TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Ferreri, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pomezia, via Parte_1 C.F._1
L. Settembrini n. 15, presso lo studio dell'avv. Barbara Valmori (pec:
, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti Email_1 allegata all'atto costituzione di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._2 via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'avv. Giulio Gonnella e dell'avv. Mariastella
Bellistri (pec: ; Email_2
, che lo rappresentano e difendono in virtù di Email_3
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1
per sentir pronunciare la risoluzione del contratto d'opera professionale con Controparte_1 quest'ultimo stipulato e ottenere la restituzione del compenso versato e il risarcimento dei danni
1 subiti per la menomazione psico-fisica riportata a seguito delle inadeguate cure dentarie scelte e attuate dal convenuto.
Precisamente, a fondamento delle svolte domande l'attrice ha esposto che: alla fine del
2018 si era recata presso lo studio del dott. a Pomezia per una visita odontoiatrica, a CP_1
seguito della quale il medico le aveva consigliato un piano di cure da eseguire nell'arcata inferiore che prevedeva, tra l'altro, l'inserimento di n. 5 impianti fissi, l'estrazione di un dente e protesi fissa realizzata in ceramica, asportazione granuloma e rigenerazione ossea, il tutto al costo preventivato, in data 21.02.2019, di € 8.3000,00; il 6.03.2019 il dott. aveva CP_1 iniziato gli interventi con l'estrazione di un dente e l'inserimento di n. 4 impianti, in data
23.05.2019 aveva inserito un quinto impianto, circa cinque mesi dopo aveva applicato delle viti sugli impianti e infine, a dicembre 2019, aveva montato tutti i denti;
nel frattempo, aveva iniziato ad avere difficoltà nella masticazione e forti dolori che l'avevano costretta ad assumere farmaci e analgesici, con presenza di arrossamento e gonfiore della lingua, delle gengive e delle guance, tuttora persistenti;
dopo l'inserimento delle corone definitive, aveva anche avvertito un contatto troppo alto nella zona di sinistra, che le rendeva impossibile masticare e le impediva di chiudere la bocca;
informato subito il dott. quest'ultimo aveva tentato di porre rimedio CP_1 intervenendo a più riprese, effettuando molti “ritocchi” e abbassando i denti, compreso modificare, danneggiandola, una protesi fissa nell'arcata superiore a sinistra, presente da tanti anni che non le aveva mai dato problemi;
in data 7.01.2020, dopo aver trascorso tutte le festività
natalizie con forti dolori e gonfiore, il dott. aveva deciso di tentare un ulteriore CP_1
intervento per farle riprendere la corretta masticazione, ma anche questo purtroppo non aveva avuto l'esito sperato;
il 20.01.2020 il dott. aveva deciso di rimuovere i ponti cementati, CP_1
“martellando” verso l'alto con insistenza per poterli staccare, causandole molto dolore e la perdita dell'impianto posteriore;
nonostante i ripetuti interventi eseguiti nel periodo dal
6.03.2019 al 20.01.2020, il dentista, che aveva percepito sino a quel momento la somma complessiva di € 6.950,00, non era riuscito ad eliminare i problemi causati dal suo operato.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, l'attrice ha così concluso: “-Dichiarare la civile responsabilità del dott. per i fatti descritti e per il pregiudizio subito a seguito Controparte_1
delle cure odontoiatriche effettuate tra il 06.03.2019 e il 20.01.2020 e conseguentemente dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento, con condanna di parte
convenuta alla restituzione del percepito. -Condannare il dott. al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti dalla sig.ra , biologico, patrimoniale e non patrimoniale nelle Parte_1
2 sue diverse accezioni, ivi compresi il danno morale ed il danno esistenziale, nella misura
accertata in corso di causa anche sulla base di criteri equitativi, al rimborso delle spese sostenute e da sostenere per il ripristino dell'errore professionale e per le spese mediche future necessarie, quantificati in € 50.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa, con interessi e rivalutazione. -Condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese,
onorari e competenze di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa e oneri di legge”.
Si è costituito con comparsa depositata il 3.02.2022 il convenuto, contestando gli addebiti mossi dall'attrice nei suoi confronti. In particolare, il ha esposto che la paziente era CP_1
stata puntualmente informata del tipo e dei costi del trattamento cui sarebbe stata sottoposta e lo aveva accettato;
il trattamento era poi stato correttamente eseguito in diverse sedute, fino al
20.01.2020, quando era emerso che uno degli impianti era in perimplantite, sicché si era dovuto procedere tramite estrattore alla rimozione degli elementi cementati del settore 4.6./4.7; tolto il ponte, veniva rimosso l'impianto sul 4.7. e sostituito quello sul 4.6. non ritenendolo sufficientemente stabile;
da quel momento la non si era più presentata ai controlli fissati Pt_1
e, dopo un mese circa, il figlio aveva chiesto di poter ritirare la cartella clinica della madre, la quale aveva poi inoltrato una richiesta risarcitoria infondata e comunque spropositata;
quantomeno, infatti, sussisteva un concorso di responsabilità della paziente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non essersi più presentata ai controlli.
Il convenuto ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale di merito, respingere le domande proposte dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto e diritto, Parte_1
sia in punto di an che di quantum;
- In via subordinata, per il caso in cui venga ritenuta fondata la pretesa dell'attrice, escludere o ridurre l'eventuale risarcimento a norma dell'art. 1227, comma I e/o II, c.c., in ragione del concorso colposo della Sig.ra nella causazione del Pt_1
danno, limitando il ristoro ai postumi in concreto accertati come direttamente ed immediatamente riconducibili all'inadempimento del Dott. - Sempre in via CP_1
subordinata, condannare il Dott. al risarcimento della minor somma che emergerà CP_1 all'esito dell'espletanda istruttoria;
- con condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio.
3 Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti condotto dal Tribunale e respinta l'istanza di parte attrice di rinnovazione della c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Viene decisa all'odierna udienza, con la presente sentenza a verbale.
********
Le domande attoree sono solo parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
Va premesso in punto di diritto che, nella fattispecie in esame, viene in rilievo una responsabilità di natura contrattuale del convenuto. Infatti, vertendosi in un'ipotesi in cui la paziente si è rivolta al medico quale professionista privato e non certo quale esercente la professione sanitaria per conto o comunque nell'ambito di una struttura sanitaria, pubblica o privata, tra i due si è instaurato un contratto di prestazione d'opera professionale.
Pertanto, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Nello specifico, per quanto attiene all'onere probatorio, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001; v. anche, proprio in materia di contratto d'opera tra medico e paziente, Trib. Napoli, sent. 5332/2020; Trib. Cosenza, sent.
529/2020).
Nel caso di specie, è fatto assolutamente pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto d'opera: il nel costituirsi in giudizio, non ha contestato e anzi ha CP_1 esplicitamente ammesso che l'attrice sia stata una sua paziente. Precisamente, la alla Pt_1
fine del 2018, si era rivolta allo studio odontoiatrico del convenuto perché intenzionata a risolvere un problema di parziale edentulia, che le causava algie a livello mandibolare.
È dunque acclarata l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento delle domande attoree.
La ha poi allegato alcuni inadempimenti posti in essere da parte del convenuto, Pt_1 ossia: 1) l'inadeguata e incompleta informativa resa dal dott. in merito al trattamento CP_1
4 odontoiatrico prescelto e alle possibili alternative di cura;
2) l'errata esecuzione del trattamento che, anziché risolvere le problematiche preesistenti, le avrebbe cagionato ipersensibilità algica, infiammazione gengivale e grosse difficoltà di masticazione;
3) l'insorgere di un'infiammazione, curata dal che tuttavia, nell'occasione, le aveva procurato la perdita CP_1
di uno degli impianti.
Il convenuto si è difeso esponendo di aver fatto sottoscrivere alla paziente, in data
6.03.2019, il modulo del consenso informato, contenente l'illustrazione del tipo di trattamento proposto e l'indicazione di tutti i rischi legati agli interventi (doc. 004 di parte convenuta); di aver correttamente eseguito, in più sedute, il trattamento programmato, con installazione degli impianti;
di aver ricevuto e visitato la paziente anche quando, terminato il lavoro nel mese di dicembre 2019, quest'ultima aveva iniziato a lamentare una sensazione di ingombro, legata al fatto che non era più abituata ad avere tutti i denti;
di aver correttamente verificato che un impianto era in perimplantite, sicché aveva proceduto, il 20.01.2020, alla rimozione tramite estrattore degli elementi cementati del settore 4.6./4.7, dopodiché la non si era più Pt_1
presentata alle visite di controllo.
Ebbene, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. espletata emerge in maniera chiara che, sebbene eseguito in maniera tendenzialmente corretta, il trattamento prescelto non fosse, tra le alternative di cura possibili, quello più indicato alla patologia e alla sintomatologia che presentava la paziente.
Prima di approfondire l'esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, si rende peraltro necessario chiarire che il vizio della c.t.u. lamentato da parte attrice (derivante dal fatto che il Collegio peritale ha acquisito, in violazione dell'art. 90, comma 2, disp. att. c.p.c., una sorta di “memoria” del c.t.p. del dott. contenente deduzioni ulteriori rispetto a quelle CP_1 che il aveva svolto nei propri scritti difensivi) non si estende all'intera consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, in applicazione del principio sancito all'art. 159, comma 2, c.p.c., a mente del quale “la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti”.
Nel caso di specie, la “memoria” trasmessa dal c.t.p. (effettivamente contenente deduzioni difensive nuove, come tali inammissibili e che, peraltro, non rilevano ai fini della decisione del
Tribunale) ha alterato la ricostruzione, effettuata dai cc.tt.uu., della vicenda sanitaria oggetto di causa ma non ha concretamente inciso sulle valutazioni di natura strettamente medico-legale degli ausiliari del Tribunale: in altri termini, quandanche il c.t.p. del convenuto non avesse trasmesso tale “memoria”, le conclusioni tecnico-scientifiche raggiunte dagli ausiliari – peraltro
5 all'esito della lettura delle osservazioni critiche del dott. c.t.p. dell'attrice – non Per_1
sarebbero state differenti.
Non si ravvisano allora i presupposti, anche per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, che ha comunque raggiunto il suo scopo: nel caso di specie, fornire al Tribunale – che resta
peritus peritorum – gli elementi necessari per valutare la sussistenza di profili di responsabilità in capo al convenuto.
Sulla base della relazione definitiva, infatti, il Tribunale è in grado di pervenire all'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto e di restituzione del corrispettivo.
Il Collegio peritale ha in effetti evidenziato che la soluzione proposta e attuata dal convenuto era quella “decisamente meno indicata” alle condizioni di partenza della Pt_1 nello specifico, vi si legge che “il trattamento realizzato in quella situazione non era quello di prima scelta sarebbe stato più indicato rinnovare le protesi superiori e farle combaciare con le nuove inferiori già in fase di laboratorio. Le protesi inferiori, poi, avrebbero potuto essere
impianti e relative capsule fisse o un semplice apparecchio mobile o, ancora, una protesi combinata fissa-mobile” (v. pag. 14 dell'elaborato finale).
Prescindendo – per quanto già accennato – da tutte le inammissibili, perché tardive
(successive alle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c.), deduzioni del convenuto secondo cui la scelta sarebbe ricaduta su un trattamento non indicato a causa delle limitate risorse economiche della è evidente che tra gli obblighi del medico rientri, in primis, quello di effettuare la Pt_1
corretta diagnosi e di individuare e consigliare al paziente il trattamento più indicato per porvi rimedio, ciò che non è avvenuto nel caso in esame.
