Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2024, proposto da
Co.M.Et. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 75 del 27 maggio 2024, adottata dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Pagani;
dell’accertamento tecnico del Comando di polizia locale, verbale di sopralluogo reg. n. 115/24/P.G., acquisito al protocollo generale n. 21830/2024;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa UR PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato con il quale l’odierna ricorrente ha impugnato i seguenti atti:
a) ordinanza dirigenziale n. 75 del 27 maggio 2024, adottata dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Pagani;
b) accertamento tecnico del Comando di polizia locale, verbale di sopralluogo reg. n. 115/24/P.G., acquisito al protocollo generale n. 21830/2024;
c) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi della ricorrente.
Deduce la ricorrente che, con la gravata ordinanza, vengono contestate le seguenti opere, come accertate in data 20 maggio 2024 dal Comando di Polizia Municipale in sede di sopralluogo: a) tettoia in ferro sul prospetto est del capannone; b) tettoia lungo il confine nord destinata al deposito di materiali; c) chiusura, sul lato sud, di superfici aperte tra il capannone e il vano esistente, in difformità dalla concessione edilizia n. 634 del 30 aprile 1987 e dalla d.i.a. prot. gen. 21600 del 4 luglio 2003 in data 20 maggio 2024.
Rappresenta di aver richiesto l’annullamento in autotutela della suddetta ordinanza, senza ottenere alcun riscontro.
Eccepisce innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo realizzato le opere contestate.
Quanto alla tettoia sul prospetto est del capannone, ne afferma il carattere servente rispetto all’edificio assentito e ritiene che l’opera sia annoverabile tra quelle di manutenzione ordinaria (in quanto opera minore in impianto industriale).
Precisa, poi, che la chiusura sui lati sud e nord è frutto di opere eseguite, senza previo atto di assenso, dalla confinante Blu Plast s.r.l. e oggetto di ordinanza di demolizione n. 102 del 7 agosto 2023 del Comune di Pagani.
Per tali ragioni, detta tettoia, essendo aperta su tre lati, costituisce, secondo la ricorrente, un’opera minore, soggetta ad un regime edilizio semplificato che, al più, può comportare la sanzione pecuniaria.
Anche per la tettoia sui tali sud/nord del capannone, parte ricorrente ribadisce le medesime considerazioni, richiamando la stessa ordinanza impugnata, nella parte in cui riconosce che “ la tettoia viene utilizzata per il deposito di macchinari per l’industria alimentare ”.
Ancora, quanto all’ampliamento in superficie e in volume per la chiusura di superfici aperte presenti tra il capannone e un esiste vano, afferma che non è stata considerata la variante in corso d’opera prot. n. 6862 del 16 marzo 2006 e che la struttura in “ alluminio anodizzato un manufatto destinato ad ufficio ” all’interno del capannone non dà luogo ad alcun aumento di superficie o volume.
Infine, eccepisce la violazione delle garanzie procedimentali.
Si è costituito formalmente il Comune, senza articolare difese.
Con memoria depositata in data 16 gennaio 2026, parte ricorrente ha insistito nei motivi di gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto, nella gravata ordinanza il ricorrente viene individuato quale responsabile della realizzazione delle opere abusive contestate in assenza di qualsivoglia motivazione.
In secondo luogo, il ricorso è fondato quanto all’omessa considerazione della variante in corso d’opera prot. n. 6862 del 16 marzo 2006.
Invero, nella relativa relazione tecnica è effettivamente precisato che: “ i lavori afferenti alla “VARIANTE” in corso d’opera alla D.I.A. n° 55 innanzi detta consisteranno nel completamento della copertura del capannone estesa anche alla parte di superficie indicata nel grafico in PIANTA del capannone della predetta D.I.A. come “Spiazzo scoperto”. Tale intervento comporterà la realizzazione di un volume tecnico per la localizzazione di impianto tecnologico, costituito da macchine operatrici della specie di “Compressore”, “macchina per la verniciatura” e “forno di essicazione” delle vernici applicate alle macchine operatrici da costruire nell’ambito del ciclo di produzione del capannone ”.
In definitiva, il ricorso è fondato.
Stante la peculiarità della vicenda, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza demolitoria n. 75 del 27 maggio 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
UR PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO