Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 1465
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omesso contraddittorio preventivo

    L'atto impugnato non rientra tra le categorie di atti per i quali è escluso l'obbligo del contraddittorio preventivo (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, di controllo formale). In particolare, la determinazione dell'IMU in questione richiede la valutazione di detrazioni ed esenzioni che vanno oltre la mera consultazione di banche dati e possono essere oggetto di contestazione da parte del contribuente.

  • Altro
    Erronea sottoposizione a tassazione di immobili esenti

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del primo motivo relativo all'omesso contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 1465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1465
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo