001. Va pertanto assegnato al Comune il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione del presente provvedimento, per l’adozione e la comunicazione delle proprie determinazioni. ”.
Con la suddetta nota prot. n. 4496 del 17 maggio 2019 del Comune di Boscotrecase - in disparte la questione che contrariamente a quanto rappresentato in fatto nel ricorso da parte ricorrente, che ha affermato che era stata adottata “ in esecuzione della predetta statuizione ed in riscontro agli esposti-diffide avanzati dalla NO ,” risulta adottata soltanto in riscontro alla diffida del 22 giugno 2014 e quindi antecedente a quella del ricorso - l’obbligo dell’amministrazione comunale non può ritenersi adempiuto in quanto nella citata nota, versata in atti, nella parte finale denominata “ 3.- Azioni Repressive ” è rappresentato: “ Accertata l’inottemperanza dei destinatari delle ordinanze notificate dal Comune di Boscotrecase, è stata disposta la calendarizzazione dell’attività repressiva (Acquisizione e Demolizione) che il Testo Unico per l’edilizia pone a carico dell’Amministrazione comunale. ”.
Pertanto da tale nota non risulta che le sanzioni siano state adottate, con conseguente legittimità dell’attività di esecuzione intrapresa dal Commissario ad acta con il provvedimento di acquisizione oggetto di impugnazione che, conseguentemente, non può ritenersi atto inefficace, come sostenuto dal Comune con la memoria difensiva.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata notifica a tutti i proprietari dell’immobile; in particolare sarebbe stata notificata solo nei confronti di essi ricorrenti e non sarebbe stata notificata a LU TO.
Il motivo è infondato.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa “ «affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo», tuttavia il ricorrente che sia stato effettivamente destinatario di tali notifiche non ha interesse a dolersi del fatto che i due atti non siano stati inviati anche agli altri comproprietari, dato che «la mancata formale notificazione dell’ingiunzione di demolizione dell’opera edilizia abusivamente realizzata a tutti i comproprietari della stessa non costituisce vizio di legittimità dell’atto, che rimane quindi valido ed efficace, in quanto la notificazione costituisce una condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell’art. 21 bis, l. n. 241 del 1990), vale a dire un presupposto di operatività dell’atto nei confronti dei suoi diretti destinatari, con la conseguenza che la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta. Tanto in ragione della funzione assolta dall’istituto, consistente nell’esigenza di portare a conoscenza dell’atto del suo destinatario, onde ottenere la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine. Ne consegue che alcun pregiudizio può discendere in capo a chi ha ricevuto ritualmente la notificazione dell’atto per effetto della mancata notifica del provvedimento agli altri comproprietari del bene» (Cons. Stato, sez. II, n. 7008 del 2020 e, più di recente, n. 253 del 2023). ” - Consiglio di Stato, Sezione II, 18 dicembre 2024, n. 10180.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria, in quanto il Commissario ad acta avrebbe provveduto alla acquisizione di opere non costituenti superfice calcolabile, oltre che di opere, in parte, non in proprietà di essi ricorrenti e, in parte, pure legittime, come sopra specificamente riportato.
Il motivo è inammissibile; in particolare le censure con cui parte ricorrente ha lamentato di non essere proprietaria sono inammissibili per carenza di interesse e le altre censure sono comunque inammissibili in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto dedurle in sede di impugnazione delle presupposte ordinanze di demolizione adottate nel 2011, che il Commissario ad acta ha espressamente richiamato non solo nominativamente ma anche nel loro contenuto, avendo espressamente richiamato nel provvedimento stesso gli abusi di cui alle suddette ordinanze di demolizione.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimo solo se avesse esteso gli effetti traslativi oltre i limiti individuati nella presupposta ordinanza di demolizione di cui costituisce doverosa esecuzione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 novembre 2021, n. 7666 e 21 novembre 2018, n. 6745), circostanza questa tuttavia, come detto, non verificatasi nel caso di specie.
Il Collegio ritiene altresì inammissibile anche il quarto motivo di ricorso con cui i ricorrenti hanno rappresentato che la restante parte degli interventi (ritenute mere aree pertinenziali) pure oggetto di acquisizione, sarebbero suscettibili di accertamento di conformità in sanatoria che essi stavano accingendosi a presentare, al fine di legittimare le opere indicate.
Ed invero trattasi di censura che i ricorrenti avrebbero dovuto far valere in sede di impugnazione delle presupposte ordinanze di demolizione adottata del 2011.
Peraltro, in disparte la questione che parte ricorrente alla data dell’udienza pubblica celebrata l’8 gennaio 2026 non ha provato di avere presentato tale istanza di accertamento di conformità, deve rilevarsi altresì che, alla luce di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 16, “ 19.3. Alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità. ”.
Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dei ricorrenti in solido, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore della parte controinteressata; se ne dispone la compensazione integrale nei confronti del Commissario ad acta, non costituito in giudizio, e del Comune di Boscotrecase, tenuto conto in particolare del comportamento processuale di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore della parte controinteressata, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti Commissario ad acta e del Comune di Boscotrecase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DELI, Presidente FF
LB GI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB GI | AR DELI |
IL SEGRETARIO