CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1465/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MA TI, RE
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17644/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80230-PROT.QB-2024-529559 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 923/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20/11/2024, la Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 27/08/2024, afferente ad omesso versamento dell'IMU per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 293.715,43, comprensivo di interessi e sanzioni e riguardante una serie di immobili, alcuni dei quali locati e altri da ritenere esenti in quanto inerenti a operazioni di alloggio sociale.
A sostegno del ricorso deduceva: 1) la violazione dell'art.
6-bis della l. n.212/2000 in punto di omesso contraddittorio con la contribuente;
deduceva che l'atto era stato emesso senza attivare il preventivo contraddittorio, in violazione della suddetta disposizione da ritenere, a propria volta, applicabile anche nell'ambito dei tributi locali;
esponendo che tale fase avrebbe comunque consentito di rappresentare la rilevanza pubblicistica delle attività svolte in alcuni degli immobili;
2) l'erronea sottoposizione a tassazione di immobili esenti da imposta, in quanto soggetti a piani di emergenza abitativa e locati a cooperative sociali, coincidenti con quelli compresi dal n.8 al n.92 dell'elenco contenuto nell'avviso impugnato, tanto sulla base della definizione di alloggio sociale contenuta nel d.m. 22 aprile 2008; ha quindi concluso in conformità con le predette deduzioni difensive.
Si costituiva successivamente Roma Capitale, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva l'infondatezza delle avverse deduzioni e concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ai sensi della motivazione che segue.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Sul punto di diritto evocato dalla ricorrente, l'art.
6-bis della l. 27 luglio 2000, inserito dall'art.1, comma 1, lett. e) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n,219, prevede che: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».
Si tratta di disposizione da ritenere applicabile anche nei confronti degli enti locali ai sensi dell'art.1, comma
3, 3-bis e 3-ter, della stessa l. n.212 del 2000, che stabiliscono che gli enti medesimi, in specifico riferimento al principio del contraddittorio, non possono prevedere garanzie inferiori a quelle previste dalla legge medesima.
Successivamente l'art.7, comma 1, d.l. 29 marzo 2024, n.39, ha previsto che le disposizioni di cui all'art.
6- bis della l. n.212 del 2000 si applicano agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 e, nel silenzio della normativa sul punto, deve ritenersi che tale disposizione si applichi anche agli enti locali pure in caso di mancata adozione dei regolamenti attuativi. A propria volta il d.m. 24 aprile 2024, ha individuato, in fase di prima applicazione dell'art.
6-bis, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo;
l'art.2, in particolare, individua gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati stabilendo che «si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione», con una successiva elencazione esemplificativa;
mentre l'art.3 individua gli atti pronta liquidazione come «ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione», mentre l'art.4 definisce gli atti di controllo formale, esclusi dall'obbligo di previo contraddittorio, come «ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati».
Da parte propria, l'ente resistente (con delibera del 18/12/2024) ha adottato una modifica al proprio regolamento generale in materia di entrate, mediante introduzione degli artt. 27-bis e 27-ter.
Ciò posto, va ritenuto che l'atto in questione non possa farsi rientrare in nessuna delle categorie individuate dalla norma attuativa nonché dallo stesso regolamento adottato dall'ente resistente.
In particolare, tale atto non rientra tra quelli di omessa dichiarazione esemplificativamente indicati nel citato art.2 del d.m. 24 aprile 2024 e né può ritenersi che lo stesso rientri nella categoria generale di atti concernenti violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione (di cui all'art.27-ter, lett.f) del regolamento, che menziona «gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione».
Si verte, difatti, in tema di tributo per il quale, oltre ai dati della categoria catastale e della rendita, vengono in rilievo fattispecie di detrazioni ed esenzioni da calcolare per ogni singolo caso.
Si tratta, quindi, di parametri eccedenti la mera rilevanza di elementi risultanti dalle banche dati in possesso della pubblica amministrazione e che ben può essere oggetto di contestazione da parte del contribuente, elemento che fa rientrare la categoria di atti cui appartiene quello impugnato nella presente sede nell'ambito di quelli oggetto del potenziale contraddittorio preventivo.
L'atto impugnato risulta quindi annullabile ai sensi del citato art.
6-bis della l. n.212/2000; conseguendone che, prima dell'eventuale conferma dell'avviso di accertamento, l'ente impositore sarà tenuto a instaurare il contraddittorio preventivo con la contribuente.
