CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1324/2024 RGVG, rimessa al collegio per la decisione dal
Consigliere Istruttore con ordinanza depositata in data 2.8.2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla C.F._1 citazione, dall'avv. Caterina Bruni, presso il cui studio, in Lamezia Terme, ha eletto domicilio;
attore
E
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: CP_1
) C.F._2 convenuta contumace con la partecipazione del P.G. sulle seguenti CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “dichiarare l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 09/03/2022, con ogni conseguente statuizione, e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (CZ) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per il P.G.: “esprime parere favorevole al riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra e ” Parte_1 CP_1
RILEVATO IN FATTO
Con citazione notificata via Pec in data 18.11.2024, chiedeva che, ai Parte_1 sensi della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto con con rito concordatario in data CP_1
10/8/2003 nella Parrocchia Beata Vergine della Neve e delle Grazie in IR (CZ).
A tal fine esponeva:
- che, con sentenza emessa il 09/03/2022 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Calabro, pubblicata con Decreto del 19/6/2023, resa esecutiva con decreto del
21/11/2023, era stata dichiarata la nullità del predetto matrimonio;
- che la nullità era stata pronunciata a motivo del “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore”, a norma del can. 1095, n. 2, CIC (all. 2);
- che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Produceva la necessaria documentazione.
OC AL non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata in via cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa, con ordinanza depositata in data 2.8.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione dal Consigliere Istruttore su richiesta della parte attrice.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda, giacchè: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica (tanto si ricava indirettamente dal decreto di esecutività); d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la pronuncia non è contraria all'ordine pubblico italiano.
In particolare, va rammentato che “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”. (Cass. n. 6611 del 01/04/2015; conf. Cass. n. 8857 del
01/06/2012: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte”).
Pertanto, non trova applicazione, in casi come quello di specie, l'orientamento di legittimità formatosi in tema di riserva mentale di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o di apposizione di condizione pro futuro al vincolo matrimoniale da parte di uno dei nubendi (Cass. ord. n. 18492/2022; Cass. n.
15142/2023), che richiede la conoscenza o conoscibilità del vizio del consenso da parte dell'altro coniuge nella prospettiva della tutela dell'affidamento, quale principio di ordine pubblico.
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di IR (CZ) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata, con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica
Italiana, a margine degli atti di nascita di nato a [...] il Parte_1
22/11/1975, e nata a [...] il [...], in CP_1 ottemperanza all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese del giudizio in mancanza di opposizione alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, sulle conclusioni delle parti e del P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.G., così provvede: CP_1
- dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa il 9/03/2022 dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, pubblicata con Decreto del 19/6/2023, resa esecutiva con decreto del 21/11/2023, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio contratto presso la Parrocchia Beata Vergine della Neve e delle Grazie in
IR (CZ), il 10/8/2003, da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ed ivi trascritto;
CP_1
- dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà