Accoglimento
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/07/2025, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06782/2025REG.PROV.COLL.
N. 04833/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4833 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Bonanni e Pietro Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ezio Bonanni in Roma, via Crescenzio, n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato Laura Ostili su delega dell'avvocato Ezio Bonanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento:
(i) del decreto n. -OMISSIS- UCAP.SCAM emesso -OMISSIS- indicato nella comunicazione di notifica del -OMISSIS-, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha respinto la sua istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di causa di servizio della leucemia a cellule capellute da cui è affetto, e ogni ulteriore diritto conseguente;
(ii) della delibera prot. n. -OMISSIS- adottata nell’adunanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale il Comitato di verifica per le cause di servizio ha confermato il precedente parere negativo di cui alla delibera n. -OMISSIS- adottata nella pregressa adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pure anch’essa impugnata quale atto presupposto, con cui si è ritenuto, in sintesi, che l’infermità leucemia a cellule capellute non possa riconoscersi come dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere in relazione alla tipologia di prestazioni di lavoro rese, disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra, dopo aver esaminato e valutato, senza aver tralasciato alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti.
2.- A sostegno del ricorso, l’esponente affermava di essere dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e di esser stato assunto prima con la qualifica di falegname (fino al -OMISSIS-) e poi di addetto all’impianto di incenerimento. In particolare, secondo il ricorrente, questi impieghi sarebbero riconducibili agli incarichi speciali e alle missioni, avendo egli lavorato nelle particolari condizioni ambientali e operative di cui all’art. 1, comma 564, l. 23 dicembre 2005, n. 266, risultando quindi equiparato alle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 563, della medesima legge. Difatti, a parere del ricorrente, l’impiego in queste attività professionali determinava l’esposizione a fattori cancerogeni che, in ragione dell’assenza di idonee misure di protezione, cagionavano l’insorgenza della leucemia a cellule capellute. Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva come nel primo periodo operasse presso un laboratorio di falegnameria ricavato da un tunnel presso una costruzione della fine del XVIII secolo: in buona sostanza, un locale senza finestre, né sistemi di areazione e aspirazione, con pareti in tufo, ricoperte di muffa e soggette a frequenti infiltrazioni d’acqua. Di conseguenza, l’intero lavoro di taglio, piallaggio, verniciatura e sverniciatura, veniva svolto in un unico ambiente e il ricorrente sarebbe rimasto esposto alle polveri ed esalazioni tossiche prodotte dal ciclo lavorativo. In particolare, tra i componenti delle vernici e dei solventi vi sarebbe stato il benzene, sostanza tossica che sarebbe stata assorbita per contatto cutaneo, non essendo stato il lavoratore dotato di idonei dispositivi di protezione.
L’esponente aggiungeva poi che dopo cinque anni di falegnameria veniva impiegato presso l’inceneritore adoperato per la distruzione del materiale cartaceo, stoccato in sacchi di plastica. In questo caso, l’attività professionale veniva espletata in un altro locale totalmente privo di impianti di estrazione e depurazione dell’aria: ciò era assai evidente nei momenti di raccolta a mano (ossia con pala e secchiello) delle ceneri risultanti dal processo di combustione che liberavano nell’aria polveri tossiche. Sottolineava che il problema non è stato risolto del tutto neppure a seguito della installazione del filtro per l’aria. Rimarcava inoltre come non fosse mai noto il materiale oggetto di combustione, essendo lo stesso stoccato in sacchi neri che venivano arsi nell’inceneritore. Quanto, poi, al sistema di verifica, lettura e monitoraggio dei fumi, il ricorrente rappresentava come lo stesso, per lungo periodo, fosse guasto e non utilizzabile. Tutto ciò avrebbe comportato un abbassamento della temperatura di combustione, con conseguente rilascio di diossina nell’aria. Inoltre, non potendo controllare il materiale bruciato, il ricorrente sottolineava di non potere escludere di essere stato esposto alla formaldeide, sostanza cancerogena per l’uomo.