La novità della questione trattata e l'assorbimento del motivo riguardante l'an della pretesa tributaria giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nel senso indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MA TI, RE
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17644/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80230-PROT.QB-2024-529559 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 923/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20/11/2024, la Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 27/08/2024, afferente ad omesso versamento dell'IMU per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 293.715,43, comprensivo di interessi e sanzioni e riguardante una serie di immobili, alcuni dei quali locati e altri da ritenere esenti in quanto inerenti a operazioni di alloggio sociale.
A sostegno del ricorso deduceva: 1) la violazione dell'art.
6-bis della l. n.212/2000 in punto di omesso contraddittorio con la contribuente;
deduceva che l'atto era stato emesso senza attivare il preventivo contraddittorio, in violazione della suddetta disposizione da ritenere, a propria volta, applicabile anche nell'ambito dei tributi locali;
esponendo che tale fase avrebbe comunque consentito di rappresentare la rilevanza pubblicistica delle attività svolte in alcuni degli immobili;
2) l'erronea sottoposizione a tassazione di immobili esenti da imposta, in quanto soggetti a piani di emergenza abitativa e locati a cooperative sociali, coincidenti con quelli compresi dal n.8 al n.92 dell'elenco contenuto nell'avviso impugnato, tanto sulla base della definizione di alloggio sociale contenuta nel d.m. 22 aprile 2008; ha quindi concluso in conformità con le predette deduzioni difensive.
Si costituiva successivamente Roma Capitale, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva l'infondatezza delle avverse deduzioni e concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ai sensi della motivazione che segue.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Sul punto di diritto evocato dalla ricorrente, l'art.
6-bis della l. 27 luglio 2000, inserito dall'art.1, comma 1, lett. e) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n,219, prevede che: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».
Si tratta di disposizione da ritenere applicabile anche nei confronti degli enti locali ai sensi dell'art.1, comma
3, 3-bis e 3-ter, della stessa l. n.212 del 2000, che stabiliscono che gli enti medesimi, in specifico riferimento al principio del contraddittorio, non possono prevedere garanzie inferiori a quelle previste dalla legge medesima.
Successivamente l'art.7, comma 1, d.l. 29 marzo 2024, n.39, ha previsto che le disposizioni di cui all'art.
6- bis della l. n.212 del 2000 si applicano agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 e, nel silenzio della normativa sul punto, deve ritenersi che tale disposizione si applichi anche agli enti locali pure in caso di mancata adozione dei regolamenti attuativi. A propria volta il d.m. 24 aprile 2024, ha individuato, in fase di prima applicazione dell'art.
6-bis, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo;
l'art.2, in particolare, individua gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati stabilendo che «si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione», con una successiva elencazione esemplificativa;
mentre l'art.3 individua gli atti pronta liquidazione come «ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione», mentre l'art.4 definisce gli atti di controllo formale, esclusi dall'obbligo di previo contraddittorio, come «ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati».
Da parte propria, l'ente resistente (con delibera del 18/12/2024) ha adottato una modifica al proprio regolamento generale in materia di entrate, mediante introduzione degli artt. 27-bis e 27-ter.
Ciò posto, va ritenuto che l'atto in questione non possa farsi rientrare in nessuna delle categorie individuate dalla norma attuativa nonché dallo stesso regolamento adottato dall'ente resistente.
In particolare, tale atto non rientra tra quelli di omessa dichiarazione esemplificativamente indicati nel citato art.2 del d.m. 24 aprile 2024 e né può ritenersi che lo stesso rientri nella categoria generale di atti concernenti violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione (di cui all'art.27-ter, lett.f) del regolamento, che menziona «gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione».
Si verte, difatti, in tema di tributo per il quale, oltre ai dati della categoria catastale e della rendita, vengono in rilievo fattispecie di detrazioni ed esenzioni da calcolare per ogni singolo caso.
Si tratta, quindi, di parametri eccedenti la mera rilevanza di elementi risultanti dalle banche dati in possesso della pubblica amministrazione e che ben può essere oggetto di contestazione da parte del contribuente, elemento che fa rientrare la categoria di atti cui appartiene quello impugnato nella presente sede nell'ambito di quelli oggetto del potenziale contraddittorio preventivo.
L'atto impugnato risulta quindi annullabile ai sensi del citato art.
6-bis della l. n.212/2000; conseguendone che, prima dell'eventuale conferma dell'avviso di accertamento, l'ente impositore sarà tenuto a instaurare il contraddittorio preventivo con la contribuente.
La novità della questione trattata e l'assorbimento del motivo riguardante l'an della pretesa tributaria giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nel senso indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.