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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10643 Ruolo Generale dell'anno 2020, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 10.09.2024, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del Curatore Avv. Luca Luchetti, elettivamente domiciliato in Roma, P.IVA_1
Via Fabio Massimo n. 88, presso lo studio legale dell'Avv. Katiuscia Perna, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP C.F._1
della Giuliana n. 82, presso lo studio legale dell'Avv. Eugenio Pini, che, insieme con l'Avv.
Antonio Alianello, lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, CP C.F._2
Viale Egeo n. 8, presso lo studio legale dell'Avv. Fernando Targa, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
1 OGGETTO: azione di responsabilità degli organi amministrativi di s.r.l..
CONCLUSIONI
Nelle note a trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
1. in via preliminare, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, si chiede che venga assegnato un termine per consentire l'integrazione della domanda ex art. 164 c. 5 c.c.; 2. in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa, la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso nello svolgimento dell'incarico di amministratore/liquidatore della Società ;
3. Parte_2
sempre in via principale, accertare e dichiarare, previo accertamento della qualifica di amministratore di fatto della e/o dell'ingerenza nella gestione Parte_2
della stessa ex art. 2476, ottavo comma (ex settimo), c.c., la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa;
4. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in
subordine ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a risarcire al Parte_3
in persona del curatore fallimentare, avv. Luca Luchetti, il danno arrecato alla
[...]
Società e ai creditori sociali, per un importo non inferiore a € 820.148,53, ovvero per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione di
legge.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'erario ai sensi dell'art. 131 T.U. Spese Giustizia, trattandosi di fallimento privo di fondi ed ammesso al gratuito patrocinio ex art. 144 T.U. Spese Giustizia”;
• La difesa del convenuto “Si insiste per l'accoglimento dell'ammissione dei CP mezzi di prova di cui alle memorie istruttorie e ci si riporta alle conclusioni formulate nell'atto di costituzione che qui si intendono integralmente trascritte.”;
• La difesa del convenuto “si insiste per l'ammissione della prova per testi CP
ritualmente articolata, per il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalle controparti e per lo stralcio dei documenti depositati dal sub 19 e 20) che si contestano e disconoscono, Parte_1
oltre che per la riconvocazione del CTU per chiarimenti. Al contempo, nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento della prova per testi ex adverso formulata, si chiede essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli ammessi con i testi indicati nelle precedenti
memorie. In subordine, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
2 Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
conveniva in giudizio e esponendo:
[...] CP CP
- che esercitava azione sociale di responsabilità nei confronti di quale CP
amministratore e liquidatore della società in bonis, e di quale socio e CP
amministratore di fatto della stessa, i quali avevano cagionato rilevanti pregiudizi patrimoniali alla fallita;
- che, infatti, era stata omessa la redazione dei bilanci successivi a quello definito al
31.12.2011, anno di costituzione della società fallita, la contabilità e la documentazione sociale non erano state correttamente tenute, né erano stati riscossi crediti afferenti al capitale sottoscritto ma non versato, con grave danno al patrimonio sociale e alla massa dei creditori;
- che la società era stata posta in liquidazione il 07.12.2017 e era stato CP
nominato liquidatore, avendo peraltro egli già ricoperto la carica di amministratore unico della fallita sin dalla sua costituzione;
- che, invece, era stato da sempre amministratore di fatto e socio della fallita, CP
nonché soggetto già operante nel mercato di riferimento della fallita per il tramite di società terze partecipate anche dalla sorella, rispetto ad alcune delle quali era anche amministratore unico;
- che con la sorella era proprietario dell'immobile ove era radicata la sede CP
sociale della fallita, con la quale era intercorso un contratto di locazione per il quale era stato previsto un canone annuo pari a € 96.000,00, nonostante la società non necessitava di tali spazi;
- che a sostegno della dedotta attività di amministratore di fatto svolta dall' deponeva CP
sia la circostanza che la sede sociale della fallita era ubicata in un immobile riconducibile ai fratelli sia il fatto che aveva delega a operare sul c/c della società in bonis; CP CP
- che anche aveva confermato che era stato amministratore di CP CP
fatto e promotore della costituzione della società e di non essersi mai occupato della gestione sociale, demandata a e alla sorella la quale aveva da sempre gestito CP Persona_1
il c/c e la fiscalità della società insieme con la commercialista senza fornire Controparte_3
alcuna informazione;
- che dall'analisi dell'unico bilancio depositato erano emerse perdite sociali sin dal 2011, anno a partire dal quale la società aveva operato sempre in condizioni di deficit patrimoniale, essendosi il bilancio al 2011 chiuso con una perdita di esercizio pari a € 1.935,00 ed un patrimonio netto contabile pari a € 8.065,00, al di sotto della soglia minima legalmente stabilita dall'art. 2482 ter c.c.;
3 - che l'amministratore di diritto non aveva comunque convocato l'assemblea per ridurre e contestualmente aumentare il capitale sociale sino al limite legale;
- che la gestione sociale era continuata nonostante la condizione di conflitto di interessi in cui versavano sia che socio accomandatario di una concorrente CP CP
della fallita, per la quale svolgeva analoghe attività in punto di evasione di pratiche e attività
doganali;
- che una parte dei dipendenti della fallita aveva prestato attività anche presso la CP_4
riconducibile all' mentre la restante si era occupata di svolgere mansioni
[...] CP
amministrative presso la stessa , verso la quale erano state trasferite somme Controparte_4 indebitamente per circa € 146.000,00, con ciò azzerandosi il saldo del c/c della fallita;
- che, inoltre, indebitamente dal conto della fallita erano stati trasferiti circa € 43.000,00 in favore della Pegaso s.a.s. per la quale GI era accomandatario, € 17.000,00 in favore della locataria dell'immobile concesso alla società in bonis;
- che i clienti della fallita erano stati anche distratti in favore della Pegaso s.a.s. e di
; Controparte_4
- che sin dal 2012 la fallita, attraverso la gestione di diritto e di fatto dei convenuti, aveva continuato a contrarre debiti nonostante la sussistenza del dissesto economico;
- che la fallita, peraltro, era debitrice dell'Erario per oltre € 240.000,00;
- che non aveva mai consegnato i documenti amministrativi e contabili alla CP
LA;
- che, dunque, i convenuti dovevano essere ritenuti responsabili degli atti di mala gestio posti in essere ai sensi dell'art. 2476 c.c., per aver disatteso gli obblighi su di loro incombenti;
- che, nello specifico, era responsabile per non aver mai posto in essere alcuna CP
attività gestoria e amministrativa per la fallita, nonostante il suo ruolo di amministratore unico, non avendo mai convocato l'assemblea dei soci, nonostante nel registro delle Imprese risultavano iscritti due verbali, e per aver indebitamente proseguito l'attività imprenditoriale nonostante l'aggravamento della situazione patrimoniale della società;
- che era responsabile parimenti per aver svolto l'attività di amministratore CP
di fatto;
- che, dunque, i convenuti dovevano essere condannati a risarcire i danni cagionati alle ragioni sociali, liquidati in un importo non inferiore a € 820.148,53, pari alla differenza tra attivo e passivo accertati in corso della procedura di fallimento;
- che sussisteva la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma.
4 Concludeva nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
1. in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni
e i titoli esposti in narrativa, la responsabilità del Sig. per le illegittime condotte CP
commissive ed omissive imputabili allo stesso nello svolgimento dell'incarico di
Parte amministratore/liquidatore della Società ;
2. sempre in via Parte_2
principale, accertare e dichiarare, previo accertamento della qualifica di amministratore di fatto della e/o dell'ingerenza nella gestione della stessa ex art. 2476, Parte_2
settimo comma, c.c., la responsabilità del Sig. per le illegittime condotte CP
commissive ed omissive imputabili allo stesso per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa;
3. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in subordine ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a risarcire al in persona del Parte_3
curatore fallimentare, avv. Luca Luchetti, il danno arrecato alla Società e ai creditori sociali, per un importo non inferiore a € 820.148,53, ovvero per il diverso importo che sarà ritenuti di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione di legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'erario ai sensi dell'art. 131 T.U. Spese Giustizia trattandosi di fallimento privo di forni ed ammesso al gratuito patrocinio ex art. 144 T.U. Spese Giustizia […]”.
Instauratosi in contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale esponeva: CP
- che pendeva, in sede penale, un giudizio a carico suo e dell'altro convenuto la cui definizione avrebbe avuto influenza sull'odierno giudizio;
- che aveva accettato di costituire la società poi fallita in quanto aveva da sempre intrattenuto ottimi rapporti con il padre del convenuto CP
- che, tuttavia, nonostante la formale carica di amministratore unico della fallita, era sempre stato un lavoratore dipendente della stessa, per la quale aveva svolto attività di doganiere al pari di quanto accaduto per le società riconducibili ai fratelli CP
- che i veri amministratori erano i fratelli che avevano in esclusivo possesso la CP
documentazione contabile e sociale, impedendogli qualsivoglia scelta decisionale;
- che gli avevano concesso in locazione alla fallita, ad un prezzo eccessivo, un CP
immobile riconducibile ad una società da loro partecipata;
- che i fratelli avevano anche distratto i dipendenti della fallita in favore di loro CP
società, operando anche in via esclusiva sui conti correnti della società;
- che la somma quantificata in € 43.000,00, che l'attore aveva dedotto quale indebita somma percepita dalla Pegaso s.a.s. nella quale rivestiva il ruolo di socio accomandatario, in realtà, aveva
5 rappresentato l'unico pagamento quale lavoratore della fallita per tutti gli anni in cui aveva prestato lavoro alle sue dipendenze;
- che, tuttavia, nonostante vari sforzi, non era riuscito a reperire la documentazione causale del disposto pagamento;
- che, essendo stato privato di qualsivoglia potere di ingerenza nella gestione della società, non poteva essere ritenuto responsabile dei danni paventati dall'attore, nonostante la propria qualifica di amministratore di diritto, né erano vere tutte le contestazioni mosse a suo carico;
- che, comunque, il quantum richiesto a titolo di risarcimento era stato erroneamente calcolato.
Concludeva nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, in via principale accertare e dichiarare che il sig. non era, di fatto, l'amministratore CP
della poi in liquidazione ed oggi fallita, e privo di qualunque potere o Parte_1 possibilità di ingerenza nella gestione dell'impresa; nel merito: respingere ogni domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto […]”.
Si costituiva in giudizio il quale esponeva: CP
- che l'atto di citazione doveva essere dichiarato nullo in quanto era indeterminato l'oggetto della domanda;
- che, a ogni modo, il credito risarcitorio fatto valere dal era prescritto, dovendo Parte_1
individuare il dies a quo in quello di chiusura del bilancio al 2011 o, in subordine, nel periodo dell'anno 2013, allorquando l'attività sociale era cessata per inattività;
- che unico amministratore della fallita era stato non essendo corrispondente CP al vero l'attività di amministratore di fatto addebitatagli;
- che, infatti, era stato solo un socio minoritario della fallita, né poteva essere ritenuto quale operatore di lunga data nel mercato di riferimento;
- che, insieme con la sorella, era titolare, anche quale erede, di quote in diverse società già riconducibili al defunto padre, le quali non operavano nello stesso settore della Persona_2
fallita;
- che in alcune delle predette società era stato socio per brevi periodi, spesso solo formalmente, e anche in tempi successivi al fallimento della Parte_1
- che la difesa dell'attore era contraddittoria anche alla luce della mancata citazione in giudizio della sorella nonostante alla stessa il avesse imputato alcune Persona_1 Parte_1
attività pregiudizievoli;
- che, dunque, l'attore doveva essere condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6 - che non ricorrevano i requisiti per poterlo qualificare amministratore di fatto, non avendo mai svolto funzioni gestorie in via sistematica e continuativa, in ordine alle quali l'attore non aveva fornito alcun riscontro probatorio;
- che non aveva mai ricevuto alcuna procura ad operare per la società alla stregua di un amministratore;
- che non vi era alcuna evidenza delle movimentazioni contabili a valere sul c/c della società
e riconducibili a sue attività gestorie;
- che tutta la gestione sociale era stata svolta dal GI, il quale non aveva comunque mai manifestato dissenso alcuno rispetto a qualsiasi attività posta in essere;
- che la circostanza secondo la quale alla fallita era stato concesso in locazione un immobile riconducibile ad una società da lui partecipata non poteva essere considerata un sintomo di mala gestio, in quanto, successivamente alla sottoscrizione di un canone per € 96.000,00 annui, il GI ne aveva sottoscritto un altro pari a € 24.000,00, accettato dalla locataria sin dall'origine;
- che nella era stato socio per pochi mesi durante i tre anni antecedenti Controparte_4 alla costituzione della con quest'ultima la aveva da sempre instaurato Pt_2 Controparte_4
una collaborazione per gestire i servizi amministrativi e contabili, data anche la vicinanza tra le rispettive sedi sociali;
- che formulava disconoscimento con riguardo agli assegni prodotti dall'attore con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, asseritamente negoziati dalla , nonché Controparte_4
disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce;
- che tali assegni erano stati verosimilmente emessi a restituzione di quanto utilizzato dalla dal conto differito doganale e dal conto di transito doganale, piuttosto che della Parte_1
polizza IATA, della come da accordi secondo i quali la poteva Controparte_4 Pt_4
utilizzare i conti della I.C. S.r.l. anziché costituirsi un proprio conto differito;
- che anche con la Pegaso s.a.s. erano ipotizzabili rapporti commerciali intercorsi con la fallita, pur non potendo escludere la messa in atto di operazioni distrattive da parte del socio accomandatario CP
- che non vi era la prova della distrazione della clientela della fallita, anche perché la stessa era di recente costituzione e, dunque, priva di un vero e proprio portafoglio di clienti;
- che la crisi economica che, secondo parte attrice, aveva inficiato l'andamento sociale sin dal principio, in realtà, doveva essere qualificata come vicenda fisiologica e, comunque, non poteva essere a conoscenza di eventuali aggravi della situazione patrimoniale, posto che non era stato mai coinvolto nella gestione sociale;
7 - che i debiti erariali dedotti dal non erano stati provati, né l'attore aveva dato la Parte_1 prova della legittimità delle richieste eventualmente provenienti dall'agente riscossore;
- che, a ogni modo, i predetti debiti erano prescritti;
- che il quantum debeatur oggetto di richiesta risarcitoria era errato, non potendo la società aver maturato tutti quei debiti in poco tempo di attività e mancando la documentazione contabile sottesa alla domanda;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere rigettata.
Concludeva nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale assorbente accertare e dichiarare la nullità, per indeterminatezza della domanda, dell'atto di citazione e/o, comunque, l'improcedibilità dell'azione per intervenuta prescrizione. In via principale e nel merito, accertata l'insussistenza della asserita amministrazione di fatto della oggi LI, estromettere il Sig. dal Parte_1 CP
presente giudizio. Accertare e dichiarare, altresì, la condotta contraria alle regole di correttezza
e contegno del e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno Parte_1
ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 96 c.p.c. del Sig. con condanna del medesimo al CP Parte_1 pagamento della somma pari ad € 10.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, in favore del convenuto. In ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, rigettare le avverse domande, infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.”.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attore precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
1. in via preliminare, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, si chiede che venga assegnato un termine per consentire l'integrazione della domanda ex art. 164 c. 5 c.c.; 2. in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa, la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso nello svolgimento dell'incarico di amministratore/liquidatore della Società ;
3. Parte_2
sempre in via principale, accertare e dichiarare, previo accertamento della qualifica di amministratore di fatto della e/o dell'ingerenza nella gestione Parte_2
della stessa ex art. 2476, ottavo comma (ex settimo), c.c., la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa;
4. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in subordine ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a risarcire al Parte_3
in persona del curatore fallimentare, avv. Luca Luchetti, il danno arrecato alla
[...]
Società e ai creditori sociali, per un importo non inferiore a € 820.148,53, ovvero per il diverso
8 importo che sarà ritenuto di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione di legge.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'erario ai sensi dell'art. 131 T.U. Spese Giustizia trattandosi di fallimento privo di fondi ed ammesso al gratuito patrocinio ex art. 144 T.U. Spese Giustizia.”.
La casa, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prove orali articolate con memorie di cui all'art. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. da parte attrice e con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dai convenuti, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU e veniva quindi rimessa al collegio per la decisione a seguito dell'udienza cartolare del 10.09.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la domanda attorea è fondata nei limiti seguito indicati.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto di CP nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Invero, come è noto la Suprema Corte di Cassazione, con pronunciamento reso a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che “la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. può essere dichiarata allorchè l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. sent. n. 8077/2012).
Con riferimento invece al requisito di cui all'art. 163, n. 3 c.p.c. la medesima giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria richiesta, ponendo in tal modo il convenuto in condizioni di formulare le proprie difese” (cfr. ex multis Cass., sent. n.
12567/2009).
In altri termini, non è predicabile la nullità dell'atto di citazione laddove, il convenuto, pur a fronte di un petitum e di una causa petendi non specificata in modo dettagliato, sia posto nelle condizioni di comprendere la domanda e di articolare le proprie difese e contestazioni.
Ebbene, dalle emergenze in atti è agevole apprezzare che il convenuto abbia senza dubbio compreso tanto l'oggetto quanto le ragioni poste a fondamento della svolta domanda ed infatti le difese dallo stesso formulate risultano più che puntuali.
9 Sempre in via preliminare, occorre analizzare l'eccezione, sollevata dal medesimo convenuto, di prescrizione quinquennale dell'azione. Lo stesso, infatti, ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta dalla LA con riferimento esclusivamente a quella dei creditori sociali, sul presupposto che la domanda sarebbe stata proposta oltre il termine quinquennale dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società fallita è divenuta evidente e dunque conoscibile per i creditori sociali, identificabile con la pubblicazione del bilancio del 2011 o, in subordine, con la inattività della società fallita già dal 2013.
Orbene, l'eccezione de qua è infondata. Va infatti rilevato che l'azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall.,
compendia in sé le azioni contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali;
essa sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della società (il che consente di affermare che il danno da essi subito costituisce la misura del loro interesse ad agire) e si manifesti il decremento patrimoniale (sotto forma di danno emergente e lucro cessante) costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito se non vi fosse stato il loro comportamento (commissivo od omissivo) illegittimo (cfr. Cass.
10937/1997, Cass. n. 10488/1998; Cass. n. 24715/2015).
Ciò posto occorre in primo luogo rilevare che non può ritenersi prescritta l'azione promossa dalla LA ex artt. 2392 e 2393 c.c.. Invero, la sospensione prevista dall'art. 2941, numero 7,
c.c. si applica, ovviamente, anche a colui che abbia ricoperto di fatto la carica di amministratore che, come di seguito si dirà, appare del tutto configurabile nel caso in esame. Come infatti precisato dalla Suprema Corte, la disciplina dettata per la responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto. Ne consegue che, accertato il predetto inserimento dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative dell'ente, si verifica, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c. c., la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità prevista per gli amministratori finchè sono in carica (Cass. Civ. n. 6719/2008). Per
l'effetto, la prescrizione deve decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento della società
momento di cessazione di fatto dalla carica dell'amministratore. Parte_1
D'altra parte, è infondata anche l'eccezione di prescrizione rispetto all'azione ex art. 2394 c.c..
Invero l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società
di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 cod. civ., ai creditori sociali ed esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. (R.D. n. 267 del 1942), è soggetta a prescrizione
10 quinquennale decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. Il dies a quo coincide con la data della dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, laddove appare evidente che l'insufficienza del patrimonio sociale oggettivamente non era percepibile perché occultata attraverso la redazione dell'unico bilancio non veritiero (v. infra), per cui nessuna prescrizione si era potuta verificare con decorrenza dalla data del 31.12.2011, come preteso dal convenuto Né infine la richiesta conoscenza da parte dei CP
creditori dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del
2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005) può ridursi alla mera conoscibilità della inattività della società a partire dal 2013, atteso, peraltro, che la relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (v. Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza", indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc. (cfr., di recente, Cass. n.
24715/2015 citata). Con la conseguenza che non vi sono motivi per ritenere superata la presunzione secondo la quale la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla dichiarazione di fallimento, in cui l'insolvenza della società è divenuta conoscibile alla massa indifferenziata dei creditori.
Tanto premesso, quanto al merito, come sopra rilevato, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le
(diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c.
confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cass. civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (artt. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì,
per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, premesso che, gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto, quindi, valere direttamente dalla società cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
11 Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass. civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
12 Tale impianto è stato confermato dalla giurisprudenza anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del c.d. diritto societario (cfr. Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2010, n. 17121;
cfr., altresì, da ultimo, Trib. Milano, sez. VIII, 18 gennaio 2011, n. 501).
Ciò precisato i fatti di mala gestio indicati dalla parte attrice sono asseritamente consistiti: 1) nell'aver omesso la redazione del progetto dei bilanci d'esercizio successivi a quello chiuso al
31.12.2011, anno di costituzione della Società; 2) nell'aver omesso la tenuta della contabilità e dei libri contabili e sociali obbligatori”; 3) nell'aver omesso di compiere le necessarie azioni per il recupero dei crediti e del capitale sociale sottoscritto e non versato;
3) nel non aver compiuto atti a tutela del patrimonio sociale e dei creditori;
4) nell'aver posto in essere una serie di operazioni distrattive o comunque dissipative del patrimonio della Società, a completo beneficio di altre società riconducibili all'amministratore di diritto e a quello di fatto, che hanno “azzerato” il patrimonio della . Parte_1
In primo luogo, attesa l'allegazione della responsabilità in capo al convenuto , CP
occorre accertare la sua qualifica di amministratore di fatto che, nel corso del giudizio, può dirsi certamente provata alla luce di una serie di circostanze del tutto inequivocabili che certamente sono idonee a superare la versione di parte convenuta secondo cui l' avrebbe ricoperto nel corso CP
degli anni unicamente la posizione di socio minoritario senza alcuna ingerenza nella gestione societaria. In effetti, quanto sostenuto da parte convenuta non trova conferma nella evidenza dei fatti che sono idonei certamente ad inquadrare l' nell'organigramma societario e CP
precisamente nel ruolo di amministratore di fatto.
Sebbene, infatti, come rilevato dal nominato CTU, l'assenza dei libri sociali e, più in generale, di qualsivoglia tipo di documentazione di carattere amministrativo, non consente di individuare e declinare gli specifici atti gestori eventualmente compiuti dall' sussistono, al riguardo, CP
sufficienti elementi documentali per ritenere che quest'ultimo abbia gestito, unitamente all'amministratore formale, e poi liquidatore, la società, esercitando con CP sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello dell'amministratore di diritto.
Si fa riferimento, in particolare: 1) alle dichiarazioni rese nel verbale di audizione del GI dell'8.3.2019 e alla successiva comunicazione al curatore dell'8.4.2019 (docc. 19 e 20 parte attrice) in cui emerge un diretto coinvolgimento di (e della sorella CP Persona_1
nell'amministrazione della società “sotto ogni punto di vista (tranne l'attività materiale doganale)”,
a fronte della dichiarazione dell'amministratore di diritto di non essersi mai occupato della gestione sociale;
2) alla delega ad operare “con piena operatività” sull'unico conto corrente della società (n.
1141) acceso presso l'istituto “Credito Valtellinese” sin dal 4 marzo 2011 (doc. 9 parte attrice); 3)
alla sussistenza di rapporti economici tra la e le società direttamente (o Parte_1
13 indirettamente) riconducibili all' In particolare: a) la aveva la propria sede CP Parte_1 legale presso l'immobile sito in via Erminio Marcese, 38, Fiumicino (RM), concesso in locazione dalla KA.RO.SI. S.r.l, società amministrata da e della quale quest'ultimo è socio CP
al 33% (nella compagine sociale figura anche la sorella del medesimo, sig.ra ; b) la Persona_1
nel periodo oggetto di osservazione, ha avuto rapporti economico-finanziari con Parte_1
la società partecipata dall' dal 28 aprile 2008 al 4 agosto 2009 Controparte_4 CP
(49%) e della quale è, allo stato, socia (10%) e ha ricoperto la carica di amministratore Parte_5 unico dal 28 aprile 2008 fino all'11 novembre 2015; c) risultano agli atti, come accertato dal nominato CTU, trasferimenti di denaro dalla alla operati Parte_1 Controparte_4
nel periodo dal 21.12.2012 al 21.6.2013, per i quali sono assenti, in atti, contratti e/o accordi commerciali tali da giustificare le suddette movimentazioni (per complessivi euro 137.800); c) la sede legale della era ubicata presso il predetto immobile di via Erminio Controparte_4
Marcese, 38, Fiumicino (RM), di proprietà della KA.RO.SI. S.r.l..
Ebbene tali circostanze avallano l'attività di eterodirezione svolta dall' anche in assenza CP
di investitura ufficiale, apparendo evidente, quindi, che il convenuto abbia ricoperto, di fatto, il ruolo di amministratore.
E ciò tenuto conto, inoltre, che la LA ha dedotto il suo coinvolgimento, quale socio detentore del 20% del capitale sociale della anche ai sensi dell'art. 2476 settimo Parte_1
comma c.c. (nella versione pro tempore vigente) per gli addebiti contestati dal . Parte_1
Tale norma estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi. È pacifico che la disciplina, introdotta ex novo dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003), tende a fare da contrappeso ai più ampi poteri gestori riconosciuti ai soci di società a responsabilità limitata.
Sul versante oggettivo, presupposti per l'applicazione della suddetta normativa sono: a) l'alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori (se tutti i soci fossero amministratori, si applicherebbero direttamente il primo e terzo comma); b) il compimento, da parte dell'amministratore della società, di un atto “dannoso”, tenuto conto che la condotta agevolativa dei soci si pone in “rapporto di accessorietà” rispetto a quella tenuta dall'amministratore; c) che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio.
Nel tipizzare tale nuova ipotesi di responsabilità dei soci, il legislatore della riforma (d.lgs. n.
6/2003) ha sostanzialmente operato una netta distinzione tra l'azione sociale (disciplinata dai primi commi) e l'azione risarcitoria personale dei soci e dei terzi (disciplinata dall'attuale ottavo comma) ed ha ampliato il numero dei soggetti potenzialmente responsabili, comprendendo anche tutti quei
14 soci che “intenzionalmente” abbiano deciso o autorizzato detto atto, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.
Sul versante soggettivo, la legge richiede poi che i soci abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”: secondo condivisibile interpretazione, l'intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere quell'atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio. A tal riguardo l'antigiuridicità dell'atto viene a configurarsi non solo quando l'atto deciso è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società, ma anche quando l'atto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.
Ciò premesso sul piano generale, nella vicenda per cui è causa appare evidente che le condotte di mala gestio addebitate all'amministratore di diritto a detrimento del patrimonio della società e dei creditori sociali, sono state poste in essere con il consenso del socio convenuto, il quale,
peraltro, tenuto conto degli indici sintomatici sopra esaminati, tali da far propendere per attribuire allo stesso finanche la qualifica di amministratore di fatto, non ha fornito una giustificazione alternativa idonea ad escludere il proprio concorso.
Né soccorrono, al riguardo, le prove testimoniali articolate dall' nella propria memoria CP
ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., ritenute non ammissibili in quanto vertenti su circostanze generiche, in quanto prive di collocazione temporale (tutti i capitoli), oltre che in parte documentali
(capp. 6, 12, 26) ed irrilevanti ai fini del decidere in quanto non pertinenti a circostanze oggetto di addebiti gestori da parte della LA attrice (capp. 13, 14 e 22).
Passando all'esame delle condotte addebitate dalla LA all'amministratore di diritto e a quello di fatto, in primo luogo, la società fallita ha omesso la redazione del progetto dei bilanci d'esercizio successivi a quello chiuso al 31.12.2011, anno di costituzione della società, unico depositato presso il Registro delle Imprese. La poi, ha omesso la tenuta della Parte_1
contabilità e dei libri contabili e sociali obbligatori, con particolare riferimento, come rilevato dal
CTU, al libro giornale, al libro degli inventari, ai registri IVA, al libro delle scritture ausiliarie, al registro dei beni ammortizzabili, al registro delle scritture ausiliarie di magazzino, al libro delle decisioni dei soci, al libro delle decisioni degli amministratori. Senza che i convenuti abbiano allegato alcuna giustificazione relativa alla non reperibilità delle predette scritture obbligatorie.
Tali violazioni assumono specifica rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore in quanto si rende estremamente difficile - se non impossibile - la ricostruzione
15 postuma delle vicende contabili della fallita e, in particolare, la verifica circa l'effettiva esistenza e la corretta valutazione delle voci dell'attivo, come, ad esempio, i crediti riportati in bilancio.
Certamente, comunque, il capitale sociale al 31 dicembre 2011 risultava essere sottoscritto per euro 10.000 e versato per soli euro 2.500, senza che il relativo credito della (euro Parte_1
6.000,00 per il socio euro 1.500,00 per il socio sia stato mai CP CP
incassato, sebbene la stessa LA, dopo il subentro al liquidatore della società, in data 19.3.2019 abbia provveduto a diffidare i due soci per ottenere, senza esito, il dovuto versamento (doc. 16
parte attrice).
Il bilancio chiuso al 31.12.2011, poi, si caratterizza, altresì, per l'evidente occultamento di rilevanti poste passive. In effetti la disamina della documentazione allegata alle domande di ammissione al passivo ha permesso alla LA di accertare che gli amministratori della società fallita, nella redazione del bilancio, hanno occultato rilevanti debiti.
In particolare, come rilevato dal CTU, “la perdita dell'esercizio 2011 (euro 1.935), ha condotto, al 31 dicembre 2011, il capitale sociale della (euro 8.065) al di sotto del minimo Parte_1
legale ex art. 2463, comma 1, n. 4, c.c. (euro 10.000). In merito, preme segnalare che la causa di scioglimento in oggetto si verifica, ai sensi dell'art. 2482-ter, “(…) se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art.
2463 (…)”. Orbene, seppur la suddetta perdita (euro 1.935) non risultasse superiore al terzo del capitale sociale sottoscritto (euro 10.000), confrontando la debitoria erariale indicata nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (pag. 6) con l'insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate e con la dichiarazione Irap 2011 presentata dalla Società, è emerso che la avrebbe omesso di contabilizzare (oltre che di versare) il costo e il debito per Parte_1
l'IRAP relativa al periodo d'imposta 2011 per euro 10.928. Inoltre, lo scrivente segnala che il
“credito verso soci per versamenti ancora dovuti” è iscritto per euro 8.000 anziché per euro 7.500.
La contabilizzazione dell'onere (e del debito) Irap 2011 e la riduzione (euro 500) del credito verso
i soci di cui si è poc'anzi riferito, avrebbe, pertanto, determinato: l'emersione, al 31 dicembre
2011, di un patrimonio netto negativo per euro 3.363, decurtando, dal capitale sottoscritto (euro
10.000), la perdita (formale) 2011 (euro 1.935), l'onere per l'IRAP di competenza (euro 10.928)
e il credito verso soci (euro 500), con conseguente emersione della causa di scioglimento ex art.
2484, comma 1, n. 4, c.c.”. Il consulente ha poi aggiunto: “tenuto conto di quanto precede, in capo all'organo amministrativo, sussisteva l'obbligo di convocare l'assemblea per assumere i rimedi ex art. 2482-ter c.c.; non risultano agli atti convocazioni assembleari tese ad assumere i suddetti rimedi, ivi inclusa la trasformazione-liquidazione della Società nei primi mesi del 2012”.
16 Alla stregua delle precedenti considerazioni è facile concludere che il bilancio della fallita si caratterizza per l'omessa contabilizzazione e per l'occultamento di ingenti passività.
Inoltre, l'omessa consegna delle scritture contabili non ha consentito alla curatela, da un lato, di verificare la veridicità delle poste attive e, dall'altro, di attivarsi per il recupero dei crediti indicati nel bilancio al 31/12/2011 (pari ad € 250.199,00), a tutto danno dei creditori sociali.
Se ne ricava che, tenuto conto della maggiore debitoria non rappresentata in bilancio, è possibile affermare che la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale si è verificata sin dal 31.12.2011 e che la stessa è stata occultata mediante la falsificazione del bilancio. Ove, infatti, il bilancio fosse stato redatto in maniera veritiera e corretta sarebbe emersa tale riduzione, per raggiugere un patrimonio netto negativo al 31/12/2011 di - € 3.363,00.
Di tal che, pur essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 2447 cod. civ., gli amministratori non hanno adottato alcun provvedimento, ma, al contrario, hanno continuato a gestire la società in violazione degli obblighi posti dall'art. 2486 cod. civ. (gestione conservativa), almeno fino al 2013.
Tale situazione di perdita integrale del capitale sociale si è protratta fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
È innegabile, dunque, che gli amministratori della società fallita, oltre a violare le norme inderogabili in materia di redazione dei bilanci (obbligo di rappresentazione veritiera e corretta), a partire dal 31.12.2011, hanno violato altresì le previsioni: dell'art. 2447 cod. civ., non provvedendo ad adottare i provvedimenti inderogabili ivi contemplati, al verificarsi della diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
dell'art. 2485 cod. civ., che impone agli amministratori di accertare “senza indugio” il verificarsi di una causa di scioglimento (e, nel caso di specie, a partire dal 31.12.2011, si era senz'altro verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4).
Alle gravi omissioni innanzi segnalate, si aggiunge la violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 2486 c.c., “di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”, una volta verificatasi la causa di scioglimento.
Dal 2011 al 2013, infatti, lungi dall'attenersi al disposto normativo che vieta ogni attività non finalizzata alla conservazione dei valori patrimoniali in una prospettiva pre-liquidatoria, gli amministratori hanno continuato lo svolgimento dell'attività imprenditoriale tipica, che ha contribuito ad aggravare il passivo patrimoniale sino alla data del fallimento.
La prosecuzione dell'attività tipica si evince, in particolare, dai trasferimenti di somme effettuati dalla società, tramite bonifici ed assegni, in favore della per l'importo di Controparte_4 euro 137.800, ed in favore della Pegaso s.a.s. di GI Angelo, per l'importo di euro 43.335,00
(cfr. pagg. 16 e 17 CTU), oltre che dallo stato passivo dichiarato esecutivo e dalle domande di
17 ammissione al passivo, relative anche a crediti – specie per tributi erariali e per spettanze retributive di lavoratori dipendenti - sorti in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento (doc.
17 parte attrice).
In altri termini, nel caso di specie, vi è senz'altro la prosecuzione dell'attività di impresa tipicamente speculativa che, in quanto tale, non è stata effettuata a fini conservativi ed in vista di una liquidazione che l'amministratore, pur essendo obbligato ad attivare, ha, di fatto, impedito, occultando la causa di scioglimento. Tale improvvida decisione ha prodotto ingentissime perdite ed ha deteriorato la situazione patrimoniale della società, condannandola ad uno stato di decozione irreversibile o comunque aggravando lo stato di dissesto in cui al 31.12.2011 versava la fallita.
Quanto alla presunta natura distrattiva dei predetti trasferimenti di somme a terzi, il CTU, in maniera condivisibile, ha ritenuto non sufficiente la giustificazione addotta dal convenuto CP secondo il quale tali importi sarebbero stati “(…) verosimilmente emessi a restituzione di quanto utilizzato dalla dal conto differito doganale e dal conto di transito doganale, Parte_1
piuttosto che della polizza IATA, della International Cargo S.r.l.. Invero, come da accordi (All.
17), la LI poteva utilizzare i conti della I.C. S.r.l. – anziché costituirsi un proprio conto differito (…)”, non risultando, in atti, evidenze documentali di tale assunto, essendo la Società, per contro, fornitore della ed avendo la stessa ricevuto, negli anni di interesse, Controparte_4
in ragione di tale attività, pagamenti dalla citata per complessivi euro Controparte_4
371.298,08. In particolare, come precisato dal CTU nella risposta alle osservazioni critiche del
CTP dell' il contratto di servizi richiamato dal convenuto si limita alle generiche CP
affermazioni secondo cui la avrebbe messo a disposizione della Controparte_4 Pt_1
“(…) quanto alla fornitura di servizi doganali – le proprie facilitazioni doganali quali, a
[...] titolo esemplificativo e non esaustivo, “conto differito doganale”, “conto di transito doganale”, etc. (…)”, senza disciplinare, nello specifico, le modalità di rimborso, né vi è traccia, in atti delle relative fatture. Inoltre, gli importi coinvolti “destano qualche perplessità, giacché Parte_1
avrebbe ricevuto, a fronte del suddetto contratto, per il periodo 1° febbraio 2011 – 31 gennaio
2012 (12 mesi), un corrispettivo di euro 130.000 e avrebbe corrisposto, per un periodo più breve
(9 mesi circa), dal 12 novembre 2012 all'8 agosto 2013, per meri rimborsi spese, un importo superiore e pari ad euro 138.000” (cfr. pag. 11 della “Replica alle osservazioni pervenute dalle
Parti ai contenuti dell'elaborato provvisorio”).
Inoltre, sebbene, come rilevato dal CTU, non è possibile avere contezza del soggetto che abbia materialmente eseguito i bonifici in oggetto, va tuttavia considerato che oltre al anche CP
l' aveva la delega ad operare sul conto corrente della Società, mentre solo gli assegni CP
18 risultano essere tutti vidimati con timbro della a firma dell'amministratore unico, Parte_1
CP
Anche con riferimento alla somma di euro 43.335,00, trasferita alla Pegaso s.a.s. di GI
Angelo, tramite bonifici emessi dal 6.4.22012 al 12.12.2013, il CTU ha rilevato l'assenza, in atti, di contratti-accordi commerciali o di altra natura, nonché di eventuali fatture pervenute dalla
Pegaso s.a.s. tali da giustificare il trasferimento del riferito importo dalla Al Parte_1
riguardo, non può ritenersi sufficiente quanto dedotto dal nella propria comparsa di CP costituzione, secondo il quale tale trasferimento di somme “(…) altro non è che l'unico pagamento ricevuto quale “lavoratore della , stiamo parlando di una somma inferiore agli € 1.000,00 Pt_1
mensili, senza tenere conto che per un periodo, insieme all'odierno convenuto ha prestato la propria opera professionale il proprio fratello e parte di quel “pagamento” doveva essere destinato anche a lui;
detta situazione ha generato anche gravi fratture nei rapporti parentali …)”, non risultando, in atti, come correttamente osservato dal CTU, evidenze documentali di quanto allegato dal convenuto.
Né, in merito alla posizione del può ritenersi sufficiente quanto dal medesimo dedotto in CP
ordine al fatto che, nonostante ricoprisse la formale carica di amministratore unico della fallita, era sempre stato solo un lavoratore dipendente della società, per la quale aveva svolto attività di doganiere, al pari di quanto accaduto per le società riconducibili ai fratelli i quali, in quanto CP
unici effettivi amministratori della avevano in esclusivo possesso la Parte_2
documentazione contabile e sociale, impedendogli qualsivoglia scelta decisionale. E ciò tenuto conto che, com'è noto, il soggetto che assume formalmente l'incarico gestorio dal momento della nomina ha, tra gli altri, l'obbligo di vigilanza sulla società, che non viene meno qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti. Invero, l'accettazione della carica di amministratore comporta l'assunzione di obblighi – tra cui quelli inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo (cfr., ex multis, Trib. Roma
15 Giugno 2023; Trib. Napoli 7 Settembre 2023).
Ebbene, ed in conclusione, dalla valutazione complessiva degli elementi e delle emergenze probatorie su esposte, risulta provata la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto CP
e dell'amministratore di fatto per violazione dell'obbligo sugli stessi
[...] CP gravante di corretta e diligente gestione e conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, a garanzia degli interessi della società e dei creditori medesimi, oltre che per violazione degli altri doveri di diligenza, trasparenza connessi alle norme sulla regolare tenuta della contabilità e dei
19 bilanci, nonché per gli atti distrattivi del patrimonio sociale, privi di idonea causa giustificativa, sopra esaminati.
Resta da analizzare il profilo della esatta quantificazione del danno. Sul punto soccorre l'elaborato peritale redatto dal CTU che, in modo condivisibile e corretto, trattandosi di un elaborato immune da vizi, ha espressamente concluso come segue.
Il differenziale dei netti patrimoniali si basa sulla differenza tra il valore del patrimonio netto alla data iniziale, quella in cui l'attività di gestione caratteristica doveva cessare, ed il valore del patrimonio netto al momento finale in cui, per il fallimento (o per l'anteriore messa in stato di liquidazione), la gestione caratteristica è effettivamente cessata. Consente di accertare che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento del fallimento, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore.
L'applicazione del criterio esige l'individuazione del momento a partire dal quale l'attività
d'impresa sia proseguita indebitamente. Tale momento può coincidere con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge o con il determinarsi dello stato di insolvenza.
Effettuata quindi la ricostruzione del patrimonio netto per l'anno 2011 ed evidenziato che già nell'esercizio chiuso al 31.12.2011 si è verificata una causa di scioglimento con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge ex art. 2482 ter c.c., il consulente ha quantificato il danno secondo il metodo dei c.d. “netti patrimoniali” di cui all'art. 2486 terzo comma c.c..
Risulta infatti evidente che è possibile, nel caso di specie, accertare il danno arrecato dalla società ed ai creditori sociali determinando la differenza tra il patrimonio della società al momento della causa di scioglimento e il patrimonio netto come ricostruito dall'ausiliario con la relazione all'ultimo esercizio disponibile.
Infatti, mettendo a confronto la situazione patrimoniale dopo la perdita del capitale sociale avvenuta nel 2011, da cui emerge un “totale patrimonio netto ricalcolato” negativo pari a €
3.363,00 ed il patrimonio netto fallimentare dato dalla differenza tra lo stato passivo accertato (euro
820.148,53 e reso esecutivo con decreto del 17 luglio 2019) e l'attivo fallimentare accertato - consistente, unicamente, nel credito verso soci per finanziamenti ancora dovuti per complessivi euro 7.500,00, con conseguente computo di un patrimonio netto fallimentare, negativo, pari a €
812.648,53 - è possibile quantificare il danno nell'importo di € 816.011,53, dato dalla differenza tra patrimonio netto ricostruito al momento dell'accertamento della causa di scioglimento e quello ricostruito alla data del fallimento.
Per tale danno, quindi, i convenuti, quali, rispettivamente, il GI amministratore di diritto e l' amministratore di fatto, devono essere condannati in solido, facendo il Tribunale proprio CP
il criterio utilizzato dal CTU e le motivazioni poste a base del ragionamento seguito dal medesimo.
20 In conclusione, quindi, il danno richiesto dalla curatela va quantificato in € 816.011,53 e i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento della relativa somma.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n.
3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta alla LA attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 816.011,53 va, quindi, maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento (22.2.2019), momento in cui può dirsi conclamato il danno, per un importo totale, all'attualità, di € 966.157,65.
Non spettano all'attrice, per contro, gli interessi compensativi, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, ed essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. n. 18564/2018; Cass. n. 12452/2003). Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attrice.
Per contro, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, dell'attività difensiva espletata e del comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in favore dell'Erario, essendo il privo di fondi, come attestato in atti. Parte_1
Anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie,
così provvede:
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna i convenuti e CP CP
, in solido, al pagamento, in favore del
[...] Parte_6
, della somma risarcitoria di € 966.157,65, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale
[...]
dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti e , in solido, alla rifusione delle spese di CP CP lite del giudizio in favore dell'Erario, che liquida in € 29.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'01.04.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10643 Ruolo Generale dell'anno 2020, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 10.09.2024, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del Curatore Avv. Luca Luchetti, elettivamente domiciliato in Roma, P.IVA_1
Via Fabio Massimo n. 88, presso lo studio legale dell'Avv. Katiuscia Perna, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP C.F._1
della Giuliana n. 82, presso lo studio legale dell'Avv. Eugenio Pini, che, insieme con l'Avv.