Il lavoratore avanzava quindi domanda di riconoscimento della malattia contratta come dipendente da causa di servizio, al fine di ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo e la costituzione delle posizioni previdenziali di vittima del dovere, in quanto la leucemia sarebbe stata diretta conseguenza dell’esposizione ai fattori di rischio sopra indicati, nel particolare impiego di cui all’art. 1, comma 564, l. 266 cit..
È tuttavia accaduto che la commissione medica interforze, dopo averlo visitato in data -OMISSIS-, riconosceva il lavoratore idoneo al servizio e non ascriveva la patologia ad alcuna delle categorie previste nelle tabelle normative. Successivamente, il comitato di verifica per le cause di servizio, con delibere del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, decretava la non dipendenza da causa di servizio della menzionata leucemia. Infine, con la nota dell’-OMISSIS-, la Presidenza del Consiglio dei Ministri respingeva l’istanza del lavoratore.
L’impugnazione dei suddetti provvedimenti è all’origine dell’odierno contenzioso.
3.- Allegando apposita documentazione medica redatta da propri consulenti, il ricorrente censurava in particolare le conclusioni alle quali era pervenuta l’amministrazione, all’uopo articolando quattro motivi di impugnativa.
Con il primo motivo di ricorso, l’esponente denunciava la violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché l’eccesso di potere per vizio di motivazione, essendosi l’amministrazione trincerata dietro formule di stile inidonee ad esternare il percorso logico seguito per respingere le sue istanze.
A mezzo del secondo motivo, censurava poi per eccesso di potere l’atto della Presidenza del Consiglio con il quale sia era acriticamente recepito il parere del comitato di valutazione per le cause di servizio. Tramite il terzo motivo denunciava il vizio di motivazione anche sotto il profilo della sufficienza della dimostrazione del nesso causale tra l’evento e il danno, anche solo in termini probabilistico statistici.
Infine, con l’ultimo motivo di gravame, si doleva del mancato riconoscimento dello status di vittima del dovere.
4.- L’adito TAR del Lazio ha respinto partitamente tutte le censure proposte, tuttavia compensando le spese del giudizio.
5.- L’appello deduce:
(i) la violazione dell’art. 99 c.p.c. con riferimento all’art. 34, 1° co., c.p.a. e 39 c.p.a., sotto due profili: in primo luogo, per avere assunto la decisione solo sulla base del doc. 10 e senza tenere conto, altresì, della relazione medica di parte e delle ulteriori richieste istruttorie avanzate; in secondo luogo, per avere deciso, respingendola, la domanda di riconoscimento di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere, per la quale invece era stata fatta apposita riserva di azionare un separato giudizio;
(ii) la violazione degli artt. 63, 66 e 67 c.p.a. per avere omesso di considerare le prove costituite e per non avere disposto la ammissione di quelle, ulteriori, formulate in relazione agli ordini di servizio e di missione impartiti dall’amministrazione nel periodo dall’-OMISSIS- e fino -OMISSIS-;
(iii) l’ error in iudicando per violazione degli artt. 1 e ss. della L. 241/90 e dei principi in tema di riparto dell’onere della prova, sia con riferimento alla natura lavoristica del rapporto, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere approntato le necessarie misure di sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa, sia in relazione al principio di vicinanza della prova a disposizione dell’amministrazione che emana gli ordini di servizio e di missione;
(iv) la violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 243/2006 e degli artt. 40 e 41 c.p. con riferimento alle modalità di accertamento del nesso causale e alle sue distinzioni tra il processo penale (ove vige il principio secondo cui la colpevolezza dell’imputato deve emergere “al di là di ogni ragionevole dubbio”) e il processo civile e amministrativo (ove si applica il diverso principio “del più probabile che non”), con conseguenze di rilievo soprattutto nel caso di malattie o infortuni determinati da condotte omissive;
(v) la illegittimità della sentenza per vizio di ultrapetizione laddove ha pronunciato, rigettandola, sulla domanda riservata di riconoscimento dello status di vittima del dovere (capo 8): nella ipotesi che la sentenza non venisse annullata in parte qua, se ne domanda la riforma nel senso del riconoscimento del suddetto status in considerazione del fatto che il ricorrente svolgeva le attività riconducibili all’art. 1, co. 563 della L. 266/05.
(vi) In accoglimento delle prefate censure, l’appello invoca infine l’accertamento dell’effettivo grado invalidante pari al 100%, ovvero, in subordine, l’applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 ai fini del calcolo dell’equo indennizzo.
6.- Hanno resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze.
7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
8.- Alla udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e il Collegio ha preso visione di tutti gli atti dalle medesime depositati.
9.- L’appello è fondato nei limiti e nei sensi di seguito illustrati.
10.- Sono anzitutto fondati il primo e il quinto motivo, con cui l’appellante si duole del vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di primo grado nell’esaminare, respingendola, la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Dal raffronto fra le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (pagina 35) e la sentenza (capo 8), si rileva infatti il prefato vizio: più in particolare, il ricorso riservava la proposizione della suddetta domanda ad un separato giudizio (“ Il Sig. … riserva di agire con separato giudizio al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, tutti nessuno escluso così come sofferti in ragione dell’origine professionale della patologia, sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale, riserva altresì di agire, con separato giudizio innanzi la Magistratura del Lavoro per il riconoscimento di vittima del dovere con equiparazione alle vittime del terrorismo ”), mentre la sentenza statuisce che “ Deve infatti escludersi che l’impiego del ricorrente possa qualificarsi come equiparato a vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564 l. 266 cit., in quanto le mansioni espletate (falegname ed addetto all’inceneritore) non appaiono qualificabili come missioni ovvero servizi prestati in particolari condizioni ambientali od operative, in quanto si tratta dell’ordinario svolgimento dei compiti d’istituto ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243 (v. in termini Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 346; o ancora Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2019, n. 2927 che evidenzia come «la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l’eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente» ”.
Pertanto, la sentenza va senz’altro riformata in parte qua, con la conseguente possibilità per il ricorrente di riproporre la domanda con separato giudizio.
11.- Pure fondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo, in relazione al vizio di omessa motivazione.
Il thema decidendum e il thema probandum hanno ad oggetto la legittimità dei provvedimenti e dei pareri adottati dall’amministrazione in riferimento alle istanze con le quali il ricorrente, premesso di essere un dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nello specifico impiegato nel reparto infrastrutture, ha chiesto il riconoscimento della malattia ematoncologica denominata leucemia a cellule capellute, dal medesimo contratta, come dipendente da causa di servizio.
Più in particolare, gli atti impugnati sono due: (i) il decreto n. -OMISSIS- UCAP.SCAM emesso -OMISSIS- indicato nella comunicazione di notifica del -OMISSIS-, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha respinto la prefata domanda di riconoscimento, e (ii) la delibera prot. n. -OMISSIS- adottata nell’adunanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale il Comitato di verifica per le cause di servizio ha confermato il precedente parere negativo di cui alla delibera n. -OMISSIS- adottata nella pregressa adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pure anch’essa impugnata quale atto presupposto, con cui si è ritenuto, in sintesi, che l’infermità leucemia a cellule capellute non possa riconoscersi come dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere in relazione alla tipologia di prestazioni di lavoro rese, disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra, dopo aver esaminato e valutato, senza aver tralasciato alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti .
La suddetta motivazione è carente degli elementi necessari a palesare all’esterno quale sia stato il percorso logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione a definire il procedimento attivato su istanza di parte in senso sfavorevole all’istante, sia con riferimento ai pareri medici espressi, sia in relazione alla decisione definitiva che ha recepito i suddetti pareri.
In particolare, le formule utilizzate si appalesano generiche ( tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi ), vuote ( Quanto sopra, dopo aver esaminato e valutato, senza aver tralasciato alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti ) e superficiali ( non risultano sussistere in relazione alla tipologia di prestazioni di lavoro rese, disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante ), non recando l’iter motivatorio alcun elemento di fatto specifico e necessario per contestualizzare la vicenda sul piano scientifico.
Più nel dettaglio, l’operato dell’amministrazione è illegittimo in quanto ha omesso di considerare o, se ha considerato, ha tuttavia omesso di specificatamente motivare circa:
(i) la esposizione professionale del lavoratore agli agenti cancerogeni, tossici e nocivi e il suo rapporto con l’insorgenza della leucemia (il ricorrente è infatti stato impiegato dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri nel settore infrastrutturale, prima dall-OMISSIS- in qualità di falegname, e poi dal -OMISSIS- e quantomeno fino al giorno in cui il ricorso è stato depositato, in qualità di addetto all'impianto di incenerimento della carta) e con la prosecuzione dell’attività lavorativa (pur avendo comunicato immediatamente al proprio datore di lavoro la grave malattia che lo aveva colpito, il ricorrente sembra sia rimasto addetto all’inceneritore di carta sino al -OMISSIS-, anno nel quale è stato trasferito in ufficio);
(ii) le mansioni svolte dal ricorrente, i luoghi di lavoro dove lo stesso operava e l’esposizione professionale cui è stato sottoposto durante lo svolgimento di tutto il periodo lavorativo (in particolare, esposizione a segatura e polvere di legno, vernici e solventi chimici e il loro grado di pericolosità sulla salute umana e il grado più probabile di incidenza sulla specifica malattia in questione);
(iii) le cautele di sicurezza e igiene sul lavoro specificatamente adottate dal datore di lavoro e la eventuale incidenza della loro mancata adozione rispetto alla insorgenza e al decorso della malattia in questione (dagli atti è infatti risultato che il ricorrente è stato adibito al lavoro in un laboratorio di falegnameria ricavato da un tunnel presso una costruzione risalente alla fine del 700, con accesso da porte in vetro, senza finestre, ricambio d’aria e aspirazione, con pareti in tufo, pavimenti in cemento e amianto; le attività di verniciatura, sverniciatura, taglio, piallaggio e uso di solventi sembra siano state eseguite tutte in un unico ambiente, nel quale si disperdevano le polveri, i fumi, e con l’uso del compressore se ne determinava ulteriore aerodispersione; sembra anche che non siano state fornite di maschere di protezione con grado P3 e che siano state manipolate sostanze cancerogene, tra cui il benzene, la diossina e la formaldeide; sembra inoltre non sia nemmeno completamente nota la natura e qualità dei rifiuti bruciati, essendo contenuti in sacchi di plastica).
(iv) La documentazione medica di parte ha inoltre introdotto nel procedimento amministrativo e nel processo un principio di prova, essendo emerso che “ un eventuale rapporto di causa effetto per l’esposizione a solventi chimici, diossina e segatura di legno e l’insorgenza della malattia non può essere escluso ”, ma nemmeno tale elemento è stato specificatamente approfondito in via istruttoria, o, se è stato fatto, non è stato palesato all’esterno.
12.- A fronte delle carenze istruttorie e di indagine medico-scientifica in cui sono stati adottati gli atti impugnati, non possono quindi condividersi le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui:
(i) la circostanza che il ricorrente fosse esposto a fattori di rischio (in particolare il benzene e la diossina) non appare in alcun modo provata: anzi, si tratta di circostanze meramente allegate dal ricorrente ed in alcuni casi addirittura in maniera dubitativa e che Alla luce di tali circostanze è evidente come manchi la prova del primo termine del fatto illecito, ossia il comportamento negligente del datore di lavoro , dovendo in contrario farsi applicazione del principio di vicinanza della prova, sicché è l’Amministrazione che deve motivare sulle cautele e misure di sicurezze adottate e sulla sufficienza delle stesse ad escludere l’insorgenza della malattia e la sua riconducibilità alla causa di servizio;
(ii) inoltre, quella secondo cui il lavoratore si limita ad evidenziare come l’impianto fosse dotato di un sistema di verifica, lettura e monitoraggio dei fumi che per un lasso imprecisato di tempo rimaneva fuori uso. Non avendo segnalato valori anomali nei periodi di corretto funzionamento, si può desumere che i valori dei fumi rimanessero nella norma anche durante i periodi di malfunzionamento del sistema di verifica : tale deduzione non appare corroborata da alcun dato scientifico o elemento oggettivo suscettibile di essere verificato; se invece tale accertamento è stato effettivamente eseguito in via amministrativo, i relativi esiti devono essere palesati;
