Art. 21. Riscatto servizio
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualita' di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica.
A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 14, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualita' di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica.
A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 14, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.