V'è di più: ammesso e non concesso che la non avesse grandi disponibilità Pt_1
economiche, era primario dovere del dott. non di cercare di “accontentarla”, CP_1
proponendole un trattamento poco indicato e/o meno dispendioso, bensì quello di sconsigliarne fermamente l'esecuzione.
Dunque, a dispetto di quanto sostiene il convenuto nelle proprie note conclusive – che su tale scorta ha del resto rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. – dalla c.t.u. emergono alcuni suoi profili di negligenza, per aver proposto alla paziente, dopo una corretta diagnosi, un trattamento odontoiatrico non consono alle sue problematiche iniziali e per non averla messa in condizione, come denunciato sin dall'atto introduttivo del giudizio, di valutare consapevolmente tutte le alternative terapeutiche possibili.
6 In effetti, come censurato dalla nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., il Pt_1 modulo di consenso informato, al punto 3), reca la generica dizione “ho chiaramente compreso la finalità del trattamento cui verrò sottoposto, le alternative terapeutiche percorribili nel mio
caso…”; di esse, nello specifico, non v'è tuttavia traccia nel modulo stesso (fatta eccezione per un generico cenno alla “protesi mobile”), né è stato dedotto e provato dal convenuto (oltreché inammissibili, sono del tutto indimostrate le unilaterali affermazioni del c.t.p. dott. Per_2
sull'esistenza di altri piani terapeutici proposti alla paziente e sul fatto che quest'ultima avesse
“imposto” di non intervenire sull'arcata superiore), che sia stata proprio la ad “insistere” Pt_1
per il trattamento poi attuato in ragione delle sue limitate disponibilità economiche (peraltro,
anche in tal caso compito del sanitario – e del professionista in genere – è quello dissuadere il paziente, soggetto privo di competenze tecnico-scientifiche, dall'intraprendere un piano terapeutico inadeguato).
A ciò si aggiunga che, sebbene gli impianti, come appurato dai cc.tt.uu., siano stati correttamente “montati”, subito dopo si è verificata una peri-implantite; nel trattare quest'ultima, nel mese di gennaio 2020, il convenuto ha causato, durante la rimozione delle capsule, la perdita “accidentale” di uno degli impianti. V'è stato, dunque, anche un errore esecutivo nella fase di gestione della complicanza infiammatoria insorta.
Tali inadempimenti imputabili al convenuto, che emergono dalla c.t.u. e dagli atti di causa, si reputano di non scarsa importanza;
in particolare il primo, perché ha inciso sull'interesse del paziente-creditore ad un'autonoma e piena valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario preventivato dallo specialista e ad una consapevole, ponderata e informata scelta tra più alternative possibili (cfr. sul tema dell'inadempimento dell'obbligo informativo, ex plurimis, Cass. civ. 28985/2019).
Un inadempimento di tal fatta – che comporta che la paziente dovrà convivere, salvo volerli smontare e rifare ex novo (soluzione che i cc.tt.uu. però hanno sconsigliato), con impianti odontoiatrici non adatti alla sua condizione e non migliorativi della stessa – giustifica la pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto d'opera intercorso tra le parti (artt. 1453 e
1455 c.c.) e la susseguente condanna del alla ripetizione, in favore della CP_1 Pt_1 dell'importo ricevuto a titolo di corrispettivo.
D'altronde, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui, trattandosi il rapporto tra medico e paziente, rientrando nella figura del contratto d'opera, è risolvibile ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento di una delle parti.
7 In particolare, si è argomentato che l'errore del sanitario professionista cui il paziente si sia rivolto, una volta accertato giudizialmente, si traduce in primis in un inadempimento contrattuale, in considerazione dell'inutilità – ove non anche della dannosità e della contrarietà all'interesse del paziente – dell'opera eseguita. Qualora, quindi, tale inadempimento sia grave in considerazione dell'interesse del paziente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e
1455 c.c., quest'ultimo è legittimato a richiedere anche la risoluzione del contratto, oltre alla restituzione del compenso corrisposto e al risarcimento del danno, e ciò anche indipendentemente dalla circostanza della irripetibilità della prestazione ormai definitivamente eseguita da parte del sanitario (v. Trib. Milano sent. n. 13382/2016 e n. 7489/2017, nonché Trib.
Massa sent. n. 681/2016).
Come accennato, per l'effetto il convenuto dovrà restituire all'attrice il compenso ricevuto di € 6.950,00 (somma rimasta incontestata dal convenuto), oltre interessi al saggio legale (art. 1284, co. 1, c.c., in difetto di domanda di pagamento dei cc.dd. super interessi di cui al quarto comma del medesimo art. 1284 c.c.) dalla domanda giudiziale (ex art. 2033 c.c., non essendo allegata e provata la mala fede dell'accipiens al tempo del pagamento) al soddisfo.
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti e subendi, dalla c.t.u. espletata risulta l'insussistenza una lesione permanente della salute della paziente causalmente correlata all'operato del sanitario convenuto (che, pur avendo sottoposto alla paziente un trattamento non adeguato, lo ha per lo più eseguito in conformità con le leges artis), mentre è emersa un'invalidità temporanea di venti giorni del 25%: infatti, in occasione dell'incontro del 20.01.2020 si è verificata, come accennato, “la perdita di uno dei cinque impianti, avvenuta accidentalmente durante la rimozione delle capsule, è stata possibile perché intorno alla fixture c'era una infiammazione detta “peri-implantite”, che riduce la quantità di osso che circonda l'impianto e ne rende più facile l'estrazione. La peri-implantite
può essere considerata una complicanza che si può verificare nonostante una corretta gestione della parte chirurgica” (pag. 14 della c.t.u.).
Dunque, se la peri-implantite si pone quale conseguenza non prevenibile degli impianti eseguiti precedentemente, è indubbio che, per risolvere detta inevitabile “complicanza”, il giorno 20.01.2020 il abbia eseguito in maniera non corretta la rimozione delle capsule CP_1 con estrattore (c.d. “martelletto”), cagionando la perdita di uno dei cinque impianti. Da ciò è derivata alla paziente una riduzione del 25% della propria capacità, per circa venti giorni.
8 Va perciò riconosciuto alla (di anni 67 al momento del fatto) un risarcimento di € Pt_1
276,20 (pari al 25% di € 55,24, importo previsto per ogni giorno di invalidità temporanea dalle
Tabelle di cui all'art. 139 cod. ass. private, moltiplicato per venti giorni).
Proprio con riguardo al danno alla salute, preme sottolineare che non v'è ragione di discostarsi dalla c.t.u., che ha escluso il danno permanente, per la semplice ragione che in alcuna parte delle osservazioni critiche o della relazione tecnica di parte il dott. , Persona_3
consulente nominato dalla chiarisce che tipo di danno biologico permanente avrebbe Pt_1 effettivamente riportato l'attrice e come andrebbe quantificato;
in altri termini, lo stesso c.t.p. sottolinea disturbi della (per di più non riscontrati dai cc.tt.uu. in sede di visita) ma non Pt_1
propone una loro valutazione secondo i barèmes medico-legali. Non offre, quindi, al Tribunale
elementi concreti sulla cui base pervenire ad un giudizio di non esaustività o di erroneità della consulenza tecnica d'ufficio.
Ne consegue che alla può riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno non Pt_1 patrimoniale, solo l'importo sopra liquidato di € 276,20.
Su tale somma non va operata alcuna riduzione in ragione di un presunto concorso di colpa della danneggiata: premesso che il convenuto aveva sollevato l'eccezione ex art. 1227 c.c. in maniera assolutamente generica, senza cioè chiarire in che modo il comportamento della paziente abbia influito sul danno lamentato (e che è disceso dall'errore commesso dal CP_1 durante l'ultima seduta del 20.01.2020), anche dalla c.t.u. non sono emersi precisi addebiti di una (cor)responsabilità della paziente che, per inciso, non si è più recata dal convenuto semplicemente perché – come era in suo diritto fare – ha scelto di rivolgersi ad altro professionista, il dott. Per_1
In ragione dell'assenza di una lesione permanente della salute e tenuto conto del modestissimo periodo di invalidità temporanea (al 25%) patito dalla danneggiata, non si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere alcuna somma a copertura delle voci, pur invocate, del danno morale e/o esistenziale.
La giurisprudenza di legittimità che il Tribunale condivide, infatti, ha più volte precisato che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno
9 morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia
tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte
le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (cfr. Cass., Sez. 3, 3.03.2023, n. 6444).
A fortiori, non si ritiene liquidabile il danno morale in assenza di un danno biologico permanente accertato.
Non è poi stato specificamente allegato quale presunto sconvolgimento delle proprie abitudini di vita avrebbe subito l'attrice in conseguenza dell'inadempimento imputabile al dott.
CP_1
Quanto al danno patrimoniale, all'attrice spetta soltanto l'importo di € 2.350,00 pari al costo che dovrà sostenere per rimettere l'impianto andato perduto dopo la seduta del
20.01.2020; non può invece riconoscersi la ben più elevata somma di oltre € 46.000,00, stimata dai dott.ri e (doc. 25 e 26), che corrisponde ad un piano terapeutico Per_1 Per_4
completamente nuovo per la Pt_1
In disparte il che fatto che, ove si riconoscesse il diritto di quest'ultima a conseguire una somma pari a più del triplo di quella preventivata dal dott. per una serie di cure del CP_1 tutto diverse da quelle da quest'ultimo effettuate, si verificherebbe, con tutta evidenza, un'ingiustificata locupletazione della danneggiata, i cc.tt.uu. hanno ritenuto allo stato inopportuno che la si sottoponga all'esoso piano terapeutico ex novo proposto dai suoi Pt_1
c.t.p., risultando sufficiente il reinserimento dell'impianto perso durante l'estrazione del
20.01.2020.
In conclusione, pronunciata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, all'attrice spetta la somma di € 6.950,00 a titolo di restituzione del compenso versato, e quella di €
2.626,20 a titolo di risarcimento del danno (importo già liquidato all'attualità), oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla data della sentenza (non reputandosi sussistenti i presupposti per il riconoscimento degli interessi compensativi, in assenza di specifiche allegazioni del danneggiato sull'impiego del denaro tra la data dell'illecito e la liquidazione), al soddisfo.
Le spese di c.t.p. sono state del tutto genericamente richiamate da parte attrice, senza una precisa quantificazione;
esse non formano, cioè, neppure oggetto di un'apposita domanda, sicché non possono essere riconosciute.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (che si configura anche in ipotesi di accoglimento delle domande attoree in misura inferiore rispetto al domandato, cfr. Cass., Sez.
Unite., 31.10.2022, n. 32061) e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al criterio del decisum (cause tra € 5.200,00 e € 26.000,00) non del disputatum (ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 55/2014; cfr. sul tema anche Cass. civ. sent.
n. 22462/2019). Si applicheranno i parametri medi alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria e i minimi alla fase decisoria.
Sussistono, invece, i presupposti per porre le spese della c.t.u. per il 50% a carico di parte attrice e per il restante 50% a carico di parte convenuta, tenuto conto che dalla stessa sono emersi l'infondatezza di taluni addebiti mossi dall'attrice (sull'errata esecuzione del trattamento) e l'insussistenza di un danno biologico permanente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza, domanda o eccezione, anche
[...] Controparte_1
istruttoria, respinta o disattesa, così provvede:
1) risolve, per inadempimento del convenuto, il contratto d'opera professionale concluso tra le parti;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di , del Controparte_1 Parte_1 compenso ricevuto di € 6.950,00, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla data della domanda al soddisfo, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
2.626,20, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla data della sentenza al soddisfo;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 4.277,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese della c.t.u., in via definitiva, per il 50% a carico di parte attrice e per il
50% a carico di parte convenuta.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
11