Articolo 317 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 316Articolo 318
Versione
6 maggio 1952
Art. 317.
(Designazione di rappresentante del proprietario)


Il rappresentante del proprietario designato a termine dell'articolo 147 del codice deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualita'.
La dichiarazione e' annotata sulla matricola o sul registro d'iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952