Antonio Alianello, lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, CP C.F._2
Viale Egeo n. 8, presso lo studio legale dell'Avv. Fernando Targa, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
1 OGGETTO: azione di responsabilità degli organi amministrativi di s.r.l..
CONCLUSIONI
Nelle note a trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
1. in via preliminare, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, si chiede che venga assegnato un termine per consentire l'integrazione della domanda ex art. 164 c. 5 c.c.; 2. in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa, la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso nello svolgimento dell'incarico di amministratore/liquidatore della Società ;
3. Parte_2
sempre in via principale, accertare e dichiarare, previo accertamento della qualifica di amministratore di fatto della e/o dell'ingerenza nella gestione Parte_2
della stessa ex art. 2476, ottavo comma (ex settimo), c.c., la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa;
4. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in
subordine ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a risarcire al Parte_3
in persona del curatore fallimentare, avv. Luca Luchetti, il danno arrecato alla
[...]
Società e ai creditori sociali, per un importo non inferiore a € 820.148,53, ovvero per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione di
legge.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'erario ai sensi dell'art. 131 T.U. Spese Giustizia, trattandosi di fallimento privo di fondi ed ammesso al gratuito patrocinio ex art. 144 T.U. Spese Giustizia”;
• La difesa del convenuto “Si insiste per l'accoglimento dell'ammissione dei CP mezzi di prova di cui alle memorie istruttorie e ci si riporta alle conclusioni formulate nell'atto di costituzione che qui si intendono integralmente trascritte.”;
• La difesa del convenuto “si insiste per l'ammissione della prova per testi CP
ritualmente articolata, per il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalle controparti e per lo stralcio dei documenti depositati dal sub 19 e 20) che si contestano e disconoscono, Parte_1
oltre che per la riconvocazione del CTU per chiarimenti. Al contempo, nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento della prova per testi ex adverso formulata, si chiede essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli ammessi con i testi indicati nelle precedenti
memorie. In subordine, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
2 Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
conveniva in giudizio e esponendo:
[...] CP CP
- che esercitava azione sociale di responsabilità nei confronti di quale CP
amministratore e liquidatore della società in bonis, e di quale socio e CP
amministratore di fatto della stessa, i quali avevano cagionato rilevanti pregiudizi patrimoniali alla fallita;
- che, infatti, era stata omessa la redazione dei bilanci successivi a quello definito al
31.12.2011, anno di costituzione della società fallita, la contabilità e la documentazione sociale non erano state correttamente tenute, né erano stati riscossi crediti afferenti al capitale sottoscritto ma non versato, con grave danno al patrimonio sociale e alla massa dei creditori;
- che la società era stata posta in liquidazione il 07.12.2017 e era stato CP
nominato liquidatore, avendo peraltro egli già ricoperto la carica di amministratore unico della fallita sin dalla sua costituzione;
- che, invece, era stato da sempre amministratore di fatto e socio della fallita, CP
nonché soggetto già operante nel mercato di riferimento della fallita per il tramite di società terze partecipate anche dalla sorella, rispetto ad alcune delle quali era anche amministratore unico;
- che con la sorella era proprietario dell'immobile ove era radicata la sede CP
sociale della fallita, con la quale era intercorso un contratto di locazione per il quale era stato previsto un canone annuo pari a € 96.000,00, nonostante la società non necessitava di tali spazi;
- che a sostegno della dedotta attività di amministratore di fatto svolta dall' deponeva CP
sia la circostanza che la sede sociale della fallita era ubicata in un immobile riconducibile ai fratelli sia il fatto che aveva delega a operare sul c/c della società in bonis; CP CP
- che anche aveva confermato che era stato amministratore di CP CP
fatto e promotore della costituzione della società e di non essersi mai occupato della gestione sociale, demandata a e alla sorella la quale aveva da sempre gestito CP Persona_1
il c/c e la fiscalità della società insieme con la commercialista senza fornire Controparte_3
alcuna informazione;
- che dall'analisi dell'unico bilancio depositato erano emerse perdite sociali sin dal 2011, anno a partire dal quale la società aveva operato sempre in condizioni di deficit patrimoniale, essendosi il bilancio al 2011 chiuso con una perdita di esercizio pari a € 1.935,00 ed un patrimonio netto contabile pari a € 8.065,00, al di sotto della soglia minima legalmente stabilita dall'art. 2482 ter c.c.;
3 - che l'amministratore di diritto non aveva comunque convocato l'assemblea per ridurre e contestualmente aumentare il capitale sociale sino al limite legale;
- che la gestione sociale era continuata nonostante la condizione di conflitto di interessi in cui versavano sia che socio accomandatario di una concorrente CP CP
della fallita, per la quale svolgeva analoghe attività in punto di evasione di pratiche e attività
doganali;
- che una parte dei dipendenti della fallita aveva prestato attività anche presso la CP_4
riconducibile all' mentre la restante si era occupata di svolgere mansioni
[...] CP
amministrative presso la stessa , verso la quale erano state trasferite somme Controparte_4 indebitamente per circa € 146.000,00, con ciò azzerandosi il saldo del c/c della fallita;
- che, inoltre, indebitamente dal conto della fallita erano stati trasferiti circa € 43.000,00 in favore della Pegaso s.a.s. per la quale GI era accomandatario, € 17.000,00 in favore della locataria dell'immobile concesso alla società in bonis;
- che i clienti della fallita erano stati anche distratti in favore della Pegaso s.a.s. e di
; Controparte_4
- che sin dal 2012 la fallita, attraverso la gestione di diritto e di fatto dei convenuti, aveva continuato a contrarre debiti nonostante la sussistenza del dissesto economico;
- che la fallita, peraltro, era debitrice dell'Erario per oltre € 240.000,00;
- che non aveva mai consegnato i documenti amministrativi e contabili alla CP
LA;
- che, dunque, i convenuti dovevano essere ritenuti responsabili degli atti di mala gestio posti in essere ai sensi dell'art. 2476 c.c., per aver disatteso gli obblighi su di loro incombenti;
- che, nello specifico, era responsabile per non aver mai posto in essere alcuna CP
attività gestoria e amministrativa per la fallita, nonostante il suo ruolo di amministratore unico, non avendo mai convocato l'assemblea dei soci, nonostante nel registro delle Imprese risultavano iscritti due verbali, e per aver indebitamente proseguito l'attività imprenditoriale nonostante l'aggravamento della situazione patrimoniale della società;
- che era responsabile parimenti per aver svolto l'attività di amministratore CP
di fatto;
- che, dunque, i convenuti dovevano essere condannati a risarcire i danni cagionati alle ragioni sociali, liquidati in un importo non inferiore a € 820.148,53, pari alla differenza tra attivo e passivo accertati in corso della procedura di fallimento;
- che sussisteva la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma.
4 Concludeva nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
1. in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni
e i titoli esposti in narrativa, la responsabilità del Sig. per le illegittime condotte CP
commissive ed omissive imputabili allo stesso nello svolgimento dell'incarico di
Parte amministratore/liquidatore della Società ;
2. sempre in via Parte_2
principale, accertare e dichiarare, previo accertamento della qualifica di amministratore di fatto della e/o dell'ingerenza nella gestione della stessa ex art. 2476, Parte_2
settimo comma, c.c., la responsabilità del Sig. per le illegittime condotte CP
commissive ed omissive imputabili allo stesso per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa;
3. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in subordine ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a risarcire al in persona del Parte_3
curatore fallimentare, avv. Luca Luchetti, il danno arrecato alla Società e ai creditori sociali, per un importo non inferiore a € 820.148,53, ovvero per il diverso importo che sarà ritenuti di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione di legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'erario ai sensi dell'art. 131 T.U. Spese Giustizia trattandosi di fallimento privo di forni ed ammesso al gratuito patrocinio ex art. 144 T.U. Spese Giustizia […]”.
Instauratosi in contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale esponeva: CP
- che pendeva, in sede penale, un giudizio a carico suo e dell'altro convenuto la cui definizione avrebbe avuto influenza sull'odierno giudizio;
- che aveva accettato di costituire la società poi fallita in quanto aveva da sempre intrattenuto ottimi rapporti con il padre del convenuto CP
- che, tuttavia, nonostante la formale carica di amministratore unico della fallita, era sempre stato un lavoratore dipendente della stessa, per la quale aveva svolto attività di doganiere al pari di quanto accaduto per le società riconducibili ai fratelli CP
- che i veri amministratori erano i fratelli che avevano in esclusivo possesso la CP
documentazione contabile e sociale, impedendogli qualsivoglia scelta decisionale;
- che gli avevano concesso in locazione alla fallita, ad un prezzo eccessivo, un CP
immobile riconducibile ad una società da loro partecipata;
- che i fratelli avevano anche distratto i dipendenti della fallita in favore di loro CP
società, operando anche in via esclusiva sui conti correnti della società;
- che la somma quantificata in € 43.000,00, che l'attore aveva dedotto quale indebita somma percepita dalla Pegaso s.a.s. nella quale rivestiva il ruolo di socio accomandatario, in realtà, aveva
5 rappresentato l'unico pagamento quale lavoratore della fallita per tutti gli anni in cui aveva prestato lavoro alle sue dipendenze;
- che, tuttavia, nonostante vari sforzi, non era riuscito a reperire la documentazione causale del disposto pagamento;
- che, essendo stato privato di qualsivoglia potere di ingerenza nella gestione della società, non poteva essere ritenuto responsabile dei danni paventati dall'attore, nonostante la propria qualifica di amministratore di diritto, né erano vere tutte le contestazioni mosse a suo carico;
- che, comunque, il quantum richiesto a titolo di risarcimento era stato erroneamente calcolato.
Concludeva nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, in via principale accertare e dichiarare che il sig. non era, di fatto, l'amministratore CP
della poi in liquidazione ed oggi fallita, e privo di qualunque potere o Parte_1 possibilità di ingerenza nella gestione dell'impresa; nel merito: respingere ogni domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto […]”.
Si costituiva in giudizio il quale esponeva: CP
- che l'atto di citazione doveva essere dichiarato nullo in quanto era indeterminato l'oggetto della domanda;
- che, a ogni modo, il credito risarcitorio fatto valere dal era prescritto, dovendo Parte_1
individuare il dies a quo in quello di chiusura del bilancio al 2011 o, in subordine, nel periodo dell'anno 2013, allorquando l'attività sociale era cessata per inattività;
- che unico amministratore della fallita era stato non essendo corrispondente CP al vero l'attività di amministratore di fatto addebitatagli;
- che, infatti, era stato solo un socio minoritario della fallita, né poteva essere ritenuto quale operatore di lunga data nel mercato di riferimento;
- che, insieme con la sorella, era titolare, anche quale erede, di quote in diverse società già riconducibili al defunto padre, le quali non operavano nello stesso settore della Persona_2
fallita;
- che in alcune delle predette società era stato socio per brevi periodi, spesso solo formalmente, e anche in tempi successivi al fallimento della Parte_1
- che la difesa dell'attore era contraddittoria anche alla luce della mancata citazione in giudizio della sorella nonostante alla stessa il avesse imputato alcune Persona_1 Parte_1
attività pregiudizievoli;
- che, dunque, l'attore doveva essere condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
6 - che non ricorrevano i requisiti per poterlo qualificare amministratore di fatto, non avendo mai svolto funzioni gestorie in via sistematica e continuativa, in ordine alle quali l'attore non aveva fornito alcun riscontro probatorio;
- che non aveva mai ricevuto alcuna procura ad operare per la società alla stregua di un amministratore;
- che non vi era alcuna evidenza delle movimentazioni contabili a valere sul c/c della società
e riconducibili a sue attività gestorie;
- che tutta la gestione sociale era stata svolta dal GI, il quale non aveva comunque mai manifestato dissenso alcuno rispetto a qualsiasi attività posta in essere;
- che la circostanza secondo la quale alla fallita era stato concesso in locazione un immobile riconducibile ad una società da lui partecipata non poteva essere considerata un sintomo di mala gestio, in quanto, successivamente alla sottoscrizione di un canone per € 96.000,00 annui, il GI ne aveva sottoscritto un altro pari a € 24.000,00, accettato dalla locataria sin dall'origine;
- che nella era stato socio per pochi mesi durante i tre anni antecedenti Controparte_4 alla costituzione della con quest'ultima la aveva da sempre instaurato Pt_2 Controparte_4
una collaborazione per gestire i servizi amministrativi e contabili, data anche la vicinanza tra le rispettive sedi sociali;
- che formulava disconoscimento con riguardo agli assegni prodotti dall'attore con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, asseritamente negoziati dalla , nonché Controparte_4
disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce;
- che tali assegni erano stati verosimilmente emessi a restituzione di quanto utilizzato dalla dal conto differito doganale e dal conto di transito doganale, piuttosto che della Parte_1
polizza IATA, della come da accordi secondo i quali la poteva Controparte_4 Pt_4
utilizzare i conti della I.C. S.r.l. anziché costituirsi un proprio conto differito;
- che anche con la Pegaso s.a.s. erano ipotizzabili rapporti commerciali intercorsi con la fallita, pur non potendo escludere la messa in atto di operazioni distrattive da parte del socio accomandatario CP
- che non vi era la prova della distrazione della clientela della fallita, anche perché la stessa era di recente costituzione e, dunque, priva di un vero e proprio portafoglio di clienti;
- che la crisi economica che, secondo parte attrice, aveva inficiato l'andamento sociale sin dal principio, in realtà, doveva essere qualificata come vicenda fisiologica e, comunque, non poteva essere a conoscenza di eventuali aggravi della situazione patrimoniale, posto che non era stato mai coinvolto nella gestione sociale;
7 - che i debiti erariali dedotti dal non erano stati provati, né l'attore aveva dato la Parte_1 prova della legittimità delle richieste eventualmente provenienti dall'agente riscossore;
- che, a ogni modo, i predetti debiti erano prescritti;
- che il quantum debeatur oggetto di richiesta risarcitoria era errato, non potendo la società aver maturato tutti quei debiti in poco tempo di attività e mancando la documentazione contabile sottesa alla domanda;
- che, dunque, la domanda attorea doveva essere rigettata.
Concludeva nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale assorbente accertare e dichiarare la nullità, per indeterminatezza della domanda, dell'atto di citazione e/o, comunque, l'improcedibilità dell'azione per intervenuta prescrizione. In via principale e nel merito, accertata l'insussistenza della asserita amministrazione di fatto della oggi LI, estromettere il Sig. dal Parte_1 CP
presente giudizio. Accertare e dichiarare, altresì, la condotta contraria alle regole di correttezza
e contegno del e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno Parte_1
ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 96 c.p.c. del Sig. con condanna del medesimo al CP Parte_1 pagamento della somma pari ad € 10.000,00, o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, in favore del convenuto. In ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, rigettare le avverse domande, infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.”.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attore precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione:
1. in via preliminare, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, si chiede che venga assegnato un termine per consentire l'integrazione della domanda ex art. 164 c. 5 c.c.; 2. in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa, la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso nello svolgimento dell'incarico di amministratore/liquidatore della Società ;
3. Parte_2
sempre in via principale, accertare e dichiarare, previo accertamento della qualifica di amministratore di fatto della e/o dell'ingerenza nella gestione Parte_2
della stessa ex art. 2476, ottavo comma (ex settimo), c.c., la responsabilità del Sig. CP
per le illegittime condotte commissive ed omissive imputabili allo stesso per tutte le ragioni e i titoli esposti in narrativa;
4. per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero in subordine ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a risarcire al Parte_3
in persona del curatore fallimentare, avv. Luca Luchetti, il danno arrecato alla
[...]
Società e ai creditori sociali, per un importo non inferiore a € 820.148,53, ovvero per il diverso
8 importo che sarà ritenuto di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione di legge.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con richiesta di liquidazione del compenso a carico dell'erario ai sensi dell'art. 131 T.U. Spese Giustizia trattandosi di fallimento privo di fondi ed ammesso al gratuito patrocinio ex art. 144 T.U. Spese Giustizia.”.
La casa, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prove orali articolate con memorie di cui all'art. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. da parte attrice e con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dai convenuti, era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU e veniva quindi rimessa al collegio per la decisione a seguito dell'udienza cartolare del 10.09.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la domanda attorea è fondata nei limiti seguito indicati.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto di CP nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Invero, come è noto la Suprema Corte di Cassazione, con pronunciamento reso a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che “la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. può essere dichiarata allorchè l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. sent. n. 8077/2012).
Con riferimento invece al requisito di cui all'art. 163, n. 3 c.p.c. la medesima giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria richiesta, ponendo in tal modo il convenuto in condizioni di formulare le proprie difese” (cfr. ex multis Cass., sent. n.
12567/2009).
In altri termini, non è predicabile la nullità dell'atto di citazione laddove, il convenuto, pur a fronte di un petitum e di una causa petendi non specificata in modo dettagliato, sia posto nelle condizioni di comprendere la domanda e di articolare le proprie difese e contestazioni.
Ebbene, dalle emergenze in atti è agevole apprezzare che il convenuto abbia senza dubbio compreso tanto l'oggetto quanto le ragioni poste a fondamento della svolta domanda ed infatti le difese dallo stesso formulate risultano più che puntuali.
9 Sempre in via preliminare, occorre analizzare l'eccezione, sollevata dal medesimo convenuto, di prescrizione quinquennale dell'azione. Lo stesso, infatti, ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta dalla LA con riferimento esclusivamente a quella dei creditori sociali, sul presupposto che la domanda sarebbe stata proposta oltre il termine quinquennale dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società fallita è divenuta evidente e dunque conoscibile per i creditori sociali, identificabile con la pubblicazione del bilancio del 2011 o, in subordine, con la inattività della società fallita già dal 2013.
Orbene, l'eccezione de qua è infondata. Va infatti rilevato che l'azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall.,
compendia in sé le azioni contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali;
essa sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della società (il che consente di affermare che il danno da essi subito costituisce la misura del loro interesse ad agire) e si manifesti il decremento patrimoniale (sotto forma di danno emergente e lucro cessante) costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito se non vi fosse stato il loro comportamento (commissivo od omissivo) illegittimo (cfr. Cass.
10937/1997, Cass. n. 10488/1998; Cass. n. 24715/2015).
Ciò posto occorre in primo luogo rilevare che non può ritenersi prescritta l'azione promossa dalla LA ex artt. 2392 e 2393 c.c.. Invero, la sospensione prevista dall'art. 2941, numero 7,
c.c. si applica, ovviamente, anche a colui che abbia ricoperto di fatto la carica di amministratore che, come di seguito si dirà, appare del tutto configurabile nel caso in esame. Come infatti precisato dalla Suprema Corte, la disciplina dettata per la responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto. Ne consegue che, accertato il predetto inserimento dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative dell'ente, si verifica, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c. c., la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità prevista per gli amministratori finchè sono in carica (Cass. Civ. n. 6719/2008). Per
l'effetto, la prescrizione deve decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento della società
momento di cessazione di fatto dalla carica dell'amministratore. Parte_1
D'altra parte, è infondata anche l'eccezione di prescrizione rispetto all'azione ex art. 2394 c.c..
Invero l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società
di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 cod. civ., ai creditori sociali ed esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. (R.D. n. 267 del 1942), è soggetta a prescrizione
10 quinquennale decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. Il dies a quo coincide con la data della dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, laddove appare evidente che l'insufficienza del patrimonio sociale oggettivamente non era percepibile perché occultata attraverso la redazione dell'unico bilancio non veritiero (v. infra), per cui nessuna prescrizione si era potuta verificare con decorrenza dalla data del 31.12.2011, come preteso dal convenuto Né infine la richiesta conoscenza da parte dei CP
creditori dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del
2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005) può ridursi alla mera conoscibilità della inattività della società a partire dal 2013, atteso, peraltro, che la relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (v. Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza", indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc. (cfr., di recente, Cass. n.
24715/2015 citata). Con la conseguenza che non vi sono motivi per ritenere superata la presunzione secondo la quale la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla dichiarazione di fallimento, in cui l'insolvenza della società è divenuta conoscibile alla massa indifferenziata dei creditori.
Tanto premesso, quanto al merito, come sopra rilevato, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le
(diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c.
confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cass. civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (artt. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì,
per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, premesso che, gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto, quindi, valere direttamente dalla società cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
11 Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass. civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
12 Tale impianto è stato confermato dalla giurisprudenza anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del c.d. diritto societario (cfr. Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2010, n. 17121;
cfr., altresì, da ultimo, Trib. Milano, sez. VIII, 18 gennaio 2011, n. 501).
Ciò precisato i fatti di mala gestio indicati dalla parte attrice sono asseritamente consistiti: 1) nell'aver omesso la redazione del progetto dei bilanci d'esercizio successivi a quello chiuso al
31.12.2011, anno di costituzione della Società; 2) nell'aver omesso la tenuta della contabilità e dei libri contabili e sociali obbligatori”; 3) nell'aver omesso di compiere le necessarie azioni per il recupero dei crediti e del capitale sociale sottoscritto e non versato;
3) nel non aver compiuto atti a tutela del patrimonio sociale e dei creditori;
4) nell'aver posto in essere una serie di operazioni distrattive o comunque dissipative del patrimonio della Società, a completo beneficio di altre società riconducibili all'amministratore di diritto e a quello di fatto, che hanno “azzerato” il patrimonio della . Parte_1
In primo luogo, attesa l'allegazione della responsabilità in capo al convenuto , CP
occorre accertare la sua qualifica di amministratore di fatto che, nel corso del giudizio, può dirsi certamente provata alla luce di una serie di circostanze del tutto inequivocabili che certamente sono idonee a superare la versione di parte convenuta secondo cui l' avrebbe ricoperto nel corso CP
degli anni unicamente la posizione di socio minoritario senza alcuna ingerenza nella gestione societaria. In effetti, quanto sostenuto da parte convenuta non trova conferma nella evidenza dei fatti che sono idonei certamente ad inquadrare l' nell'organigramma societario e CP
precisamente nel ruolo di amministratore di fatto.
Sebbene, infatti, come rilevato dal nominato CTU, l'assenza dei libri sociali e, più in generale, di qualsivoglia tipo di documentazione di carattere amministrativo, non consente di individuare e declinare gli specifici atti gestori eventualmente compiuti dall' sussistono, al riguardo, CP
sufficienti elementi documentali per ritenere che quest'ultimo abbia gestito, unitamente all'amministratore formale, e poi liquidatore, la società, esercitando con CP sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello dell'amministratore di diritto.
Si fa riferimento, in particolare: 1) alle dichiarazioni rese nel verbale di audizione del GI dell'8.3.2019 e alla successiva comunicazione al curatore dell'8.4.2019 (docc. 19 e 20 parte attrice) in cui emerge un diretto coinvolgimento di (e della sorella CP Persona_1
nell'amministrazione della società “sotto ogni punto di vista (tranne l'attività materiale doganale)”,
a fronte della dichiarazione dell'amministratore di diritto di non essersi mai occupato della gestione sociale;
2) alla delega ad operare “con piena operatività” sull'unico conto corrente della società (n.
1141) acceso presso l'istituto “Credito Valtellinese” sin dal 4 marzo 2011 (doc. 9 parte attrice); 3)
alla sussistenza di rapporti economici tra la e le società direttamente (o Parte_1
13 indirettamente) riconducibili all' In particolare: a) la aveva la propria sede CP Parte_1 legale presso l'immobile sito in via Erminio Marcese, 38, Fiumicino (RM), concesso in locazione dalla KA.RO.SI. S.r.l, società amministrata da e della quale quest'ultimo è socio CP
al 33% (nella compagine sociale figura anche la sorella del medesimo, sig.ra ; b) la Persona_1
nel periodo oggetto di osservazione, ha avuto rapporti economico-finanziari con Parte_1
la società partecipata dall' dal 28 aprile 2008 al 4 agosto 2009 Controparte_4 CP
(49%) e della quale è, allo stato, socia (10%) e ha ricoperto la carica di amministratore Parte_5 unico dal 28 aprile 2008 fino all'11 novembre 2015; c) risultano agli atti, come accertato dal nominato CTU, trasferimenti di denaro dalla alla operati Parte_1 Controparte_4
nel periodo dal 21.12.2012 al 21.6.2013, per i quali sono assenti, in atti, contratti e/o accordi commerciali tali da giustificare le suddette movimentazioni (per complessivi euro 137.800); c) la sede legale della era ubicata presso il predetto immobile di via Erminio Controparte_4
Marcese, 38, Fiumicino (RM), di proprietà della KA.RO.SI. S.r.l..
Ebbene tali circostanze avallano l'attività di eterodirezione svolta dall' anche in assenza CP
di investitura ufficiale, apparendo evidente, quindi, che il convenuto abbia ricoperto, di fatto, il ruolo di amministratore.
E ciò tenuto conto, inoltre, che la LA ha dedotto il suo coinvolgimento, quale socio detentore del 20% del capitale sociale della anche ai sensi dell'art. 2476 settimo Parte_1
comma c.c. (nella versione pro tempore vigente) per gli addebiti contestati dal . Parte_1
Tale norma estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi. È pacifico che la disciplina, introdotta ex novo dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003), tende a fare da contrappeso ai più ampi poteri gestori riconosciuti ai soci di società a responsabilità limitata.
Sul versante oggettivo, presupposti per l'applicazione della suddetta normativa sono: a) l'alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori (se tutti i soci fossero amministratori, si applicherebbero direttamente il primo e terzo comma); b) il compimento, da parte dell'amministratore della società, di un atto “dannoso”, tenuto conto che la condotta agevolativa dei soci si pone in “rapporto di accessorietà” rispetto a quella tenuta dall'amministratore; c) che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio.
Nel tipizzare tale nuova ipotesi di responsabilità dei soci, il legislatore della riforma (d.lgs. n.
6/2003) ha sostanzialmente operato una netta distinzione tra l'azione sociale (disciplinata dai primi commi) e l'azione risarcitoria personale dei soci e dei terzi (disciplinata dall'attuale ottavo comma) ed ha ampliato il numero dei soggetti potenzialmente responsabili, comprendendo anche tutti quei
14 soci che “intenzionalmente” abbiano deciso o autorizzato detto atto, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.
Sul versante soggettivo, la legge richiede poi che i soci abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”: secondo condivisibile interpretazione, l'intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere quell'atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio. A tal riguardo l'antigiuridicità dell'atto viene a configurarsi non solo quando l'atto deciso è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società, ma anche quando l'atto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.
Ciò premesso sul piano generale, nella vicenda per cui è causa appare evidente che le condotte di mala gestio addebitate all'amministratore di diritto a detrimento del patrimonio della società e dei creditori sociali, sono state poste in essere con il consenso del socio convenuto, il quale,
peraltro, tenuto conto degli indici sintomatici sopra esaminati, tali da far propendere per attribuire allo stesso finanche la qualifica di amministratore di fatto, non ha fornito una giustificazione alternativa idonea ad escludere il proprio concorso.
Né soccorrono, al riguardo, le prove testimoniali articolate dall' nella propria memoria CP
ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., ritenute non ammissibili in quanto vertenti su circostanze generiche, in quanto prive di collocazione temporale (tutti i capitoli), oltre che in parte documentali
(capp. 6, 12, 26) ed irrilevanti ai fini del decidere in quanto non pertinenti a circostanze oggetto di addebiti gestori da parte della LA attrice (capp. 13, 14 e 22).
Passando all'esame delle condotte addebitate dalla LA all'amministratore di diritto e a quello di fatto, in primo luogo, la società fallita ha omesso la redazione del progetto dei bilanci d'esercizio successivi a quello chiuso al 31.12.2011, anno di costituzione della società, unico depositato presso il Registro delle Imprese. La poi, ha omesso la tenuta della Parte_1
contabilità e dei libri contabili e sociali obbligatori, con particolare riferimento, come rilevato dal
CTU, al libro giornale, al libro degli inventari, ai registri IVA, al libro delle scritture ausiliarie, al registro dei beni ammortizzabili, al registro delle scritture ausiliarie di magazzino, al libro delle decisioni dei soci, al libro delle decisioni degli amministratori. Senza che i convenuti abbiano allegato alcuna giustificazione relativa alla non reperibilità delle predette scritture obbligatorie.
Tali violazioni assumono specifica rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore in quanto si rende estremamente difficile - se non impossibile - la ricostruzione
15 postuma delle vicende contabili della fallita e, in particolare, la verifica circa l'effettiva esistenza e la corretta valutazione delle voci dell'attivo, come, ad esempio, i crediti riportati in bilancio.
Certamente, comunque, il capitale sociale al 31 dicembre 2011 risultava essere sottoscritto per euro 10.000 e versato per soli euro 2.500, senza che il relativo credito della (euro Parte_1
6.000,00 per il socio euro 1.500,00 per il socio sia stato mai CP CP
incassato, sebbene la stessa LA, dopo il subentro al liquidatore della società, in data 19.3.2019 abbia provveduto a diffidare i due soci per ottenere, senza esito, il dovuto versamento (doc. 16
parte attrice).
Il bilancio chiuso al 31.12.2011, poi, si caratterizza, altresì, per l'evidente occultamento di rilevanti poste passive. In effetti la disamina della documentazione allegata alle domande di ammissione al passivo ha permesso alla LA di accertare che gli amministratori della società fallita, nella redazione del bilancio, hanno occultato rilevanti debiti.
In particolare, come rilevato dal CTU, “la perdita dell'esercizio 2011 (euro 1.935), ha condotto, al 31 dicembre 2011, il capitale sociale della (euro 8.065) al di sotto del minimo Parte_1
legale ex art. 2463, comma 1, n. 4, c.c. (euro 10.000). In merito, preme segnalare che la causa di scioglimento in oggetto si verifica, ai sensi dell'art. 2482-ter, “(…) se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art.
2463 (…)”. Orbene, seppur la suddetta perdita (euro 1.935) non risultasse superiore al terzo del capitale sociale sottoscritto (euro 10.000), confrontando la debitoria erariale indicata nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (pag. 6) con l'insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate e con la dichiarazione Irap 2011 presentata dalla Società, è emerso che la avrebbe omesso di contabilizzare (oltre che di versare) il costo e il debito per Parte_1
l'IRAP relativa al periodo d'imposta 2011 per euro 10.928. Inoltre, lo scrivente segnala che il
“credito verso soci per versamenti ancora dovuti” è iscritto per euro 8.000 anziché per euro 7.500.
La contabilizzazione dell'onere (e del debito) Irap 2011 e la riduzione (euro 500) del credito verso
i soci di cui si è poc'anzi riferito, avrebbe, pertanto, determinato: l'emersione, al 31 dicembre
2011, di un patrimonio netto negativo per euro 3.363, decurtando, dal capitale sottoscritto (euro
10.000), la perdita (formale) 2011 (euro 1.935), l'onere per l'IRAP di competenza (euro 10.928)
e il credito verso soci (euro 500), con conseguente emersione della causa di scioglimento ex art.
2484, comma 1, n. 4, c.c.”. Il consulente ha poi aggiunto: “tenuto conto di quanto precede, in capo all'organo amministrativo, sussisteva l'obbligo di convocare l'assemblea per assumere i rimedi ex art. 2482-ter c.c.; non risultano agli atti convocazioni assembleari tese ad assumere i suddetti rimedi, ivi inclusa la trasformazione-liquidazione della Società nei primi mesi del 2012”.
16 Alla stregua delle precedenti considerazioni è facile concludere che il bilancio della fallita si caratterizza per l'omessa contabilizzazione e per l'occultamento di ingenti passività.
Inoltre, l'omessa consegna delle scritture contabili non ha consentito alla curatela, da un lato, di verificare la veridicità delle poste attive e, dall'altro, di attivarsi per il recupero dei crediti indicati nel bilancio al 31/12/2011 (pari ad € 250.199,00), a tutto danno dei creditori sociali.
Se ne ricava che, tenuto conto della maggiore debitoria non rappresentata in bilancio, è possibile affermare che la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale si è verificata sin dal 31.12.2011 e che la stessa è stata occultata mediante la falsificazione del bilancio. Ove, infatti, il bilancio fosse stato redatto in maniera veritiera e corretta sarebbe emersa tale riduzione, per raggiugere un patrimonio netto negativo al 31/12/2011 di - € 3.363,00.
Di tal che, pur essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 2447 cod. civ., gli amministratori non hanno adottato alcun provvedimento, ma, al contrario, hanno continuato a gestire la società in violazione degli obblighi posti dall'art. 2486 cod. civ. (gestione conservativa), almeno fino al 2013.
Tale situazione di perdita integrale del capitale sociale si è protratta fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
È innegabile, dunque, che gli amministratori della società fallita, oltre a violare le norme inderogabili in materia di redazione dei bilanci (obbligo di rappresentazione veritiera e corretta), a partire dal 31.12.2011, hanno violato altresì le previsioni: dell'art. 2447 cod. civ., non provvedendo ad adottare i provvedimenti inderogabili ivi contemplati, al verificarsi della diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
dell'art. 2485 cod. civ., che impone agli amministratori di accertare “senza indugio” il verificarsi di una causa di scioglimento (e, nel caso di specie, a partire dal 31.12.2011, si era senz'altro verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4).
Alle gravi omissioni innanzi segnalate, si aggiunge la violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 2486 c.c., “di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”, una volta verificatasi la causa di scioglimento.
Dal 2011 al 2013, infatti, lungi dall'attenersi al disposto normativo che vieta ogni attività non finalizzata alla conservazione dei valori patrimoniali in una prospettiva pre-liquidatoria, gli amministratori hanno continuato lo svolgimento dell'attività imprenditoriale tipica, che ha contribuito ad aggravare il passivo patrimoniale sino alla data del fallimento.
La prosecuzione dell'attività tipica si evince, in particolare, dai trasferimenti di somme effettuati dalla società, tramite bonifici ed assegni, in favore della per l'importo di Controparte_4 euro 137.800, ed in favore della Pegaso s.a.s. di GI Angelo, per l'importo di euro 43.335,00
(cfr. pagg. 16 e 17 CTU), oltre che dallo stato passivo dichiarato esecutivo e dalle domande di
17 ammissione al passivo, relative anche a crediti – specie per tributi erariali e per spettanze retributive di lavoratori dipendenti - sorti in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento (doc.
17 parte attrice).
In altri termini, nel caso di specie, vi è senz'altro la prosecuzione dell'attività di impresa tipicamente speculativa che, in quanto tale, non è stata effettuata a fini conservativi ed in vista di una liquidazione che l'amministratore, pur essendo obbligato ad attivare, ha, di fatto, impedito, occultando la causa di scioglimento. Tale improvvida decisione ha prodotto ingentissime perdite ed ha deteriorato la situazione patrimoniale della società, condannandola ad uno stato di decozione irreversibile o comunque aggravando lo stato di dissesto in cui al 31.12.2011 versava la fallita.
Quanto alla presunta natura distrattiva dei predetti trasferimenti di somme a terzi, il CTU, in maniera condivisibile, ha ritenuto non sufficiente la giustificazione addotta dal convenuto CP secondo il quale tali importi sarebbero stati “(…) verosimilmente emessi a restituzione di quanto utilizzato dalla dal conto differito doganale e dal conto di transito doganale, Parte_1
piuttosto che della polizza IATA, della International Cargo S.r.l.. Invero, come da accordi (All.
17), la LI poteva utilizzare i conti della I.C. S.r.l. – anziché costituirsi un proprio conto differito (…)”, non risultando, in atti, evidenze documentali di tale assunto, essendo la Società, per contro, fornitore della ed avendo la stessa ricevuto, negli anni di interesse, Controparte_4
in ragione di tale attività, pagamenti dalla citata per complessivi euro Controparte_4
371.298,08. In particolare, come precisato dal CTU nella risposta alle osservazioni critiche del
CTP dell' il contratto di servizi richiamato dal convenuto si limita alle generiche CP
affermazioni secondo cui la avrebbe messo a disposizione della Controparte_4 Pt_1
“(…) quanto alla fornitura di servizi doganali – le proprie facilitazioni doganali quali, a
[...] titolo esemplificativo e non esaustivo, “conto differito doganale”, “conto di transito doganale”, etc. (…)”, senza disciplinare, nello specifico, le modalità di rimborso, né vi è traccia, in atti delle relative fatture. Inoltre, gli importi coinvolti “destano qualche perplessità, giacché Parte_1
avrebbe ricevuto, a fronte del suddetto contratto, per il periodo 1° febbraio 2011 – 31 gennaio
2012 (12 mesi), un corrispettivo di euro 130.000 e avrebbe corrisposto, per un periodo più breve
(9 mesi circa), dal 12 novembre 2012 all'8 agosto 2013, per meri rimborsi spese, un importo superiore e pari ad euro 138.000” (cfr. pag. 11 della “Replica alle osservazioni pervenute dalle
Parti ai contenuti dell'elaborato provvisorio”).
Inoltre, sebbene, come rilevato dal CTU, non è possibile avere contezza del soggetto che abbia materialmente eseguito i bonifici in oggetto, va tuttavia considerato che oltre al anche CP
l' aveva la delega ad operare sul conto corrente della Società, mentre solo gli assegni CP
18 risultano essere tutti vidimati con timbro della a firma dell'amministratore unico, Parte_1
CP
Anche con riferimento alla somma di euro 43.335,00, trasferita alla Pegaso s.a.s. di GI
Angelo, tramite bonifici emessi dal 6.4.22012 al 12.12.2013, il CTU ha rilevato l'assenza, in atti, di contratti-accordi commerciali o di altra natura, nonché di eventuali fatture pervenute dalla
Pegaso s.a.s. tali da giustificare il trasferimento del riferito importo dalla Al Parte_1
riguardo, non può ritenersi sufficiente quanto dedotto dal nella propria comparsa di CP costituzione, secondo il quale tale trasferimento di somme “(…) altro non è che l'unico pagamento ricevuto quale “lavoratore della , stiamo parlando di una somma inferiore agli € 1.000,00 Pt_1
mensili, senza tenere conto che per un periodo, insieme all'odierno convenuto ha prestato la propria opera professionale il proprio fratello e parte di quel “pagamento” doveva essere destinato anche a lui;
detta situazione ha generato anche gravi fratture nei rapporti parentali …)”, non risultando, in atti, come correttamente osservato dal CTU, evidenze documentali di quanto allegato dal convenuto.
Né, in merito alla posizione del può ritenersi sufficiente quanto dal medesimo dedotto in CP
ordine al fatto che, nonostante ricoprisse la formale carica di amministratore unico della fallita, era sempre stato solo un lavoratore dipendente della società, per la quale aveva svolto attività di doganiere, al pari di quanto accaduto per le società riconducibili ai fratelli i quali, in quanto CP
unici effettivi amministratori della avevano in esclusivo possesso la Parte_2
documentazione contabile e sociale, impedendogli qualsivoglia scelta decisionale. E ciò tenuto conto che, com'è noto, il soggetto che assume formalmente l'incarico gestorio dal momento della nomina ha, tra gli altri, l'obbligo di vigilanza sulla società, che non viene meno qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti. Invero, l'accettazione della carica di amministratore comporta l'assunzione di obblighi – tra cui quelli inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo (cfr., ex multis, Trib. Roma
15 Giugno 2023; Trib. Napoli 7 Settembre 2023).
Ebbene, ed in conclusione, dalla valutazione complessiva degli elementi e delle emergenze probatorie su esposte, risulta provata la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto CP
e dell'amministratore di fatto per violazione dell'obbligo sugli stessi
[...] CP gravante di corretta e diligente gestione e conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, a garanzia degli interessi della società e dei creditori medesimi, oltre che per violazione degli altri doveri di diligenza, trasparenza connessi alle norme sulla regolare tenuta della contabilità e dei
19 bilanci, nonché per gli atti distrattivi del patrimonio sociale, privi di idonea causa giustificativa, sopra esaminati.
Resta da analizzare il profilo della esatta quantificazione del danno. Sul punto soccorre l'elaborato peritale redatto dal CTU che, in modo condivisibile e corretto, trattandosi di un elaborato immune da vizi, ha espressamente concluso come segue.
Il differenziale dei netti patrimoniali si basa sulla differenza tra il valore del patrimonio netto alla data iniziale, quella in cui l'attività di gestione caratteristica doveva cessare, ed il valore del patrimonio netto al momento finale in cui, per il fallimento (o per l'anteriore messa in stato di liquidazione), la gestione caratteristica è effettivamente cessata. Consente di accertare che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento del fallimento, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore.
L'applicazione del criterio esige l'individuazione del momento a partire dal quale l'attività
d'impresa sia proseguita indebitamente. Tale momento può coincidere con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge o con il determinarsi dello stato di insolvenza.
Effettuata quindi la ricostruzione del patrimonio netto per l'anno 2011 ed evidenziato che già nell'esercizio chiuso al 31.12.2011 si è verificata una causa di scioglimento con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge ex art. 2482 ter c.c., il consulente ha quantificato il danno secondo il metodo dei c.d. “netti patrimoniali” di cui all'art. 2486 terzo comma c.c..
Risulta infatti evidente che è possibile, nel caso di specie, accertare il danno arrecato dalla società ed ai creditori sociali determinando la differenza tra il patrimonio della società al momento della causa di scioglimento e il patrimonio netto come ricostruito dall'ausiliario con la relazione all'ultimo esercizio disponibile.
Infatti, mettendo a confronto la situazione patrimoniale dopo la perdita del capitale sociale avvenuta nel 2011, da cui emerge un “totale patrimonio netto ricalcolato” negativo pari a €
3.363,00 ed il patrimonio netto fallimentare dato dalla differenza tra lo stato passivo accertato (euro
820.148,53 e reso esecutivo con decreto del 17 luglio 2019) e l'attivo fallimentare accertato - consistente, unicamente, nel credito verso soci per finanziamenti ancora dovuti per complessivi euro 7.500,00, con conseguente computo di un patrimonio netto fallimentare, negativo, pari a €
812.648,53 - è possibile quantificare il danno nell'importo di € 816.011,53, dato dalla differenza tra patrimonio netto ricostruito al momento dell'accertamento della causa di scioglimento e quello ricostruito alla data del fallimento.
Per tale danno, quindi, i convenuti, quali, rispettivamente, il GI amministratore di diritto e l' amministratore di fatto, devono essere condannati in solido, facendo il Tribunale proprio CP
il criterio utilizzato dal CTU e le motivazioni poste a base del ragionamento seguito dal medesimo.
20 In conclusione, quindi, il danno richiesto dalla curatela va quantificato in € 816.011,53 e i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento della relativa somma.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n.
3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta alla LA attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 816.011,53 va, quindi, maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento (22.2.2019), momento in cui può dirsi conclamato il danno, per un importo totale, all'attualità, di € 966.157,65.
Non spettano all'attrice, per contro, gli interessi compensativi, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, ed essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. n. 18564/2018; Cass. n. 12452/2003). Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attrice.
Per contro, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, dell'attività difensiva espletata e del comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in favore dell'Erario, essendo il privo di fondi, come attestato in atti. Parte_1
Anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
21 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie,
così provvede:
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna i convenuti e CP CP
, in solido, al pagamento, in favore del
[...] Parte_6
, della somma risarcitoria di € 966.157,65, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale
[...]
dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti e , in solido, alla rifusione delle spese di CP CP lite del giudizio in favore dell'Erario, che liquida in € 29.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'01.04.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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