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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 329 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
Parte_1
con l'avv.to AMENDOLA ROSANNA
[...] CP_1 appellante
E
con l'avv.to LARUSSA ANTONIO Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.395/2020, con il quale gli veniva Controparte_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.902,33 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese della procedura in favore della Parte_1
, e per il mancato versamento di contributi,
[...] Pt_1 CP_1 accantonamenti, APE e TFR relativi ai periodi da maggio ad agosto 2017 e da maggio a luglio
2018.
Il tribunale di Catanzaro - dopo avere richiamato i principi in materia di riparto di onere probatorio in ambito di opposizione a d.i., giudizio in cui l'opposto, attore sostanziale, deve fornire la prova del credito – ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la
[...]
al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore di liquidate nella somma di euro 49,00 per esborsi ed euro Controparte_2
1.300,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, affermando che:
1. l'opposta che riveste nel presente giudizio la veste sostanziale di attore (e solo Parte_1 formale di convenuto), non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ben potendo
d'altronde l'opponente semplicemente limitarsi a contestare la sussistenza del credito.
2. La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 635, comma 2, cod. proc. civ. dal funzionario dell'ente è infatti idonea ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, ma non ha valore probatorio in sede di opposizione
(analogamente a quanto si verifica per la fattura ed il relativo estratto autentico notarile);
2. l'opposta in punto di prova si è limitata ad asserire che il credito azionato “non può che derivare dal mancato versamento dei contributi afferenti ai lavoratori della ditta opponente, ciò che vale senz'altro la pena precisare è che la determinazione dell'importo dovuto trae origine proprio dalle denunce periodiche inoltrate telematicamente dalla ditta alla con cui Parte_1 la prima ha dichiarato il numero dei lavoratori occupati in un certo periodo di tempo (cfr. doc. all.)”. Non vi è però alcuna analitica descrizione della documentazione allegata (nell'indice, in calce alla memoria di costituzione, viene denominata “modelli telematici di denunce lavoratori, elenchi lavoratori nei periodi di riferimento e ricevute”) e, di conseguenza, nulla si specifica sui calcoli attraverso i quali l'opposta sia giunta alla determinazione della somma ingiunta sulla base di detta documentazione.
3. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la nullità del ricorso (cui deve essere assimilata, in sede di opposizione, la memoria di costituzione dell'opposto) per mancata esposizione degli elementi di fatto posti a base della domanda non è sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso
(Cass., Sez. Lavoro, n. 13989/2008).
Avverso tale decisione ha interposto gravame la , lamentando l'erronea valutazione Parte_1 dell'efficacia probatoria delle prove prodotte e poste a sostegno della domanda dell'ingiungente, perché non era stata contestata la documentazione e la correttezza delle somme richieste, in CP_ relazione alle quali era stato dedotto che si trattava di voci contributive e retributive che la stessa era tenuta a versare sulla base delle denunce mensili inoltrate, che erano state prodotte unitamente all'estratto conto ed all'attestazione del direttore della Pt_1
Pag. 2 di 4 Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro n. 727/2023 e per
l'effetto, accertare, riconoscere e dichiarare sussistente il credito di € 1.902,33 - oltre interessi dal dovuto al soddisfo - vantato dalla Parte_3
, e nei confronti della ditta confermando Parte_1 Pt_1 CP_1 Controparte_2 integralmente il d.i. n. 395/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro in data
29.9.2020; conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto dell'appellante di ripetere la somma da questa indebitamente pagata a titolo di soccombenza nel procedimento R.G. Lav. n° 1705/2020 di €
1.300,00, per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014) cpa ed iva come per legge, verso la controparte e verso chi essa somma ha percetto, con condanna in tal senso;
con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è fondato.
In via generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Nel caso di specie nel procedimento monitorio la aveva prodotto l'estratto conto e Pt_1
l'attestazione del direttore, che costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma c.p.c. (cfr Cass. n. 25888/2008 “La , prevista Parte_1 dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.”).
A seguito di ricorso in opposizione da parte di , la si è costituita in giudizio CP_2 Pt_1 rimarcando l'omesso versamento di contributi, accantonamenti, APE (cioè anzianità professionale edile) e TFR e interessi di mora relativi ai periodi da maggio ad agosto 2017 – da maggio a luglio
2018 per un importo complessivo di € 1.902,33 e producendo tutte le denunce telematiche (cioè i
Pag. 3 di 4 modelli MUT), inoltrate dalla ditta e gli elenchi dei dipendenti occupati nel periodo di interesse, in cui risultano indicati per ciascun lavoratore i titoli e gli importi per ciascun mese.
In effetti il nella sua prima difesa utile non ha formulato alcuna contestazione ai documenti CP_2 prodotti.
Ciò posto, si deve ritenere che la abbia dimostrato la fondatezza della pretesa azionata Parte_1 in via monitoria, perché con tali modelli il debitore dichiara gli importi dovuti alla e Parte_1 quindi hanno contenuto di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1918 c.c., con la conseguenza che incombe al debitore medesimo l'onere della prova della inesistenza, od estinzione, del rapporto sottostante.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo che ha accolto la pretesa creditoria della odierna appellante . Segue altresì la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi Parte_1 dell'art. 653 c.p.c.
2. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, Parte_2 con ricorso depositato il 26.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 727/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 395/2020 emesso dal tribunale di Catanzaro e lo dichiara esecutivo;
2. condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1314,00 per il primo grado ed € 1458,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 329 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
Parte_1
con l'avv.to AMENDOLA ROSANNA
[...] CP_1 appellante
E
con l'avv.to LARUSSA ANTONIO Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.395/2020, con il quale gli veniva Controparte_2 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.902,33 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese della procedura in favore della Parte_1
, e per il mancato versamento di contributi,
[...] Pt_1 CP_1 accantonamenti, APE e TFR relativi ai periodi da maggio ad agosto 2017 e da maggio a luglio
2018.
Il tribunale di Catanzaro - dopo avere richiamato i principi in materia di riparto di onere probatorio in ambito di opposizione a d.i., giudizio in cui l'opposto, attore sostanziale, deve fornire la prova del credito – ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la
[...]
al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore di liquidate nella somma di euro 49,00 per esborsi ed euro Controparte_2
1.300,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, affermando che:
1. l'opposta che riveste nel presente giudizio la veste sostanziale di attore (e solo Parte_1 formale di convenuto), non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ben potendo
d'altronde l'opponente semplicemente limitarsi a contestare la sussistenza del credito.
2. La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 635, comma 2, cod. proc. civ. dal funzionario dell'ente è infatti idonea ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, ma non ha valore probatorio in sede di opposizione
(analogamente a quanto si verifica per la fattura ed il relativo estratto autentico notarile);
2. l'opposta in punto di prova si è limitata ad asserire che il credito azionato “non può che derivare dal mancato versamento dei contributi afferenti ai lavoratori della ditta opponente, ciò che vale senz'altro la pena precisare è che la determinazione dell'importo dovuto trae origine proprio dalle denunce periodiche inoltrate telematicamente dalla ditta alla con cui Parte_1 la prima ha dichiarato il numero dei lavoratori occupati in un certo periodo di tempo (cfr. doc. all.)”. Non vi è però alcuna analitica descrizione della documentazione allegata (nell'indice, in calce alla memoria di costituzione, viene denominata “modelli telematici di denunce lavoratori, elenchi lavoratori nei periodi di riferimento e ricevute”) e, di conseguenza, nulla si specifica sui calcoli attraverso i quali l'opposta sia giunta alla determinazione della somma ingiunta sulla base di detta documentazione.
3. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la nullità del ricorso (cui deve essere assimilata, in sede di opposizione, la memoria di costituzione dell'opposto) per mancata esposizione degli elementi di fatto posti a base della domanda non è sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso
(Cass., Sez. Lavoro, n. 13989/2008).
Avverso tale decisione ha interposto gravame la , lamentando l'erronea valutazione Parte_1 dell'efficacia probatoria delle prove prodotte e poste a sostegno della domanda dell'ingiungente, perché non era stata contestata la documentazione e la correttezza delle somme richieste, in CP_ relazione alle quali era stato dedotto che si trattava di voci contributive e retributive che la stessa era tenuta a versare sulla base delle denunce mensili inoltrate, che erano state prodotte unitamente all'estratto conto ed all'attestazione del direttore della Pt_1
Pag. 2 di 4 Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro n. 727/2023 e per
l'effetto, accertare, riconoscere e dichiarare sussistente il credito di € 1.902,33 - oltre interessi dal dovuto al soddisfo - vantato dalla Parte_3
, e nei confronti della ditta confermando Parte_1 Pt_1 CP_1 Controparte_2 integralmente il d.i. n. 395/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro in data
29.9.2020; conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto dell'appellante di ripetere la somma da questa indebitamente pagata a titolo di soccombenza nel procedimento R.G. Lav. n° 1705/2020 di €
1.300,00, per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014) cpa ed iva come per legge, verso la controparte e verso chi essa somma ha percetto, con condanna in tal senso;
con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è fondato.
In via generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Nel caso di specie nel procedimento monitorio la aveva prodotto l'estratto conto e Pt_1
l'attestazione del direttore, che costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma c.p.c. (cfr Cass. n. 25888/2008 “La , prevista Parte_1 dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.”).
A seguito di ricorso in opposizione da parte di , la si è costituita in giudizio CP_2 Pt_1 rimarcando l'omesso versamento di contributi, accantonamenti, APE (cioè anzianità professionale edile) e TFR e interessi di mora relativi ai periodi da maggio ad agosto 2017 – da maggio a luglio
2018 per un importo complessivo di € 1.902,33 e producendo tutte le denunce telematiche (cioè i
Pag. 3 di 4 modelli MUT), inoltrate dalla ditta e gli elenchi dei dipendenti occupati nel periodo di interesse, in cui risultano indicati per ciascun lavoratore i titoli e gli importi per ciascun mese.
In effetti il nella sua prima difesa utile non ha formulato alcuna contestazione ai documenti CP_2 prodotti.
Ciò posto, si deve ritenere che la abbia dimostrato la fondatezza della pretesa azionata Parte_1 in via monitoria, perché con tali modelli il debitore dichiara gli importi dovuti alla e Parte_1 quindi hanno contenuto di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1918 c.c., con la conseguenza che incombe al debitore medesimo l'onere della prova della inesistenza, od estinzione, del rapporto sottostante.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo che ha accolto la pretesa creditoria della odierna appellante . Segue altresì la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi Parte_1 dell'art. 653 c.p.c.
2. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, Parte_2 con ricorso depositato il 26.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 727/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 395/2020 emesso dal tribunale di Catanzaro e lo dichiara esecutivo;
2. condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1314,00 per il primo grado ed € 1458,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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