(iii) ancora, quella che afferma che Di conseguenza, per quanto sintetica, la motivazione del parere del comitato di valutazione per le cause di servizio spiega in maniera chiara le ragioni per le quali la patologia non possa essere ricondotta al servizio espletato. Difatti, l’organo tecnico chiariva come la prestazione resa non causasse disagi o strapazzi di intensità tale da poter prevalere sui fattori individuali, né ravvisava la ricorrenza di altri elementi di eccezionale gravità. Viepiú, dopo il primo parere del comitato di verifica, l’amministrazione, alla luce dell’integrazione documentale prodotta dal lavoratore l’-OMISSIS-, chiedeva al medesimo comitato (in diversa composizione) un nuovo parere: ancora una volta, l’organo, in maniera sintetica, dopo aver valutato tutti gli elementi, osservava come non vi fossero ragioni per reputare superata la precedente valutazione (parere del -OMISSIS-) : in primo luogo, l’accertamento tecnico-scientifico e la sintesi dei suoi esiti non possono ridursi all’utilizzo di espressioni atecniche quali quella qui utilizzata ( disagi o strapazzi di intensità tale da poter prevalere sui fattori individuali, né ravvisava la ricorrenza di altri elementi di eccezionale gravità disagi o strapazzi ), ma devono anzi chiarire le ragioni empiriche e scientifiche per le quali si ritiene insussistente il nesso causale fra la mansione lavorativa svolta e la insorgenza della malattia e la sua riconducibilità alla causa professionale; sotto altro profilo, il secondo parere espresso dai medici è meramente ripetitivo del primo e nulla aggiunge a livello motivatorio, quindi non può essere assunto a riprova dell’approfondimento istruttorio, che in realtà non vi è affatto stato;
(iv) inoltre, quella secondo cui Le conclusioni cui giungeva la commissione medica interforze nel -OMISSIS-, appaiono poi rafforzate dal successivo verbale della medesima commissione che nel -OMISSIS- riconosceva un grado di invalidità del 31% in favore del ricorrente, ma al contempo lo giudicava ancora idoneo al servizio, prova ulteriore dell’assenza di un nesso causale tra mansioni svolte e patologia : tale elemento non solo non è idoneo ad escludere la sussistenza del nesso causale, ma anzi potrebbe, in tesi, aggravare la responsabilità dell’amministrazione, come datore di lavoro, per avere continuato ad adibire il lavoratore alla medesima mansione che ha originato la malattia, ove ciò ovviamente sia accertasse;
(v) infine, l’affermazione che con distinto parere del -OMISSIS-il comitato di verifica riconosceva la riconducibilità a causa di servizio dell’artrosi del rachide lombosacrale con ernia discale: si tratto di altro elemento fattuale che a posteriori dimostra come le mansioni di falegname ed addetto all’inceneritore non avessero potuto cagionare la leucemia denunciata dal ricorrente (ma l’artrosi) : in mancanza, come poc’anzi si è detto, di un serio accertamento dei fatti costitutivi, così pure di quelli impeditivi della fattispecie, non si può aprioristicamente escludere che siccome è già stata riconosciuta una causa di servizio per una diversa patologia, allora quella ulteriore insorta è incompatibile o addirittura assorbita dalla prima.
13.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e di conseguenza vanno annullati gli atti impugnati.
In sede di riesercizio del potere, l’amministrazione esaminerà l’istanza presentata dal ricorrente emendando il giudizio e i nuovi pareri dai vizi riscontrati, col vincolo conformativo nascente dall’odierno giudicato di osservare sul piano della motivazione i principi ritraibili diffusamente da tutta la sentenza, ma in particolare dai punti 11 e 12.
14.- Le spese del doppio grado sono liquidate secondo la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e di conseguenza annulla gli atti impugnati, fermi gli ulteriori provvedimenti.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rifondere in favore del ricorrente, odierno appellante, le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS- e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente, odierno appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.